Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23570 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10467/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10467 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Lomonaco e Daniela Meloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa e Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-della Scheda Valutativa per Ufficiali redatta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 01.11.2020 al 15.10.2021;
-del D.D. del Vice Direttore Generale del Personale Militare asseritamente n. -OMISSIS- con il quale è stato rigettato il propedeutico ricorso gerarchico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. CO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 22.8.2022 e depositato il 19.9.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli ricopre il ruolo di Ufficiale dell’Aeronautica Militare, distintosi per la sua efficienza e dedizione al servizio –da cui l’attribuzione di incarichi significativi- e già valutato come “Eccellente” ( cfr. Schede Valutative n. 60, 61 e 62);
-) nel corso del servizio, egli ha dovuto denunciare diversi episodi che sarebbero stati prodotti dai suoi diretti superiori (es.: segnalazione del 27.5.2020 per un presunto fatto grave consumato in data 2.5.2020 e altri episodi hanno coinvolto il Col. -OMISSIS-);
-) in passato aveva già subito una diminuzione dei giudizi nella prima stesura della scheda n. 62 (periodo 01.11.2019-31.10.2020), immediatamente precedente alla scheda quivi gravata, annullata d’ufficio a seguito di ricorso gerarchico;
-) il documento caratteristico, afferente ad un periodo conclusosi il 15.9.2021 nel quale è stato dichiarato che il compilatore il “giudizio del compilatore” risulterebbe espresso il 13.12.2021 e quello del 1° revisore il 16.12.2021, mentre l’astensione del 2° revisore sarebbe avvenuta il 17.12.2021, giorno di dichiarata completezza del documento stando alla data riportata dal compilatore nel frontespizio è stato notificato all’interessato l’8.3.2022;
-) al ricorrente non sono state fornite le “relazioni tecniche” prodotte nella compilazione del documento impugnato in occasione del propedeutico ricorso gerarchico, negando così la giusta e dovuta trasparenza del procedimento ed il dovuto contraddittorio.
1.1- Tutto ciò premesso, avverso i provvedimenti impugnati viene dedotto il seguente articolato motivo: eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio di autonomia fra i singoli documenti caratteristici, incongruità ed illogicità, carenza dei presupposti.
In estrema sintesi, il ricorrente afferma che l’Ufficiale intervenuto quale compilatore versava nella condizione prevista dalla circolare della Direzione Generale del Personale Militare. M_D.GMIL.V.SS.0610740 del 23.12.2008 (all. 7) par. “14.”, lett. “a.”, n. “(2)”, laddove è previsto che “ Il superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici si astiene dal giudizio, facendo esplicita menzione della motivazione, qualora rilevi l'impossibilità di (omissis) esprimere un giudizio obiettivo. Tale impossibilità deve essere determinata da fatti (quali ad esempio rapporto di parentela, conflitto di interessi in atto) che potranno essere verificati dal Ministero, qualora ritenuto necessario ” ed essendo egli oggetto di procedimento disciplinare iniziato dal valutando quale obbligo in conseguenza di un fatto grave si sarebbe dovuto astenere dal procedimento stante il possibile conflitto d’interessi con l’ipotesi d’utilizzare la propria posizione per rivalersi sul suo denunciante, odierno ricorrente, come analogamente può affermarsi per l’Ufficiale intervenuto quale 1° revisore.
Ancora, i giudizi oggetto di contestazione non scaturirebbero da obiettiva, diversa e separata indipendente valutazione ma integrerebbero reiterazione dell’ingiusta diminuzione già tentata con il documento n. 62 bloccato dall’esito del ricorso gerarchico.
Il ricorrente si sofferma altresì nel dettaglio sulle singole voci che avrebbero subito un ingiustificato abbassamento di giudizio riconducendoli dal livello di “eccellente” a quello di “superiore alla media”, contestandone i presupposti e l’assenza di specifica motivazione a fondamento della stessa, soprattutto alla luce delle eccellenti valutazioni dei periodi precedenti.
