Articolo 8 della Legge 29 dicembre 1988, n. 544
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 dicembre 1988
Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989 l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento "Revisione delle contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico dell'Istituto stesso derivante dall'applicazione della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1988
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