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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13810 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31551/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31551/2025 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via P. Biffi, n. 2, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.07.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino afghano titolare di status di rifugiato e di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con la relativa annotazione, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minorenni, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 3.12.2024, con ordine - in via cautelare - di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché – nel merito - di rilasciare i visti di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, oltre alle gravi condizioni di insicurezza del Paese di origine del ricorrente, specie per una donna sola con quattro figli minori. Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione della sola istanza cautelare per il giorno 30.7.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 25.7.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 15.8.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Con provvedimento del 30.7.2025 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla fissazione di appuntamento e disposto il deposito a cura del ricorrente della documentazione anagrafica integrativa necessaria per il rilascio dei visti, con rinvio per la trattazione del merito all'udienza cartolare del 1.10.2025, all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Non può essere condivisa la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere che l'amministrazione resistente ha formulato anche nelle note di trattazione scritta relative all'udienza fissata per la trattazione del merito relativo alla domanda di rilascio dei visti per i familiari del ricorrente. Come già evidenziato nel provvedimento del 30.7.2025, la materia del contendere è cessata unicamente con riferimento alla richiesta cautelare di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della richiesta dei visti, mentre non può ritenersi altrettanto per quanto riguarda l'ordine di rilascio dei visti. La mera presa in carico delle richieste avvenuta il 18 agosto scorso non garantisce, infatti, il conseguimento del bene della vista oggetto della domanda, ossia la possibilità di riunificazione del nucleo familiare attraverso il rilascio dei visti in favore della moglie e dei figli del ricorrente. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che seguono. Quanto al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri “titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” il ricongiungimento familiare con “i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, essendo titolare di protezione internazionale (cfr. permesso di soggiorno in atti quale soggiornante di lungo periodo con annotazione “protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il 07.05.13”), il ricorrente ha regolarmente richiesto e ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento con sua moglie e i suoi quattro figli minori, rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bari in data 3.12.2024. Sulla base di detti nulla osta, il nucleo si è dunque attivato per l'accesso alla seconda fase della procedura, riuscendo tuttavia ad ottenere un appuntamento a tal fine per il 15.8.2025 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio e formalizzando quindi la domanda dei visti il 18.8.2025, come documentato dall'allegato alle note di trattazione scritta dell'amministrazione resistente dell'8.9.2025, dal quale risulta che “le domande si trovano attualmente in corso di trattazione”. Ebbene, posto che parte resistente non ha eccepito né la non autenticità dei documenti anagrafici, né la non effettività dei rapporti familiari cui essi fanno riferimento, limitandosi nella memoria di costituzione e nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate a domandare la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non sussistono ostacoli all'accoglimento della domanda di ordinare il rilascio dei visti, stante l'ormai intervenuto decorso del termine di legge senza che tali visti siano stati emessi, una volta formalizzata la relativa richiesta, né risultando alcunchè circa l'eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria (fatto impeditivo da dimostrare a cura dell'amministrazione), il quale avrebbe quindi dovuto concludersi entro il termine di 30 giorni dal 18.8.2025, ormai decorso (cfr., art. 6, comma 5, dpr n. 394/1999). Come documentato in atti, comunque, il dedotto legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, deve ritenersi adeguatamente provato (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio e di nascita di tutti i familiari da ricongiungere, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità afghana;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), con la conseguente fondatezza del ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente. Relativamente ai documenti allegati occorre, del resto, evidenziare la difficoltà di reperire documenti per la grave insicurezza che interessa l'GH (cfr. ad esempio HRW – Human Rights Watch, World Report 2023 – GH, 12 gennaio 2023, https://www.hrw.org/world-report/2023/country- chapters/afghanistan; Report 2022/23; Controparte_2 Controparte_2 [...]
