Articolo 274 undecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 274 deciesArticolo 274 duodecies
Versione
11 gennaio 2024
Art. 274-undecies. (( (Poteri dell'IVASS) )) (( 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacita' del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticita' tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
f) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.
2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. ))
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024