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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/08/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5052/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Tateo Parte_1 C.F._1
Maria Carmela, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Carovigno alla Via
Lamarmora n. 19; attore
NEI CONFRONTI DI
c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Lanza Calogero e dall'Avv. Giarratana Matteo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano al Viale Gian Galeazzo, n. 3; convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “1) Ritenere, accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra il Sig. Pt_1
e la Compassa risulta affetto da nullità per mancanza della forma
[...] CP_1 scritta;
2) Ritenere, accertare e dichiarare la nullità delle clausole economiche contenute nel modulo di richiesta del prestito in oggetto, perché non determinate univocamente;
3)
Ritenere, accertare e dichiarare che il rapporto di finanziamento risulta prevedere, sin dall'origine un TAEG sugli interessi di mora debordante i limiti oggettivi ex lege
108/96;4) Ritenere, accertare e dichiarare la nullità del prestito concesso, perché viziato da anatocismo, ex art 1283 cc;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Sig.
1 ha diritto alla ripetizione della somma di € 2.924,00 per indeterminatezza Parte_1 delle clausole contrattuali nonché € 6708,00 a titolo di interessi, spese e commissioni essendo il TAEG sugli interessi di mora superiore al limite ex legge 108/96, e per lo effetto condannare la al relativo pagamento in favore dell'attore; 6)Vinte le Controparte_1 spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore della deducente anticipataria”; convenuta: “Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da Controparte_1 ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex Controparte_1 art. 52 D. lgs. 196/2003.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 09.12.2019, citava innanzi a questo Parte_1
Tribunale la deducendo: di aver richiesto in data 28.01.2008 alla Controparte_1
Linea S.p.A. un prestito personale per l'importo di € 15.000,00 da restituirsi in 72 rate di €
301,50 cadauna;
di aver richiesto alla banca in data 20.11.2017 la documentazione pattizia e contabile nonché la restituzione delle competenze illegittimamente pretese dall'istituto; che in data 10.01.2018 la riscontrava la richiesta non fornendo Controparte_1 alcun valido contratto ma allegando solo il “Regolamento del prestito personale e di carta viva” privo di sottoscrizioni.
In punto di diritto, anche sulla scorta di una relazione tecnica di parte, l'odierno attore eccepiva: la nullità del contratto per mancanza della forma scritta;
l'indeterminatezza del credito per mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi applicati e della sorte capitale residua;
l'indeterminatezza o erronea indicazione del TAEG;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato in quanto implicante l'applicazione di interessi anatocistici;
l'usurarietà del tasso di interesse applicato con conseguente gratuità del mutuo. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 depositata il 27.01.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto destituite di fondamento in punto di fatto e diritto.
2 Con ordinanza del 04.05.2021, il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. All'udienza del 27.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice sono infondate per le ragioni che si esporranno.
Sulla lamentata assenza di forma scritta
L'attore ha eccepito la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, coma 1, del T.U.B. per mancata consegna al cliente di una copia del contratto di finanziamento sottoscritta anche dalla banca erogante.
L'eccezione è infondata. Sul punto, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità, oramai da tempo, ha espressamente sancito la validità del contratto cd. monofirma, sulla base delle seguenti argomentazioni, che questo Giudice ritiene di dover condividere: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (cfr. Cassazione civile sez. un., n.898/2018).
Sulla indeterminatezza dell'oggetto e delle clausole del contratto
Va evidenziato che dalla documentazione contrattuale agli atti emerge l'espressa indicazione del TAN applicato;
al contratto è, altresì, allegato un dettagliato piano di ammortamento, con indicazione dell'importo delle singole rate;
per ciascuna di esse risulta l'importo imputabile ad interessi e quello riferibile a capitale. D'altronde, la mancata esplicazione della formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo dei singoli importi riportati, in maniera analitica nel piano di ammortamento, non può ritenersi sufficiente a far ritenere indeterminate le condizioni economiche del contratto.
La dedotta illegittimità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo non sussiste neppure in ragione del ricorso ad un piano di ammortamento alla francese. Sul punto, sarà sufficiente richiamare il recente arresto a sezioni unite la Corte di
Cassazione, la quale, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione in esame, ha chiarito che
3 “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Sulla lamentata indeterminatezza/erroneità del TAEG
L'attore contesta, inoltre, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato. Ne farebbe derivare l'invalidità contrattuale di cui all'art. 117
TUB con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma settimo della citata disposizione.
