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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
6027/2021 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6027/2021
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MARIA TERESA SALVATORE;
per parte opposta l'Avv. MARCO ROSSI.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6027/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Teresa Salvatore (C.F.:
, presso il suo studio, sito in Battipaglia al largo C.F._2
Kennedy n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona, v.lo S.
Bernardino n. 5, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 11.295,50 quale saldo debitore del conto corrente n.
1000/00002645, oltre interessi di legali, e spettanze professionali.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, per non avere l'opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
quale secondo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria non esiste, avendo egli sottoscritto in data 07/12/2007 con il Banco di Napoli S.P.A. (oggi
Intesa San Paolo S.P.A.) un contratto di conto Corrente denominato
“Conto Business n. 1000/00002645” contenente la concessione di fido pari ad € 5.000,00, in contrasto con il disposto dell'art. 117 T.U.B., poiché privo del piano di ammortamento e dei criteri necessari a determinarlo, così rendendo indeterminate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che egli è tenuto a sostenere;
quale terzo motivo di opposizione, che non vi è prova scritta del credito azionato in via monitoria, avendo l'opposta depositato soltanto il contratto di conto corrente.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizone e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA
TERESA SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
mandataria deducendo: che, ai sensi del Controparte_2
D.Lgs. n. 28/2010, l'esperimento della procedura di mediazione, nell'opposizione a Decreto Ingiuntivo, deve essere disposto a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della
Prot. 6027/2021 - Sentenza Parte_2 provvisoria esecutività, dunque dopo la prima udienza;
nel merito, che l'opponente non ha in alcun modo contestato di aver sottoscritto il contratto prodotto e, al contrario, tale circostanza è stata riconosciuta dall'opponente stesso, così come ha riconosciuto di essere inadempiente;
che parte opposta non ha contestato le risultanze contabili dell'estratto conto certificato, e conseguentemente, il quantum ingiunto;
che il termine ultimo per contestare tali circostanze è la citazione in opposizione, dunque, i predetti fatti devono considerarsi pacifici ai sensi dell'art. art. 115 c.p.c.; che parte opposta ha fornito la prova del proprio credito avendone prodotto il titolo, la cui sottoscrizione è stata riconosciuta dall'opponente, così come ha allegato l'inadempimento di controparte, circostanza che non è stata oggetto di contestazione di parte opposta, né, sul punto, quest'ultima ha dato la prova contraria di aver adempiuto;
che il contratto n. 1000/00002645 è un conto corrente, pertanto, non è previsto alcun piano di ammortamento;
che in ogni caso il contratto prevede la clausola n. 6. 4 secondo cui “i libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del
Correntista”: che parte opponente ha effettuato un riconoscimento di debito, dichiarandosi disponibile, già nel 2009, a effettuare il pagamento del saldo negativo del rapporto di conto corrente.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa la mandataria ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
1034/2021; in ogni caso, accertare che essa è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € 11.295,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza di mora come da Decreto Ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021 ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 per espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva l'opposta (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 14/6/2023).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare, va rilevato che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 14/6/2023), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2 – Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che il credito azionato in via monitoria non esisterebbe, avendo egli sottoscritto in data 07/12/2007 un contratto di conto corrente, denominato “Conto Business n. 1000/00002645” contenente la concessione di fido pari ad € 5.000,00, in contrasto con il disposto dell'art. 117 T.U.B., poiché privo del piano di ammortamento e dei criteri necessari a determinarlo.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come dedotto dalla parte opposta fin dalla fase monitoria e riconosciuto peraltro dallo stesso sig. nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione, a fondamento del ricorso monitorio è stato posto non già un contratto di finanziamento, bensì di conto corrente con apertura di credito, di talché la mancata produzione del piano di ammortamento,
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza proprio esclusivamente dei contratti di prestito, risulta essere del tutto inconferente ed irrilevante in questa sede.
3 - Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito attivato mediante ingiunzione, avendo depositato soltanto il contratto di conto corrente.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, la parte opposta ha prodotto in allegato al ricorso monitorio il documento contrattuale del conto corrente n. 1000/00002646 (cfr. all.
3 della produzione della fase monitoria) e, a fronte della contestazione dell'opponente sig. circa l'assenza di prova del credito azionato Pt_1
in via monitoria, ha depositato nel presente giudizio il riconoscimento del debito sottoscritto dall'opponente stesso (cfr. all. 7 della produzione di parte opposta). Tuttavia, a ben vedere, dalla semplice lettura di quest'ultimo documento si evince che il sig. si è Pt_1
dichiarato sì debitore di € 9.277,87, ma in relazione al contratto di conto corrente n. 571/1090073340118, recante una numerazione diversa da quello posto a sostegno del ricorso per Decreto Ingiuntivo e, dunque, evidentemente diverso da quello il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione in danno dell'opponente.
Tanto comporta, dunque, che non essendo tale riconoscimento del debito riferibile al contratto di conto corrente n. 1000/00002646 oggetto di causa e non avendo in relazione a quest'ultimo prodotto l'opposta neppure un singolo estratto conto dall'accensione fino alla chiusura, non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla parte opposta quale attrice in senso sostanziale, di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito stesso.
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale.
E' altrettanto noto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (cioè la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonchè la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talchè gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'”an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo la opposta Controparte_1
depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare –
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/00002646 il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta, e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, pertanto, essendo stata l'opposizione accolta, sono poste a carico della e per essa della Controparte_1
mandataria e, tenuto conto della natura Controparte_2
della controversia, del valore (€ 11.295,50, pari a quello del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA TERESA SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il Decreto
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza Ingiuntivo n. 1034/2021;
2) Condanna la e per essa la mandataria Controparte_1
alla refusione, in favore del sig. Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA TERESA
SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Salerno il 13/6/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6027/2021
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. MARIA TERESA SALVATORE;
per parte opposta l'Avv. MARCO ROSSI.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6027/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Teresa Salvatore (C.F.:
, presso il suo studio, sito in Battipaglia al largo C.F._2
Kennedy n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
mandataria in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona, v.lo S.
Bernardino n. 5, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 11.295,50 quale saldo debitore del conto corrente n.
1000/00002645, oltre interessi di legali, e spettanze professionali.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, per non avere l'opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
quale secondo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria non esiste, avendo egli sottoscritto in data 07/12/2007 con il Banco di Napoli S.P.A. (oggi
Intesa San Paolo S.P.A.) un contratto di conto Corrente denominato
“Conto Business n. 1000/00002645” contenente la concessione di fido pari ad € 5.000,00, in contrasto con il disposto dell'art. 117 T.U.B., poiché privo del piano di ammortamento e dei criteri necessari a determinarlo, così rendendo indeterminate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che egli è tenuto a sostenere;
quale terzo motivo di opposizione, che non vi è prova scritta del credito azionato in via monitoria, avendo l'opposta depositato soltanto il contratto di conto corrente.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizone e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA
TERESA SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
mandataria deducendo: che, ai sensi del Controparte_2
D.Lgs. n. 28/2010, l'esperimento della procedura di mediazione, nell'opposizione a Decreto Ingiuntivo, deve essere disposto a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della
Prot. 6027/2021 - Sentenza Parte_2 provvisoria esecutività, dunque dopo la prima udienza;
nel merito, che l'opponente non ha in alcun modo contestato di aver sottoscritto il contratto prodotto e, al contrario, tale circostanza è stata riconosciuta dall'opponente stesso, così come ha riconosciuto di essere inadempiente;
che parte opposta non ha contestato le risultanze contabili dell'estratto conto certificato, e conseguentemente, il quantum ingiunto;
che il termine ultimo per contestare tali circostanze è la citazione in opposizione, dunque, i predetti fatti devono considerarsi pacifici ai sensi dell'art. art. 115 c.p.c.; che parte opposta ha fornito la prova del proprio credito avendone prodotto il titolo, la cui sottoscrizione è stata riconosciuta dall'opponente, così come ha allegato l'inadempimento di controparte, circostanza che non è stata oggetto di contestazione di parte opposta, né, sul punto, quest'ultima ha dato la prova contraria di aver adempiuto;
che il contratto n. 1000/00002645 è un conto corrente, pertanto, non è previsto alcun piano di ammortamento;
che in ogni caso il contratto prevede la clausola n. 6. 4 secondo cui “i libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del
Correntista”: che parte opponente ha effettuato un riconoscimento di debito, dichiarandosi disponibile, già nel 2009, a effettuare il pagamento del saldo negativo del rapporto di conto corrente.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa la mandataria ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
1034/2021; in ogni caso, accertare che essa è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € 11.295,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza di mora come da Decreto Ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021 ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 per espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva l'opposta (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 14/6/2023).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare, va rilevato che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 14/6/2023), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2 – Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che il credito azionato in via monitoria non esisterebbe, avendo egli sottoscritto in data 07/12/2007 un contratto di conto corrente, denominato “Conto Business n. 1000/00002645” contenente la concessione di fido pari ad € 5.000,00, in contrasto con il disposto dell'art. 117 T.U.B., poiché privo del piano di ammortamento e dei criteri necessari a determinarlo.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come dedotto dalla parte opposta fin dalla fase monitoria e riconosciuto peraltro dallo stesso sig. nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione, a fondamento del ricorso monitorio è stato posto non già un contratto di finanziamento, bensì di conto corrente con apertura di credito, di talché la mancata produzione del piano di ammortamento,
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza proprio esclusivamente dei contratti di prestito, risulta essere del tutto inconferente ed irrilevante in questa sede.
3 - Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito attivato mediante ingiunzione, avendo depositato soltanto il contratto di conto corrente.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, la parte opposta ha prodotto in allegato al ricorso monitorio il documento contrattuale del conto corrente n. 1000/00002646 (cfr. all.
3 della produzione della fase monitoria) e, a fronte della contestazione dell'opponente sig. circa l'assenza di prova del credito azionato Pt_1
in via monitoria, ha depositato nel presente giudizio il riconoscimento del debito sottoscritto dall'opponente stesso (cfr. all. 7 della produzione di parte opposta). Tuttavia, a ben vedere, dalla semplice lettura di quest'ultimo documento si evince che il sig. si è Pt_1
dichiarato sì debitore di € 9.277,87, ma in relazione al contratto di conto corrente n. 571/1090073340118, recante una numerazione diversa da quello posto a sostegno del ricorso per Decreto Ingiuntivo e, dunque, evidentemente diverso da quello il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione in danno dell'opponente.
Tanto comporta, dunque, che non essendo tale riconoscimento del debito riferibile al contratto di conto corrente n. 1000/00002646 oggetto di causa e non avendo in relazione a quest'ultimo prodotto l'opposta neppure un singolo estratto conto dall'accensione fino alla chiusura, non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla parte opposta quale attrice in senso sostanziale, di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito stesso.
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale.
E' altrettanto noto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la Banca che agisce per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (cioè la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonchè la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talchè gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'”an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo la opposta Controparte_1
depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare –
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/00002646 il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta, e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1034/2021 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, pertanto, essendo stata l'opposizione accolta, sono poste a carico della e per essa della Controparte_1
mandataria e, tenuto conto della natura Controparte_2
della controversia, del valore (€ 11.295,50, pari a quello del monitorio) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA TERESA SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il Decreto
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza Ingiuntivo n. 1034/2021;
2) Condanna la e per essa la mandataria Controparte_1
alla refusione, in favore del sig. Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIA TERESA
SALVATORE, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Salerno il 13/6/2025 con sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Prot. N.R.G.A.C. 6027/2021 - Sentenza