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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 10/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
TT LA, TO
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Maddalena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 324-2018 IMU 2018
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 24/11/2023 proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Maddalena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1201-2018 TASI
- sul ricorso n. 43/2024 depositato il 20/01/2024
proposto da
Agenzia Del Demanio - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Cagliari - Via Dante, 23/25 09128 Cagliari CA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di La Maddalena - Piazza Garibaldi 13 07024 La Maddalena SS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1820 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1821 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la parte ricorrente, Agenzia del Demanio in relazione al R.G.R. n. 43/2024: dichiarare l'annullamento, previo accoglimento della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per la Regione Sardegna: in via principale, previo accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Autonoma della Sardegna, dichiarare l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2018, n. 324/2018(R.G.R.n. 526/2023)
e TASI n. 1201/2018 (R.G.R.533/2023), e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in riferimento a detti avvisi di accertamento;
con il favore di spese ed onorari di giudizi.
Per la parte resistente, Comune di La Maddalena: disporre il rigetto dei ricorsi respinta prioritariamente l'istanza di sospensiva del Concessionario, Agenzia del Demanio.
------------
Con ricorso ritualmente notificati l'Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1820/ 2018, emesso e notificato il 6 dicembre 2023 dal comune di La
Maddalena, per accertata violazione di parziale e omesso versamento IMU anno 2018 con contestuale sanzione prescritta dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/ 1997, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17, comma
1, d.lgs. n. 472/ 1997, per l'importo complessivo di € 113.192,90 2) e dell'avviso di accertamento n. 1821/2018, notificato il 6 dicembre 2023, con il quale è stata “accertata la violazione di parziale/ omesso versamento
TASI anno 2018”, per euro 9.664,27”. Parimenti ricorre la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro tempore per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU, n. 324/2018 (R.G.R. n.
526/2023) che vede ricorrente la regione Autonoma della Sardegna), dell'importo complessivo di
€ 113.991,00, comprensiva del tributo per € 84.159,51, sanzioni per € 25.247,85 oltre interessi per € 4.575,71
e n. 1201/2018(R.G.R. n.533/2023) relativo al alla TASI per l'anno 2018 per l'importo complessivo di
€ 12.504,49.
Premetteva il ricorrente che i beni oggetto di imposizione non sarebbero nella disponibilità del Demanio essendo di esclusiva proprietà della Regione Autonoma della Sardegna;
che nello specifico si tratta degli immobili che fanno parte del compendio ex Arsenale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, quale sede del Vertice di Capi di Stato e di Governo del G8 del 2009 e oggetto di consegna in data 22 Marzo 2018 da parte del concessionario Società_1 S.r.l. alla Regione Autonoma della Sardegna;
che detti immobili oggetto di impugnazione sono iscritti al catasto al Fg. 15,
Mapp. 1859 sub. 17 e 42, ex 35 e sono ricompresi all'interno del predetto Compendio. Nell'eccepire l'illegittimità degli atti di accertamento impugnati, mancando il presupposto impositivo posto in capo a soggetto non legittimato, ne chiede l'annullamento, previo accoglimento della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si è costituito in giudizio il comune di La Maddalena il quale preliminarmente chiede la riunione del procedimento in discussione con quelli iscritti al R.G.R. nn. 526/2023 e 533/2023, tutti pendenti e, al contempo, sostenendo la legittimità dell'accertamento per gli immobili che risultano trasferiti alla Regione Sardegna, già nella gestione del Concessionario Società_1, la quale avrebbe provveduto al pagamento delle imposte e tasse fino alla data di consegna dei predetti beni immobili, ovvero fino al mese di marzo 2018, allorché ne aveva denunciato la cessazione del possesso e relativa occupazione.
Precisava nel merito che “la Regione Autonoma della Sardegna ha regolarmente ottemperato ai relativi adempimenti fiscali, ivi compresi il versamento dell'imposta e la voltura dell'intestazione catastale a suo nome, con riferimento a tutti gli altri subalterni di sua competenza!”. Concludeva affermando che in base alle annotazioni nei registri del catasto non sussisterebbe “nessun diritto reale qualificato, d'uso, usufrutto o superficie o, in alternativa, un concreto rapporto concessorio esisterebbe in favore della Regione Autonoma della Sardegna, tale da giustificarne la soggettività passiva ai fini IMU e TASI.