In particolare, quanto alla scheda valutativa n. 63, ne chiede l’annullamento per l’intero ed in subordine per le valutazioni del compilatore:
-) nella parte I (qualità fisiche, morali e di carattere) relativamente alla voce n. 7 “ Lealtà ” dove è stato giudicato “ sicuramente leale e sincero ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”);
-) nella parte II (qualità intellettuali e culturali) relativamente alle voci n. 12 “ Impegno ad apprendere e ad avvalersi delle lingue straniere ” è stato giudicato “ Molto buono ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”), n. 17 “ Capacità relazionali ” dove è stato giudicato “ molto comunicativo ed efficace ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”) e n. 18 “ Motivazione al lavoro e dedizione ” dove è stato giudicato “ motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”);
-) nella parte III (qualità professionali) relativamente alle voci n. 24 “ Senso della disciplina ” dove è stato giudicato “ Spiccato ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”), n. 27 “ Rendimento ” ove è stato giudicato “ Molto buono ” (riconducibile al livello “ superiore alla media ”);
-) nel giudizio del compilatore per l’intero e nello specifico laddove egli è indicato “ sicuramente leale e sincero ”, “ consentendogli di ottenere un rendimento molto buono nelle attività quotidiane ”, “ Ufficiale motivato ”, “ Ufficiale (omissis) riservato ”, “ in possesso di uno spiccato senso della disciplina ”, “ risulta comunicativo ed efficace ”, “ Continuando a mostrare il massimo impegno e dedizione potrà raggiungere un pregevole livello professionale ” e nel relativo giudizio finale laddove “ Superiore alla media ”;
-) nel giudizio del 1° Revisore per l’intero e laddove per il ricorrente è indicato che “ ha svolto l’incarico (omissis) con risultati molto buoni ”, che “ collaborando all’esecuzione dei processi lavorativi della Sezione senza però incidere in maniera significativa ”, “ Ritengo che, pur esprimendo valori positivi nei rapporti umani e di servizio, debba migliorare la propria capacità di lavorare in gruppo ”, che “ Ha altresì palesato uno spiccato senso della disciplina ”, che “ Si propone di esortarlo ad ispirarsi maggiormente ai principi di rispetto dei lineamenti gerarchici e di porre maggiore attenzione agli aspetti citati al fine di migliorare il proprio livello professionale e conseguire migliori risultati ” nonché la qualifica di “ Superiore alla media ” attribuita dal citato 1° revisore;
-) nel giudizio complessivo finale per l’intero e laddove per il ricorrente è indicato che “ La S.V. si è dimostrato Ufficiale in possesso di acuto spirito critico e con importanti capacità di analisi delle problematiche affrontate che Le hanno permesso di adempiere alle attività d’ufficio da Lei svolte con risultati molto buoni. La esorto ad un maggiore impegno per raggiungere i risultati che ritengo alla portata della S.V. , a migliorare nel lavoro di gruppo e ad ispirarsi maggiormente ai principi di rispetto dei lineamenti gerarchici ” e nella qualifica finale assegnata sia dal compilatore che dal primo revisore laddove “ Superiore alla media ”.
Quanto al D.D. del Vice Direttore Generale del Personale Militare asseritamente n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico, ne chiede l’annullamento per l’intero ed in subordine laddove è stato affermato che “ Non è dato, pertanto, ravvisare l'eccepita incongruenza rispetto alle precedenti valutazioni, in quanto, per costante giurisprudenza, i giudizi contenuti nel documento caratteristico possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile -in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso- il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti ”, che “ il giudizio corrispondente e/o equivalente a “SUPERIORE ALLA MEDIA” non ha affatto connotazione negativa e quindi penalizzante ”, che “ il declassamento della qualifica finale, pienamente coerente con quello delle 6 (sei) voci della sezione analitica tra le quali, la n. 18 ‘MOTIVAZIONE AL LAVORO E DEDIZIONE’, la n. 24 ‘SENSO DELLA DISCIPLINA’ e la n. 27 ‘RENDIMENTO’, di particolare valenza -così come evidenziato nella Circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL V SS 0288758 del 10 giugno 2010-, appare congruamente e sufficientemente motivato in entrambi i giudizi sintetico-descrittivi espressi dal Compilatore e dal 1° Revisore che risultano tali da non compromettere affatto