Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13496/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13496/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 PartitaIVA_1
CALLEGARO MARZIA
ATTORE contro
(C.F. ), quale titolare della impresa individuale CP_1 C.F._1
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertato e dichiarato che tra le parti è stato concluso un valido contratto di vendita avente ad oggetto le partite di pesce congelato indicate in parte narrativa e che l'attrice lo ha adempiuto con la consegna delle stesse, per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento del prezzo a favore dell'attrice venditrice pari ad € 914.671,05.= come risultante dalle fatture allegate in atti, ovvero anche alla diversa e maggior somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora (…). pagina 1 di 5
c.c., pari ad € 914.671,05= o comunque alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora (…)
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
FATTO E DIRITTO
La domanda svolta da parte attrice va rigettata, per i motivi di séguito indicati.
Pesca Canaria S.r.l. ha asserito di aver venduto a , quale titolare della CP_1
ditta individuale rimasto contumace, partite di pesce surgelato per un totale di CP_2
n. 8 container, per un corrispettivo complessivo di € 914.671,05, nei mesi di luglio ed agosto
2019.
Ha affermato che la merce venne regolarmente consegnata al porto di Genova, superando i controlli doganali, per poi giungere al destinatario.
Tanto premesso, si evidenzia, in primis, che nella presente controversia non può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., tenuto conto della contumacia del convenuto, con la conseguenza parte attrice è gravata dall'onere di provare il titolo e la consegna della merce.
E' emerso che la parte attrice aveva già proposto un ricorso per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale di Venezia nel 2022, iscritto al N. 4653/2022; purtuttavia, la medesima attrice non ha depositato gli atti di quel procedimento, di cui, pertanto, nulla si conosce, ad eccezione del tenore del ricorso introduttivo (cfr. doc. 26 attrice), che si configura, evidentemente, quale scritto difensivo formato dalla stessa parte, inidoneo a suffragare le tesi di . Parte_1
Rimane, dunque, relegato a mera asserzione di parte l'argomentazione secondo cui “nella suddetta procedura (RG 4653/2022) si costituiva il resistente negando i presupposti per la pagina 2 di 5 concessione del sequestro principalmente sulla scorta della lettera datata 26/11/2019 in cui a riscontro di un generico reclamo verbale dell'acquirente, accettava la Parte_1
contestazione impegnandosi a tenere indenne il compratore dalle eventuali spese che avesse sostenuto e documentato per Controparte_3
l'importazione della merce”.
Del resto, la menzionata lettera (cfr. doc. 27) è sottoscritta solo dalla parte attrice, ma non dalla convenuta, con conseguente inidoneità a provare le tesi spiegate da . Parte_1
Si evidenzia, poi, che la stessa attrice ha riferito che il ricorso per sequestro conservativo non venne accolto, dal che si può inferire che il Giudice della cautela condusse un giudizio negativo in ordine alla sussistenza del fumus ovvero del periculum.
L'attrice ha, inoltre, richiamato un documento che sarebbe stato rilasciato dalla sua stessa
Banca (cfr. doc. 23) ed in cui l'Istituto di credito avrebbe attestato che non si sarebbe registrata alcuna operazione a credito in favore di per l'importo oggi preteso. A Parte_1
prescindere da ogni altra considerazione circa genuinità o meno del documento, tuttavia, la circostanza che la abbia confermato che l'asserito debitore non abbia pagato alcunché CP_4
non dimostra né il titolo né la consegna della merce.
In aggiunta, l'attrice ha affermato che, in esito alla dichiarazione della Banca, avrebbe scoperto che “contrariamente a quanto era stato fatto credere, non era stato emesso alcuno “Swift” e che, quindi, le comunicazioni ricevute dalla controparte erano false. Ciononostante, di tali comunicazioni non è stato fornito alcun riscontro probatorio, in quanto non vi è stata la produzione di corrispondenza cartacea, né di email o PEC.
La denuncia-querela che l'attrice avrebbe depositato presso la Procura di DI (cfr. doc. 24-
25) contiene dichiarazioni di scienza favorevoli alla stessa parte che intende avvalersene, come tali improduttive di effetti da un punto di vista probatorio.
Non è stata fornita prova documentale del titolo, cioè non è stato prodotto il contratto che sarebbe stato concluso tra parte attrice e parte convenuta.
Di conseguenza, non risulta provato il tenore degli accordi conclusi, né trova riscontro documentale la circostanza che le parti abbiano individuato, quale vettore, la Founty Transit di pagina 3 di 5 via Parcelle n. 12 Nouveau Port DI. Pertanto, le dichiarazioni di esportazione – da cui si dovrebbe desumere che avrebbe adempiuto all'obbligazione assunta Parte_1
consegnando la merce al vettore prescelto – non valgono a corroborare le tesi formulate dall'attrice, in quanto manca a monte la prova del titolo.
Non sono stati prodotti DDT sottoscritti dalla convenuta, ma solo le fatture emesse dall'attrice, che però non rivestono valore probatorio in un giudizio a cognizione piena, trattandosi, anche in questo caso, di dichiarazioni di scienza provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene in senso favorevole. Lo stesso dicasi quanto all'estratto delle scritture contabili di parte attrice.
I certificati veterinari che la parte attrice ha depositato non provano né il titolo, né la consegna della merce nei confronti della convenuta ovvero di intermediari.
Non è stata formulata istanza di ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto.
Le istanze di prova testimoniale risultano inammissibili, in quanto volte a provare con testi il contratto, in violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. (cfr. cap. 1 “la società Parte_1
vendeva nei mesi di luglio e agosto 2019 alla ditta individuale . 6
[...] CP_2
partite di pesce surgelato per un totale di n. 6 container per un corrispettivo complessivo di euro
914.671,05?”) ovvero di natura valutativa (cfr. cap. 2 “la suddetta merce è proprio quella individuata dalle fatture, dai certificati di notifica all'esportazione e certificati di circolazione vidimati dall'amministrazione doganale, nonché dal foglio di dichiarazione dell'operazione che si rammostrano al teste da doccc. 1) a 22)”), ovvero di contenuto generico, a fronte di una richiesta di pagamento di € 914.671,05 (cfr. cap. 3 “la suddetta merce come sopra identificata veniva regolarmente consegnata al porto di Genova, passava i relativi controlli delle Autorità
Doganali e veniva consegnata a nelle singole date di consegna indicate nei CP_2
documenti di trasporto”).
L'istanza ex art. 210 c.p.c. “Si chiede che a controparte venga ordinata l'esibizione ex art. 210 cpc degli eventuali documenti relativi allo smaltimento delle partite di pesce vendute che la stessa, in sede di sequestro conservativo ante causam ex art. 669-bis e 671 cpc (RG 4653/2022) avanti il Tribunale di Venezia ha contestato” appare di contenuto generico ed esplorativo.
La domanda, in definitiva, va rigettata.
pagina 4 di 5 Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- RIGETTA la domanda
Venezia, così deciso il 24/01/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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