Nello specifico affermava che “sono stati consegnati dallo Stato e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e dall'Agenzia del Demanio alla Regione Autonoma della Sardegna;
che tale consegna è “avvenuta in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 settembre 2007, che individua l'area dell' ex- Arsenale quale sede del Vertice dei Capi di Stato
e Governo “G8” del 2009 e disponeva contestualmente la dismissione e la sdemanializzazione dell'ex-
Arsenale e dell'area militare contigua al Molo Carbone e il loro trasferimento in proprietà alla Regione
Autonoma della Sardegna, ai sensi dell' art. 14 della Legge Costituzionale 16 febbraio 1948 n. 3 (Statuto
Sardo)”.
Afferma anche di aver condotto un'istruttoria preliminare all'emissione degli avvisi di accertamento presso la Regione Sardegna, finalizzata a conoscere l'effettiva titolarità degli immobili, in relazione ai quali la RAS avrebbe chiarito che la “discrepanza” per gli immobili accertati sarebbe conseguenza del fatto che gli stessi risulterebbero ancora in carico al Ministero delle Finanze.
Concludeva per il rigetto della domanda dei ricorsi riuniti, respinta prioritariamente l'istanza di sospensione presentata dal Concessionario, Agenzia del Demanio.
Con ricorso depositato in data 22.05.2025 si costituisce in giudizio la Regione Sardegna, con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, n.324/2018, notificato in data 01.09.2023, per la somma complessiva di € 113.991,00 e n. 1201/2018 per il recupero della differenza della somma di € 9.729,99 oltre sanzioni per
€2774,50, contestando l'assunto dell'Ufficio secondo cui “la città di La Maddalena, nell'esercizio della propria attività di controllo ed accertamento IMU e TASI, ebbe a verificare che la ricorrente, risultava possedere ex lege, uti dominus, gli immobili per cui è causa e che nonostante l'impegno preso in sede di riconsegna dei predetti beni immobili, ometteva il versamento dell'imposta dovuta ai fini IMU e TASI per l'anno 2018”.
Confermava che per tali beni non si è perfezionato un trasferimento di diritto di proprietà in capo alla Regione;
puntualizzava infatti che “per i beni per cui è causa negli atti richiamati è previsto solo che essi rientrino ex lege nella disponibilità gestoria della RAS, tanto che gli stessi risultano ancora, sulla base delle emergenze catastali, di proprietà statale”.
Concludeva contestando la contraddittorietà della motivazione portata nell'avviso di accertamento impugnato per farne da essa derivare la soggettività passiva delle imposte e tasse da parte dell'Ente.
L'Agenzia del Demanio ha replicato alle deduzioni del comune di La Maddalena sostenendo che il catasto
è preordinato a fini essenzialmente fiscali, per la determinazione delle rendite che costituiscono la base imponibile del reddito fondiario nelle imposte sui redditi, per cui “il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”.
All'udienza di trattazione la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi iscritti al R.G.R. ai nn.43/2024 e 533/2023 vengono riuniti al ricorso R.G.R. n.
526/2023, per connessione oggettiva e soggettiva.
L'accertamento posto in essere dal comune di La Maddalena ai fini IMU e TASI per l'annualità 2018 fa riferimento a due immobili uno dei quali (afferma l'Ente è la famosa Main Conference progettata dall'Architetto Nominativo_1), distinti in catasto al Foglio 15, Particella 1189, sub 17, Cat. D3, e Foglio 15, Particella 1189 Sub 42, Cat. D7 che, a causa di sussistenti questioni di riordino catastale, sarebbero rimasti nella gestione dell'Agenzia del Demanio perciò indicato come legittimata passiva ai fini dell'imposizione de qua.
Alcuni concetti fattuali si rendono necessari in relazione agli accadimenti verificatisi che hanno riguardato la travagliata vicenda dell'ex Arsenale Militare.
I due distinti verbali di consegna prodotti in causa, di aree di appartenenza del Demanio Pubblico Marittimo ed altre Amministrazioni dello Stato, n.24 e n.25, rispettivamente datati 28 settembre 2008 e 19 settembre
2009, ed altri in questi menzionati(es. verbale n.20), danno contezza della consegna delle aree e specchi acquei al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture da parte della Capitaneria di Porto del Compartimento
Marittimo La Maddalena per “interessi pubblici sopravvenuti (G.8 del 2009)” oltre la revoca di quelle che erano già in consegna alla Marina Militare.
La corretta attribuzione della soggettività passiva ai fini fiscali va ricercata nell'atto amministrativo- atto transattivo - che ha definitivamente riconsegnato alla Regione Sardegna il c.d. compendio dell'ex Arsenale
Militare, già individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, da parte del concessionario Società_1 S.r.l. in data 22 marzo 2018.
E' dunque palese che, fino a tale ultima data, unico gestore degli immobili sia stata la Società_1 S.r.l., che ha provveduto ad onorare tutte le pretese tributarie ad essi connesse, come peraltro affermato dal Comune nelle proprie deduzioni.
La data del 22 marzo 2018, come si rileva dal sito ufficiale della Regione, non a caso segna “il formale passaggio dallo Stato alla Regione Sardegna del compendio dell'ex Arsenale militare, sulla scorta dell'Accordo transattivo precedentemente firmato a Roma, ponendo fine al lungo contenzioso instauratosi tra il precedente concessionario del bene, la Società_1 S.r.l., la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione stessa”.
In conclusione, dalla documentazione in atti si può rilevare che i beni, inizialmente trasferiti nella proprietà
e gestione della Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture, con concessione alla MI Resort
S.r.l. per i lavori necessari all'adeguamento e realizzazione di opere nelle aree di riferimento, dal 22 marzo
2018 rientrano nella gestione patrimoniale della Regione Sardegna. A conferma si aggiunga che in data 25 maggio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Prof. Nominativo_2
, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per gli interventi di bonifica a fini ambientali dello specchio acqueo.
Non solo. Con DPCM 24/12/2018 la Regione Sardegna veniva nominata quale soggetto attuatore per la
Bonifica Ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata “Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”situata nell'isola de La Maddalena”.
Dunque, attesa la questione portata all'attenzione di questa Corte si può riassumere che:
per l'Ente Impositore, comune di La Maddalena, gli immobili accertati ai fini IMU e TASI apparterrebbero, allo stato attuale, all'Agenzia del Demanio;
per l'Agenzia del Demanio i beni rientrerebbero nella proprietà della Regione Sardegna mentre per quest'ultima i beni sarebbero ancora nella titolarità dell'Agenzia del
Demanio, quindi di proprietà statale, per le riscontrate ed esistenti divergenze catastali, sebbene la Regione
Sardegna ne abbia acquisito la disponibilità gestoria, “a far data dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna degli immobili tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, guardiania e di gestione dei beni mobili e immobili saranno a carico della Regione, così come tutte le imposte e tasse sia locali, sia statali, tra cui a titolo esemplificativo IMU, TASI e Tassa sui rifiuti.”(Accordo transattivo per la risoluzione della convenzione rep. n. 756 del 9 giugno 2009 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 917 del 31 dicembre 2009).
Il focus della questione attiene alla concomitanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi tali da giustificare l'applicazione dell'IMU e della TASI agli immobili di interesse, situati all'interno del compendio dell'ex Arsenale
Militare.
E' noto, infatti, che presupposto dell'IMU (art.1, comma 740 della legge 160/2019), come già dell'ICI (art.2 del D.Lgs. 504/92), è il possesso dell'unità immobiliare e cioè il potere di fatto sulla cosa, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale: nel caso di specie, non v'è dubbio che gli immobili accertati non siano tuttora ad oggi nella disponibilità della ricorrente quanto piuttosto in quella della Regione
Autonoma della Sardegna, come già detto, a far data dal 22 marzo 2018.
D'altra parte, le linee guida IMU per l'annualità 2018 espressamente dispongono che nel caso di concessione di aree demaniali ai sensi dell'art.9, comma 1 D.Lgs. 4 marzo 2011, n.23 soggetto passivo è il Concessionario, ma nel caso in esame va detto che “l'Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile e indisponibile), poiché ne è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell'art.65 del D.lgs. n.300/1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011 e nell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992”.corte tributaria di Primo grado di Caserta, Sez.12, sentenza del 6/8/2025n.3760/2025; rif. Corte di Cassazione sez.5, Ordinanza n. 727 in data 11.01.2025).
Non v'è dubbio che nel caso di specie l'odierna ricorrente non sia neppure affidataria degli immobili, ancorché ne risulti intestataria nel catasto, conseguentemente, per quanto sopra detto non può essere considerata il soggetto passivo dell'imposta municipale propria.
Analogamente, per quanto riguarda la TASI istituita con la legge di stabilità 2014, quale tassa che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, il presupposto impositivo ricade sul detentore dei beni immobili. Anche in questo caso l'Autorità statale non detiene materialmente gli immobili che, come detto, rientrano invece nella potestà gestoria della Regione Autonoma della Sardegna.
Pertanto:
va accolta la doglianza della ricorrente, Agenzia del Demanio con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento n.1820 e 1821 relativi all'IMU per l'anno 2018;
va respinta la domanda proposta dalla Regione Sardegna con conseguente conferma degli avvisi di accertamento n.1201/2018(TASI 2018)e n. 324/2018 (IMU 2018).
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della adottata riserva, visti i ricorsi riuniti: a)accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia del Demanio;
b)rigetta i ricorsi proposti dalla Regione Autonoma della Sardegna;
c)compensa tra le parti in causa le spese di giudizio, per la valutazione complessiva della lite in relazione alla peculiarità della stessa che vede contrapposte Pubbliche Amministrazioni.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 10/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
TT LA, TO
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Maddalena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 324-2018 IMU 2018
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 24/11/2023 proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Maddalena
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1201-2018 TASI
- sul ricorso n. 43/2024 depositato il 20/01/2024
proposto da
Agenzia Del Demanio - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Cagliari - Via Dante, 23/25 09128 Cagliari CA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di La Maddalena - Piazza Garibaldi 13 07024 La Maddalena SS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1820 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1821 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la parte ricorrente, Agenzia del Demanio in relazione al R.G.R. n. 43/2024: dichiarare l'annullamento, previo accoglimento della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per la Regione Sardegna: in via principale, previo accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Autonoma della Sardegna, dichiarare l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2018, n. 324/2018(R.G.R.n. 526/2023)
e TASI n. 1201/2018 (R.G.R.533/2023), e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in riferimento a detti avvisi di accertamento;
con il favore di spese ed onorari di giudizi.
Per la parte resistente, Comune di La Maddalena: disporre il rigetto dei ricorsi respinta prioritariamente l'istanza di sospensiva del Concessionario, Agenzia del Demanio.
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Con ricorso ritualmente notificati l'Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1820/ 2018, emesso e notificato il 6 dicembre 2023 dal comune di La
Maddalena, per accertata violazione di parziale e omesso versamento IMU anno 2018 con contestuale sanzione prescritta dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/ 1997, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17, comma
1, d.lgs. n. 472/ 1997, per l'importo complessivo di € 113.192,90 2) e dell'avviso di accertamento n. 1821/2018, notificato il 6 dicembre 2023, con il quale è stata “accertata la violazione di parziale/ omesso versamento
TASI anno 2018”, per euro 9.664,27”. Parimenti ricorre la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro tempore per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU, n. 324/2018 (R.G.R. n.
526/2023) che vede ricorrente la regione Autonoma della Sardegna), dell'importo complessivo di
€ 113.991,00, comprensiva del tributo per € 84.159,51, sanzioni per € 25.247,85 oltre interessi per € 4.575,71
e n. 1201/2018(R.G.R. n.533/2023) relativo al alla TASI per l'anno 2018 per l'importo complessivo di
€ 12.504,49.
Premetteva il ricorrente che i beni oggetto di imposizione non sarebbero nella disponibilità del Demanio essendo di esclusiva proprietà della Regione Autonoma della Sardegna;
che nello specifico si tratta degli immobili che fanno parte del compendio ex Arsenale individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, quale sede del Vertice di Capi di Stato e di Governo del G8 del 2009 e oggetto di consegna in data 22 Marzo 2018 da parte del concessionario Società_1 S.r.l. alla Regione Autonoma della Sardegna;
che detti immobili oggetto di impugnazione sono iscritti al catasto al Fg. 15,
Mapp. 1859 sub. 17 e 42, ex 35 e sono ricompresi all'interno del predetto Compendio. Nell'eccepire l'illegittimità degli atti di accertamento impugnati, mancando il presupposto impositivo posto in capo a soggetto non legittimato, ne chiede l'annullamento, previo accoglimento della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si è costituito in giudizio il comune di La Maddalena il quale preliminarmente chiede la riunione del procedimento in discussione con quelli iscritti al R.G.R. nn. 526/2023 e 533/2023, tutti pendenti e, al contempo, sostenendo la legittimità dell'accertamento per gli immobili che risultano trasferiti alla Regione Sardegna, già nella gestione del Concessionario Società_1, la quale avrebbe provveduto al pagamento delle imposte e tasse fino alla data di consegna dei predetti beni immobili, ovvero fino al mese di marzo 2018, allorché ne aveva denunciato la cessazione del possesso e relativa occupazione.
Precisava nel merito che “la Regione Autonoma della Sardegna ha regolarmente ottemperato ai relativi adempimenti fiscali, ivi compresi il versamento dell'imposta e la voltura dell'intestazione catastale a suo nome, con riferimento a tutti gli altri subalterni di sua competenza!”. Concludeva affermando che in base alle annotazioni nei registri del catasto non sussisterebbe “nessun diritto reale qualificato, d'uso, usufrutto o superficie o, in alternativa, un concreto rapporto concessorio esisterebbe in favore della Regione Autonoma della Sardegna, tale da giustificarne la soggettività passiva ai fini IMU e TASI.
Nello specifico affermava che “sono stati consegnati dallo Stato e, per esso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e dall'Agenzia del Demanio alla Regione Autonoma della Sardegna;
che tale consegna è “avvenuta in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 settembre 2007, che individua l'area dell' ex- Arsenale quale sede del Vertice dei Capi di Stato
e Governo “G8” del 2009 e disponeva contestualmente la dismissione e la sdemanializzazione dell'ex-
Arsenale e dell'area militare contigua al Molo Carbone e il loro trasferimento in proprietà alla Regione
Autonoma della Sardegna, ai sensi dell' art. 14 della Legge Costituzionale 16 febbraio 1948 n. 3 (Statuto
Sardo)”.
Afferma anche di aver condotto un'istruttoria preliminare all'emissione degli avvisi di accertamento presso la Regione Sardegna, finalizzata a conoscere l'effettiva titolarità degli immobili, in relazione ai quali la RAS avrebbe chiarito che la “discrepanza” per gli immobili accertati sarebbe conseguenza del fatto che gli stessi risulterebbero ancora in carico al Ministero delle Finanze.
Concludeva per il rigetto della domanda dei ricorsi riuniti, respinta prioritariamente l'istanza di sospensione presentata dal Concessionario, Agenzia del Demanio.
Con ricorso depositato in data 22.05.2025 si costituisce in giudizio la Regione Sardegna, con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, n.324/2018, notificato in data 01.09.2023, per la somma complessiva di € 113.991,00 e n. 1201/2018 per il recupero della differenza della somma di € 9.729,99 oltre sanzioni per
€2774,50, contestando l'assunto dell'Ufficio secondo cui “la città di La Maddalena, nell'esercizio della propria attività di controllo ed accertamento IMU e TASI, ebbe a verificare che la ricorrente, risultava possedere ex lege, uti dominus, gli immobili per cui è causa e che nonostante l'impegno preso in sede di riconsegna dei predetti beni immobili, ometteva il versamento dell'imposta dovuta ai fini IMU e TASI per l'anno 2018”.
