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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SS LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 14 Parte_1 C.F._1
COMO presso lo studio dell'avv. DOTTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOTTI FEDERICO ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe elettivamente domiciliate in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLANI ALESSANDRO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CACCIALANZA MANUELA ) C.F._3
APPELLATE
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 322/2024 del 18.3.2024, pubblicata il 19.3.2024 e notificata in data 21.3.2024, resa dal Tribunale di Como - giudice dottoressa
IA LI - nel giudizio civile rubricato al n. 2323/2022 R.G. promosso da Parte_1 contro e ogni contraria istanza e deduzione respinta, Controparte_2 Controparte_1 previa, se del caso, ammissione delle prove testimoniali invocate in primo grado dagli odierni appellanti e non espletate, così giudicare: rigettata ogni diversa e contraria domanda formulata dalle convenute siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare illegittime, vessatorie e/o abusive - in quanto indicate in modo non chiaro e non comprensibile e, tra l'altro, contrarie all'articolo 35 comma 1 del Codice del Consumo - le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7, 7bis indicate nel contratto di mutuo di cui è causa (all. 1) anche e se del caso con riferimento agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. qualora se ne accertino i presupposti nella presente fattispecie, e per l'effetto
- dichiarare illegittime/invalide/nulle/annullabili le predette clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7, 7bis indicate nel contratto di mutuo di cui è causa (all. 1) per le causali descritte nella premessa dell'atto di citazione
- condannare e , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza a:
- ricalcolare e rideterminare:
* gli interessi sulla somma originariamente concessa a mutuo
* gli importi per anticipata estinzione del mutuo eliminando dal sistema di calcolo la differenza di cambio utilizzato fra ed Euro e Controparte_3 rideterminando conseguentemente il piano di ammortamento e/o gli importi dovuti in sede di estinzione del mutuo in base al tasso previsto dalla legge
- riaccreditare gli importi addebitati illegittimamente
- risarcire, tutti i danni patiti e patiendi nella misura che emergerà ad istruttoria esperita o, in subordine, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con riferimento all'equità, per i fatti di cui pagina 2 di 12 causa e così come emergono dai documenti che si allegano;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
- chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante delle parti convenute e per testi sulle circostanze, di fatto non ammesse nel corso dell'istruttoria di primo grado e non espletate, che seguono:
A) sulla situazione personale e familiare dell'attore e sulle sue qualifiche professionali:
1. vero che il signor ha sottoscritto con il 28.10.2009 e quando aveva 23 anni, Pt_1 CP_2 il contratto di mutuo che si rammostra che era il primo contratto che sottoscriveva nella sua vita con una Banca, finalizzato all'acquisto della sua prima casa (doc. 1)
2. vero che il signor ha conseguito il titolo di studio come Geometra, come da documentazione Pt_1 che si rammostra (doc. 15)
3. vero che il signor ha iniziato a lavorare - come primo impiego – con la società svizzera Pt_1
RI di ED e lavorava presso tale società nel 2009 e vi lavora tutt'ora, sempre con la qualifica di operaio elettrico, come da documentazione che si rammostra (doc. 16)
4. vero che il signor mai aveva effettuato operazioni bancarie o finanziarie prima dell'ottobre Pt_1
2009 e fino ad allora aveva semplicemente due conti correnti: uno sul quale confluiva lo stipendio di frontaliere ed un altro per la gestione corrente quotidiana
5. vero che la signora , moglie del signor , nel 2009 aveva 23 anni ed era Testimone_1 Pt_1 impiegata in un supermercato
B) sugli importi versati dall'attore - rispettivamente - alle Banche Barclays convenute:
6. vero che l'attore ha versato a e . a far tempo dalla Controparte_2 Controparte_1 data di sottoscrizione del contratto di mutuo le somme che risultano dai documenti prodotti in causa
C) Sulla situazione finanziaria mondiale e italiana negli anni 2008-2011:
7. vero che l'andamento del tasso di cambio EURO/CHF nei 10 anni precedenti al 31.12.2012 corrisponde a quello indicato nel grafico che si rammostra (doc. 31)
8. vero che nel 2008 si è verifica la crisi Lehman, il fallimento della quarta più grande Banca americana che ha determinato - come è stato definito dai giornalisti negli anni successivi l'evento - la più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti, considerato che la Banca aveva debiti per ben 613 miliardi di dollari americani pagina 3 di 12 9. vero che dal 2009 al 2011 la crisi Lehman ha determinato una svalutazione progressiva dell'Euro nei confronti del Controparte_3
10. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale stabilito da nel contratto di mutuo CP_2 sottoscritto dal signor il 28.10.2009 era fissato in 1,5121, come da documentazione che mi si Pt_1 rammostra (doc. 1)
11. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2010 era sceso a 1,2504 come da prospetto che si rammostra (doc. 31)
D) sulla situazione finanziaria italiana negli anni 2012 e seguenti:
12. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2012 era sceso a 1,2072 come da prospetto che si rammostra (doc. 31)
13. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2021 era sceso a 1,0331 come da lettera di che si rammostra (doc. 48) CP_2
