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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/09/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2093 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GARUTI ERIKA Parte_1 Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. CINGARI GAETANO Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale dei coniugi SI.ra e Parte_1 Controparte_1 per fatto addebitabile al SI. per le gravi violazioni dei doveri nascenti Controparte_1 dal matrimonio dallo stesso commesse e sopra descritte;
autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidare in via esclusiva entrambe le minori e alla madre Persona_1 Persona_2 SI.ra ; Parte_1 in via subordinata disporre l'affido condiviso delle minori e Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di
[...] maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza delle figlie presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé le figlie;
disporre la collocazione delle minori e presso la residenza materna in Per_1 Per_2 Terre del Reno (FE) frazione Sant'Agostino via Campo Sportivo 11; disporre il diritto di visita del padre alla residenza delle minori, da valutare di volta in volta previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
pagina 1 di 5 disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile Controparte_1 pari ad euro 600,00 o la minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta nel corso del presente giudizio, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori e Per_1
a partire dal rilascio dell'immobile avvenuto in gennaio 2019, rivalutabili Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente intestato alla SInora , sino a quando le minori Parte_1 e avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1 Per_2 disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, in favore delle minori e Per_1 Per_2 disporre l'assegnazione dell'assegno unico in favore di , alla madre Parte_2 SI.ra , nella misura del 100%. Parte_1 Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni per parte resistente: Pronunciare la separazione tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1 rigettando la richiesta di addebito della stessa al marito, per i motivi sopra dedotti;
Rigettare la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, e disporre l'affido condiviso tra i coniugi, con domicilio prevalente delle stesse presso l'abitazione della
, statuendo che le decisioni di maggiore interesse per esse dovranno essere Parte_1 adottate di comune accordo tra i genitori;
Stabilire che l' potrà incontrare le figlie, liberamente, nel corso di ogni Controparte_1 mese, previo accordo con la secondo le eSIenze delle figlie;
Parte_1 Stabilire che l' potrà intrattenersi con le figlie, durante il periodo Controparte_1 estivo, per una settimana, ovvero per due settimane consecutive, da concordare con la entro il mese di maggio e secondo le eSIenze delle figlie;
Parte_1 Stabilire che, durante le vacanze Natalizie, le figlie potranno intrattenersi con il padre secondo gli accordi che i genitori adotteranno entro il mese di settembre. Disporre che l' orrisponda a titolo di mantenimento per le figlie la somma di CP_1
€200,00 (nella misura di €100,00 per ogni figlia), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Condannare l'odierna ricorrente alle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO La SI.ra proponeva ricorso per la separazione personale dal coniuge Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio civile presso il comune di Trivento Controparte_1 (CB) in data 15.9.2017, chiedendo l'addebito della separazione per comportamento contrario ai doveri familiari. La ricorrente riferiva che il marito aveva abbandonato la casa coniugale nel gennaio 2019, disinteressandosi completamente della famiglia, sia sotto il profilo affettivo che economico.
Nel ricorso si evidenziava come la SI.ra si fosse fatta carico da sola del Parte_1 mantenimento delle figlie minori, e nonché del pagamento delle spese Per_1 Per_2 relative alla casa coniugale, comprese le rate del mutuo, le utenze e gli oneri condominiali. La stessa dichiarava di aver vissuto in condizioni economiche precarie, senza alcun contributo da parte del marito fino al novembre 2023, quando quest'ultimo iniziava a versare una somma mensile di €200.
pagina 2 di 5 Il SI. non si opponeva alla separazione, ma contestava l'addebito. Egli Controparte_1 affermava di non aver abbandonato arbitrariamente la casa coniugale, ma di essersi trovato in condizioni di salute gravemente compromesse a seguito di un incidente avvenuto nel novembre 2018, che lo costringeva a un lungo ricovero ospedaliero e successiva riabilitazione.
sosteneva inoltre che, al momento della convalescenza, la moglie avesse già CP_1 intrapreso una nuova relazione affettiva, circostanza che lo avrebbe spinto a non rientrare nella casa coniugale. Egli dichiarava di aver mantenuto contatti con le figlie e di aver cercato di pianificare incontri compatibilmente con le sue condizioni di salute e con le difficoltà economiche derivanti dalla perdita del lavoro.
Nel corso del procedimento, le parti esponevano le rispettive situazioni reddituali e familiari. La SI.ra risultava impiegata con contratto a tempo indeterminato dal Parte_1
2024, mentre il SI. dichiarava di percepire uno stipendio part-time di €860 mensili CP_1 e di sostenere anche il nuovo nucleo familiare, avendo avuto una figlia dalla nuova compagna.
Entrambe le parti chiedevano l'affidamento delle figlie: la madre in via esclusiva, il padre in forma condivisa. Venivano formulate proposte divergenti in merito al diritto di visita e all'entità del contributo al mantenimento.
Con ordinanza il giudice rilevava che il SI. frequentava le figlie solo per brevi CP_1 periodi estivi e che, nonostante la rottura dell'unione coniugale risalisse al 2019, egli iniziava a versare un contributo economico solo dal novembre 2023. Il giudice, pur considerando la documentazione sanitaria agli atti, riteneva che tali circostanze giustificassero l'adozione dell'affidamento esclusivo alla madre, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
Si disponeva che il padre potesse incontrare le figlie il sabato o la domenica a settimane alterne, nonché per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive. Il contributo al mantenimento veniva fissato in € 200 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Infine, il Tribunale ordinava all'Agenzia Regionale per il Lavoro e all'INPS di Ferrara di produrre in giudizio la documentazione relativa alle attività lavorative pregresse e attuali del SI. CP_1 Acquisita la documentazione la causa perveniva alla decisione.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulla domanda di addebito. La domanda di addebito non puo' essere accolta in quanto la ricorrente, cui spettava l'onere della prova, non ha dedotto alcuna prova in merito ne' nel ricorso ne' nelle memorie successive.
pagina 3 di 5 Il disinteresse del padre alle sorti delle figlie, allegato dalla ricorrente e confermato dalla mancata comparizione innanzi al giudice, suggerisce la opportunita' dell'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre
** Sulle modalità di frequentazione non sussistono motivi per non confermare le condizioni stabilite in via provvisoria che sono in essere dal febbraio 2025 senza contestazioni.
** Sul contributo al mantenimento. Il resistente ha documentato un gravissimo incidente nel novembre 2018 da defenestrazione con conseguente politraumatismo nonche' la presenza di pregressi problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, ma ha documentato che dal 2024 ha reperito una occupazione che gli consente di percepire poco meno di euro 900 al mese. Egli inoltre ha un altro figlio minore cui provvedere nato da altra relazione. In favore della prole puo' quindi essere confermato il contributo di 200 euro mensili complessivi stabilito in via temporanea, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico del resistente va posto altresì il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza, rispettivamente inerente la domanda di addebito e quella di affido condiviso.
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PQM
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 (matrimonio contratto in Trivento in data 15/09/2017 e trascritto al n. 8 parte II serie C); dispone l'affido esclusivo delle due minori e alla madre;
Per_1 Per_2 pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento Controparte_1 delle figlie minori di complessivi € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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