La doglianza non merita di essere accolta. Sul punto sarà sufficiente evidenziare, facendo proprie le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n.4597).
Esclusa, dunque, ogni forma di invalidità contrattuale, l'eventuale difformità tra TAEG dichiarato e quello applicato (accertata dal CTU, nel caso in esame,) potrebbe comportare, al più, una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'istituto bancario, con conseguente diritto al risarcimento del danno patito, il quale, nel caso in esame, non è stato invocato.
Quanto alla previsione di cui all'art. 125 bis t.u.b., la stessa non è applicabile al contratto di mutuo per cui è causa, considerato che lo stesso è stato concluso nel 2008 e, dunque, in data antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa sopra richiamata.
4 Sulla lamentata applicazione di interessi usurari
L'attore lamenta l'intervenuta applicazione di un tasso di interesse usurario. In particolare, contesta il superamento del tasso di soglia usura e chiede che nella valutazione di tale sforamento si tenga conto anche degli interessi di mora e delle altre spese previste in caso di ritardato pagamento nonché delle ulteriori spese connesse al finanziamento e dell'importo corrispondente alla commissione per estinzione anticipata.
L'art. 1815, co. 2 c.c., in tema di mutuo, stabilisce che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il limite oltre il quale un certo tasso di interessi può considerarsi usurario è stabilito dall'art. 2 della l. 108/1996, il quale al comma 1 prevede che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale” ed al comma 4 dispone che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della metà”.
Quanto al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a sezioni unite ha chiarito che “Relativamente all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la
5 rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: «
TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso- soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597).
Va chiarito che, sebbene la Corte di Cassazione abbia espressamente riconosciuto rilevanza agli interessi moratori ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, i principi sanciti dai Giudici di legittimità impongono una valutazione separata degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. In altre parole, non è possibile procedere alla mera sommatoria di interessi corrispettivi e moratori al fine di ottenere un unico tasso di interesse da confrontare con quello soglia individuato ex lege. Le due categorie di interessi devono essere tenute distinte e valutate separatamente ai fini della formulazione di un giudizio di usurarietà. Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. I, n. 14214/2022).
Quanto al preteso computo, ai fini di un giudizio di usurarietà del tasso di interessi applicato, dei costi connessi alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, questo
Giudice ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibile, all'orientamento della
6 giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio
2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. Civ. sez. III, n.8109/2022).
Tanto premesso, va dato atto che, nel caso in esame, il Giudice nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati ed il CTU ha correttamente applicato tali criteri evidenziando di non aver riscontrato alcun superamento del tasso soglia né con riferimento agli interessi corrispettivi né riguardo a quelli di mora.
Pertanto, la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati, con conseguente gratuità del prestito ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., è destituita di fondamento.
Sulla lamentata illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”
L'attore sostiene che il piano di ammortamento utilizzato per il rimborso delle somme oggetto del contratto di mutuo sarebbe illegittimo in quanto implicante la produzione di interessi anatocistici con conseguente applicazione di un tasso di interesse effettivo diverso e maggiore rispetto a quello pattuito. L'attore deduce, in particolare, la violazione dell'art. 1283 c.c. e richiede l'applicazione di un tasso legale semplice anziché composto.
Come noto, il piano di ammortamento alla francese, ampiamente diffuso nella pratica bancaria, prevede che le somme mutuate vengano rimborsate mediante il pagamento di rate periodiche costanti, composte da una quota imputata a capitale ed una imputata ad interessi, calcolata sul capitale residuo. Progressivamente, la quota imputata a capitale aumenta mentre quella imputata ad interessi decresce;
pertanto, con le prime rate il mutuatario estinguerà gran parte del debito imputabile ad interessi ed in misura minore quello riferibile al capitale mutuato.
7 Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, al quale evidentemente si riporta l'attore, il piano di ammortamento alla francese sarebbe di per sé illegittimo, in quanto l'interesse applicato non sarebbe quello semplice ma quello composto con la conseguenza che il tasso di interesse effettivo sarebbe difforme da quello dichiarato. La violazione del divieto di anatocismo comporterebbe la nullità della relativa clausola e, dunque, l'applicazione del tasso di interessi legale (cfr. Tribunale Bari, 29/10/2008, n.113).
Questo Giudice ritiene di aderire all'opposto, più recente e certamente maggioritario, orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale l'ammortamento alla francese, di per sé, non produce alcun fenomeno anatocistico in quanto gli interessi che compongono ogni singola rata sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo;
dunque, formalmente non vi
è produzione di interessi su interessi già scaduti. In altri termini “Nel caso di contratto di mutuo con ammortamento alla francese non è configurabile il fenomeno dell'anatocismo in quanto è assente l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare
l'interesse composto. Qualora il rimborso avvenga con rate frazionate, costanti nell'importo complessivo ma la cui composizione varia progressivamente in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito. Tanto non procura di per sé ad un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo ad una diversa costruzione delle rate costanti nel cui ambito gli interessi vengono calcolati sul solo capitale” (cfr. Corte appello
Taranto, 17/04/2023, n.157; in senso conforme ex multis Corte appello Venezia sez. II,
25/11/2021, n.2955; Corte appello Perugia sez. I, 15/01/2021, n.33; Corte appello Napoli sez. III, 19/02/2020, n.772; Corte appello Roma sez. IV, 30/01/2020, n.731; Tribunale
Milano sez. VI, 14/03/2019, n.2490). Ne consegue che la dedotta illegittimità del piano di ammortamento per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c. non sussiste.
Sulla richiesta di oscuramento dati avanzata da parte convenuta
La richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di Controparte_1 avanzata dalla stessa ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003, non può trovare accoglimento tanto in ragione dell'esito del presente giudizio quanto per l'assenza di motivi legittimi ed opportuni che giustifichino il ricorso a tale tutela (Cass. 11959/17).
Sulle spese di lite
8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 5.201 e € 26.000.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- rigetta l'istanza ex art. 52 D. lgs. 196/2003 avanzata da parte convenuta;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Brindisi, 6.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5052/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Tateo Parte_1 C.F._1
Maria Carmela, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Carovigno alla Via
Lamarmora n. 19; attore
NEI CONFRONTI DI
c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Lanza Calogero e dall'Avv. Giarratana Matteo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano al Viale Gian Galeazzo, n. 3; convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “1) Ritenere, accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra il Sig. Pt_1
e la Compassa risulta affetto da nullità per mancanza della forma
[...] CP_1 scritta;
2) Ritenere, accertare e dichiarare la nullità delle clausole economiche contenute nel modulo di richiesta del prestito in oggetto, perché non determinate univocamente;
3)
Ritenere, accertare e dichiarare che il rapporto di finanziamento risulta prevedere, sin dall'origine un TAEG sugli interessi di mora debordante i limiti oggettivi ex lege
108/96;4) Ritenere, accertare e dichiarare la nullità del prestito concesso, perché viziato da anatocismo, ex art 1283 cc;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Sig.
1 ha diritto alla ripetizione della somma di € 2.924,00 per indeterminatezza Parte_1 delle clausole contrattuali nonché € 6708,00 a titolo di interessi, spese e commissioni essendo il TAEG sugli interessi di mora superiore al limite ex legge 108/96, e per lo effetto condannare la al relativo pagamento in favore dell'attore; 6)Vinte le Controparte_1 spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore della deducente anticipataria”; convenuta: “Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da Controparte_1 ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex Controparte_1 art. 52 D. lgs. 196/2003.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del 09.12.2019, citava innanzi a questo Parte_1
Tribunale la deducendo: di aver richiesto in data 28.01.2008 alla Controparte_1
Linea S.p.A. un prestito personale per l'importo di € 15.000,00 da restituirsi in 72 rate di €
301,50 cadauna;
di aver richiesto alla banca in data 20.11.2017 la documentazione pattizia e contabile nonché la restituzione delle competenze illegittimamente pretese dall'istituto; che in data 10.01.2018 la riscontrava la richiesta non fornendo Controparte_1 alcun valido contratto ma allegando solo il “Regolamento del prestito personale e di carta viva” privo di sottoscrizioni.