GH 2022, 27 marzo 2023, Controparte_3 https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/; ACLED, Regional Overview Asia-Pacific, March 2023, 6 aprile 2023, https://acleddata.com/2023/04/06/regional-overview-asia-pacific-march-2023/), nonché le particolari criticità connesse alle richieste di visto formulate all'Ambasciata pakistana di dai cittadini di CP_1 nazionalità afghana – come nel caso dei familiari dell'odierno ricorrente – , nelle quali la documentazione anagrafica è emessa da funzionari dell'attuale governo afghano, con cui non sono in essere rapporti di cooperazione consolare, stante la perdurante chiusura della sezione consolare dell'ambasciata italiana di Kabul e la conseguente impossibilità di verificare, tramite legalizzazione, la provenienza dai medesimi funzionari dei documenti afghani. Non può peraltro ignorarsi che l'odierno ricorrente sia un titolare di protezione internazionale, in quanto tale beneficiario della disciplina di maggior favore prevista dal nostro ordinamento proprio nella materia del ricongiungimento familiare. Tale regime di favore discende dalla direttiva UE 2011/95 (cosiddetta direttiva qualifiche), la quale prevede in favore dei titolari di protezione internazionale non solo l'ampliamento delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento (a discrezione degli Stati membri), ma soprattutto una meno rigida condizionalità del diritto all'unità familiare. Nello stesso senso, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare prevede al considerando 8 che “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. In recepimento di tali principi di diritto sovranazionale, l'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 – dopo aver esonerato il rifugiato (al quale deve sempre equipararsi il titolare di protezione sussidiaria) dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, c. 3, dunque dei requisiti di reddito e alloggio ai fini del rilascio del nulla osta (comma 1) – al comma 2 espressamente statuisce, con riferimento esplicito alla condizione dei rifugiati da intendersi estesa ai titolari di qualsiasi forma di protezione internazionale: “qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri”. Il comma si conclude con l'espressa statuizione che “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. La norma incentiva dunque un atteggiamento collaborativo delle competenti rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi. In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28202 del 14.10.2021, nella quale si legge: “La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio del visto”, concludendo sul punto che “[i]n ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, laddove il richiedente, sebbene titolare di protezione internazionale, è riuscito a procurarsi e a fornire documentazione anagrafica (atti di matrimonio e nascita, oltre ai passaporti e alle carte di identità dei familiari) idonea a provare i vincoli familiari con sua moglie e i suoi figli, pur priva di legalizzazione, in mancanza peraltro di indizi che facciano dubitare dell'autenticità dei documenti medesimi ed a fronte dell'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell'amministrazione in termini di eventuale falsità. L'Amministrazione avrebbe piuttosto dovuto tener conto, da una parte, della peculiare condizione in cui versava il ricorrente, riconosciuto meritevole di protezione internazionale in Italia in vista dei rischi in caso di rientro nel Paese d'origine nonché di contatto con le relative autorità, e dall'altra parte, della condizione in cui versavano i suoi familiari: una donna e quattro figli minori soli in un Paese caratterizzato da una situazione generale di insicurezza e violazione dei diritti umani, la quale espone di per sé a grave rischio l'incolumità e i diritti fondamentali di qualsiasi civile presente sul territorio (cfr. per esempio The State of the Human Rights;
GH 2023, 24 Controparte_2 CP_3 aprile 2024, https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report- afghanistan/; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Controparte_4
GH, 23 aprile 2024, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights- practices/afghanistan/; HRW – Human Rights Watch, World Report 2024 – GH, 12 gennaio 2024, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/afghanistan). I rischi generali sono ulteriormente accentuati nei confronti del nucleo del ricorrente, considerate le pervasive discriminazioni e violenze cui sono soggette le donne e i minori sotto il regime dei talebani, quali riportate dalle fonti (cfr. Controparte_5
GH Gender Country Profile 2024, 10 giugno 2024,
[...] https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-06/Gender-country-profile-GH-en.pdf; UNAMA in GH, Human rights situation in GH: October - Controparte_6
December 2023 Update, gennaio 2024,https://www.ecoi.net/en/file/local/2103501/english_hr_update_22jan_2024.pdf; UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, Statement on the concept of persecution on cumulative grounds in light of the current situation for women and girls in GH, 25 maggio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2092446/646f0e6a4.pdf; IPS Service, Taliban Reign of CP_7
Terror of Flogging, Rape and Torture Instils Fear in Afghans, 16 maggio 2023, https://www.ipsnews.net/2023/05/taliban-reign-terror-flogging-rape-torture-instils-fear- afghans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taliban-reign-terror-flogging-rape- ; , Stoning: Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
UNAMA tracks corporal punishment and the death penalty in GH, 8 maggio 2023, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/lashing-beating-stoning-unama-tracks- corporal-punishment-and-the-death-penalty-in-afghanistan/; Controparte_11
Operation #8 Emergency Appeal no.
