Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 907/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 8 maggio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 907/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Elisabetta Leviti Parte_1
ricorrente c o n t r o
(già , rappresentata e difesa, per Controparte_1 Controparte_2
mandato in atti, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Marco Eugenio Gallina resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 16.2.1990 Parte_1 Controparte_2
al 30.11.2020, di aver svolto dal 2011 funzioni di responsabile dello stabilimento di Novi Ligure e negli anni dal 2017 al 2019 anche dello stabilimento di Borgo San Dalmazzo, di aver avuto riconosciuto il livello di quadro dal 2015, di aver svolto, in ragione della gravosità dell'incarico e delle connesse responsabilità, numerose ore di lavoro straordinario oltre il limite della ragionevolezza, di non aver fruito delle ferie in modo continuativo, ricorre rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il diritto del sig. Pt_1
a percepire - e conseguentemente condannare in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, corrente in Bergamo (BG), via Stezzano n. 87 (P.Iva
) a corrispondere al ricorrente: a) il compenso per le ore straordinarie svolte pari ad P.IVA_1
€ 88.313,42; b) l'importo risultante dall'incidenza di detto compenso sul t.f.r., pari ad € 6.100,17; c) la somma di € 30.893,20 o quella anche maggiore, che risulterà dovuta, a titolo di danno pensionistico, conseguente al mancato versamento contributivo sulle somme dovute a titolo di straordinario;
d) il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della impossibilità di godere delle ferie annuali con le modalità stabilite dalle norme vigenti, quantificabile in € 25.000 (pari al 10% dell'ultima retribuzione mensile, moltiplicato per 5 anni), o in quella diversa misura, anche maggiore, che il Giudice riterrà equa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di competenze».
ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
II) Il ricorrente domanda, innanzi tutto, il riconoscimento del diritto di ottenere la remunerazione delle ore di straordinario svolte e risultanti dai prospetti delle presenze prodotti in giudizio.
Da detto riconoscimento derivano le ulteriori e consequenziali domande di: (a) pagamento delle ore di straordinario per € 88.313,42; (b) pagamento dell'incidenza di detto importo sul calcolo del TFR, per € 6.100,17; (c) risarcimento del danno pensionistico per € 30.893,20.
Deve premettersi che la convenuta non ha analiticamente contestato i conteggi prodotti dal ricorrente, né ha contestato il monte ore straordinari esposto nel ricorso introduttivo, limitandosi a mere contestazioni di carattere generico prive della necessaria proposizione di soluzioni alternative o conteggi da effettuarsi su basi diverse rispetto a quelle indicate dal ricorrente (invero, la resistente si
è limitata a produrre una tabella con dei dati numerici senza indicazione dei criteri utilizzati).
A fronte di ciò, apparendo i conteggi di parte ricorrente coerenti con le domande proposte e, formalmente e sostanzialmente, corretti, nel caso di accoglimento delle domande verranno, proprio per l'assenza di fattive contestazioni, pienamente utilizzati.
A fronte delle, non contestate, risultanze dei cartellini delle presenze in servizio, la convenuta ha eccepito che (a) il ricorrente, in quanto quadro direttivo, godeva della più ampia libertà di orario e, quindi, tenuto conto del riconoscimento mensile a suo favore di una speciale voce per indennità di funzione pari alla somma di € 41,30, di un superminimo assorbibile pari ad € 1.430,76 mensili ed al corrispettivo per la partecipazione ai piani aziendali di incentivazione, non aveva diritto alla retribuzione del lavoro straordinario;
(b) al ricorrente mai era stato domandato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario;
(c) il ricorrente non ha dimostrato di essere obbligato ad osservare uno specifico orario;
(d) la mera presenza in servizio non dimostra, tuttavia, che in quel lasso di tempo il ricorrente fosse impegnato nello svolgimento di mansioni lavorative;
(e) non è stato oltrepassato il c.d. limite della ragionevolezza.
