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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/10/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 207/2022
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Marta Bocci) Parte_1
- ricorrente -
contro avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 18.10.2024, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 13.30, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_1
ha inizialmente convenuto in giudizio e e, Controparte_2 Controparte_1
successivamente ad interruzione del processo disposta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della prima, riassunto il giudizio esclusivamente nei confronti della seconda per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare che il Sig. dipendente e socio lavoratore Parte_1
della nel periodo compreso dal 01.10.2019 al 10.03.2020, ha sempre Controparte_2
svolto attività lavorativa ed è sempre stato addetto ed adibito, in via esclusiva, dalla
[...]
all'esecuzione dell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi Controparte_2
affidato dalla (facente parte del gruppo “Mondo Convenienza Holding S.p.a.”) alla Controparte_1 [...]
- Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte del Sig. nel Controparte_2 Parte_1
suddetto periodo di lavoro, dal 01.10.2019 al 10.03.2020, in esecuzione dell'appalto di servizio affidato da
[...]
(facente parte del gruppo “Mondo Convenienza Holding S.p.a.”) alla CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 7 di ore di lavoro straordinario diurno non retribuite nei termini e secondo le modalità di cui Controparte_2
alla narrativa del presente ricorso, ovvero nei diversi termini e nelle diverse modalità che risulteranno in corso di
causa e, per l'effetto: - Condannare la società (C.F. e P.VA ) in persona del Controparte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro-tempore, in solido con la Controparte_2
(C.F. E P.VA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Sig. P.VA_2
delle differenze retributive e di TFR connesse alle ore di lavoro straordinario effettivamente Parte_1
prestate e non retribuite, che si quantificano nell'importo complessivo di € 3.427,63 (S.E.&O.) di cui € 3.194,73
a titolo di differenze retributive ed € 232,90 a titolo di differenza di TFR così come risulta dai conteggi analitici
allegati al presente ricorso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da intendersi anche in questa sede
integralmente richiamati e trascritti, ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in
corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di
maturazione dei singoli diritti al saldo;
”
Ha esposto che ha prestato la propria attività lavorativa subordinata, quale dipendente e socio lavoratore, nel periodo compreso dal 01.10.2019 al 10.03.2020, alle dipendenze della società
[...]
che si occupa di autotrasporto e di distribuzione merci su strada, sia in Controparte_2
proprio che per conto terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati,
servizi di carico e scarico merci, montaggio e smontaggio mobili, servizi di facchinaggio da eseguirsi anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati; che è stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con Controparte_2
decorrenza dal 01.10.2019, con la qualifica di operaio, mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio ed inserito nel livello professionale I dell'inquadramento previsto dal Regolamento di cooperativa del personale applicato al rapporto di lavoro;
che tale livello corrisponde al livello I del
CC di settore ossia al CC per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi;
che il rapporto in questione è cessato in data 10.03.2020; che per tutto il suddetto periodo di lavoro esso ricorrente è stato sempre impiegato ed ha sempre prestato, in via esclusiva, la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi per conto della società facente parte del gruppo italiano Controparte_1
“Mondo Convenienza Holding S.p.a.” dedito all'attività di vendita di arredamenti per la casa; che la sede di lavoro è sempre stata in Magione (PG) – Loc. Bacanella - S.S. 75bis ove si trova il magazzino della committente; che l'orario di lavoro fissato in contratto era di 40 ore settimanali distribuite su 5
pagina 2 di 7 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, dalle ore 6:30 alle ore 14:30; che le mansioni di fatto ed in concreto svolte da esso ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro,
erano quelle di montaggio e facchinaggio. In particolare, esso ricorrente, unitamente ad altro collega,
quest'ultimo con mansioni di autista/capo furgone e di addetto al montaggio, provvedeva alla consegna della merce (mobili e arredi per la casa a marchio Mondo Convenienza) sia nel Comune di
Perugia (ove era fissata la sua sede di lavoro) che anche in territorio extra urbano ossia al di fuori del
Comune di Perugia e anche fuori Regione, nelle Marche (Ancona, Macerata) ed in Toscana Per_1
(Firenze, Prato, Scarlino, Grosseto) (in un raggio anche superiore ai 100 Km dalla sede di lavoro); che
egli ha svolto un orario di lavoro routinariamente eccedente le 40 ore settimanali, infatti, per la intera durata del rapporto di lavoro per cui è causa, l'orario di lavoro effettivamente osservato da esso ricorrente in conformità delle precise direttive impartite dalla società datrice di lavoro, è stato di gran lunga superiore rispetto all'orario previsto in contratto di n. 8 ore giornaliere per n. 5 giorni alla settimana, avendo, invece, svolto il ricorrente, sistematicamente e quotidianamente, lavoro straordinario mai retribuito, osservando, tutti i giorni, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 circa della mattina alle ore 18:00/18:30, senza alcuna interruzione e senza mai fruire,
nemmeno, della pausa pranzo;
che l'ultima consegna e montaggio dei mobili ed arredi presso il cliente
(non potendosi mai rinviare un montaggio già programmato al giorno successivo) non terminava mai prima delle ore 16:30 o alle ore 17:00.
Si sono costituite sia che contestando in Controparte_2 Controparte_1
fatto e diritto il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto e, tuttavia, nel corso del processo è intervenuto il fallimento della prima cosicchè è stata dichiarata l'interruzione del processo e il giudizio è stato riassunto esclusivamente nei confronti della seconda.
ha dedotto, a sostegno della ritenuta infondatezza della domanda attorea, che l'onere Controparte_1
di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata grava sulla parte ricorrente, precisato che la sua responsabilità solidale potrebbe in ipotesi riguardare solo i crediti di natura strettamente retributiva del lavoratore e che, in base al regolamento della cooperativa, la fonte negoziale utilizzata per la determinazione dei crediti del lavoratore è rappresentata dal CC multiservizi. Ha inoltre dedotto che la prestazione lavorativa che sarebbe stata svolta oltre l'orario normale ha carattere discontinuo,
che il regolamento prevede l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario e che i conteggi sono pagina 3 di 7 incomprensibili e non hanno considerato taluni aspetti risultanti dalle buste paga come per esempio l'avvenuto pagamento dello straordinario e le assenze per malattia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è la pretesa di parte ricorrente di essere retribuito in relazione ad ore di lavoro straordinario che egli deduce di avere quotidianamente svolto.
E', dunque, evidente che la decisione della lite dipende esclusivamente dall'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria dovendosi, sul piano del riparto degli oneri, applicare il costante principio giurisprudenziale che pone, in capo al lavoratore, l'onere di fornire la prova delle allegazioni poste a fondamento della domanda di pagamento di ore di lavoro straordinario non remunerate.
L'istruttoria espletata, pur scontando alcune incongruenze e enfatizzazioni da parte di testimoni che hanno in corso conteziosi analoghi con l'odierna resistente, ha sostanzialmente restituito un quadro fattuale nell'ambito del quale, in modo sistematico e costante e, peraltro, in dipendenza di una specifica organizzazione aziendale, gli addetti al montaggio dei mobili erano impiegati dal lunedì al sabato per un orario giornaliero non inferiore a 11 ore con la realizzazione, dunque, di almeno 18 ore settimanali di lavoro straordinario.
E' risultato, infatti, che esistevano tre turni di carico dei mobili, alle 6.30 alle 7.30 e alle 8.30 e che,
rispetto a tali turni di carico, tutti gli equipaggi, composti da un autista montatore e da un capo furgone, dovessero presentarsi al parcheggio ove prelevavano il furgone almeno 20/30 minuti prima del carico dovendo, prima di quest'ultima incombenza, fare rifornimento e effettuare lo scarico degli scatoloni presenti nel furgone in relazione ai lavori svolti il giorno precedente e depositare il denaro in contanti eventualmente incassato il giorno precedente. Seguiva il lavoro di carico dei mobili da consegnare e montare per il giorno, operazione che aveva una durata di circa un'ora. E' poi emersa essenzialmente la prova dell'assenza di tempi di interruzione tra una consegna e l'altra sulla base di un programma che prevedeva specifiche fasce orarie per la consegna. Quanto all'orario di ritorno al parcheggio, è emersa la prova del fatto che, allorchè i lavoratori erano impiegati nel primo turno di carico, quello delle 6.30, esso non accadeva mai, tranne in circostanze eccezionali, prima delle 17.30.
