Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'udienza del 21.3.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentanti e difesi, come da procura in atti, dagli Avv. Gianfranco Flore e Giuseppe d'Eboli, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in San Teodoro Via Del
Tirreno n. 8;
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Elena C.F._4
Berlusconi;
E
(C.F. rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_3 C.F._5 dall'Avv. Angelo Manconi, presso il cui studio è altresì elettivamente domiciliata;
Appellati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, e Gli Controparte_1 Controparte_2 attori esponevano: a) di aver acquistato da con contratto registrato l'8/08/2008 e Controparte_3
trascritto il 12/08/2008, un appartamento e due posti auto ubicati in San Teodoro, frazione Lu
Frailu, rispettivamente identificati ai mappali n. 1689 sub 2, n. 1604 sub 2 e n. 1599 del foglio n. 6 del suddetto comune;
b) che il parcheggio di cui al mappale n. 1604 sub 2, ovvero il sesto posto auto dal muro divisorio, era stato illegittimamente occupato dai coniugi Controparte_4
comproprietari del contiguo posto auto di cui al mappale n. 1604 sub 3; c) che sul posto auto di cui al mappale n. 1604 sub 2 era presente una tettoia abusivamente costruita dagli occupanti.
In ragione di ciò parte attrice chiedeva l'accertamento dell'illegittima occupazione del suo posto auto, nonché la condanna di controparte al risarcimento del danno e alla rimozione della tettoia abusiva.
e comproprietari di un'abitazione e di due posti Controparte_1 Controparte_2 auto rispettivamente indicati ai mappali n. 1689 sub 3 (l'appartamento), n. 1604 sub 3 e n. 1598 (i due posti auto) del foglio n. 6 del catasto del Comune di San Teodoro, regolarmente costituiti in giudizio in data 20/10/2020, resistevano alle avverse domande, contestando: a) la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; b) il mancato previo ricorso al propedeutico procedimento di mediazione;
c) la fondatezza nel merito delle richieste dei chiedendo altresì la chiamata in causa, Parte_3 ai sensi dell'art. 1480 c.c. della venditrice dalla quale essere manlevati, nonché la Controparte_3 condanna dei al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 96 c.p.c.. Controparte_5
In data 1/03/2021 si costituiva in giudizio terza chiamata in causa, eccependo Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dell'asserita garanzia per evizione nonché l'infondatezza nel merito delle avverse pretese. La in particolare, evidenziava: a) che “dalla narrativa in atti” emergeva il CP_3 riconoscimento, compiuto dai e dai dell' “esistenza e” della Controparte_4 Controparte_5
“disponibilità effettiva dei due posti auto”; b) di aver alienato alle controparti due posti auto
“correttamente individuati nei rispettivi atti pubblici”; c) che i confini fisici degli stessi erano stati da lei evidenziati “anche con l'apposizione di segnaletica orizzontale ben visibile”; d) che i compratori ne avevano acquisito il possesso sin dalla vendita e che da tale momento non le avevano mai eccepito alcunché “in ordine alla” loro “sussistenza”.
La causa, istruita con produzioni documentali e CTU, veniva definita con sentenza n. 270/2024, pubblicata in data 24/05/2024, con la quale il tribunale rigettava tanto le domande degli attori, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di lite, che quella di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti. Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sul contenuto della CTU, dalla quale era inequivocabilmente emerso che il parcheggio dei di cui al mappale Controparte_5 n. 1604 sub2, era in realtà il quinto e non il sesto dal confine, coincidente invece proprio col posto auto di cui al mappale n. 1604 sub 3 dei mentre dalle evidenze fotografiche e Controparte_4 planimetriche allegate all'indicata consulenza era emerso che “il posto auto coperto dalla tettoia” era quello di cui “al mapp. 1604 sub 1 (mapp. 1809 nel NCT)”, ovvero un parcheggio non appartenente a nessuna delle parti in causa.