[...] Controparte_12 CP_13
MDRAF007, 15 maggio 2023, https://reliefweb.int/attachments/771c856f-1275-4dfc-a154- 63c734de58c6/Humanitarian%20Crises%20OS%20Operations%20Update%208.pdf;
[...]
, 'Life Of Toil': Growing Number Of Starving Afghan Families Send Controparte_14
Children To Work, 17 maggio 2023, https://www.rferl.org/a/afghanistan-child-labor-humanitiarian- economic-crisis/32415971.html; GH: 'Nothing we can do but watch babies die', 2 CP_15 maggio 2023, https://www.bbc.co.uk/news/world-asia- 65449259?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA; WFP Controparte_16
GH; Situation Report, 17 aprile 2023, https://reliefweb.int/attachments/7602d4d2-4bb8-4880- a114-2621819c6424/20230417%20AFG%20External%20Sitrep.pdf). Anche alla luce dei rischi incombenti sui figli del ricorrente denunciati dalle fonti da ultimo citate appare ancor più necessario tutelare l'incolumità e il benessere di quattro minori in tenera età, consentendo loro di godere di sicurezza e stabilità nella vicinanza di entrambi i genitori, specialmente in virtù della tutela privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'infanzia, in recepimento di principi di diritto internazionale derivanti, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, come espressamente statuito proprio in materia di ricongiungimento di cittadini stranieri dall'art. 28, comma 3 del d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”. Tutto ciò posto, considerata l'idoneità della documentazione in questa sede prodotta a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti del ricongiungimento, nonché la situazione di pericolo in cui versano i familiari da ricongiungere e la speciale necessità di tutela dei minori coinvolti, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni di parte resistente, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie e i propri figli, a tutela della vita e unità familiare del nucleo costituzionalmente e internazionalmente garantite, in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda deve in definitiva essere accolta. Le spese di lite devono, tuttavia, essere interamente compensate tra le parti, nonostante l'esito vittorioso della lite, alla luce delle considerazioni che seguono.
