Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
CNPR
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Roma, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo D'Isidoro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Contumace.
APPELLATA
All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE voglia la Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
74/2022 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, così provvedere. 1) Confermare la sentenza di primo grado in ordine alla condanna del Rag. Controparte_1 al pagamento in favore della dei contributi dovuti e non versati, oltre
[...] CP_2 sanzioni ed interessi, relativi al periodo 2010 – 2016 ed, in aggiunta a ciò, in accoglimento del presente gravame, condannare l'odierno appellato al pagamento della somma di euro 6.791,15, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre sanzioni ed interessi, relativi alle annualità 2007 e 2008 – come da prospetto che si allega - (per un totale di € 57.342,31) oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3 fasc. monitorio) all'effettivo soddisfo, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 2) Gradatamente condannare l'appellato al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge. 3) Con condanna dell'appellato, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza è scritto: “Con ricorso depositato in data 8.5.19 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il D.I. 217/19 notificatole in data 26.3.2019, per il pagamento in favore della Controparte_3
a favore dei ragionieri e periti di € 68.864,13, a titolo di contributi
[...] previdenziali e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, oltre interessi e sanzioni. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto di credito. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito in via preliminare la tardività CP_2 dell'opposizione e nel merito ne ha contestato la fondatezza sostenendo di aver interrotto la prescrizione.” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa dal Tribunale di
Sassari, sezione lavoro, con sentenza n. 74/2022 che, in parziale accoglimento del ricorso, ha revocato il D.I. n. 217/19, condannando parte opponente al pagamento dei contributi relativi agli anni 2010-2016, nonché alla rifusione del 50% delle spese legali a favore della CP_3 In particolare, il Tribunale, disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione in quanto non proposta davanti all'ufficio del Lavoro, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale limitatamente ai contributi richiesti per il periodo 2001- 2005 attesa l'assenza di atti interruttivi della prescrizione, rigettandola per il restante periodo 2010-2016.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , nella contumacia della CP_2
. CP_1
La causa, istruita con i fascicoli di parte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Invero, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale allorché ha omesso di pronunciarsi sulle somme dovute dalla per l'omesso versamento CP_1 contributivo relativo agli anni 2007 e 2008.
La fondatezza del motivo di impugnazione emerge dalla lettura del ricorso monitorio nel quale il credito della appellante è quantificato in € 68.864,13 CP_3 come da estratto conto contributi allegato al medesimo ricorso nel quale è riportato il debito previdenziale della anche riguardo agli anni 2007 e 2008. CP_1
Pertanto, atteso che il Tribunale ha dichiarato la prescrizione del credito contributivo relativo agli anni 2001-2005, e poiché non risulta reiterata l'eccezione di prescrizione nel presente grado di appello, stante anche la contumacia dell'appellata, quest'ultima deve essere condannata al pagamento dell'importo dovuto anche per gli anni 2007 e 2008 (calcolato in € 6.791,15) non potendo la Corte rilevare d'ufficio alcuna prescrizione. Stante l'esito dell'intero giudizio, che ha comportato la revoca del D.I. opposto, l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione e il riconoscimento di un debito inferiore rispetto a quello richiesto dalla cassa appellante, ricorrono i presupposti per la compensazione per metà delle spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per la restante metà e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
2 LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante, CP_2 avverso la sentenza n. 74/2022 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione del lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento dell'ulteriore importo di € 6.791,15 per i titoli indicati in parte motiva, oltre sanzioni e interessi come richiesti dall'appellante; dichiara compensate per metà anche le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione della restante metà a favore dell'appellante che liquida complessivamente in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre all'importo di € 64,50 del contributo unificato;
quanto al primo grado, conferma la liquidazione delle spese effettuata in sentenza.
Giorni 5 per la motivazione
Sassari 12.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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