Con tali argomentazioni il tribunale rigettava le domande dei nonché, in mancanza Controparte_5
di prova della mala fede e della colpa grave, anche quella per lite temeraria proposta dai convenuti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro hanno proposto appello i signori e per i Pt_1 Pt_2
seguenti motivi:
1) il giudice di primo grado non aveva rilevato la sussistenza di una parziale discordanza intercorrente fra i parcheggi, delimitati “con le strisce bianche, e le particelle catastali vendute alle parti”.
2) Il tribunale aveva travisato il fatto per non aver correttamente interpretato i documenti prodotti, la consulenza tecnica d'ufficio e quanto dedotto dalle parti.
3) In assenza di domanda di usucapione, il primo giudice non poteva statuire che i posti auto avevano quale confine le “strisce bianche segnate sul terreno”, dovendo, invece, individuarlo per mezzo dell'“atto pubblico d'acquisto” nonché dell'“individuazione materiale” compiuta dal consulente tecnico d'ufficio “sulla base del frazionamento del terreno”. Circostanza da cui, inoltre, conseguiva anche la possibile violazione del dettato dell'art. 29, comma 1 bis, legge
52/1985, qualora gli appellanti avessero deciso di vendere i posti auto.
4) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché la sentenza impugnata, nel regolare la rifusione delle spese, non teneva conto del rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria e del fatto che la “domanda di manleva sarebbe stata respinta”, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio aveva appurato che il parcheggio oggetto dell'occupazione dei non era Controparte_4
quello a loro alienato dalla CP_3
5) I avevano posto in essere “con un'auto e con la costruzione di una Controparte_4 tettoia” l'illegittima occupazione, perlomeno in via parziale, del posto auto di cui al mappale
1604 sub 2. Illegittima occupazione perdurata per più di sedici anni da cui, per parte appellante, derivavano l'impossibilità di impiegare il proprio parcheggio e il conseguente impiego di un altro.
Protrazione dell'occupazione dello stallo altrui, dalla quale deriverebbe una responsabilità dei anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Controparte_4 In merito al danno patito per l'illegittima occupazione, l'appellante infine rileva che dalla stessa sarebbe derivato un pregiudizio da liquidare, equitativamente, “sulla base dei valori locativi risultanti dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio”.
e in data 29/11/2024, costituendosi regolarmente Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, contestano gli avversi motivi, danno atto della rimozione, successiva al giudizio di primo grado, del “pergolato semovibile” (ovvero ciò che a loro giudizio era in realtà la contestata tettoia) e chiedono, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata l'accoglimento dell'appello, di essere garantiti/manlevati da terza chiamata in causa. Controparte_3
Quest'ultima, costituendosi regolarmente nel giudizio d'appello, chiede di essere assolta da tutte le richieste presentate nei suoi confronti dalle altre parti.
In data 28/02/2025, gli appellanti, con le proprie note scritte, in ragione dell'eliminazione “della tettoia da parte dei – e del loro dichiarato adeguamento alle risultanze CP_1 CP_2 catastali” chiedono di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla sola
“domanda di liberazione del posto auto”.
La causa, istruita in via documentale, viene decisa all'udienza del 21/03/2025.
*****
I primi tre motivi d'appello sono trattati congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla delimitazione dei confini tra i posti auto oggetto di causa e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di prime cure, con particolare riferimento all'occupazione del posteggio di parte appellante.
Rileva, preliminarmente, la Corte come in primo grado gli odierni appellanti avessero dedotto l'intera occupazione del loro posto auto da parte dei mentre oggi prospettano Controparte_4
soprattutto il disallineamento tra confini catastali e strisce di demarcazione degli stalli, e la conseguente parziale occupazione del loro parcheggio da parte dei convenuti, sollecitando il rispristino dei confini reali in conformità alle risultanze catastali, senza peraltro contestare l'esistenza del diritto di proprietà sui posti auto, ma soltanto sul relativo confine.
Tale nuova prospettazione, oltre che tardiva nella misura in cui introduce una domanda di regolamentazione dei confini mai prospettata prima, è in ogni caso infondata.
