Sentenza 29 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2003, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI08645703 LA CORTE SUPREM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.24030/01 Presidente Dott. Angelo GIULIANO +27022/01 Cons. Rel. Dott. Francesco SABATINI Cron. 18964 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 2343 Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud. 02.04.03 Consigliere Dot . Donato CALABRESE oggett... 8& opera- self- ha pronunciato la seguente Sau uto SEN TENZA A Sa pera. sul ricorso proposto da elettivamente domiciliato in Casola di DI NO RI ' Napoli alla via Roma n. 36 presso l'avv. Raffaele che 10 rappresenta e difende giusta TA ' delega in atti;
ricorrente -
contro
I elettivamente domiciliato in Roma IU EN ' ' presso l'avv. Ugo viale dei Colli Portuensi n. 187 ' rappresentato e difeso giusta delega in Guerriero e atti dall'avv. Erik Furno;
-- controricorrente ricorrente incidentale 813 avverso 2003 1 la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2796 del 23 novembre 2000 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Furno per il ricorrente incidentale ' che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale ; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano ' che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e l'accoglimento del terzo motivo dello principale ' stesso ricorso e del ricorso incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 25 gennaio 1988 il sig. IO Di NO - premesso che da tempo aveva ultimato i lavori di falegnameria di cuí al contratto del 26 giugno 1983 e che a fronte del ' maggior prezzo pattuito aveva ricevuto un acconto di lire 14.000.000 convenne in giudizio il committente sig. RI IU e ne chiese la condanna al pagamento del saldo di lire 16.800.000 oltre accessori ' Il convenuto impugnò la domanda e , in via ' del riconvenzionale chiese la risoluzione 2 contratto ed il risarcimento del danno ○ la determinazione del "quanti minoris affermando che l'attore non aveva completato l'opera F l'aveva inoltre eseguita male ed in ritardo rispetto ai tempi contrattuali Con sentenza del 30 settembre 1999 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò la domanda attrice e ' in accoglimento della riconvenzionale condannò il I Di NO a pagare al IU la somma di lire 16.403.500 oltre accessori . Su gravame del Di NO tale decisione è stata dichiarata nulla per violazione del contraddittorio , con sentenza del 23 novembre 2000 della Corte di Appello la quale provvedendo poi nel merito ha respinto a sua volta la domanda ha accolto per quanto di ragione la attrice ' riconvenzionale ed ha condannato il Di NO a pagare al IU la somma di lire 13.343.500 . Per quanto ancora interessa la Corte ha ' accertato che i manufatti in legno furono consegnati nel 1985 e non già nel novembre del 1983 come invece prevedeva il contratto;
essi per la cui presentavano inoltre una serie di vizi , eliminazione occorreva la spesa di cui sopra Per la cassazione di tale decisione il Di NO ha 3 affidato a tre motivi , cui ilproposto ricorso IU resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale basato quest'ultimo su unico mezzo • MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi iscritti con numeri di ruolo diversi devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza Con i primi due motivi del ricorso principale il ricorrente deduce ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli art. 1457 2697 e 2222 C. C. nonché vizi di motivazione ed afferma : se la domanda da lui proposta , è stata respinta per essere stati j manufatti consegnati oltre il termine pattuito ed indebitamente ritenuto essenziale esso ricorrente a parte il I ' fatto che nessuna domanda di risoluzione era stata avanzata dal committente ' avrebbe dovuto essere condannato a restituire l'acconto ed il IU a restituire a sua volta i manufatti in legno ricevuti;
dalla consulenza d'ufficio si evince che esso Di NO ebbe a fornire tutti i manufatti in legno , così come previsto in contratto Con il terzo motivo del ricorso principale il ricorrente allega la violazione degli artt. 1668 e 4 2222 c.c. ed osserva che il rigetto della domanda attrice ha comportato l'assurda conseguenza che il IU dovrebbe trattenere i manufatti in legno a lui forniti da esso ricorrente non pagargli il ' saldo dovuto di lire 16.800.000 e riceversi dallo stesso la somma di lire 13.343.000 per la eliminazione dei vizi Con l'unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente si duole che sulla somma a lui J non siano stati attribuiti riconosciuta dovuta interessi e rivalutazione monetaria Tutti i motivi , strettamente connessi ' possono essere esaminati congiuntamente In un rapporto contrattuale qualificato d'opera ( art. 2222 C.C. ) ' senza che tale punto della decisione sia stato investito da censure ' giudici del merito hanno incensurabilmente accertato che i manufatti forniti dal Di NO al ' IU con un ritardo di circa due anni sui tempi di consegna previsti in contratto presentavano inoltre una serie di vizi , per la cui eliminazione hanno ritenuto necessaria una spesa di lire 13.343.500 : punto della decisione quest'ultimo , sul quale , in difetto di ricorso ' si è formato il giudicato 5 Tanto precisato deve escludersi ' diversamente da quanto anche dedotto dal ricorrente principale che i giudici del merito siano pervenuti al rigetto della domanda attrice sulla premessa della risoluzione del contratto : questa infatti , F non solo non è affatto menzionata dalla sentenza impugnata ma al contrario contrastata dall'accoglimento della domanda riconvenzionale ' con essa incompatibile . La condanna invero dell'attuale ricorrente ' F principale deve intendersi pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 1668 C.C. cui rinvia il successivo art. 2226 mentre non è stato F affatto accertato , ed è stato anzi escluso che ' l'opera fosse del tutto inadatta alla sua destinazione così come invece richiede il secondo ' comma dello stesso art. 1668 per la risoluzione del contratto ( vedansi al riguardo , Cass. n. 886/02 e n. 7061/02 ) Orbene né i vizi riscontrati né il ritardo nella consegna dei manufatti legittimavano il rigetto della domanda del Di NO diretta ad ottenere il pagamento del saldo contrattuale Essendo stato infatti escluso l'inadempimento totale ed assoluto di questi - stante che come и 6 - si è accertato il committente non rifiutò di ' ricevere in consegna i manufatti nonostante il ritardo ed i vizi ed ha chiesto ed ottenuto la ' liquidazione della somma occorrente ad eliminare questi ultimi - non poteva conseguentemente essere negato al primo il compenso previsto in contratto per 1 manufatti da lui forniti peraltro diminuito del credito del secondo ex art. 1668 primo comma c.c. Sia infatti tale domanda che quella , così come accolta del IU erano dirette ad ottenere ai sensi dell'art. 1453 c.c. in luogo J ' della risoluzione , l'adempimento delle rispettive prestazioni contrattuali ' talché l'accoglimento dell'una non poteva non comportare l'accoglimento anche dell'altra . Non vale osservare come fa il controricorrente , che l'appaltatore colpevole oltre a dover f subire il carico delle spese necessarie per l'eliminazione delle difformità e dei vizi , deve essere assoggettato anche alla riduzione del prezzo : il rilievo ancorché in sé esatto ' trascura infatti di considerare che tale credito del committente è stato definitivamente accertato nella somma di cui sopra inferiore al saldo del prezzo ' 7 da lui dovuto in base al contratto Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in tal senso può provvedere la Corte а } norma del primo comma dell'art. 384 c.p.c. Essendo il prezzo contrattuale pari а lire 16.800.000 da diminuire del credito del ' ne segue che la committente di lire 13.343.500 differenza dovuta al Di NO è di lire 3.456.500 pari ad euro 1.785,13 oltre F interessi legali dalla domanda al saldo . In tal senso accolto il ricorso principale e resta assorbito il cassata la sentenza impugnata , ricorso incidentale ' essendo il IU debitore ' come invece avevae non creditore del Di NO statuito detta sentenza La reciproca soccombenza delle parti comporta una parziale compensazione delle spese dell'intero giudizio : stante la prevalente soccombenza del IU possono essere interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio di merito , mentre quelle del giudizio di cassazione vanno poste a carico dello stesso IU .
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie per quanto di ragione ' 8 dichiara assorbito il il ricorso principale cassa in relazione alle ricorso incidentale censure accolte la sentenza impugnata e provvedendo nel merito , condanna il IU а pagare al Di NO la somma di euro 1.785,13 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna il IU al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 ( cento/00 ) di spese vive ed euro 800,00 ( ottocento/00 > di onorari in favore del Di NO oltre spese generali ed accessorie come per legge . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 2 aprile 2003 . Il presidente Il Consigliere est. Angulo Mundian aucuse S. brici E IL CANCELLIERECT DEPOSITATO 2996 2003 Janncerro tista. Oggi IL CANCELLIERE C1 CE IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate of Roma 2 il 11.07.03. Serie 4 al n. 25870 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°176 del 30/5/2002)