Si indicano a testimoni:
- la signora residente in [...] Testimone_1
- la signora residente in [...] Controparte_4
- il signor della con sede in ED, via alla Gerra 11 Testimone_2 Controparte_5
- il notaio dottoressa , con studio in Como, via XX Settembre 36 Persona_1 con riserva di integrare la lista testi fino all'udienza di escussione;
- chiede, altresì, ammettersi C.T.U. tecnico contabile volta a:
a) effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento facendo applicazione, in luogo di quello contrattualmente previsto, del tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, del tasso di interesse corrente e comunemente applicato dalle Banche nei contratti mutuo nel 2009
b) effettuati tali calcoli:
b.1) determinare la differenza - alla data attuale o, in subordine, alla data del deposito della domanda giudiziale - tra gli importi corrisposti a titolo di interessi dal convenuto sulla base del contratto di cui
è causa e quanto, invece, l'attore avrebbe dovuto corrispondere secondo il piano di ammortamento così come ricalcolato dal C.T.U. sulla base del precedente punto a)
b.2) calcolare - in relazione alla invocata, e palese, nullità dell'art. 7 bis in correlazione con l'art. 7 l del contratto di cui è causa (sul punto si veda: ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 6123 del
14.42022) - l'ammontare del capitale residuo dovuto dall'attore e degli eventuali interessi tutt'ora dovuti per l'ipotesi di estinzione anticipata o di conversione del contratto, senza utilizzare, però, il pagina 4 di 12 meccanismo di doppia conversione della valuta previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo sottoscritto l'1.2.2010 bensì operando detto calcolo tenuto conto del capitale già restituito e di quello ancora da restituire dalle Banche all'attore siccome versato in eccesso dall'attore – ed effettuando tale operazione sulla base del piano di ammortamento come sopra rideterminato come al punto a).
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% per spese generali, IVA ed addizionale 4%, ove dovute, incluse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Signor avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Como n. 322/2024, pubblicata in data 19 marzo 2024 (R.G. n. 2323/2022, G.U. Dott.ssa
IA LI) e notificata in data 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
-Respingere integralmente l'appello promosso dal Signor e le domande dal medesimo Parte_1 formulate nei confronti di in quanto totalmente infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 322/2024, pubblicata in data 19 marzo 2024 (R.G. n. 2323/2022, G.U. Dott.ssa IA LI) e notificata in data 21 marzo 2024, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO
-Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Generali, CP_6
IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 322/24, ha respinto le domande restitutorie e risarcitorie formulate da contro e sulla base di un Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato il 28.10.2009, di cui l'attore chiedeva accertarsi la nullità parziale per il carattere vessatorio di talune clausole.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sei motivi. Parte_1
pagina 5 di 12 Si sono costituite in appello:
che ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (sulla quale il Controparte_1
Tribunale non si è pronunciato, ritenendo assorbite nelle ragioni esposte tutte le altre questioni sollevate) ed ha chiesto nel merito il rigetto dell'appello
- che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il Controparte_2 rigetto.
Alla prima udienza la parte appellante ha formulato una proposta conciliativa e il consigliere istruttore designato, invitando le parti ad informare l'ufficio dell'eventuale raggiungimento di un accordo (che poi non si è concretizzato), ha disposto rinvio all'udienza del 1.10.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. assegnando termine intermedio per note conclusionali e invitando le parti a precisare le conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini le note, insistendo nelle rispettive conclusioni, e all'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata discussa davanti al Collegio e trattenuta in decisione.
Ai fini della decisione si deve, preliminarmente, disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
La nuova formulazione della norma, introdotta con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia (d. lgs.
164/24), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, prevede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La sanzione dell'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. è, quindi, prevista quale conseguenza della mancata individuazione dello specifico capo della decisione impugnato, in relazione al quale devono essere rivolte le censure della parte appellante.
L'appello in esame, che contiene l'individuazione delle parti della sentenza impugnate e indica le ragioni della decisione che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi già fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della (più rigorosa) formulazione previgente della norma, risulta, pertanto, ammissibile.
pagina 6 di 12 Nel merito ritiene, tuttavia, la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione.
1. Omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali su un punto decisivo Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale, ritenendo che esso attore non avesse offerto la prova dell'illegittimità delle clausole censurate, abbia mal valutato le prove offerte e mal governato la distribuzione dell'onere della prova.
Secondo l'appellante, il consumatore che lamenti la nullità di clausole vessatorie dovrebbe limitarsi a produrre il contratto e ad indicare le clausole, mentre spetterebbe al professionista (nel caso di specie la
Banca) provare la legittimità delle stesse e la “loro condivisione a seguito di una trattativa consapevole, seria ed effettiva”.
L'appellante ritiene poi di aver dimostrato, lo “squilibrio dei diritti e degli obblighi” che il Tribunale non ha riconosciuto, e richiama in proposito le proprie condizioni personali (giovane età, titolo di studio di geometra, lavoro di operaio) che non gli avrebbero permesso di avere conoscenza dell'andamento dei tassi e dei cambi, andamento invece, secondo l'appellante, conosciuto dalla Banca e sottaciuto in fase di stipulazione.
Ritiene la Corte che il motivo non sia fondato.
La distribuzione dell'onere della prova richiamata dall'appellante riguarda le clausole di cui sia già certo il carattere vessatorio, per essere ricomprese nell'elenco di cui all'art. 33 del Codice del consumo.
Le clausole 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto stipulato dall'appellante (doc. 1 appellante) non rientrano, tuttavia, nell'elenco di cui all'art. 33 cit. né possono essere considerate vessatorie sotto il profilo dello squilibrio fra diritti e obblighi richiamato dallo stesso art. 33.
L'assenza di squilibrio ai fini di cui all'art. 33 cit. è già stata, infatti, accertata in condivisibili sentenze di merito e di legittimità, in base al carattere aleatorio del contratto e alla distribuzione bilaterale dell'alea (v. ad es. Cass. 30556/23 riguardante proprio un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, con la quale la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, “in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore”).
pagina 7 di 12 Nè può ravvisarsi squilibrio nella pretesa asimmetria informativa alla quale fa riferimento l'appellante, poiché non vi è alcuna prova che la Banca fosse a conoscenza, al tempo della stipulazione, dell'andamento che il cambio franco svizzero/dollaro avrebbe avuto durante la vita del contratto: la variabilità del tasso di cambio è, infatti, un elemento aleatorio, debitamente segnalato come rischio nel foglio informativo (v. doc. 83 appellata), che non dipende dalle parti e che non è prevedibile in anticipo con ragionevole probabilità.
2. Difetto di motivazione su un punto decisivo
L'appellante censura la sentenza per aver reso una motivazione carente e astratta in ordine al difetto di allegazione e prova addebitato ad esso attore.
L'appellante rileva che il Tribunale non ha richiamato le norme che regolano la materia né le decisioni della giurisprudenza e non ha, in particolare, offerto la motivazione “rafforzata” che il S.C. ha indicato come necessaria per dissentire dall'accertamento dell'AGCM relativo alla mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole de quibus.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La conclusione del Tribunale in ordine alla mancata prova della vessatorietà delle clausole è condivisibile, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul valore probatorio del provvedimento dell'AGCM (v. Cass. 1580/25, che ha escluso che la valutazione dell'AGCM in ordine alla mancanza di chiarezza e comprensibilità possa determinare una presunzione legale di vessatorietà delle clausole), provvedimento peraltro annullato dal Giudice Ammnistrativo (v. Consiglio di Stato
26.2.2025 n. 1699).
La vessatorietà, in ogni caso, può escludersi in mancanza di prova dello squilibrio, come già osservato in precedenti di questa Corte, riguardanti controversie analoghe e qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. ad es. Corte d'Appello di Milano n. 1253/25 “I contratti in esame sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in e, Controparte_7 successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale. Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR. In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto pagina 8 di 12 contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR. Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento….Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame”).
3. Omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali in punto interessi usurari Violazione ed errata applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia respinto la domanda relativa alla violazione della normativa antiusura ritenendo che non fosse stata offerta una puntuale allegazione.
L'appellante fa rilevare, in proposito, che “ha prodotto: = i documenti che attestano gli interessi applicati dalle Banche = il contratto di mutuo che ne indica la determinazione = il documento di sintesi = le comunicazioni periodiche che riceveva. Per il preciso ammontare, in primo grado, è stata chiesta l'ammissione di C.T.U. tecnico contabile che - nel regolare contraddittorio tra le parti e nel rispetto delle garanzie giurisdizionali - avrebbe portato alla determinazione del tasso di interesse illegittimamente applicato e degli importi altrettanto illegittimamente richiesti e percepiti”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
L'odierno appellante in primo grado non ha allegato in modo specifico (come avrebbe dovuto) il superamento del tasso soglia da parte della clausola di determinazione degli interessi, non avendo indicato il tasso da non superare per la categoria di atti come quello di specie, in base al decreto ministeriale applicabile al momento della stipulazione, né avendo indicato gli importi che sarebbero stati versati a titolo di interessi usurari.
La stessa formulazione delle conclusioni, ribadite in appello (…se del caso con riferimento agli artt.
644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. qualora se ne accertino i presupposti nella presente fattispecie…), evidenzia che l'odierno appellante non ha inteso allegare specificamente che le pattuizioni contrattuali fossero certamente in contrasto con la normativa antiusura.
pagina 9 di 12 L'appellante ha, infatti, rimesso ad una espletanda ctu (che per questa ragione non poteva che essere considerata esplorativa) la determinazione del tasso applicato e degli importi “illegittimamente richiesti e percepiti”.
L'allegazione specifica relativa al superamento della soglia, mediante l'indicazione del tasso da non superare, non viene, infine, effettuata nemmeno in appello.
4. Difetto di motivazione su un punto decisivo
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto le clausole chiare e comprensibili anche con il richiamo al documento di sintesi e al foglio informativo.
Secondo l'appellante né il contratto né gli altri documenti indicati dal Tribunale consentivano ad un soggetto privo di conoscenze tecniche di comprendere il meccanismo di determinazione della rata di rimborso, meccanismo che la Banca avrebbe dovuto illustrare, esponendo in modo chiaro i rischi di cui era ben a conoscenza, anche in considerazione dell'epoca di stipulazione del contratto (2009), dopo l'intervenuto fallimento della società americana Lehman.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il tecnicismo delle clausole non impedisce di comprendere che la somma da rimborsare verrà determinata attraverso il riferimento non solo ad un indice variabile per la componente interessi ma anche ad un rapporto di cambio fra valute.
La variabilità del tasso di cambio è debitamente segnalata come rischio nel foglio informativo né sono previsti dalla legge obblighi informativi, come quelli imposti nel caso di investimenti in prodotti finanziari, a carico della Banca che eroga un mutuo (v. per l'inapplicabilità delle regole del TUF in fattispecie analoga Cass. 5657/23).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso della chiarezza, ai fini che qui rilevano, delle clausole censurate dalla parte appellante [Consiglio di Stato 26.2.2025 n. 1699 La clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude la mancanza di chiarezza e comprensibilità. (Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che le clausole dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero di fossero chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli CP_2
pagina 10 di 12 effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi)].
In ogni caso, come si è già osservato nell'esame dei motivi precedenti, l'eventuale mancanza di chiarezza non è sufficiente a rendere la clausola abusiva [v. anche Cass. 23655/21 In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33, 34
e 36 c.cons.)].
5. Errata valutazione in merito alle istanze istruttorie invocate dall'attore
L'appellante ritiene che erroneamente il Tribunale abbia considerato irrilevanti le prove offerte ed in ogni caso reitera le richieste di prove costituende non ammesse dal Tribunale (v. conclusioni in epigrafe).
6. Difetto di motivazione su un punto decisivo
Con l'ultimo motivo l'appellante insiste ancora per l'ammissione delle prove ed in particolare della ctu deducendo che “A fronte di una legittima richiesta - che si ritiene fondata – di declaratoria di illegittimità delle clausole indicate in atto di citazione non si potrà non dar luogo all'ammissione di
C.T.U. tecnico contabile per determinare, nel rispetto del contraddittorio e con le garanzie di un procedimento giurisdizionale, le somme effettivamente corrisposte in più dal signor a Pt_1 CP_2
e su tutti gli altri punti così come già indicati nel giudizio di primo grado”.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.
Le prove testimoniali hanno ad oggetto fatti in parte pacifici o risultanti da documenti (1, 2, 3, 7, 8, 10,
11,12, 13), in parte riguardano circostanze irrilevanti (5) ed in parte sono inammissibili poiché i capitoli contengono giudizi o sono formulati in modo negativo o generico (4, 6, 9).
La ctu volta a rideterminare il piano di ammortamento, una volta che si escluda l'illegittimità delle clausole contrattuali, non può trovare ingresso.
pagina 11 di 12 Il diniego dei mezzi istruttori risulta, quindi, corretto.
Per completezza va osservato che l'appellante, nella precisazione delle conclusioni, ha formulato, oltre alla domanda di accertamento della nullità delle clausole, una domanda risarcitoria “per i fatti di cui è causa”.
Posto che i fatti di causa attengono alla pretesa vessatorietà delle clausole del contratto, che, per le ragioni indicate, non sussiste, ne consegue l'infondatezza anche di tale domanda.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 1.10.2025
Il Presidente est.
SS LO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SS LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 14 Parte_1 C.F._1
COMO presso lo studio dell'avv. DOTTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOTTI FEDERICO ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 entrambe elettivamente domiciliate in VIA FATEBENEFRATELLI, 14 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLANI ALESSANDRO, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CACCIALANZA MANUELA ) C.F._3
APPELLATE
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 322/2024 del 18.3.2024, pubblicata il 19.3.2024 e notificata in data 21.3.2024, resa dal Tribunale di Como - giudice dottoressa
IA LI - nel giudizio civile rubricato al n. 2323/2022 R.G. promosso da Parte_1 contro e ogni contraria istanza e deduzione respinta, Controparte_2 Controparte_1 previa, se del caso, ammissione delle prove testimoniali invocate in primo grado dagli odierni appellanti e non espletate, così giudicare: rigettata ogni diversa e contraria domanda formulata dalle convenute siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare illegittime, vessatorie e/o abusive - in quanto indicate in modo non chiaro e non comprensibile e, tra l'altro, contrarie all'articolo 35 comma 1 del Codice del Consumo - le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7, 7bis indicate nel contratto di mutuo di cui è causa (all. 1) anche e se del caso con riferimento agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. qualora se ne accertino i presupposti nella presente fattispecie, e per l'effetto
- dichiarare illegittime/invalide/nulle/annullabili le predette clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7, 7bis indicate nel contratto di mutuo di cui è causa (all. 1) per le causali descritte nella premessa dell'atto di citazione
- condannare e , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva competenza a:
- ricalcolare e rideterminare:
* gli interessi sulla somma originariamente concessa a mutuo
* gli importi per anticipata estinzione del mutuo eliminando dal sistema di calcolo la differenza di cambio utilizzato fra ed Euro e Controparte_3 rideterminando conseguentemente il piano di ammortamento e/o gli importi dovuti in sede di estinzione del mutuo in base al tasso previsto dalla legge
- riaccreditare gli importi addebitati illegittimamente
- risarcire, tutti i danni patiti e patiendi nella misura che emergerà ad istruttoria esperita o, in subordine, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con riferimento all'equità, per i fatti di cui pagina 2 di 12 causa e così come emergono dai documenti che si allegano;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
- chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante delle parti convenute e per testi sulle circostanze, di fatto non ammesse nel corso dell'istruttoria di primo grado e non espletate, che seguono:
A) sulla situazione personale e familiare dell'attore e sulle sue qualifiche professionali:
1. vero che il signor ha sottoscritto con il 28.10.2009 e quando aveva 23 anni, Pt_1 CP_2 il contratto di mutuo che si rammostra che era il primo contratto che sottoscriveva nella sua vita con una Banca, finalizzato all'acquisto della sua prima casa (doc. 1)
2. vero che il signor ha conseguito il titolo di studio come Geometra, come da documentazione Pt_1 che si rammostra (doc. 15)
3. vero che il signor ha iniziato a lavorare - come primo impiego – con la società svizzera Pt_1
RI di ED e lavorava presso tale società nel 2009 e vi lavora tutt'ora, sempre con la qualifica di operaio elettrico, come da documentazione che si rammostra (doc. 16)
4. vero che il signor mai aveva effettuato operazioni bancarie o finanziarie prima dell'ottobre Pt_1
2009 e fino ad allora aveva semplicemente due conti correnti: uno sul quale confluiva lo stipendio di frontaliere ed un altro per la gestione corrente quotidiana
5. vero che la signora , moglie del signor , nel 2009 aveva 23 anni ed era Testimone_1 Pt_1 impiegata in un supermercato
B) sugli importi versati dall'attore - rispettivamente - alle Banche Barclays convenute:
6. vero che l'attore ha versato a e . a far tempo dalla Controparte_2 Controparte_1 data di sottoscrizione del contratto di mutuo le somme che risultano dai documenti prodotti in causa
C) Sulla situazione finanziaria mondiale e italiana negli anni 2008-2011:
7. vero che l'andamento del tasso di cambio EURO/CHF nei 10 anni precedenti al 31.12.2012 corrisponde a quello indicato nel grafico che si rammostra (doc. 31)
8. vero che nel 2008 si è verifica la crisi Lehman, il fallimento della quarta più grande Banca americana che ha determinato - come è stato definito dai giornalisti negli anni successivi l'evento - la più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti, considerato che la Banca aveva debiti per ben 613 miliardi di dollari americani pagina 3 di 12 9. vero che dal 2009 al 2011 la crisi Lehman ha determinato una svalutazione progressiva dell'Euro nei confronti del Controparte_3
10. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale stabilito da nel contratto di mutuo CP_2 sottoscritto dal signor il 28.10.2009 era fissato in 1,5121, come da documentazione che mi si Pt_1 rammostra (doc. 1)
11. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2010 era sceso a 1,2504 come da prospetto che si rammostra (doc. 31)
D) sulla situazione finanziaria italiana negli anni 2012 e seguenti:
12. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2012 era sceso a 1,2072 come da prospetto che si rammostra (doc. 31)
13. vero che il tasso di cambio CHF/EURO convenzionale al 31.12.2021 era sceso a 1,0331 come da lettera di che si rammostra (doc. 48) CP_2
Si indicano a testimoni:
- la signora residente in [...] Testimone_1
- la signora residente in [...] Controparte_4
- il signor della con sede in ED, via alla Gerra 11 Testimone_2 Controparte_5
- il notaio dottoressa , con studio in Como, via XX Settembre 36 Persona_1 con riserva di integrare la lista testi fino all'udienza di escussione;
- chiede, altresì, ammettersi C.T.U. tecnico contabile volta a:
a) effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento facendo applicazione, in luogo di quello contrattualmente previsto, del tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, del tasso di interesse corrente e comunemente applicato dalle Banche nei contratti mutuo nel 2009
b) effettuati tali calcoli:
b.1) determinare la differenza - alla data attuale o, in subordine, alla data del deposito della domanda giudiziale - tra gli importi corrisposti a titolo di interessi dal convenuto sulla base del contratto di cui
è causa e quanto, invece, l'attore avrebbe dovuto corrispondere secondo il piano di ammortamento così come ricalcolato dal C.T.U. sulla base del precedente punto a)
b.2) calcolare - in relazione alla invocata, e palese, nullità dell'art. 7 bis in correlazione con l'art. 7 l del contratto di cui è causa (sul punto si veda: ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 6123 del
14.42022) - l'ammontare del capitale residuo dovuto dall'attore e degli eventuali interessi tutt'ora dovuti per l'ipotesi di estinzione anticipata o di conversione del contratto, senza utilizzare, però, il pagina 4 di 12 meccanismo di doppia conversione della valuta previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo sottoscritto l'1.2.2010 bensì operando detto calcolo tenuto conto del capitale già restituito e di quello ancora da restituire dalle Banche all'attore siccome versato in eccesso dall'attore – ed effettuando tale operazione sulla base del piano di ammortamento come sopra rideterminato come al punto a).
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15% per spese generali, IVA ed addizionale 4%, ove dovute, incluse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Signor avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Como n. 322/2024, pubblicata in data 19 marzo 2024 (R.G. n. 2323/2022, G.U. Dott.ssa
IA LI) e notificata in data 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
-Respingere integralmente l'appello promosso dal Signor e le domande dal medesimo Parte_1 formulate nei confronti di in quanto totalmente infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Como n. 322/2024, pubblicata in data 19 marzo 2024 (R.G. n. 2323/2022, G.U. Dott.ssa IA LI) e notificata in data 21 marzo 2024, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO
-Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Generali, CP_6
IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 322/24, ha respinto le domande restitutorie e risarcitorie formulate da contro e sulla base di un Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato il 28.10.2009, di cui l'attore chiedeva accertarsi la nullità parziale per il carattere vessatorio di talune clausole.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sei motivi. Parte_1
pagina 5 di 12 Si sono costituite in appello:
che ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (sulla quale il Controparte_1
Tribunale non si è pronunciato, ritenendo assorbite nelle ragioni esposte tutte le altre questioni sollevate) ed ha chiesto nel merito il rigetto dell'appello
- che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il Controparte_2 rigetto.
Alla prima udienza la parte appellante ha formulato una proposta conciliativa e il consigliere istruttore designato, invitando le parti ad informare l'ufficio dell'eventuale raggiungimento di un accordo (che poi non si è concretizzato), ha disposto rinvio all'udienza del 1.10.2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. assegnando termine intermedio per note conclusionali e invitando le parti a precisare le conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato nei termini le note, insistendo nelle rispettive conclusioni, e all'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata discussa davanti al Collegio e trattenuta in decisione.
Ai fini della decisione si deve, preliminarmente, disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
La nuova formulazione della norma, introdotta con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia (d. lgs.
164/24), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, prevede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” e che “Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La sanzione dell'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. è, quindi, prevista quale conseguenza della mancata individuazione dello specifico capo della decisione impugnato, in relazione al quale devono essere rivolte le censure della parte appellante.
L'appello in esame, che contiene l'individuazione delle parti della sentenza impugnate e indica le ragioni della decisione che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi già fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della (più rigorosa) formulazione previgente della norma, risulta, pertanto, ammissibile.
pagina 6 di 12 Nel merito ritiene, tuttavia, la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione.
1. Omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali su un punto decisivo Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale, ritenendo che esso attore non avesse offerto la prova dell'illegittimità delle clausole censurate, abbia mal valutato le prove offerte e mal governato la distribuzione dell'onere della prova.
Secondo l'appellante, il consumatore che lamenti la nullità di clausole vessatorie dovrebbe limitarsi a produrre il contratto e ad indicare le clausole, mentre spetterebbe al professionista (nel caso di specie la
Banca) provare la legittimità delle stesse e la “loro condivisione a seguito di una trattativa consapevole, seria ed effettiva”.
L'appellante ritiene poi di aver dimostrato, lo “squilibrio dei diritti e degli obblighi” che il Tribunale non ha riconosciuto, e richiama in proposito le proprie condizioni personali (giovane età, titolo di studio di geometra, lavoro di operaio) che non gli avrebbero permesso di avere conoscenza dell'andamento dei tassi e dei cambi, andamento invece, secondo l'appellante, conosciuto dalla Banca e sottaciuto in fase di stipulazione.
Ritiene la Corte che il motivo non sia fondato.
La distribuzione dell'onere della prova richiamata dall'appellante riguarda le clausole di cui sia già certo il carattere vessatorio, per essere ricomprese nell'elenco di cui all'art. 33 del Codice del consumo.
Le clausole 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto stipulato dall'appellante (doc. 1 appellante) non rientrano, tuttavia, nell'elenco di cui all'art. 33 cit. né possono essere considerate vessatorie sotto il profilo dello squilibrio fra diritti e obblighi richiamato dallo stesso art. 33.
L'assenza di squilibrio ai fini di cui all'art. 33 cit. è già stata, infatti, accertata in condivisibili sentenze di merito e di legittimità, in base al carattere aleatorio del contratto e alla distribuzione bilaterale dell'alea (v. ad es. Cass. 30556/23 riguardante proprio un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, con la quale la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, “in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore”).
pagina 7 di 12 Nè può ravvisarsi squilibrio nella pretesa asimmetria informativa alla quale fa riferimento l'appellante, poiché non vi è alcuna prova che la Banca fosse a conoscenza, al tempo della stipulazione, dell'andamento che il cambio franco svizzero/dollaro avrebbe avuto durante la vita del contratto: la variabilità del tasso di cambio è, infatti, un elemento aleatorio, debitamente segnalato come rischio nel foglio informativo (v. doc. 83 appellata), che non dipende dalle parti e che non è prevedibile in anticipo con ragionevole probabilità.
2. Difetto di motivazione su un punto decisivo
L'appellante censura la sentenza per aver reso una motivazione carente e astratta in ordine al difetto di allegazione e prova addebitato ad esso attore.
L'appellante rileva che il Tribunale non ha richiamato le norme che regolano la materia né le decisioni della giurisprudenza e non ha, in particolare, offerto la motivazione “rafforzata” che il S.C. ha indicato come necessaria per dissentire dall'accertamento dell'AGCM relativo alla mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole de quibus.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La conclusione del Tribunale in ordine alla mancata prova della vessatorietà delle clausole è condivisibile, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul valore probatorio del provvedimento dell'AGCM (v. Cass. 1580/25, che ha escluso che la valutazione dell'AGCM in ordine alla mancanza di chiarezza e comprensibilità possa determinare una presunzione legale di vessatorietà delle clausole), provvedimento peraltro annullato dal Giudice Ammnistrativo (v. Consiglio di Stato
26.2.2025 n. 1699).
La vessatorietà, in ogni caso, può escludersi in mancanza di prova dello squilibrio, come già osservato in precedenti di questa Corte, riguardanti controversie analoghe e qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. ad es. Corte d'Appello di Milano n. 1253/25 “I contratti in esame sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in e, Controparte_7 successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale. Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR. In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto pagina 8 di 12 contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR. Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento….Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame”).
3. Omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali in punto interessi usurari Violazione ed errata applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia respinto la domanda relativa alla violazione della normativa antiusura ritenendo che non fosse stata offerta una puntuale allegazione.
L'appellante fa rilevare, in proposito, che “ha prodotto: = i documenti che attestano gli interessi applicati dalle Banche = il contratto di mutuo che ne indica la determinazione = il documento di sintesi = le comunicazioni periodiche che riceveva. Per il preciso ammontare, in primo grado, è stata chiesta l'ammissione di C.T.U. tecnico contabile che - nel regolare contraddittorio tra le parti e nel rispetto delle garanzie giurisdizionali - avrebbe portato alla determinazione del tasso di interesse illegittimamente applicato e degli importi altrettanto illegittimamente richiesti e percepiti”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
L'odierno appellante in primo grado non ha allegato in modo specifico (come avrebbe dovuto) il superamento del tasso soglia da parte della clausola di determinazione degli interessi, non avendo indicato il tasso da non superare per la categoria di atti come quello di specie, in base al decreto ministeriale applicabile al momento della stipulazione, né avendo indicato gli importi che sarebbero stati versati a titolo di interessi usurari.
La stessa formulazione delle conclusioni, ribadite in appello (…se del caso con riferimento agli artt.
644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. qualora se ne accertino i presupposti nella presente fattispecie…), evidenzia che l'odierno appellante non ha inteso allegare specificamente che le pattuizioni contrattuali fossero certamente in contrasto con la normativa antiusura.
pagina 9 di 12 L'appellante ha, infatti, rimesso ad una espletanda ctu (che per questa ragione non poteva che essere considerata esplorativa) la determinazione del tasso applicato e degli importi “illegittimamente richiesti e percepiti”.
L'allegazione specifica relativa al superamento della soglia, mediante l'indicazione del tasso da non superare, non viene, infine, effettuata nemmeno in appello.
4. Difetto di motivazione su un punto decisivo
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto le clausole chiare e comprensibili anche con il richiamo al documento di sintesi e al foglio informativo.
Secondo l'appellante né il contratto né gli altri documenti indicati dal Tribunale consentivano ad un soggetto privo di conoscenze tecniche di comprendere il meccanismo di determinazione della rata di rimborso, meccanismo che la Banca avrebbe dovuto illustrare, esponendo in modo chiaro i rischi di cui era ben a conoscenza, anche in considerazione dell'epoca di stipulazione del contratto (2009), dopo l'intervenuto fallimento della società americana Lehman.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il tecnicismo delle clausole non impedisce di comprendere che la somma da rimborsare verrà determinata attraverso il riferimento non solo ad un indice variabile per la componente interessi ma anche ad un rapporto di cambio fra valute.
La variabilità del tasso di cambio è debitamente segnalata come rischio nel foglio informativo né sono previsti dalla legge obblighi informativi, come quelli imposti nel caso di investimenti in prodotti finanziari, a carico della Banca che eroga un mutuo (v. per l'inapplicabilità delle regole del TUF in fattispecie analoga Cass. 5657/23).
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso della chiarezza, ai fini che qui rilevano, delle clausole censurate dalla parte appellante [Consiglio di Stato 26.2.2025 n. 1699 La clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall'utilizzatore. E tale valutazione esclude la mancanza di chiarezza e comprensibilità. (Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che le clausole dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero di fossero chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli CP_2
pagina 10 di 12 effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente. Ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi)].
In ogni caso, come si è già osservato nell'esame dei motivi precedenti, l'eventuale mancanza di chiarezza non è sufficiente a rendere la clausola abusiva [v. anche Cass. 23655/21 In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33, 34
e 36 c.cons.)].
5. Errata valutazione in merito alle istanze istruttorie invocate dall'attore
L'appellante ritiene che erroneamente il Tribunale abbia considerato irrilevanti le prove offerte ed in ogni caso reitera le richieste di prove costituende non ammesse dal Tribunale (v. conclusioni in epigrafe).
6. Difetto di motivazione su un punto decisivo
Con l'ultimo motivo l'appellante insiste ancora per l'ammissione delle prove ed in particolare della ctu deducendo che “A fronte di una legittima richiesta - che si ritiene fondata – di declaratoria di illegittimità delle clausole indicate in atto di citazione non si potrà non dar luogo all'ammissione di
C.T.U. tecnico contabile per determinare, nel rispetto del contraddittorio e con le garanzie di un procedimento giurisdizionale, le somme effettivamente corrisposte in più dal signor a Pt_1 CP_2
e su tutti gli altri punti così come già indicati nel giudizio di primo grado”.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.
Le prove testimoniali hanno ad oggetto fatti in parte pacifici o risultanti da documenti (1, 2, 3, 7, 8, 10,
11,12, 13), in parte riguardano circostanze irrilevanti (5) ed in parte sono inammissibili poiché i capitoli contengono giudizi o sono formulati in modo negativo o generico (4, 6, 9).
La ctu volta a rideterminare il piano di ammortamento, una volta che si escluda l'illegittimità delle clausole contrattuali, non può trovare ingresso.
pagina 11 di 12 Il diniego dei mezzi istruttori risulta, quindi, corretto.
Per completezza va osservato che l'appellante, nella precisazione delle conclusioni, ha formulato, oltre alla domanda di accertamento della nullità delle clausole, una domanda risarcitoria “per i fatti di cui è causa”.
Posto che i fatti di causa attengono alla pretesa vessatorietà delle clausole del contratto, che, per le ragioni indicate, non sussiste, ne consegue l'infondatezza anche di tale domanda.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 1.10.2025
Il Presidente est.
SS LO
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