Tale quadro fattuale risulta, in particolare, dalla testimonianza del sig. individuato tra Testimone_1
i testimoni di parte ricorrente da questo stesso giudicante anche nell'esercizio del potere ex art. 421
c.p.c. avendo ritenuto la necessità/opportunità, anche nell'interesse della ricerca della verità
sostanziale, di escutere un testimone che non avesse promosso analoghi contenziosi.
pagina 4 di 7 ha dichiarato di non avere più rapporti lavorativi in corso con la parte resistente di Testimone_1
non avere contenziosi in essere con la medesima né con le cooperative effettive datrici di lavoro e,
dunque, è da considerare pienamente attendibile.
Egli ha dichiarato di avere “…lavorato presso la Mondo Covenienza alle dipendenze di varie cooperative tra
cui la fino a circa un anno e mezzo fa;
ADR attualmente lavoro in fabbrica alla Terex a Controparte_3
Umbertide, non ho fatto causa agli odierni convenuti;
ADR c'erano tre turni, 6.30, 7.30, 8.30; il turno delle 8.30
in un certo periodo che non so in questo momento identificare con esattezza era alle 9.30; ADR i turni tra le
squadre in linea di massima variavano di settimana in settimana ma capitava che qualcuno facesse lo stesso
turno anche due settimane di fila;
ADR a me è capitato di fare tutti e tre i turni;
ADr quando facevo il turno
delle 6.30 si arrivava un'ora prima massimo, diciamo sei sei meno un quarto;
prendevo il furgone facevamo il
pieno; poi andavamo al magazzino più o meno alle sei e un quarto;
ADR al magazzino si dovevano imbucare i
soldi e, cioè, l'incasso del giorno prima, buttare tutti gli imballi e poi se avevi qualche consegna annullata dovevi
scaricare la merce;
ADR poi si andava alla bocca di carico;
ADR per il carico ci voleva circa un'oretta o un'oretta
e mezza;
ADR ai turni dopo si andava con un'ora di ritardo rispetto al turno delle 6.30 poi tutto si svolgeva
nello stesso modo rispetto al primo turno;
ADR ci venivano consegnati dei fogli in cui c'erano scritti su una
facciata i nomi dei clienti e sul retro le fasce orarie delle consegne e l'importo che eventualmente il cliente avrebbe
dovuto pagare se doveva ancora pagare;
ADR su questi fogli non c'erano sempre le stesse fasce orarie, dipendeva
da quello che avevi da fare e da quanti clienti avevi, in ogni caso le fasce orarie si susseguivano una dopo l'altra
fino all'ultima consegna;
ADR quando ero fortunato l'ultima fascia oraria indicata era quella tra le 16.00 e le
18.00; ADR che io mi ricordi, la normalità era che l'ultima fascia oraria sul foglio era quella tra le 16.00 e le
18.00; ADR le consegne si susseguivano senza sosta e anche la pausa pranzo non era effettuata in quanto si
mangiava guidando;
ADR la percezione generale era che si doveva mangiare in furgone anche perché la fasce
orarie da rispettare non ti consentivano un diverso comportamento;
ADR prima delle 17.30 al parcheggio era
proprio difficile che si potesse tornare;
ADR secondo la mia percezione, se si caricava alle 6.30 si rientrava più o
meno alle 17.30; se si caricava alle 7.30 si rientrava più o meno alle 18.30 se si caricava alle 8.30 si rientrava più
o meno alle 19.30; ADR si lavorava tutti i sabati e alle volte anche qualche domenica;
ADR il sabato addirittura
poteva capitare di lavorare anche qualche ora di più; ADR le fasce orarie che prima ho detto erano quelle richieste
per iniziare a caricare ma prima c'erano delle operazioni preliminari così come ho prima descritto;
ADR lo
straordinario in busta paga si riferiva al sabato in ogni caso il sabato, come ho detto, si lavorava sempre io ho
lavorato anche di domenica;
ADR io ho cominciato con la poi e poi CP_4 Controparte_3
ADR lì intorno, a prescindere dal nome del datore di lavoro, ha sempre funzionato così presso Controparte_5 pagina 5 di 7 il deposito, ossia nulla è cambiato per noi da un datore di lavoro all'altro; ADR ribadisco che, pur facendo il
primo turno di carico, non si concludeva mai prima delle 17.30; ADR qui a Perugia non ho la percezione di
giornate in cui sono tornato prima delle 17.30”.
Sostanzialmente convergenti risultano, in merito agli orari, le dichiarazioni del testimone Tes_2
sentito all'udienza del 23.11.2023 che svolgeva la propria attività insieme alla parte ricorrente.
Ciò posto, avendo, parte ricorrente, prodotto un conteggio, unito al ricorso, che ha determinato le differenze retributive conseguenti all'esistenza di ore di lavoro straordinario non retribuito, al fine di comprendere l'esatto perimetro delle allegazioni fondanti la domanda, questo giudicante ha ritenuto di interpellare, anche in accoglimento di un'istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente, il soggetto estensore dei conteggi.
Questi ha chiarito di avere realizzato il conteggio sul presupposto che, trattandosi di un contezioso seriale riguardante numerosi lavoratori impiegati nel medesimo appalto e sulla premessa dell'esistenza di un ciclo lavorativo sostanzialmente ripetitivo, ciascuno dei lavoratori impiegati nell'appalto (fossero essi montatori o capi squadra) avesse svolto 3 ore di lavoro straordinario ogni giorno della settimana (11 ore di lavoro in tutto) e 8 ore di lavoro straordinario il sabato per un numero complessivo di ore di lavoro straordinario comunque mai inferiore a 18 ore.
Ha, tuttavia, precisato di non avere considerato, nel caso di specie, le effettive e concrete risultanze dei prospetti paga non provvedendo, sempre, a detrarre dagli importi calcolati come spettanti, quelli risultanti a titolo di lavoro straordinario come già corrisposti o le ore non lavorate in quanto corrispondenti a giorni di assenza.
I presupposti fattuali che hanno orientato la realizzazione del conteggio non sono del tutto coincidenti con quelli che risultano dalle allegazioni del ricorso in quanto, alla luce delle medesime, risulterebbe lo svolgimento di circa 4 ore di lavoro straordinario al giorno oltre lavoro straordinario il sabato per circa 12 ore.
Si è ritenuto, dunque, di affidare il seguente quesito peritale a CTU, noto all'ufficio “Esaminati i
prospetti paga in atti, dica il CTU le differenze retributive per lavoro straordinario dovute alla parte ricorrente
tenuto conto dei seguenti parametri per il calcolo: A) orario di lavoro di 11 ore al giorno dal lunedì al sabato;
B)
applicazione dei parametri retributivi risultanti dai prospetti paga (CC ; C) limite massimo di CP_6
ore di lavoro mensili riconoscibili per l'intero periodo pari al numero di ore indicate nel conteggio (risultanti da
18 ore settimanali per l'intera durata del rapporto lavorativo); D) calcolo delle ore di lavoro straordinario
settimanali sulla base dei giorni di presenza effettivi;
E) in mancanza di prospetto paga presupposizione della pagina 6 di 7 presenza in servizio per tutti i giorni del mese dal lunedì al sabato;
F) detrazione, per ogni mese, dalle spettanze
ipotetiche a titolo di retribuzione per ore di lavoro straordinario de compensi, al medesimo titolo, effettivamente
corrisposti.”
Il CTU, con elaborato, di natura tecnica, coerente con le premesse e conforme ai quesiti, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire anche perché, sul punto, condiviso dai consulenti delle parti ha determinato nella misura di € 2.343,22 le differenze retributive.
Sulle predette differenze deve essere altresì riconosciuta la quota i TFR, pari a €173,57, trattandosi di ore di lavoro straordinario costantemente e regolarmente prestate.
deve essere condannata al pagamento delle predette somme quale responsabile Controparte_1
solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
condanna a pagare a la somma di €2.516,79 oltre rivalutazione e Controparte_1 Parte_2
CP interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese CP_1
di lite che si liquidano nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Marta Bocci, procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Perugia 18.10.2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 207/2022
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Marta Bocci) Parte_1
- ricorrente -
contro avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 18.10.2024, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 13.30, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro Parte_1
ha inizialmente convenuto in giudizio e e, Controparte_2 Controparte_1
successivamente ad interruzione del processo disposta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della prima, riassunto il giudizio esclusivamente nei confronti della seconda per sentire accogliere le seguenti domande “Accertare e dichiarare che il Sig. dipendente e socio lavoratore Parte_1
della nel periodo compreso dal 01.10.2019 al 10.03.2020, ha sempre Controparte_2
svolto attività lavorativa ed è sempre stato addetto ed adibito, in via esclusiva, dalla
[...]
all'esecuzione dell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi Controparte_2
affidato dalla (facente parte del gruppo “Mondo Convenienza Holding S.p.a.”) alla Controparte_1 [...]
- Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte del Sig. nel Controparte_2 Parte_1
suddetto periodo di lavoro, dal 01.10.2019 al 10.03.2020, in esecuzione dell'appalto di servizio affidato da
[...]
(facente parte del gruppo “Mondo Convenienza Holding S.p.a.”) alla CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 7 di ore di lavoro straordinario diurno non retribuite nei termini e secondo le modalità di cui Controparte_2
alla narrativa del presente ricorso, ovvero nei diversi termini e nelle diverse modalità che risulteranno in corso di
causa e, per l'effetto: - Condannare la società (C.F. e P.VA ) in persona del Controparte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro-tempore, in solido con la Controparte_2
(C.F. E P.VA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Sig. P.VA_2
delle differenze retributive e di TFR connesse alle ore di lavoro straordinario effettivamente Parte_1
prestate e non retribuite, che si quantificano nell'importo complessivo di € 3.427,63 (S.E.&O.) di cui € 3.194,73
a titolo di differenze retributive ed € 232,90 a titolo di differenza di TFR così come risulta dai conteggi analitici
allegati al presente ricorso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da intendersi anche in questa sede
integralmente richiamati e trascritti, ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in
corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di
maturazione dei singoli diritti al saldo;
”
Ha esposto che ha prestato la propria attività lavorativa subordinata, quale dipendente e socio lavoratore, nel periodo compreso dal 01.10.2019 al 10.03.2020, alle dipendenze della società
[...]
che si occupa di autotrasporto e di distribuzione merci su strada, sia in Controparte_2
proprio che per conto terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati,
servizi di carico e scarico merci, montaggio e smontaggio mobili, servizi di facchinaggio da eseguirsi anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati; che è stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con Controparte_2
decorrenza dal 01.10.2019, con la qualifica di operaio, mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio ed inserito nel livello professionale I dell'inquadramento previsto dal Regolamento di cooperativa del personale applicato al rapporto di lavoro;
che tale livello corrisponde al livello I del
CC di settore ossia al CC per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi;
che il rapporto in questione è cessato in data 10.03.2020; che per tutto il suddetto periodo di lavoro esso ricorrente è stato sempre impiegato ed ha sempre prestato, in via esclusiva, la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi per conto della società facente parte del gruppo italiano Controparte_1
“Mondo Convenienza Holding S.p.a.” dedito all'attività di vendita di arredamenti per la casa; che la sede di lavoro è sempre stata in Magione (PG) – Loc. Bacanella - S.S. 75bis ove si trova il magazzino della committente; che l'orario di lavoro fissato in contratto era di 40 ore settimanali distribuite su 5
pagina 2 di 7 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, dalle ore 6:30 alle ore 14:30; che le mansioni di fatto ed in concreto svolte da esso ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro,
erano quelle di montaggio e facchinaggio. In particolare, esso ricorrente, unitamente ad altro collega,
quest'ultimo con mansioni di autista/capo furgone e di addetto al montaggio, provvedeva alla consegna della merce (mobili e arredi per la casa a marchio Mondo Convenienza) sia nel Comune di
Perugia (ove era fissata la sua sede di lavoro) che anche in territorio extra urbano ossia al di fuori del
Comune di Perugia e anche fuori Regione, nelle Marche (Ancona, Macerata) ed in Toscana Per_1
(Firenze, Prato, Scarlino, Grosseto) (in un raggio anche superiore ai 100 Km dalla sede di lavoro); che
egli ha svolto un orario di lavoro routinariamente eccedente le 40 ore settimanali, infatti, per la intera durata del rapporto di lavoro per cui è causa, l'orario di lavoro effettivamente osservato da esso ricorrente in conformità delle precise direttive impartite dalla società datrice di lavoro, è stato di gran lunga superiore rispetto all'orario previsto in contratto di n. 8 ore giornaliere per n. 5 giorni alla settimana, avendo, invece, svolto il ricorrente, sistematicamente e quotidianamente, lavoro straordinario mai retribuito, osservando, tutti i giorni, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 circa della mattina alle ore 18:00/18:30, senza alcuna interruzione e senza mai fruire,
nemmeno, della pausa pranzo;
che l'ultima consegna e montaggio dei mobili ed arredi presso il cliente
(non potendosi mai rinviare un montaggio già programmato al giorno successivo) non terminava mai prima delle ore 16:30 o alle ore 17:00.
Si sono costituite sia che contestando in Controparte_2 Controparte_1
fatto e diritto il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto e, tuttavia, nel corso del processo è intervenuto il fallimento della prima cosicchè è stata dichiarata l'interruzione del processo e il giudizio è stato riassunto esclusivamente nei confronti della seconda.
ha dedotto, a sostegno della ritenuta infondatezza della domanda attorea, che l'onere Controparte_1
di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata grava sulla parte ricorrente, precisato che la sua responsabilità solidale potrebbe in ipotesi riguardare solo i crediti di natura strettamente retributiva del lavoratore e che, in base al regolamento della cooperativa, la fonte negoziale utilizzata per la determinazione dei crediti del lavoratore è rappresentata dal CC multiservizi. Ha inoltre dedotto che la prestazione lavorativa che sarebbe stata svolta oltre l'orario normale ha carattere discontinuo,
che il regolamento prevede l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario e che i conteggi sono pagina 3 di 7 incomprensibili e non hanno considerato taluni aspetti risultanti dalle buste paga come per esempio l'avvenuto pagamento dello straordinario e le assenze per malattia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è la pretesa di parte ricorrente di essere retribuito in relazione ad ore di lavoro straordinario che egli deduce di avere quotidianamente svolto.
E', dunque, evidente che la decisione della lite dipende esclusivamente dall'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria dovendosi, sul piano del riparto degli oneri, applicare il costante principio giurisprudenziale che pone, in capo al lavoratore, l'onere di fornire la prova delle allegazioni poste a fondamento della domanda di pagamento di ore di lavoro straordinario non remunerate.
L'istruttoria espletata, pur scontando alcune incongruenze e enfatizzazioni da parte di testimoni che hanno in corso conteziosi analoghi con l'odierna resistente, ha sostanzialmente restituito un quadro fattuale nell'ambito del quale, in modo sistematico e costante e, peraltro, in dipendenza di una specifica organizzazione aziendale, gli addetti al montaggio dei mobili erano impiegati dal lunedì al sabato per un orario giornaliero non inferiore a 11 ore con la realizzazione, dunque, di almeno 18 ore settimanali di lavoro straordinario.
E' risultato, infatti, che esistevano tre turni di carico dei mobili, alle 6.30 alle 7.30 e alle 8.30 e che,
rispetto a tali turni di carico, tutti gli equipaggi, composti da un autista montatore e da un capo furgone, dovessero presentarsi al parcheggio ove prelevavano il furgone almeno 20/30 minuti prima del carico dovendo, prima di quest'ultima incombenza, fare rifornimento e effettuare lo scarico degli scatoloni presenti nel furgone in relazione ai lavori svolti il giorno precedente e depositare il denaro in contanti eventualmente incassato il giorno precedente. Seguiva il lavoro di carico dei mobili da consegnare e montare per il giorno, operazione che aveva una durata di circa un'ora. E' poi emersa essenzialmente la prova dell'assenza di tempi di interruzione tra una consegna e l'altra sulla base di un programma che prevedeva specifiche fasce orarie per la consegna. Quanto all'orario di ritorno al parcheggio, è emersa la prova del fatto che, allorchè i lavoratori erano impiegati nel primo turno di carico, quello delle 6.30, esso non accadeva mai, tranne in circostanze eccezionali, prima delle 17.30.
Tale quadro fattuale risulta, in particolare, dalla testimonianza del sig. individuato tra Testimone_1
i testimoni di parte ricorrente da questo stesso giudicante anche nell'esercizio del potere ex art. 421
c.p.c. avendo ritenuto la necessità/opportunità, anche nell'interesse della ricerca della verità
sostanziale, di escutere un testimone che non avesse promosso analoghi contenziosi.
pagina 4 di 7 ha dichiarato di non avere più rapporti lavorativi in corso con la parte resistente di Testimone_1
non avere contenziosi in essere con la medesima né con le cooperative effettive datrici di lavoro e,
dunque, è da considerare pienamente attendibile.
Egli ha dichiarato di avere “…lavorato presso la Mondo Covenienza alle dipendenze di varie cooperative tra
cui la fino a circa un anno e mezzo fa;
ADR attualmente lavoro in fabbrica alla Terex a Controparte_3
Umbertide, non ho fatto causa agli odierni convenuti;
ADR c'erano tre turni, 6.30, 7.30, 8.30; il turno delle 8.30
in un certo periodo che non so in questo momento identificare con esattezza era alle 9.30; ADR i turni tra le
squadre in linea di massima variavano di settimana in settimana ma capitava che qualcuno facesse lo stesso
turno anche due settimane di fila;
ADR a me è capitato di fare tutti e tre i turni;
ADr quando facevo il turno
delle 6.30 si arrivava un'ora prima massimo, diciamo sei sei meno un quarto;
prendevo il furgone facevamo il
pieno; poi andavamo al magazzino più o meno alle sei e un quarto;
ADR al magazzino si dovevano imbucare i
soldi e, cioè, l'incasso del giorno prima, buttare tutti gli imballi e poi se avevi qualche consegna annullata dovevi
scaricare la merce;
ADR poi si andava alla bocca di carico;
ADR per il carico ci voleva circa un'oretta o un'oretta
e mezza;
ADR ai turni dopo si andava con un'ora di ritardo rispetto al turno delle 6.30 poi tutto si svolgeva
nello stesso modo rispetto al primo turno;
ADR ci venivano consegnati dei fogli in cui c'erano scritti su una
facciata i nomi dei clienti e sul retro le fasce orarie delle consegne e l'importo che eventualmente il cliente avrebbe
dovuto pagare se doveva ancora pagare;
ADR su questi fogli non c'erano sempre le stesse fasce orarie, dipendeva
da quello che avevi da fare e da quanti clienti avevi, in ogni caso le fasce orarie si susseguivano una dopo l'altra
fino all'ultima consegna;
ADR quando ero fortunato l'ultima fascia oraria indicata era quella tra le 16.00 e le
18.00; ADR che io mi ricordi, la normalità era che l'ultima fascia oraria sul foglio era quella tra le 16.00 e le
18.00; ADR le consegne si susseguivano senza sosta e anche la pausa pranzo non era effettuata in quanto si
mangiava guidando;
ADR la percezione generale era che si doveva mangiare in furgone anche perché la fasce
orarie da rispettare non ti consentivano un diverso comportamento;
ADR prima delle 17.30 al parcheggio era
proprio difficile che si potesse tornare;
ADR secondo la mia percezione, se si caricava alle 6.30 si rientrava più o
meno alle 17.30; se si caricava alle 7.30 si rientrava più o meno alle 18.30 se si caricava alle 8.30 si rientrava più
o meno alle 19.30; ADR si lavorava tutti i sabati e alle volte anche qualche domenica;
ADR il sabato addirittura
poteva capitare di lavorare anche qualche ora di più; ADR le fasce orarie che prima ho detto erano quelle richieste
per iniziare a caricare ma prima c'erano delle operazioni preliminari così come ho prima descritto;
ADR lo
straordinario in busta paga si riferiva al sabato in ogni caso il sabato, come ho detto, si lavorava sempre io ho
lavorato anche di domenica;
ADR io ho cominciato con la poi e poi CP_4 Controparte_3
ADR lì intorno, a prescindere dal nome del datore di lavoro, ha sempre funzionato così presso Controparte_5 pagina 5 di 7 il deposito, ossia nulla è cambiato per noi da un datore di lavoro all'altro; ADR ribadisco che, pur facendo il
primo turno di carico, non si concludeva mai prima delle 17.30; ADR qui a Perugia non ho la percezione di
giornate in cui sono tornato prima delle 17.30”.
Sostanzialmente convergenti risultano, in merito agli orari, le dichiarazioni del testimone Tes_2
sentito all'udienza del 23.11.2023 che svolgeva la propria attività insieme alla parte ricorrente.
Ciò posto, avendo, parte ricorrente, prodotto un conteggio, unito al ricorso, che ha determinato le differenze retributive conseguenti all'esistenza di ore di lavoro straordinario non retribuito, al fine di comprendere l'esatto perimetro delle allegazioni fondanti la domanda, questo giudicante ha ritenuto di interpellare, anche in accoglimento di un'istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente, il soggetto estensore dei conteggi.
Questi ha chiarito di avere realizzato il conteggio sul presupposto che, trattandosi di un contezioso seriale riguardante numerosi lavoratori impiegati nel medesimo appalto e sulla premessa dell'esistenza di un ciclo lavorativo sostanzialmente ripetitivo, ciascuno dei lavoratori impiegati nell'appalto (fossero essi montatori o capi squadra) avesse svolto 3 ore di lavoro straordinario ogni giorno della settimana (11 ore di lavoro in tutto) e 8 ore di lavoro straordinario il sabato per un numero complessivo di ore di lavoro straordinario comunque mai inferiore a 18 ore.
Ha, tuttavia, precisato di non avere considerato, nel caso di specie, le effettive e concrete risultanze dei prospetti paga non provvedendo, sempre, a detrarre dagli importi calcolati come spettanti, quelli risultanti a titolo di lavoro straordinario come già corrisposti o le ore non lavorate in quanto corrispondenti a giorni di assenza.
I presupposti fattuali che hanno orientato la realizzazione del conteggio non sono del tutto coincidenti con quelli che risultano dalle allegazioni del ricorso in quanto, alla luce delle medesime, risulterebbe lo svolgimento di circa 4 ore di lavoro straordinario al giorno oltre lavoro straordinario il sabato per circa 12 ore.
Si è ritenuto, dunque, di affidare il seguente quesito peritale a CTU, noto all'ufficio “Esaminati i
prospetti paga in atti, dica il CTU le differenze retributive per lavoro straordinario dovute alla parte ricorrente
tenuto conto dei seguenti parametri per il calcolo: A) orario di lavoro di 11 ore al giorno dal lunedì al sabato;
B)
applicazione dei parametri retributivi risultanti dai prospetti paga (CC ; C) limite massimo di CP_6
ore di lavoro mensili riconoscibili per l'intero periodo pari al numero di ore indicate nel conteggio (risultanti da
18 ore settimanali per l'intera durata del rapporto lavorativo); D) calcolo delle ore di lavoro straordinario
settimanali sulla base dei giorni di presenza effettivi;
E) in mancanza di prospetto paga presupposizione della pagina 6 di 7 presenza in servizio per tutti i giorni del mese dal lunedì al sabato;
F) detrazione, per ogni mese, dalle spettanze
ipotetiche a titolo di retribuzione per ore di lavoro straordinario de compensi, al medesimo titolo, effettivamente
corrisposti.”
Il CTU, con elaborato, di natura tecnica, coerente con le premesse e conforme ai quesiti, dalle cui conclusioni non si ha ragione di dissentire anche perché, sul punto, condiviso dai consulenti delle parti ha determinato nella misura di € 2.343,22 le differenze retributive.
Sulle predette differenze deve essere altresì riconosciuta la quota i TFR, pari a €173,57, trattandosi di ore di lavoro straordinario costantemente e regolarmente prestate.
deve essere condannata al pagamento delle predette somme quale responsabile Controparte_1
solidale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
condanna a pagare a la somma di €2.516,79 oltre rivalutazione e Controparte_1 Parte_2
CP interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese CP_1
di lite che si liquidano nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Marta Bocci, procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico di le Controparte_1
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Perugia 18.10.2024
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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