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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 29058 del Ruolo degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fabio Massimo Parte_1
n. 33, presso lo studio dell'avv. Fabio Ferrari che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice speciale, dott.ssa Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Milano, alla piazza Velasca n. 8, presso lo
[...] studio dell'avv. Roberto Pietro Sidoti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria spese e onorari come da tariffe”.
Per l'opposta: “… IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare, per quanto dedotto in atti, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza del presente giudizio di opposizione, attesa la validità e regolarità della notifica
1 del decreto ingiuntivo n. 11747/22 del Tribunale di Roma;
2) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 1) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 11747/22 del Tribunale di Roma. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 2) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 14.039,41 – occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041
c.c. – oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per
l'effetto, 3) condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 14.039,41 – occorrendo, anche ai sensi Controparte_1
degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. – oltre interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. IN VIA INCIDENTALE Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e rilevanza dell'avversario disconoscimento: 4) disporre gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 cpc, del contratto di finanziamento n. 18357320, mediante comparazione della scrittura dei Sig. previo ordine di scrittura sotto dettatura alla presenza Pt_1
di un consulente tecnico, ai sensi dell'art. 219 cpc. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2024, ha Parte_1
proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 11747/2022 emesso da questo Tribunale in data 5 luglio 2022 su istanza della soc.
[...]
Con il decreto opposto era stato ingiunto all'odierno opponente Controparte_1
il pagamento della somma di €14.039,41#, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un finanziamento.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che: a) la notificazione del decreto ingiuntivo, compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., doveva considerarsi nulla, non avendo egli mai ricevuto l'avviso dell'avvenuto deposito presso la
2 casa comunale del plico contenente il decreto, ciò che legittimava la proposizione dell'opposizione tardiva;
b) la società ingiungente, che assumeva di aver acquistato il credito in conseguenza di una cessione conclusa con l'originaria titolare del diritto, la Compass Banca S.p.A., era priva di legittimazione attiva poiché la cessione, peraltro mai notificata ad esso opponente, non recava una chiara individuazione del suo oggetto ed era perciò nulla;
c) non era stata fornita adeguata prova del rapporto di finanziamento dedotto in giudizio giacché le proprie firme, peraltro da intendersi disconosciute, erano apposte soltanto su due delle tredici pagine di cui constava il contratto;
d) non era stata data prova dell'effettiva erogazione del prestito;
e) gli interessi pattuiti superavano la soglia usuraria.
La soc. costituitasi per mezzo della propria Controparte_1
procuratrice ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha sollevato eccezioni processuali e comunque dedotto l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile per i motivi che di seguito si illustrano.
L'opponente ha in primo luogo eccepito, al fine di giustificare la tardività dell'opposizione e sentirla dichiarare ammissibile ex art. 650 c.p.c., la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo siccome eseguita senza che egli ricevesse, come prescritto dall'art. 140 c.p.c., l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Secondo lo tale omesso avvertimento Pt_1 non gli avrebbe consentito di recarsi al luogo deputato per ritirare l'atto, che, di conseguenza, sarebbe rimasto a lui ignoto rendendogli impossibile opporlo nei termini.
L'assunto attoreo non può essere condiviso.
È certo vero che l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., non attestando alcuna attività compiuta dall'incaricato alla distribuzione, potrebbe inficiare la regolarità della notificazione e determinarne, dunque, la nullità; ma è vero anche che, come risulta chiaramente dalla relata, l'ufficiale giudiziario, in assenza del destinatario o di altre persone idonee a ricevere l'atto, ha comunque proceduto
3 ad affiggere in busta chiusa e sigillata l'avviso del deposito del plico presso la causa comunale (v. doc. 12 fascicolo opposta).
Sebbene nell'atto introduttivo l'opponente abbia preannunciato la propria volontà di proporre querela di falso avverso l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, lo non ha poi proceduto a tanto sicché la detta attestazione, Pt_1
appunto superabile solo mediante querela di falso, costituisce prova legale dalle cui risultanze non è possibile in questa sede discostarsi.
Alla luce di quanto testé esposto, può allora affermarsi che, anche volendo ritenere nulla la notifica del decreto per l'incompletezza dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa, l'opposizione proposta sarebbe comunque inammissibile giacché per la valida proposizione di un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non è certo sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo ma occorre anche la prova – il cui onere grava sull'opponente – che a cagione della nullità l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr. Cass., 21.8.2018, n. 20850; Cass.,
28.9.2007, n. 20391; Cass., 15.7.2003, n. 11066), mentre nel caso di specie l'avvenuta affissione dell'avviso, sufficiente a far pervenire l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, è adempimento che di per sé consentiva all'odierno opponente di acquisire tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo (v. Cass., 20.8.1981, n. 4949 che, in termini del tutto analoghi, ha ritenuto sufficiente a rendere edotto l'intimato dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato di cui all'art. 140 c.p.c., anche in assenza dell'avvenuta affissione del medesimo avviso).
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di nullità della notificazione, la conoscenza del decreto ingiuntivo si presume iuris tantum e deve essere l'ingiunto a provare che la nullità della notificazione gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (si veda, ulteriormente, Cass.,
7.5.2013, n. 14444).
4 È certo vero che la prova della non tempestiva conoscenza del decreto, trattandosi di fatto negativo, può essere fornita anche mediante presunzioni (v.
Cass., 12.5.2005, n. 9938 nonché Cass., 25.10.2017 n. 25391) ma nel caso in esame, anche alla luce di quanto dianzi precisato, non è stato fornito alcun serio elemento indiziario che possa far presumere la non conoscenza del decreto.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 11747/2022, così provvede: Parte_1
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore della Controparte_2
quale procuratrice della delle spese del
[...] Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi €2.200,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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