l'armonia del documento non essendo inficiati da illogicità ovvero da mancanza di obiettività ”, che “ Peraltro, il giudizio corrispondente e/o equivalente a “SUPERIORE ALLA MEDIA” non ha affatto connotazione negativa e quindi penalizzante ”, che “ appare congruamente e sufficientemente motivato in entrambi i giudizi sintetico-descrittivi espressi dal Compilatore e dal 1° Revisore che risultano tali da non compromettere affatto l'armonia del documento non essendo inficiati da illogicità ovvero da mancanza di obiettività ”, che “ Peraltro, entrambe le Autorità, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (con toni al limite dell'ingiuria), riferiscono dettagliatamente nelle rispettive relazioni tecniche circa “ …lo spirito poco collaborativo del T. Col. -OMISSIS-... ” che “ …nel periodo in esame ... è stato oggetto di rilievi da parte del Com.te di Corpo avendo tenuto un comportamento poco consono allo status di militare ” evidenziando, altresì “ …difficoltà relazionali…, carenze motivazionali e carenze nel suo senso della disciplina e della lealtà ... ed un diffuso assetto comportamentale decisamente poco ispirato ai principi deontologici della professione militare ”, che “ Ne deriva che la valutazione del ricorrente complessivamente appare non distonica rispetto ad un’equilibrata valutazione di tutte le qualità manifestate durante il servizio nel periodo di riferimento, non emergendo elementi tali da far ritenere che l' atto impugnato sia frutto di un distorto e contraddittorio esercizio del potere da parte dei valutatori né che lo stesso tradisca un deficit motivazionale; In ogni caso, si richiama il principio secondo il quale anche il non essere stato l'interessato oggetto di richiami da parte dei Superiori gerarchici durante l'assolvimento dell'incarico (diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie) non è circostanza idonea a rendere illegittimo il documento caratteristico, trattandosi, come ha più volte avuto modo di osservare il giudice amministrativo, di formalità normativamente non contemplata che riguarda piuttosto le modalità di gestione del personale adottate da ciascun Comandante ”, che “ il termine per la redazione del documento caratteristico, secondo consolidata giurisprudenza è di tipo meramente ordinatorio e non perentorio e, di conseguenza, l'eventuale travalicamento del tempo previsto per la formazione dello stesso non può essere invocato quale elemento idoneo ad invalidarlo. Né, comunque, il ritardo nella redazione e nella comunicazione del rapporto lede l'interesse del militare sottoposto a valutazione, ben potendo egli esperire, a tutela della propria posizione soggettiva, i mezzi di impugnazione in via gerarchica o giurisdizionale, nei termini decadenziali previsti al riguardo che decorrono soltanto dalla data di presa visione del documento da parte dell'interessato ” e che “ il ricorso gerarchico in data 1° aprile 2022, con il quale il Tenente Colonnello -OMISSIS- ha impugnato la Scheda 6 Valutativa n. 63, relativa al periodo 1° novembre 2020 – 15 ottobre 2021 , è respinto per i motivi di cui in premessa ”.
Viene altresì dedotto da parte ricorrente che il documento caratteristico, afferente ad un periodo conclusosi il 15.09.2021, sarebbe stato notificato all’interessato il giorno 8.3.2022 e dunque in violazione del limite temporale di 90 giorni previsto dalla legge.
Vengono inoltre dedotte doglianze in ordine alla violazione del principio del contraddittorio (pag. 29-30) relativamente alle relazioni tecniche e di difetto di istruttoria a proposito della natura del documento Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate” (pag. 35 del ricorso).
2- Con atto depositato il 23.9.2022 si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
3- Con ordinanza presidenziale n. 2146 del 29.5.2025 sono stati disposti adempimenti istruttori a carico del Ministero resistente, nella specie consistenti nel deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
4- In data 11.6.2025 l’amministrazione resistente ha depositato documenti in adempimento al citato provvedimento presidenziale.
5- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso è infondato.
7- Infondata è, anzitutto, la dedotta incompatibilità tra il T. Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS- (compilatore) e il Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS- (1° revisore) e l’odierno ricorrente, che avrebbe dovuto indurre i suddetti soggetti all’astensione.