< una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti – competente anche per le domande di visto provenienti da cittadini afghani - è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di CP_1 domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. A ciò si aggiunga che, per quanto concerne i cittadini afghani, la situazione, per come sopra esposto, è caratterizzata da maggiori criticità, atteso che la documentazione anagrafica è emessa da funzionari dell'attuale governo afghano con cui non esistono rapporti di cooperazione consolare. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è comunque adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per le domande di visto e poi provvedendo alla loro formalizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. , sulla base dei Parte_1 C.F._1 nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Bari il 3.12.2024, in favore di:
nata in [...] il [...], nulla osta n. Persona_1 CodiceFiscale_2
(moglie);
nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
BA/F/N/2024/117787 (figlio);
nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
BA/F/N/2024/117788 (figlio);
nato in [...] il [...], nulla osta n. Parte_4 CodiceFiscale_3
(figlio); nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_5
BA/F/N/2024/117790 (figlio);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 31551/2025 promossa da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via P. Biffi, n. 2, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.07.2025 contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente, cittadino afghano titolare di status di rifugiato e di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con la relativa annotazione, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i quattro figli minorenni, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 3.12.2024, con ordine - in via cautelare - di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo i familiari ancora riusciti a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, nonché – nel merito - di rilasciare i visti di ingresso, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, oltre alle gravi condizioni di insicurezza del Paese di origine del ricorrente, specie per una donna sola con quattro figli minori. Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione della sola istanza cautelare per il giorno 30.7.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in data 25.7.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il prossimo 15.8.2025, con richiesta di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Con provvedimento del 30.7.2025 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla fissazione di appuntamento e disposto il deposito a cura del ricorrente della documentazione anagrafica integrativa necessaria per il rilascio dei visti, con rinvio per la trattazione del merito all'udienza cartolare del 1.10.2025, all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Non può essere condivisa la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere che l'amministrazione resistente ha formulato anche nelle note di trattazione scritta relative all'udienza fissata per la trattazione del merito relativo alla domanda di rilascio dei visti per i familiari del ricorrente. Come già evidenziato nel provvedimento del 30.7.2025, la materia del contendere è cessata unicamente con riferimento alla richiesta cautelare di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della richiesta dei visti, mentre non può ritenersi altrettanto per quanto riguarda l'ordine di rilascio dei visti. La mera presa in carico delle richieste avvenuta il 18 agosto scorso non garantisce, infatti, il conseguimento del bene della vista oggetto della domanda, ossia la possibilità di riunificazione del nucleo familiare attraverso il rilascio dei visti in favore della moglie e dei figli del ricorrente. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che seguono. Quanto al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri “titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari” il ricongiungimento familiare con “i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, essendo titolare di protezione internazionale (cfr. permesso di soggiorno in atti quale soggiornante di lungo periodo con annotazione “protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il 07.05.13”), il ricorrente ha regolarmente richiesto e ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento con sua moglie e i suoi quattro figli minori, rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bari in data 3.12.2024. Sulla base di detti nulla osta, il nucleo si è dunque attivato per l'accesso alla seconda fase della procedura, riuscendo tuttavia ad ottenere un appuntamento a tal fine per il 15.8.2025 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio e formalizzando quindi la domanda dei visti il 18.8.2025, come documentato dall'allegato alle note di trattazione scritta dell'amministrazione resistente dell'8.9.2025, dal quale risulta che “le domande si trovano attualmente in corso di trattazione”. Ebbene, posto che parte resistente non ha eccepito né la non autenticità dei documenti anagrafici, né la non effettività dei rapporti familiari cui essi fanno riferimento, limitandosi nella memoria di costituzione e nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate a domandare la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non sussistono ostacoli all'accoglimento della domanda di ordinare il rilascio dei visti, stante l'ormai intervenuto decorso del termine di legge senza che tali visti siano stati emessi, una volta formalizzata la relativa richiesta, né risultando alcunchè circa l'eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria (fatto impeditivo da dimostrare a cura dell'amministrazione), il quale avrebbe quindi dovuto concludersi entro il termine di 30 giorni dal 18.8.2025, ormai decorso (cfr., art. 6, comma 5, dpr n. 394/1999). Come documentato in atti, comunque, il dedotto legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, deve ritenersi adeguatamente provato (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio e di nascita di tutti i familiari da ricongiungere, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità afghana;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), con la conseguente fondatezza del ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente. Relativamente ai documenti allegati occorre, del resto, evidenziare la difficoltà di reperire documenti per la grave insicurezza che interessa l'GH (cfr. ad esempio HRW – Human Rights Watch, World Report 2023 – GH, 12 gennaio 2023, https://www.hrw.org/world-report/2023/country- chapters/afghanistan; Report 2022/23; Controparte_2 Controparte_2 [...]