Confermava che per tali beni non si è perfezionato un trasferimento di diritto di proprietà in capo alla Regione;
puntualizzava infatti che “per i beni per cui è causa negli atti richiamati è previsto solo che essi rientrino ex lege nella disponibilità gestoria della RAS, tanto che gli stessi risultano ancora, sulla base delle emergenze catastali, di proprietà statale”.
Concludeva contestando la contraddittorietà della motivazione portata nell'avviso di accertamento impugnato per farne da essa derivare la soggettività passiva delle imposte e tasse da parte dell'Ente.
L'Agenzia del Demanio ha replicato alle deduzioni del comune di La Maddalena sostenendo che il catasto
è preordinato a fini essenzialmente fiscali, per la determinazione delle rendite che costituiscono la base imponibile del reddito fondiario nelle imposte sui redditi, per cui “il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”.
All'udienza di trattazione la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi iscritti al R.G.R. ai nn.43/2024 e 533/2023 vengono riuniti al ricorso R.G.R. n.
526/2023, per connessione oggettiva e soggettiva.
L'accertamento posto in essere dal comune di La Maddalena ai fini IMU e TASI per l'annualità 2018 fa riferimento a due immobili uno dei quali (afferma l'Ente è la famosa Main Conference progettata dall'Architetto Nominativo_1), distinti in catasto al Foglio 15, Particella 1189, sub 17, Cat. D3, e Foglio 15, Particella 1189 Sub 42, Cat. D7 che, a causa di sussistenti questioni di riordino catastale, sarebbero rimasti nella gestione dell'Agenzia del Demanio perciò indicato come legittimata passiva ai fini dell'imposizione de qua.
Alcuni concetti fattuali si rendono necessari in relazione agli accadimenti verificatisi che hanno riguardato la travagliata vicenda dell'ex Arsenale Militare.
I due distinti verbali di consegna prodotti in causa, di aree di appartenenza del Demanio Pubblico Marittimo ed altre Amministrazioni dello Stato, n.24 e n.25, rispettivamente datati 28 settembre 2008 e 19 settembre
2009, ed altri in questi menzionati(es. verbale n.20), danno contezza della consegna delle aree e specchi acquei al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture da parte della Capitaneria di Porto del Compartimento
Marittimo La Maddalena per “interessi pubblici sopravvenuti (G.8 del 2009)” oltre la revoca di quelle che erano già in consegna alla Marina Militare.
La corretta attribuzione della soggettività passiva ai fini fiscali va ricercata nell'atto amministrativo- atto transattivo - che ha definitivamente riconsegnato alla Regione Sardegna il c.d. compendio dell'ex Arsenale
Militare, già individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, da parte del concessionario Società_1 S.r.l. in data 22 marzo 2018.
E' dunque palese che, fino a tale ultima data, unico gestore degli immobili sia stata la Società_1 S.r.l., che ha provveduto ad onorare tutte le pretese tributarie ad essi connesse, come peraltro affermato dal Comune nelle proprie deduzioni.
La data del 22 marzo 2018, come si rileva dal sito ufficiale della Regione, non a caso segna “il formale passaggio dallo Stato alla Regione Sardegna del compendio dell'ex Arsenale militare, sulla scorta dell'Accordo transattivo precedentemente firmato a Roma, ponendo fine al lungo contenzioso instauratosi tra il precedente concessionario del bene, la Società_1 S.r.l., la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione stessa”.
In conclusione, dalla documentazione in atti si può rilevare che i beni, inizialmente trasferiti nella proprietà
e gestione della Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture, con concessione alla MI Resort
S.r.l. per i lavori necessari all'adeguamento e realizzazione di opere nelle aree di riferimento, dal 22 marzo
2018 rientrano nella gestione patrimoniale della Regione Sardegna. A conferma si aggiunga che in data 25 maggio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Prof. Nominativo_2
, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per gli interventi di bonifica a fini ambientali dello specchio acqueo.
Non solo. Con DPCM 24/12/2018 la Regione Sardegna veniva nominata quale soggetto attuatore per la
Bonifica Ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata “Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”situata nell'isola de La Maddalena”.
Dunque, attesa la questione portata all'attenzione di questa Corte si può riassumere che:
per l'Ente Impositore, comune di La Maddalena, gli immobili accertati ai fini IMU e TASI apparterrebbero, allo stato attuale, all'Agenzia del Demanio;
per l'Agenzia del Demanio i beni rientrerebbero nella proprietà della Regione Sardegna mentre per quest'ultima i beni sarebbero ancora nella titolarità dell'Agenzia del
Demanio, quindi di proprietà statale, per le riscontrate ed esistenti divergenze catastali, sebbene la Regione
Sardegna ne abbia acquisito la disponibilità gestoria, “a far data dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna degli immobili tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, guardiania e di gestione dei beni mobili e immobili saranno a carico della Regione, così come tutte le imposte e tasse sia locali, sia statali, tra cui a titolo esemplificativo IMU, TASI e Tassa sui rifiuti.”(Accordo transattivo per la risoluzione della convenzione rep. n. 756 del 9 giugno 2009 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 917 del 31 dicembre 2009).
Il focus della questione attiene alla concomitanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi tali da giustificare l'applicazione dell'IMU e della TASI agli immobili di interesse, situati all'interno del compendio dell'ex Arsenale
Militare.
E' noto, infatti, che presupposto dell'IMU (art.1, comma 740 della legge 160/2019), come già dell'ICI (art.2 del D.Lgs. 504/92), è il possesso dell'unità immobiliare e cioè il potere di fatto sulla cosa, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale: nel caso di specie, non v'è dubbio che gli immobili accertati non siano tuttora ad oggi nella disponibilità della ricorrente quanto piuttosto in quella della Regione
Autonoma della Sardegna, come già detto, a far data dal 22 marzo 2018.
D'altra parte, le linee guida IMU per l'annualità 2018 espressamente dispongono che nel caso di concessione di aree demaniali ai sensi dell'art.9, comma 1 D.Lgs. 4 marzo 2011, n.23 soggetto passivo è il Concessionario, ma nel caso in esame va detto che “l'Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile e indisponibile), poiché ne è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell'art.65 del D.lgs. n.300/1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011 e nell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992”.corte tributaria di Primo grado di Caserta, Sez.12, sentenza del 6/8/2025n.3760/2025; rif. Corte di Cassazione sez.5, Ordinanza n. 727 in data 11.01.2025).
Non v'è dubbio che nel caso di specie l'odierna ricorrente non sia neppure affidataria degli immobili, ancorché ne risulti intestataria nel catasto, conseguentemente, per quanto sopra detto non può essere considerata il soggetto passivo dell'imposta municipale propria.
Analogamente, per quanto riguarda la TASI istituita con la legge di stabilità 2014, quale tassa che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, il presupposto impositivo ricade sul detentore dei beni immobili. Anche in questo caso l'Autorità statale non detiene materialmente gli immobili che, come detto, rientrano invece nella potestà gestoria della Regione Autonoma della Sardegna.
Pertanto:
va accolta la doglianza della ricorrente, Agenzia del Demanio con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento n.1820 e 1821 relativi all'IMU per l'anno 2018;
va respinta la domanda proposta dalla Regione Sardegna con conseguente conferma degli avvisi di accertamento n.1201/2018(TASI 2018)e n. 324/2018 (IMU 2018).
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della adottata riserva, visti i ricorsi riuniti: a)accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia del Demanio;
b)rigetta i ricorsi proposti dalla Regione Autonoma della Sardegna;
c)compensa tra le parti in causa le spese di giudizio, per la valutazione complessiva della lite in relazione alla peculiarità della stessa che vede contrapposte Pubbliche Amministrazioni.