Dalla lettura dei titoli di acquisto della proprietà dei posti auto in questione emerge infatti che: a) il posto auto di cui al mappale 1604 sub 2, venduto ai da con Controparte_5 Controparte_3
contratto di compravendita registrato in data 8/08/2008 e trascritto in data 26/08/2008, aveva una superficie pari a dodici metri quadri e confinava “con” la “residua proprietà della venditrice per due lati e con spazi di manovra comuni, salvo altri”; b) i con successivo Controparte_4
contratto registrato il 6/10/2008, compravano dalla stessa il parcheggio di cui al mappale 1604 CP_3 sub 3, ovvero un “posto auto scoperto della consistenza catastale di mq. 13 (tredici), al piano terra, confinante con il mappale 1604 sub 2 e con posto auto distinto con il mappale 1604 sub 4, con strada di accesso.”
Dai predetti contratti si ricava chiaramente che i posti auto di cui ai mappali 1604 sub 2 e 1604 sub
3 erano fra loro confinanti e si estendevano, rispettivamente, per dodici e tredici metri quadri.
Al riguardo, anche il ctu, nel descrivere tali immobili, dà atto che: a) “l'Ente Urbano di cui al
N.C.T., mappale 1810 è corrispondente nel N.C.E.U. al mappale 1604/2, questo correttamente intestato ai coniugi come da formale atto di compravendita. In maniera più Controparte_5
spedita, la sua individuazione a terra è così descritta: a partire dal pilastrino in granito, posto a confine della residenza di cui al mappale 1930, il 5° posto auto scoperto in direzione della S.S. 125,
è di proprietà come da atto di compravendita;
” b) “l'Ente Urbano di cui al Controparte_5
N.C.T., mappale 1811 è corrispondente nel N.C.E.U. al mappale 1604/3, questo correttamente intestato ai coniugi come da formale atto di compravendita. In maniera più Controparte_4
spedita, la sua individuazione a terra è così descritta: a partire dal pilastrino in granito, posto a confine della residenza di cui al mappale 1930, il 6° posto auto scoperto in direzione della S.S. 125,
è di proprietà come da atto di Compravendita”. Nella stessa relazione viene Controparte_4 però anche rilevato che: “Nelle varie sovrapposizioni si potrà osservare, sia nelle cartografie allegate che nei punti a terra, una certa traslazione degli stalli rispetto alle mappe catastali ufficiali”.
Tale “traslazione” trova reale conferma anche nelle fotografie allegate all'indicata consulenza e viene invocata dagli odierni appellanti per sostenere che una parte del proprio posto auto (parte del parcheggio di cui al mappale 1604 sub 2) sarebbe stata oggetto di indebita occupazione da parte dei occupazione compiuta da questi ultimi con la realizzazione di una tettoia Controparte_4
abusiva e con il sistematico parcheggio della loro auto.
Tuttavia, nel caso di specie, l'effettiva sussistenza della “traslazione” non comporta anche la perpetrazione dell'occupazione ascritta ai A tale proposito si rileva che: a) nel Controparte_4 caso de quo, prima dell'instaurazione del presente giudizio, i confini tra i posti auto erano rappresentati, per tutte le parti in causa, da strisce colorate poste sul terreno;
b) gli appellanti con la propria domanda chiedono una modifica dello stato dei luoghi rispetto a quello esistente da sedici anni, ovvero quello presente pressoché sin dal sorgere del loro diritto di proprietà (v. contratto di compravendita di parte appellante registrato e trascritto nel 2008); c) nella causa di accertamento dei confini i confini reali prevalgano su quelli catastali, che hanno mero valore sussidiario;
d)
l'estensione del posto auto dei non è stata pregiudicata dal rilevato scostamento Controparte_5
intercorrente tra strisce di demarcazione e dati catastali, dato che, al momento della vendita, il posto auto di cui al mappale 1604 sub 2 aveva una superficie pari a dodici metri quadri (v. contratto di compravendita) e tale estensione non solo non veniva ridotta a seguito della realizzazione del fenomeno traslativo, ma addirittura le dimensioni del parcheggio aumentavano, in quanto, come chiaramente emerge dalle visure catastali allegate alla CTU, il mappale 1810, ovvero il mappale corrispondente al 1604 sub 2 nel nuovo catasto edilizio urbano, ha un'estensione pari a tredici metri quadri, ossia un metro quadro in più rispetto a quello indicato nel contratto di compravendita;
e) nessun elemento della tettoia in questione era ubicato oltre le strisce di delimitazione.
Di conseguenza, non si è verificata alcuna incorporazione, nemmeno parziale, del posto auto degli appellanti e, pertanto, il diritto di proprietà dei non ha subito alcun pregiudizio. In Controparte_5
ragione della suddetta assenza di usurpazione, anche parziale, del posto auto di parte appellante non poteva trovare accoglimento alcuna pretesa risarcitoria, neppure in forma specifica mediante ordine di demolizione della tettoia ubicata su una res certamente distinta da quella di proprietà dei Per_1
cosicché, in questa sede, non può essere neppure disposta la richiesta dichiarazione di
[...]
cessazione della materia del contendere con riferimento alla “domanda di liberazione del posto auto” e di demolizione del manufatto, stante la sua radicale infondatezza nel merito.
Esulano poi dal presente giudizio eventuali diversi profili di illegittimità e/ irregolarità edilizia del manufatto che possono averne determinato la demolizione.
In ogni caso la tettoia non insisteva sul posto auto degli appellanti, che non avevano pertanto alcun diritto di pretenderne la rimozione.
All'infondatezza dei primi tre motivi d'appello consegue logicamente anche l'infondatezza del quinto motivo, riferito al risarcimento del danno. Ciò in quanto nel caso di specie, per le ragioni precedentemente esposte, non è stata posta in essere dai alcuna condotta lesiva Controparte_4
del diritto di proprietà degli appellanti che possa aver fatto sorgere il diritto al risarcimento del danno conseguente.
Non miglior sorte merita il quarto motivo d'appello, con il quale è censurata la statuizione sulle spese di lite, che il Tribunale ha posto interamente a carico degli odierni appellanti sia in favore dei convenuti che della terza chiamata, facendo corretta applicazione dei principi di soccombenza e causalità della lite.
Per quanto rigettata, la condanna per lite temeraria proposta in primo grado dai convenuti aveva infatti natura meramente accessoria e non ha pertanto inciso sull'integrale soccombenza degli appellanti rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Allo stesso modo è corretta la condanna alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata in garanzia, poste a carico degli attori secondo il principio di causalità della lite.
Sulla regolamentazione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che «in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8153/2021).
Nel caso di specie i hanno citato in giudizio i vicini, proprietari dello stallo Controparte_5 confinante, lamentando sia l'occupazione dell'intero parcheggio di loro proprietà che, in ogni caso, il parziale sconfinamento rispetto alle risultanze catastali. Rispetto a tali pretese, la chiamata in causa della venditrice, eventualmente responsabile di aver alienato ai convenuti un bene anche solo in parte di proprietà degli attori, era una difesa ragionevole e anche prevedibile, certamente non abnorme o macroscopicamente infondata ai fini della regolamentazione delle spese di lite. E ciò indipendentemente dal fatto che dall'istruttoria sia emerso che i occupavano addirittura CP_1
lo stallo di un terzo, poiché ciò di cui gli attori si lamentavano, e continuano oggi a dolersi, è il parziale sconfinamento dei convenuti, autori materiali dell'occupazione e della realizzazione della tettoria, rispetto ai confini catastali dei parcheggi.
L'appello va dunque interamente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio – liquidate nei valori minimi del relativo scaglione (valore euro 5.201-26.000) per la semplicità delle questioni trattate e per il mancato espletamento di ulteriore attività istruttoria – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma l quater, D.P.R. n. 115/2002.
PQM
la Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 270/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nuoro, pubblicata il 24/05/2024;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di parti appellate le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte appellata ( e unica parte), oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1 CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12. Così deciso in Sassari all'udienza del 21/03/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni