Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/02/2022, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00239/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2021, proposto da
CL GE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
nei confronti
di: ER NC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto e/o comunque dell'implicito diniego da parte dell'USR Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi formatosi sull'istanza di accesso agli atti della ricorrente spedita con racc. a.r. del 26/05/2021, ricevuta in data 31/05/2021, ed avente ad oggetto la richiesta “di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti e dei documenti (nomina e contratto) dell'ultimo docente nominato per supplenza annuale su posto di B019, oltre ai documenti (nomina e contratto) relativo al conferimento di incarico a tempo determinato annuale (sino al 31/8/2021 e/o 30/6/2021), per scorrimento delle “GRADUATORIE INCROCIATE” di II Fascia Gps della provincia di Brindisi, ovvero dei documenti e provvedimenti relative alle nomine per supplenza disposte nel predetto periodo in favore dei candidati attinti dalle predette graduatorie con il punteggio più basso;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare, nei limiti di interesse, l'accesso agli atti richiesti con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Morelli per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente espone che:
- a) con decreto prot. n. 13521 del 9 novembre 2020 l’USR Puglia Ambito di Brindisi disponeva il depennamento della ricorrente da tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di II fascia delle GPS;
- b) a seguito di ordinanza cautelare del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 1653 del 2 febbraio 2021, veniva reinserita, dall’USR Puglia Ambito di Brindisi, nelle graduatorie di II fascia delle GPS per la classe di concorso B019, con 56 punti totali, giusta decreto n. 3152 dell’11 marzo 2021;
- c) se la P.A. avesse inserito correttamente la ricorrente nella II fascia delle GPS prima di costringerla a ricorrere al Giudice Ordinario, l’interessata avrebbe potuto concorrere non solo nella tornata di nomine dell’a.s. 20/21, per la propria classe di concorso B019, ma anche per il conferimento degli incarichi a t.d. di sostegno disposto nel medesimo anno mercè lo scorrimento di “graduatorie incrociate” (di tutte le classi di concorso) dei docenti privi del relativo titolo di specializzazione;
- d) da una verifica veloce dei provvedimenti di nomina su posti di sostegno da graduatorie incrociate è emerso che già nelle convocazioni del 12/11/2020 il predetto Ufficio ha attinto dalla graduatoria incrociata della scuola secondaria superiore sino alla posizione 810, per conferire un incarico sino al 30/6 alla docente NC ER (4/11/91 inserita con pt 46).
2) Tutto ciò premettendo la ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti, ha presentato un’istanza di accesso agli atti all’Ambito di Brindisi, datata 26 maggio 2021 e ricevuta dall’Ufficio di Brindisi in data 31 maggio 2021, per l’ostensione:
- a) “ dei provvedimenti e dei documenti (nomina e contratto) dell’ultimo docente nominato per supplenza annuale su posto di B019, oltre ai documenti (nomina e contratto) relativo al conferimento di incarico a tempo determinato annuale (sino al 31/8/2021 e/o 30/6/2021), per scorrimento delle “GRADUATORIE INCROCIATE” di II fascia GPS della Provincia di Brindisi, ovvero dei documenti e provvedimenti relativi alle nomine per supplenza disposte nel predetto periodo in favore dei candidati attinti dalle predette graduatorie con il punteggio più basso ”;
- b) “ in subordine, del provvedimento di nomina e del contratto sottoscritto per l’a.s. 20/21 dalla docente NC ER, presso l’ISS Ferrarsi De Marco Valzani (BRIS01400X) sino al 30/6 ”.
3) La suddetta istanza veniva motivata per tutelare “ i propri diritti e interessi eventualmente anche dinnanzi alla competente autorità giudiziaria ”, chiarendo, nella narrativa, che, se la P.A. avesse “ da subito riconosciuto il diritto della deducente ad essere inserita quantomeno in seconda fascia, così come statuito dall’Ecc.mo GdL di Brindisi, la stessa avrebbe potuto partecipare non solo alla tornata di nomine per la propria classe di concorso B019, ma anche al conferimento degli incarichi a t.d. di sostegno disposto nel medesimo anno mercè lo scorrimento di “graduatorie incrociate” (di tutte le classi di concorso) dei docenti privi del relativo titolo di specializzazion e” (pag. 2 istanza di accesso).
4) Si formava il silenzio-diniego della P.A. e di tanto si duole la ricorrente col gravame in esame, nel quale si specifica ulteriormente che la suddetta istanza era strumentale alla tutela effettiva dei diritti violati dall’Amministrazione, sotto il profilo della quantificazione del danno patrimoniale subito (nella misura del trattamento stipendiale perso a causa della mancata nomina) e/o dei danni non patrimoniali derivanti dall’impossibilità di poter aggiornare il punteggio con il servizio che la stessa avrebbe avuto diritto a prestare nell’a.s. 20/21.
5) Si è costituita in giudizio la P.A.
6) Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) La ricorrente chiede l’ostensione degli atti di interesse al fine di chiedere i danni per il periodo in cui sarebbe stata illegittimamente pretermessa e, a tale scopo, necessita di conoscere se i soggetti che la seguivano nella graduatoria (nella quale è stata poi reinserita) sono stati assunti e quale è stato il trattamento economico. Così precisato, come evincibile dagli atti, l’interesse della ricorrente, il gravame va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla P.A., entro 30 giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, di ostendere gli atti richiesti dalla ricorrente con l’istanza del 26 maggio 2021 (ricevuta il 31 maggio 2021), con oscuramento delle generalità dei soggetti contemplati nei documenti oggetto di accesso (tramite presa visione e, a richiesta dell’interessata, estrazione di copia), con attestazione in calce, da parte del responsabile del procedimento, dei seguenti dati:
- che i soggetti i cui dati sono omessi seguivano la ricorrente in graduatoria;
- il periodo di servizio prestato da tali soggetti, in relazione al periodo di interesse della ricorrente;
- il relativo trattamento economico lordo.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO