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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
( nata a Pozzorubio (Filippine) in [...] Parte_1 C.F._1
02/04/1955 e residente in [...]1 scala A, elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Paolo Boccardo del Foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
nei confronti di
, (c.f. nato nelle Filippine in data 7/3/1955, CP_1 C.F._2 contumace
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/05/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 24/02/2023, la SI.ra ha chiesto Parte_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal marito SI. con cui CP_1
aveva contratto matrimonio a Baguio City nelle Filippine in data 10/04/2017 e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una situazione di intervenuta intollerabilità di prosecuzione della convivenza fra i coniugi, i quali di fatto vivevano già da tempo separati a seguito dell'allontanamento definitivo dalla casa familiare da parte del convenuto.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo corriere, giusta autorizzazione presidenziale del 10/05/2023, e non ritirata dal convenuto, il SI. non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza presidenziale del 09/10/2023 CP_1
rimanendo contumace, all'esito della quale il Presidente di Sezione con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. ha autorizzato i coniugi a vivere separati senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento provvisorio e urgente, rimettendo quindi le parti dinanzi al G.I. ove, nella persistente contumacia del convenuto nel frattempo resosi irreperibile anche all'ultimo indirizzo di residenza noto in Sudafrica, la causa, dopo diversi rinvii per verificare il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 142 c.p.c., è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08/05/2025, in cui parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo unicamente la pronuncia in punto status, ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle ricevute di consegna della notifica effettuata al Pubblico Ministero.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile come confermato dal fatto che il marito ha da tempo abbandonato la casa coniugale facendo perdere le proprie tracce.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2 In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione al di fuori della mera pronuncia in punto status.
Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Filippine) in data 02/04/1955 e nato nelle Filippine in data 07/03/1955, CP_1
senza alcuna ulteriore condizione, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
– Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove il matrimonio verrà trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
– Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
( nata a Pozzorubio (Filippine) in [...] Parte_1 C.F._1
02/04/1955 e residente in [...]1 scala A, elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Paolo Boccardo del Foro di Genova che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Ricorrente -
nei confronti di
, (c.f. nato nelle Filippine in data 7/3/1955, CP_1 C.F._2 contumace
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/05/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 24/02/2023, la SI.ra ha chiesto Parte_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal marito SI. con cui CP_1
aveva contratto matrimonio a Baguio City nelle Filippine in data 10/04/2017 e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una situazione di intervenuta intollerabilità di prosecuzione della convivenza fra i coniugi, i quali di fatto vivevano già da tempo separati a seguito dell'allontanamento definitivo dalla casa familiare da parte del convenuto.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo corriere, giusta autorizzazione presidenziale del 10/05/2023, e non ritirata dal convenuto, il SI. non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza presidenziale del 09/10/2023 CP_1
rimanendo contumace, all'esito della quale il Presidente di Sezione con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. ha autorizzato i coniugi a vivere separati senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento provvisorio e urgente, rimettendo quindi le parti dinanzi al G.I. ove, nella persistente contumacia del convenuto nel frattempo resosi irreperibile anche all'ultimo indirizzo di residenza noto in Sudafrica, la causa, dopo diversi rinvii per verificare il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 142 c.p.c., è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08/05/2025, in cui parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo unicamente la pronuncia in punto status, ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle ricevute di consegna della notifica effettuata al Pubblico Ministero.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile come confermato dal fatto che il marito ha da tempo abbandonato la casa coniugale facendo perdere le proprie tracce.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2 In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione al di fuori della mera pronuncia in punto status.
Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Filippine) in data 02/04/1955 e nato nelle Filippine in data 07/03/1955, CP_1
senza alcuna ulteriore condizione, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
– Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove il matrimonio verrà trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
– Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
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