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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2024, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 504 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente
dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso ex artt.
473bis.51 e 473bis.49 c.p.c. depositato in data 24/01/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1988, con il proc. dom. avv. MIRIAM CAMPANA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 15/06/1971, con il proc. dom. avv. STEFANO MASSIMILIANO
ROVETTA, giusta procura in atti,
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte e da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cpc regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 09/09/2022 a SANTA MARIA HOE', dalla cui unione non è nata prole.
In data 20.03.2024, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 829/2024 pubblicata il 03.04.2024 e contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 6.03.2024 in forma scritta
Con le note difensive d' udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe in ogni caso essere rilevata d'ufficio. I coniugi hanno inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione congiunta.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, questo Collegio, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SANTA MARIA HOE' il
[...] Parte_2
09/09/2022 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022, atto n. 16, parte II, serie C);
dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
nulla per le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA HOE', perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente
dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso ex artt.
473bis.51 e 473bis.49 c.p.c. depositato in data 24/01/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1988, con il proc. dom. avv. MIRIAM CAMPANA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 15/06/1971, con il proc. dom. avv. STEFANO MASSIMILIANO
ROVETTA, giusta procura in atti,
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte e da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cpc regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 09/09/2022 a SANTA MARIA HOE', dalla cui unione non è nata prole.
In data 20.03.2024, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 829/2024 pubblicata il 03.04.2024 e contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 6.03.2024 in forma scritta
Con le note difensive d' udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe in ogni caso essere rilevata d'ufficio. I coniugi hanno inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione congiunta.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, questo Collegio, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SANTA MARIA HOE' il
[...] Parte_2
09/09/2022 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2022, atto n. 16, parte II, serie C);
dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso,
e ciò a tutti gli effetti di legge;
nulla per le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA HOE', perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello
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