In punto di diritto, anche sulla scorta di una relazione tecnica di parte, l'odierno attore eccepiva: la nullità del contratto per mancanza della forma scritta;
l'indeterminatezza del credito per mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi applicati e della sorte capitale residua;
l'indeterminatezza o erronea indicazione del TAEG;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato in quanto implicante l'applicazione di interessi anatocistici;
l'usurarietà del tasso di interesse applicato con conseguente gratuità del mutuo. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 depositata il 27.01.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto destituite di fondamento in punto di fatto e diritto.
2 Con ordinanza del 04.05.2021, il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. All'udienza del 27.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice sono infondate per le ragioni che si esporranno.
Sulla lamentata assenza di forma scritta
L'attore ha eccepito la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, coma 1, del T.U.B. per mancata consegna al cliente di una copia del contratto di finanziamento sottoscritta anche dalla banca erogante.
L'eccezione è infondata. Sul punto, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di legittimità, oramai da tempo, ha espressamente sancito la validità del contratto cd. monofirma, sulla base delle seguenti argomentazioni, che questo Giudice ritiene di dover condividere: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (cfr. Cassazione civile sez. un., n.898/2018).
Sulla indeterminatezza dell'oggetto e delle clausole del contratto
Va evidenziato che dalla documentazione contrattuale agli atti emerge l'espressa indicazione del TAN applicato;
al contratto è, altresì, allegato un dettagliato piano di ammortamento, con indicazione dell'importo delle singole rate;
per ciascuna di esse risulta l'importo imputabile ad interessi e quello riferibile a capitale. D'altronde, la mancata esplicazione della formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo dei singoli importi riportati, in maniera analitica nel piano di ammortamento, non può ritenersi sufficiente a far ritenere indeterminate le condizioni economiche del contratto.
La dedotta illegittimità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo non sussiste neppure in ragione del ricorso ad un piano di ammortamento alla francese. Sul punto, sarà sufficiente richiamare il recente arresto a sezioni unite la Corte di
Cassazione, la quale, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione in esame, ha chiarito che
3 “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Sulla lamentata indeterminatezza/erroneità del TAEG
L'attore contesta, inoltre, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato. Ne farebbe derivare l'invalidità contrattuale di cui all'art. 117
TUB con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma settimo della citata disposizione.
La doglianza non merita di essere accolta. Sul punto sarà sufficiente evidenziare, facendo proprie le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione, che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n.4597).
Esclusa, dunque, ogni forma di invalidità contrattuale, l'eventuale difformità tra TAEG dichiarato e quello applicato (accertata dal CTU, nel caso in esame,) potrebbe comportare, al più, una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'istituto bancario, con conseguente diritto al risarcimento del danno patito, il quale, nel caso in esame, non è stato invocato.
Quanto alla previsione di cui all'art. 125 bis t.u.b., la stessa non è applicabile al contratto di mutuo per cui è causa, considerato che lo stesso è stato concluso nel 2008 e, dunque, in data antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa sopra richiamata.
4 Sulla lamentata applicazione di interessi usurari
L'attore lamenta l'intervenuta applicazione di un tasso di interesse usurario. In particolare, contesta il superamento del tasso di soglia usura e chiede che nella valutazione di tale sforamento si tenga conto anche degli interessi di mora e delle altre spese previste in caso di ritardato pagamento nonché delle ulteriori spese connesse al finanziamento e dell'importo corrispondente alla commissione per estinzione anticipata.
L'art. 1815, co. 2 c.c., in tema di mutuo, stabilisce che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Il limite oltre il quale un certo tasso di interessi può considerarsi usurario è stabilito dall'art. 2 della l. 108/1996, il quale al comma 1 prevede che “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale” ed al comma 4 dispone che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della metà”.
Quanto al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a sezioni unite ha chiarito che “Relativamente all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la
5 rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: «
TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso- soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597).
Va chiarito che, sebbene la Corte di Cassazione abbia espressamente riconosciuto rilevanza agli interessi moratori ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, i principi sanciti dai Giudici di legittimità impongono una valutazione separata degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. In altre parole, non è possibile procedere alla mera sommatoria di interessi corrispettivi e moratori al fine di ottenere un unico tasso di interesse da confrontare con quello soglia individuato ex lege. Le due categorie di interessi devono essere tenute distinte e valutate separatamente ai fini della formulazione di un giudizio di usurarietà. Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. I, n. 14214/2022).
Quanto al preteso computo, ai fini di un giudizio di usurarietà del tasso di interessi applicato, dei costi connessi alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, questo
Giudice ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibile, all'orientamento della
6 giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio
2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. Civ. sez. III, n.8109/2022).
Tanto premesso, va dato atto che, nel caso in esame, il Giudice nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati ed il CTU ha correttamente applicato tali criteri evidenziando di non aver riscontrato alcun superamento del tasso soglia né con riferimento agli interessi corrispettivi né riguardo a quelli di mora.
Pertanto, la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati, con conseguente gratuità del prestito ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., è destituita di fondamento.
Sulla lamentata illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”
L'attore sostiene che il piano di ammortamento utilizzato per il rimborso delle somme oggetto del contratto di mutuo sarebbe illegittimo in quanto implicante la produzione di interessi anatocistici con conseguente applicazione di un tasso di interesse effettivo diverso e maggiore rispetto a quello pattuito. L'attore deduce, in particolare, la violazione dell'art. 1283 c.c. e richiede l'applicazione di un tasso legale semplice anziché composto.
Come noto, il piano di ammortamento alla francese, ampiamente diffuso nella pratica bancaria, prevede che le somme mutuate vengano rimborsate mediante il pagamento di rate periodiche costanti, composte da una quota imputata a capitale ed una imputata ad interessi, calcolata sul capitale residuo. Progressivamente, la quota imputata a capitale aumenta mentre quella imputata ad interessi decresce;
pertanto, con le prime rate il mutuatario estinguerà gran parte del debito imputabile ad interessi ed in misura minore quello riferibile al capitale mutuato.
7 Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, al quale evidentemente si riporta l'attore, il piano di ammortamento alla francese sarebbe di per sé illegittimo, in quanto l'interesse applicato non sarebbe quello semplice ma quello composto con la conseguenza che il tasso di interesse effettivo sarebbe difforme da quello dichiarato. La violazione del divieto di anatocismo comporterebbe la nullità della relativa clausola e, dunque, l'applicazione del tasso di interessi legale (cfr. Tribunale Bari, 29/10/2008, n.113).
Questo Giudice ritiene di aderire all'opposto, più recente e certamente maggioritario, orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale l'ammortamento alla francese, di per sé, non produce alcun fenomeno anatocistico in quanto gli interessi che compongono ogni singola rata sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo;
dunque, formalmente non vi
è produzione di interessi su interessi già scaduti. In altri termini “Nel caso di contratto di mutuo con ammortamento alla francese non è configurabile il fenomeno dell'anatocismo in quanto è assente l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare
l'interesse composto. Qualora il rimborso avvenga con rate frazionate, costanti nell'importo complessivo ma la cui composizione varia progressivamente in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito. Tanto non procura di per sé ad un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo ad una diversa costruzione delle rate costanti nel cui ambito gli interessi vengono calcolati sul solo capitale” (cfr. Corte appello
Taranto, 17/04/2023, n.157; in senso conforme ex multis Corte appello Venezia sez. II,
25/11/2021, n.2955; Corte appello Perugia sez. I, 15/01/2021, n.33; Corte appello Napoli sez. III, 19/02/2020, n.772; Corte appello Roma sez. IV, 30/01/2020, n.731; Tribunale
Milano sez. VI, 14/03/2019, n.2490). Ne consegue che la dedotta illegittimità del piano di ammortamento per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c. non sussiste.
Sulla richiesta di oscuramento dati avanzata da parte convenuta
La richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di Controparte_1 avanzata dalla stessa ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003, non può trovare accoglimento tanto in ragione dell'esito del presente giudizio quanto per l'assenza di motivi legittimi ed opportuni che giustifichino il ricorso a tale tutela (Cass. 11959/17).
Sulle spese di lite
8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 5.201 e € 26.000.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- rigetta l'istanza ex art. 52 D. lgs. 196/2003 avanzata da parte convenuta;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Brindisi, 6.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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