GH 2022, 27 marzo 2023, Controparte_3 https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/; ACLED, Regional Overview Asia-Pacific, March 2023, 6 aprile 2023, https://acleddata.com/2023/04/06/regional-overview-asia-pacific-march-2023/), nonché le particolari criticità connesse alle richieste di visto formulate all'Ambasciata pakistana di dai cittadini di CP_1 nazionalità afghana – come nel caso dei familiari dell'odierno ricorrente – , nelle quali la documentazione anagrafica è emessa da funzionari dell'attuale governo afghano, con cui non sono in essere rapporti di cooperazione consolare, stante la perdurante chiusura della sezione consolare dell'ambasciata italiana di Kabul e la conseguente impossibilità di verificare, tramite legalizzazione, la provenienza dai medesimi funzionari dei documenti afghani. Non può peraltro ignorarsi che l'odierno ricorrente sia un titolare di protezione internazionale, in quanto tale beneficiario della disciplina di maggior favore prevista dal nostro ordinamento proprio nella materia del ricongiungimento familiare. Tale regime di favore discende dalla direttiva UE 2011/95 (cosiddetta direttiva qualifiche), la quale prevede in favore dei titolari di protezione internazionale non solo l'ampliamento delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento (a discrezione degli Stati membri), ma soprattutto una meno rigida condizionalità del diritto all'unità familiare. Nello stesso senso, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare prevede al considerando 8 che “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. In recepimento di tali principi di diritto sovranazionale, l'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 – dopo aver esonerato il rifugiato (al quale deve sempre equipararsi il titolare di protezione sussidiaria) dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, c. 3, dunque dei requisiti di reddito e alloggio ai fini del rilascio del nulla osta (comma 1) – al comma 2 espressamente statuisce, con riferimento esplicito alla condizione dei rifugiati da intendersi estesa ai titolari di qualsiasi forma di protezione internazionale: “qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri”. Il comma si conclude con l'espressa statuizione che “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. La norma incentiva dunque un atteggiamento collaborativo delle competenti rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi. In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28202 del 14.10.2021, nella quale si legge: “La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio del visto”, concludendo sul punto che “[i]n ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, laddove il richiedente, sebbene titolare di protezione internazionale, è riuscito a procurarsi e a fornire documentazione anagrafica (atti di matrimonio e nascita, oltre ai passaporti e alle carte di identità dei familiari) idonea a provare i vincoli familiari con sua moglie e i suoi figli, pur priva di legalizzazione, in mancanza peraltro di indizi che facciano dubitare dell'autenticità dei documenti medesimi ed a fronte dell'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell'amministrazione in termini di eventuale falsità. L'Amministrazione avrebbe piuttosto dovuto tener conto, da una parte, della peculiare condizione in cui versava il ricorrente, riconosciuto meritevole di protezione internazionale in Italia in vista dei rischi in caso di rientro nel Paese d'origine nonché di contatto con le relative autorità, e dall'altra parte, della condizione in cui versavano i suoi familiari: una donna e quattro figli minori soli in un Paese caratterizzato da una situazione generale di insicurezza e violazione dei diritti umani, la quale espone di per sé a grave rischio l'incolumità e i diritti fondamentali di qualsiasi civile presente sul territorio (cfr. per esempio The State of the Human Rights;
GH 2023, 24 Controparte_2 CP_3 aprile 2024, https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report- afghanistan/; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Controparte_4
GH, 23 aprile 2024, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights- practices/afghanistan/; HRW – Human Rights Watch, World Report 2024 – GH, 12 gennaio 2024, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/afghanistan). I rischi generali sono ulteriormente accentuati nei confronti del nucleo del ricorrente, considerate le pervasive discriminazioni e violenze cui sono soggette le donne e i minori sotto il regime dei talebani, quali riportate dalle fonti (cfr. Controparte_5
GH Gender Country Profile 2024, 10 giugno 2024,
[...] https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-06/Gender-country-profile-GH-en.pdf; UNAMA in GH, Human rights situation in GH: October - Controparte_6
December 2023 Update, gennaio 2024,https://www.ecoi.net/en/file/local/2103501/english_hr_update_22jan_2024.pdf; UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, Statement on the concept of persecution on cumulative grounds in light of the current situation for women and girls in GH, 25 maggio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2092446/646f0e6a4.pdf; IPS Service, Taliban Reign of CP_7
Terror of Flogging, Rape and Torture Instils Fear in Afghans, 16 maggio 2023, https://www.ipsnews.net/2023/05/taliban-reign-terror-flogging-rape-torture-instils-fear- afghans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taliban-reign-terror-flogging-rape- ; , Stoning: Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
UNAMA tracks corporal punishment and the death penalty in GH, 8 maggio 2023, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/lashing-beating-stoning-unama-tracks- corporal-punishment-and-the-death-penalty-in-afghanistan/; Controparte_11
Operation #8 Emergency Appeal no.
[...] Controparte_12 CP_13
MDRAF007, 15 maggio 2023, https://reliefweb.int/attachments/771c856f-1275-4dfc-a154- 63c734de58c6/Humanitarian%20Crises%20OS%20Operations%20Update%208.pdf;
[...]
, 'Life Of Toil': Growing Number Of Starving Afghan Families Send Controparte_14
Children To Work, 17 maggio 2023, https://www.rferl.org/a/afghanistan-child-labor-humanitiarian- economic-crisis/32415971.html; GH: 'Nothing we can do but watch babies die', 2 CP_15 maggio 2023, https://www.bbc.co.uk/news/world-asia- 65449259?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA; WFP Controparte_16
GH; Situation Report, 17 aprile 2023, https://reliefweb.int/attachments/7602d4d2-4bb8-4880- a114-2621819c6424/20230417%20AFG%20External%20Sitrep.pdf). Anche alla luce dei rischi incombenti sui figli del ricorrente denunciati dalle fonti da ultimo citate appare ancor più necessario tutelare l'incolumità e il benessere di quattro minori in tenera età, consentendo loro di godere di sicurezza e stabilità nella vicinanza di entrambi i genitori, specialmente in virtù della tutela privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all'infanzia, in recepimento di principi di diritto internazionale derivanti, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, come espressamente statuito proprio in materia di ricongiungimento di cittadini stranieri dall'art. 28, comma 3 del d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale: “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”. Tutto ciò posto, considerata l'idoneità della documentazione in questa sede prodotta a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti del ricongiungimento, nonché la situazione di pericolo in cui versano i familiari da ricongiungere e la speciale necessità di tutela dei minori coinvolti, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni di parte resistente, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie e i propri figli, a tutela della vita e unità familiare del nucleo costituzionalmente e internazionalmente garantite, in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda deve in definitiva essere accolta. Le spese di lite devono, tuttavia, essere interamente compensate tra le parti, nonostante l'esito vittorioso della lite, alla luce delle considerazioni che seguono.
< una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_1 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti – competente anche per le domande di visto provenienti da cittadini afghani - è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di CP_1 domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. A ciò si aggiunga che, per quanto concerne i cittadini afghani, la situazione, per come sopra esposto, è caratterizzata da maggiori criticità, atteso che la documentazione anagrafica è emessa da funzionari dell'attuale governo afghano con cui non esistono rapporti di cooperazione consolare. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è comunque adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per le domande di visto e poi provvedendo alla loro formalizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. , sulla base dei Parte_1 C.F._1 nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Bari il 3.12.2024, in favore di:
nata in [...] il [...], nulla osta n. Persona_1 CodiceFiscale_2
(moglie);
nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
BA/F/N/2024/117787 (figlio);
nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
BA/F/N/2024/117788 (figlio);
nato in [...] il [...], nulla osta n. Parte_4 CodiceFiscale_3
(figlio); nato in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_5
BA/F/N/2024/117790 (figlio);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla