TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5879/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5879/2025 promossa da:
, Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente con il patrocinio degli avv.ti. VLACHOS ANNA e MINELLI MATTIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 19/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 348 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/06/2017. Per_1
Con ricorso depositato il 17/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Si prende atto dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa familiare, di proprietà della signora rimarrà nella sua disponibilità e Parte_1 che il sig. se ne è allontanato su accordo dei coniugi;
CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio , con facoltà per entrambi i genitori di esercitare Per_1 la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunta su quelle di straordinaria amministrazione, con prevalente collocazione dei minori presso la madre con la quale rimarranno ad abitare nella casa familiare.
Tenute in considerazione le peculiari esigenze dei minori, le presenti e future esigenze scolastiche, ludiche e sportive, sempre fatto salvo ogni altro diverso accordo tra i medesimi, i ricorrenti, chiedono:
a) quanto al diritto di visita, disporre e autorizzare la frequentazione ed il pernottamento esterno del minore con le seguenti modalità:
• ogni settimana, il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé due Per_1 pomeriggi consecutivi comprensivi della cena e del pernottamento, prelevandolo da casa o dalla casa dei nonni intorno alle ore 18,15 con l'impegno a riportarlo a scuola la mattina del terzo giorno (indicativamente dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, e dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre);
• il minore sarà affidato a fine settimana alternati al padre, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
• il minore trascorrerà in maniera alternata le vacanze natalizie con madre e padre (dal 23.12 al 30.12 con l'uno e dal 31.12 al 06.01 con l'altro ad anni alterni), fatto salvo ogni altro diverso accordo tra le parti;
• le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dal minore in maniera alternata con madre e padre (a partire dalla Pasqua 2025 con la madre e dal Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre), fatto salvo diverso accordo tra le parti;
• le altre festività nazionali, compresi eventuali “ponti” ed i compleanni od onomastici saranno trascorsi con la madre od il padre ad anni alterni, sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori;
• le vacanze estive - conformemente alle esigenze lavorative dei genitori - dovranno essere concordate per iscritto dai genitori entro il 31.05 di ogni anno, in maniera da assicurare la permanenza del minore per almeno 2 (due) settimane anche non continuative con ogni genitore;
salvo diverso accordo tra i genitori, le successive settimane di festività estiva e di pausa scolastica saranno gestite con le consuete modalità previste nelle settimane feriali;
• i genitori si impegnano a rispettare gli orari sopra indicati e/o comunque a preavvisare in caso di modifiche o peculiari necessità connesse ad esigenze lavorative;
b) quanto al mantenimento del minore, disporre che ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze del figlio quando lo ha con sé;
• restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i minori, comprese quelle mediche non coperte da S.S.N., in quanto necessitate e documentate ancorché urgenti, nonché quelle scolastiche in quanto necessitate e documentate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costo dei libri, gite scolastiche, tassa di iscrizione), le spese ludiche
– sportive - ricreative concordate o necessitate e comunque documentate, oltre le spese straordinarie tutte in applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere, con obbligo a carico dei ricorrenti della previa concertazione su queste ultime, salvo ovviamente il caso dell'indefettibile urgenza e/o necessità e ferma l'opportuna documentazione;
tutto ciò quanto meno sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore;
• tutte le spese straordinarie, indipendentemente dall'importo, salvo quelle necessitate ed urgenti, dovranno essere previamente concordate fra i genitori con i modi e termini previsti dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente atto;
DÀ ATTO che le parti rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla concessione e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, od altro equipollente;
DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente – con congruo anticipo di 15 giorni rispetto al trasferimento – eventuali variazioni di indirizzo e dimora, onde consentire all'altro genitore di conoscere il luogo di dimora del figlio nel periodo in cui lo stesso resterà presso il predetto genitore;
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali relative alla prole saranno godute, su accordo tra i coniugi, nella misura del 100% dal padre, sig. così come gli assegni familiari saranno dal medesimo CP_1 percepiti al 100%;
DÀ ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
- i coniugi dichiarano di aver regolato prima del deposito del presente ricorso il passaggio di proprietà della vettura modello FIAT PANDA 1200 benzina Targa DA264DM intestata alla signora Parte_1 volturandola in capo al signor CP_1
- le parti dichiarano altresì che la vettura modello Renault Capture targa GB384VL, acquistata con un anticipo di modesta entità dal conto comune, e intestata alla Signora su cui grava un Parte_1 finanziamento della durata triennale (rata 320 € mensili), rimarrà intestata alla medesima, che ne sopporterà i costi di finanziamento;
- con il deposito del presente ricorso e con la regolare esecuzione degli accordi ivi contenuti, i ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ritenendo di aver definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
- i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e dichiarano altresì di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5879/2025 promossa da:
, Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente con il patrocinio degli avv.ti. VLACHOS ANNA e MINELLI MATTIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 19/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 348 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/06/2017. Per_1
Con ricorso depositato il 17/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Si prende atto dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa familiare, di proprietà della signora rimarrà nella sua disponibilità e Parte_1 che il sig. se ne è allontanato su accordo dei coniugi;
CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio , con facoltà per entrambi i genitori di esercitare Per_1 la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunta su quelle di straordinaria amministrazione, con prevalente collocazione dei minori presso la madre con la quale rimarranno ad abitare nella casa familiare.
Tenute in considerazione le peculiari esigenze dei minori, le presenti e future esigenze scolastiche, ludiche e sportive, sempre fatto salvo ogni altro diverso accordo tra i medesimi, i ricorrenti, chiedono:
a) quanto al diritto di visita, disporre e autorizzare la frequentazione ed il pernottamento esterno del minore con le seguenti modalità:
• ogni settimana, il padre, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé due Per_1 pomeriggi consecutivi comprensivi della cena e del pernottamento, prelevandolo da casa o dalla casa dei nonni intorno alle ore 18,15 con l'impegno a riportarlo a scuola la mattina del terzo giorno (indicativamente dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre, e dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre);
• il minore sarà affidato a fine settimana alternati al padre, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
• il minore trascorrerà in maniera alternata le vacanze natalizie con madre e padre (dal 23.12 al 30.12 con l'uno e dal 31.12 al 06.01 con l'altro ad anni alterni), fatto salvo ogni altro diverso accordo tra le parti;
• le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dal minore in maniera alternata con madre e padre (a partire dalla Pasqua 2025 con la madre e dal Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre), fatto salvo diverso accordo tra le parti;
• le altre festività nazionali, compresi eventuali “ponti” ed i compleanni od onomastici saranno trascorsi con la madre od il padre ad anni alterni, sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori;
• le vacanze estive - conformemente alle esigenze lavorative dei genitori - dovranno essere concordate per iscritto dai genitori entro il 31.05 di ogni anno, in maniera da assicurare la permanenza del minore per almeno 2 (due) settimane anche non continuative con ogni genitore;
salvo diverso accordo tra i genitori, le successive settimane di festività estiva e di pausa scolastica saranno gestite con le consuete modalità previste nelle settimane feriali;
• i genitori si impegnano a rispettare gli orari sopra indicati e/o comunque a preavvisare in caso di modifiche o peculiari necessità connesse ad esigenze lavorative;
b) quanto al mantenimento del minore, disporre che ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze del figlio quando lo ha con sé;
• restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i minori, comprese quelle mediche non coperte da S.S.N., in quanto necessitate e documentate ancorché urgenti, nonché quelle scolastiche in quanto necessitate e documentate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costo dei libri, gite scolastiche, tassa di iscrizione), le spese ludiche
– sportive - ricreative concordate o necessitate e comunque documentate, oltre le spese straordinarie tutte in applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere, con obbligo a carico dei ricorrenti della previa concertazione su queste ultime, salvo ovviamente il caso dell'indefettibile urgenza e/o necessità e ferma l'opportuna documentazione;
tutto ciò quanto meno sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore;
• tutte le spese straordinarie, indipendentemente dall'importo, salvo quelle necessitate ed urgenti, dovranno essere previamente concordate fra i genitori con i modi e termini previsti dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente atto;
DÀ ATTO che le parti rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla concessione e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, od altro equipollente;
DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente – con congruo anticipo di 15 giorni rispetto al trasferimento – eventuali variazioni di indirizzo e dimora, onde consentire all'altro genitore di conoscere il luogo di dimora del figlio nel periodo in cui lo stesso resterà presso il predetto genitore;
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali relative alla prole saranno godute, su accordo tra i coniugi, nella misura del 100% dal padre, sig. così come gli assegni familiari saranno dal medesimo CP_1 percepiti al 100%;
DÀ ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
- i coniugi dichiarano di aver regolato prima del deposito del presente ricorso il passaggio di proprietà della vettura modello FIAT PANDA 1200 benzina Targa DA264DM intestata alla signora Parte_1 volturandola in capo al signor CP_1
- le parti dichiarano altresì che la vettura modello Renault Capture targa GB384VL, acquistata con un anticipo di modesta entità dal conto comune, e intestata alla Signora su cui grava un Parte_1 finanziamento della durata triennale (rata 320 € mensili), rimarrà intestata alla medesima, che ne sopporterà i costi di finanziamento;
- con il deposito del presente ricorso e con la regolare esecuzione degli accordi ivi contenuti, i ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale fra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ritenendo di aver definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa.
- i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e dichiarano altresì di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.