7.1- Sul punto si richiama la giurisprudenza per la quale “ In merito alla censura riferita alla dedotta incompatibilità tra valutatore e valutando, giova richiamare quanto precisato dall’amministrazione con riguardo alle previsioni contenute nelle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” (capitolo III, par. 5 non impugnate in parte qua), che, in ossequio a quanto previsto dall’art.689 del d.P.R. 90/2010, affermano il principio secondo cui “Il superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici si astiene dal giudizio, facendo esplicita menzione della motivazione, qualora rilevi l'impossibilità di: esprimere un giudizio personale diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione; esprimere un giudizio obiettivo.”. Conseguentemente, l’istituto dell’astensione, non ricorrendo i casi tassativi di esclusione previsti dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. 90/2010, prevede in capo al superiore gerarchico una mera facoltà, qualora ritenga di trovarsi nell’impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo o non disponga di sufficienti elementi di valutazione; una facoltà non suscettibile di applicazione automatica in presenza di determinate condizioni, né invocabile/criticabile a priori dal valutando. Come di recente affermato (Cons. Stato, sez. I, n. 2018/2020) l’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, elenca in modo tassativo le ipotesi di astensione obbligatoria, ribadendo che, nemmeno “la presentazione di denunce-querele nei confronti dei superiori o viceversa fa venir meno il potere/dovere, in capo ai medesimi, di valutare il proprio sottoposto (..), fatti salvi i casi di astensione obbligatoria specificamente previsti dalla normativa vigente e ferma restando la facoltà degli interessati di astenersi volontariamente nel caso (..) di mera opportunità (..) e ove si pervenisse ad una soluzione di segno contrario, si affermerebbe il principio secondo il quale in presenza di situazioni della specie, i superiori gerarchici dei militari, potenzialmente, non sarebbero mai legittimati a valutare i loro subordinati.”. Si è anche rilevato che vi potrebbe essere finanche il rischio che qualunque iniziativa di natura penale o anche soltanto amministrativa di un sottoposto nei confronti del suo superiore inibisca “il potere/dovere del superiore, sancito dagli articoli 688 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, di redigere la prevista documentazione caratteristica. A maggior ragione, l’assunto vale nel caso inverso, vale a dire nelle ipotesi di iniziative di carattere penale esercitate dal superiore nei confronti dell’inferiore, dovendosi, peraltro, tenere debitamente conto del principio dell’autonomia dei procedimenti.” (Cons. Stato, sez. I, n. 2007/2019) ” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 590 del 24.4.2024/7.5.2024).
7.2- Nel caso controverso, dalla disamina della documentazione in atti (all. 006 alla produzione del 19.9.2025) deve rilevarsi che, quanto al compilatore T.Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, emergerebbe a tutto concedere, delle comunicazioni di quest’ultimo in ordine ad “inutili allarmismi” anche riferibili al ricorrente e a sua volta da quest’ultimo rappresentati al Capo di Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea, di per sé molto generici e certamente insufficienti per dar luogo ad un’incompatibilità del valutatore, mentre nulla di specifico è ravvisabile quanto al Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS-, ragion per cui il profilo di censura dedotto dal ricorrente è infondato.
8- Infondati sono altresì le ulteriori doglianze, di ordine sostanziale, attinenti l’irragionevolezza del giudizio e la violazione dell’obbligo di specifica motivazione delle voci oggetto di “ribasso” rispetto alle valutazioni precedenti, peraltro nell’affermata ottica di continuità rispetto alla valutazione di cui alla scheda n. 62 nella versione originaria annullata in sede gerarchica.
8.1- In argomento devono anzitutto richiamarsi i principi generali in tema di formazione dei documenti caratteristici per cui “ In primo luogo, "i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un'altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il Giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell'amministrazione, se non in presenza di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2017, n. 5494) " (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 7002/2023).
In secondo luogo, " le valutazioni vengono effettuate con riferimento ai singoli periodi di competenza e sono connotate da piena autonomia, cosicché è del tutto priva di rilievo la circostanza che nei periodi precedenti ... l'interessato abbia ricevuto valutazioni [superiori rispetto a quella contestata], né può conseguirne, contrariamente a quanto sostenuto ..., un onere di motivazione rafforzato in relazione al peggioramento dell'esito valutativo. Ed invero, una difformità tra diverse valutazioni (peraltro in concreto non elevata) non è di per sé sintomatica di eccesso di potere, poiché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato; diversamente opinando, verrebbe meno la funzione di analisi continuativa del militare" (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 11157/2022) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4.12.2024, n.6775).
Quanto ora esposto comporta che, in termini motivazionali è sufficiente il giudizio sintetico pur in presenza di una valutazione deteriore rispetto ai periodi precedenti. In realtà, " un obbligo di specifica motivazione in materia di documentazione caratteristica si pone solo nel caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo, giacché le schede valutative dei militari non debbono contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti di servizio, ma debbono formulare un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione resa nel periodo considerato ai fini valutativi (TAR Lazio, Roma, Sezione I, 10 dicembre 2013 n. 10659)" (T.A.R. Sardegna, sezione prima, sentenza n. 194/2022, confermata dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 8596/2024) ” (T.A.R. Napoli, n. 6775/2024, cit.).
“ Osserva il collegio che ogni valutazione, in quanto relativa a un periodo ben preciso e determinato, si pone in rapporto di totale autonomia rispetto alle precedenti, essendo rivolta a descrivere esclusivamente in modo imparziale la qualità del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell’arco temporale preso in considerazione (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 4763 del 13 maggio 2014; n. 6330 del 10 dicembre 2007; n. 1012 del 1° marzo 2006; n. 7427 del 28 dicembre 2005.). Da quanto detto consegue che:
a) sia da ritenere anche solo astrattamente inammissibile la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;
b) del pari non è ammissibile l'esistenza di alcuna prassi, che possa indurre l’Amministrazione militare a non abbassare le qualifiche finali;
c) l'abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità: si tratta difatti di valutazioni che si traducono in giudizi che devono solo corrispondere al complessivo rendimento del militare ed è del tutto possibile che le capacità e le doti di un militare possono subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta dunque la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato. Al riguardo il collegio richiama il parere di questa sezione, n. 2751/2019, in materia di inesistenza di un diritto acquisto alla valutazione (costante nel tempo) del personale delle Forze armate, essendo il rendimento mutabile nel tempo, in ragione di molteplici fattori (a titolo meramente esemplificativo: il variare degli incarichi, delle funzioni, dei compiti, delle responsabilità; il cambio di autorità valutatrici) ” (Consiglio di Stato, parere n. 590/2024, cit.).
8.2- Tanto premesso, dalla disamina, anche comparativa, della scheda di valutazione n. 63 rispetto alla precedente n. 62 (ma anche a quelle precedenti) non emergono repentini e significativi mutamenti della valutazione del ricorrente che avrebbero richiesto una specifica e puntuale motivazione per come riferito in giurisprudenza, trattandosi invece di fisiologiche fluttuazioni che ben possono presentarsi in distinti periodi valutativi che, si ribadisce, sono l’un l’altro autonomi.
Basti considerare l’identità di valutazione per la parte I (voci 1-8), nonché per le voci 9-11 della parte II (risultando la sola voce 13 in ribasso di una posizione), ed ancora per le voci 13-17, 20-23 e 24-25 della parte III (risultando solo le voci 18,19,24 e 27 in ribasso di una posizione), mentre anche il giudizio finale del compilatore e del revisore presentano armonia complessiva con le valutazioni analitiche formulate.
Ancora, nella relazione tecnica depositata in sede di ricorso gerarchico e depositata in atti (cfr. all. 002 e all. 003 alla produzione dell’11.6.2025) è stato evidenziato:
-) dal 1° Revisore Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS- (all. 003 alla produzione dell’11.6.2025) che si è tenuto conto dei seguenti elementi “ generale poco interesse del giudicando in merito all’attività lavorativa corrente di sezione con conseguente poco spirito collaborativo ” e “ comportamento tenuto dallo stesso non sempre ispirato ai principi di rispetto dei lineamenti gerarchici ”, soggiungendo che “ nel periodo in esame il giudicando è stato oggetto di rilievi da parte del Com.te di Corpo avendo tenuto un comportamento poco consono allo status di militare, come evidenziato nella lettera in riferimento b, e pertanto non si ritiene che il militare possa essere considerato “di cristallina lealtà” né con un senso della disciplina “altissimo e profondamente sentito ” e che “ In definitiva, lo scrivente ritiene che il giudicando non abbia palesato eccellenti caratteristiche globali necessitando di specifici e continui indirizzamenti per perfezionare le pratiche gestite. Gli elementi rilevati hanno di fatto evidenziato difficoltà relazionali del valutando, carenze motivazionali e carenze nel suo senso della disciplina e lealtà ”;
-) dal Compilatore – Ten Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS- (all. 002 alla medesima pruduzione) in sintesi che “ In ogni circostanza, tenuto conto dello spirito poco collaborativo del T.Col. -OMISSIS-, nell’esercizio delle mie funzioni ho sempre indicato alla lettera le strade da percorrere, le normative entro le quali inquadrare le attività, nonché i contatti e gli uffici di altri EDR di riferimento, sino a livello periferico ” come pure “ il ricorrente ha sempre fatto tornare indietro al mittente i compiti assegnatigli, motivando con speciose argomentazioni, di livello tale da non corrispondere all’immagine di efficienza e capacità che egli ritiene di rappresentare e, di sicuro, non adeguate ad un Ufficiale Superiore con i suoi anni di servizio ” e “ il suo agire è spesso improntato non alla ricerca di tutti gli elementi necessari per svolgere il suo lavoro e per trovare le soluzioni o anche solo seguire un percorso indicato chiaramente, ma anzi, al contrario, la maggior parte delle volte impiega maggiormente il proprio tempo nel cercare cavillose motivazioni per far tornare il compito a colui che glielo ha assegnato, allungando così i tempi di chiusura delle pratiche ” e “ Il giudizio espresso [dal ricorrente, ndr] rivela oggettivamente una immagine di sé ampiamente oltre quelle che sono le capacità dimostrate e palesate, evidenziando un metro di giudizio autoreferenziale e, di fatto, irriverente ed in mala fede nei confronti dei propri superiori gerarchici dei quali paventa di fatto situazioni di irresponsabilità- Tali espressioni, prima ancora di difendere le proprie motivazioni ricorrenti, travalicano la presente sede amministrativa e lambiscono pericolosamente altri aspetti, per supportare i quali, altre dovrebbero essere le sedi formali deputate alla trattazione della questione” ; viene altresì precisato in linea generale che molti elementi addotti in sede gerarchica dal ricorrente a suo favore attengono a periodi temporali diversi da quello oggetto di valutazione.
8.3- Orbene, a fronte di tali osservazioni, che in sé forniscono adeguata motivazione delle ragioni a base di una determinata valutazione, le difese del ricorrente, oltre a palesarsi oltremodo parcellizzanti, a ben vedere si riducono per un verso alla contestazione insufficiente motivazione –deduzione infondata per quanto or ora esposto- e per altro verso ad una mera sovrapposizione di una propria visione della valutazione alternativa a quella resa dai competenti organi amministrativi, come tale rientrante nell’ambito del giudizio di merito, mentre, di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento fattuale o comunque oggettivamente apprezzabile idoneo ad instillare la sussistenza di un evidente travisamento ovvero di complessiva irragionevolezza o abnormità che ne metterebbe in discussione la legittimità.
9- Infondata è infine la censura inerente la violazione della normativa vigente in materia di redazione e notifica dei documenti caratteristici e dunque alla dedotta violazione del termine di notifica della scheda, alla luce della giurisprudenza (Consiglio di Stato, parere n. 590/2024) a mente della quale “ il collegio, nell’osservare che i termini di compilazione e di notifica dei documenti caratteristici sono meramente ordinatori e non perentori e il protrarsi del tempo occorrente per la formazione degli stessi o per la loro comunicazione, non costituisce fattispecie idonea ad invalidarli, richiama la copiosa giurisprudenza formatasi in materia di termini procedimentali, sulla loro natura, sulla relativa individuazione e sulle connesse conseguenze nelle ipotesi di mancato rispetto, secondo cui “nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo (..), un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza (..). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio”; da ciò, ulteriormente, si è desunto che “trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo” (ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, arg. anche da Corte cost. n. 90 del 2020) ”.
10- Quanto poi alla deduzione attinente la violazione del principio del contraddittorio (pag. 29-30) relativamente alle relazioni tecniche, è da osservarsi che tale deduzione –ove riferita al ricorso gerarchico- nei termini in cui è esposta è infondata, non essendo rinvenibile alcun obbligo specifico di notifica delle singole relazioni tecniche (peraltro depositate in atti a seguito di istruttoria presidenziale: all. 002 e 003 alla produzione dell’11.6.2025) all’interessato. D’altronde, una volta depositate dette relazioni in giudizio, il ricorrente, qualora avesse ritratto dalle stesse elementi per ulteriori doglianze non precedentemente conosciute, ben avrebbe potuto estendere i temi oggetto di impugnazione a mezzo di motivi aggiunti.
11- Per completezza, del tutto generiche sono le ulteriori deduzioni –verosimilmente parimenti riconducibili a difetto di istruttoria- circa la natura del documento Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate” (pag. 35 del ricorso).
12- In conclusione, il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
13- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL TI, Presidente FF
CO LI, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LI | LL TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.