Sotto il profilo della quantificazione degli importi eventualmente dovuti, la resistente eccepisce che il ricorrente aveva diritto ad un'ora di pausa pranzo che, in assenza di prova circa l'impossibilità di fruirne, deve essere detratta dalle ore di straordinario pretese;
eccepisce che la maggiorazione per straordinario, in ragione del 30%, è stata calcolata al lordo, e non al netto, del premio di produzione, così come previsto dall'art. 71 CCNL;
eccepisce che, comunque andrebbe dedotto quanto percepito per superminimo, indennità di funzione e partecipazione ai piani aziendali di incentivazione;
eccepisce che ai sensi dell'art. 50 del CCNL il compenso per lavoro straordinario non è previsto tra le voci che devono essere utilizzate per il computo del TFR;
eccepisce, infine, la prescrizione dei crediti rivendicati. Secondo il CCNL (art. 29) applicato dalla resistente nel corso del rapporto di lavoro con Pt_1
«…2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria
[...]
del Gruppo A Super fino al 30.9.2006 e, con decorrenza 1.10.2006, del terzo livello dell'area direttiva della nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;
… 4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7; 5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al successivo art.44 (Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali). Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto».
Il predetto CCNL (art. 33), quanto all'orario di lavoro, non opera distinzioni particolari tra operai, impiegati e quadri direttivi, fissando, in via generale, in 40 ore settimanali il normale orario di lavoro, come tale, quindi, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, quadri compresi, ad eccezione dei dirigenti.
E che questo fosse l'orario di lavoro che il ricorrente era tenuto a rispettare, è avvalorato dal fatto che egli era tenuto a timbrare quotidianamente, in entrata ed in uscita, il cartellino in funzione di dimostrare la presenza in servizio e, inoltre, il rispetto dell'orario di lavoro.
Sotto questo profilo, peraltro, l'affermazione della resistente, secondo cui «…non Parte_1 era soggetto a vincoli di orario…», non si comprende come possa coniugarsi con l'obbligo di timbratura quotidiana del cartellino delle presenze che, normalmente, come detto, è funzionale a consentire al datore di lavoro di verificare il rispetto da parte del lavoratore dell'orario di lavoro.
Quanto, poi, al fatto che l'eventuale svolgimento di lavoro straordinario o, comunque, l'assenza di vincoli di orario, fosse compensata con il riconoscimento di un importo mensile a titolo di indennità di funzione, di un superminimo assorbibile e dei compensi per la partecipazione ai piani aziendali di incentivazione, si osserva che: l'indennità di funzione, nella misura di € 41,30 mensili, oltre a non essere specificato nel CCNL che sia volta a compensare eventuale svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario normale di 40 ore settimanali, è di entità talmente risibile da non poter, comunque, essere considerata, sotto l'aspetto sinallagmatico, funzionale allo scopo indicato dalla resistente;
il superminimo assorbibile non va, salvo diversa specificazione in appositi accordi, non presenti in causa, a remunerare forfettariamente eventuale straordinario, ma ha la diversa funzione di remunerare il lavoratore in anticipo rispetto a futuri aumenti di retribuzione;
il riconoscimento di corrispettivi per il raggiungimento di obiettivi fissati dall'azienda non ha, almeno a quanto risulta, nessuna attinenza con la remunerazione o meno del lavoro straordinario.
E' irrilevante che al ricorrente non sia mai stato domandato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Il ricorrente, cosa certamente nota al datore di lavoro, che aveva la possibilità di controllare il monte ore lavorato da così come risultante dai prospetti delle timbrature, ha, di fatto e Parte_1
per parecchi anni, svolto lavoro straordinario oltre il limite delle 40 ore settimanali, e di ciò ha certamente beneficiato il datore di lavoro che, secondo i propri convincimenti, ha ritenuto di non corrispondere al dipendente alcun compenso, per cui è parte datoriale che avrebbe dovuto negare formalmente il permesso al dipendente di svolgere lavoro supplementare.
Afferma la Corte di cassazione, con orientamento non isolato (sez. L, ord. 10.7.2018, n. 18161; sent.
17.8.2004, n. 16050) che «i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute
e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori…».
In punto prova del rispetto di uno specifico orario di lavoro, si è già detto mediante il richiamo alle norme del CCNL, il cui art. 71, peraltro, stabilisce in via generale che è da considerarsi straordinario il lavoro svolto in eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali.
Seguendo l'orientamento della Corte di cassazione, essendo previsto dalla contrattazione collettiva uno specifico limite di orario, non è necessario fare ricorso al principio, evidentemente sussidiario, del limite della ragionevolezza.
Quanto, infine, all'eccezione secondo cui il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere svolto prestazioni lavorative allorquando si fermava in azienda oltre il normale orario di lavoro, si osserva che, a fronte del dato fattuale della presenza in azienda secondo le risultanze dei cartellini presenza, trattandosi di eccezione in senso proprio e non già di mera difesa, era onere della resistente dimostrare che durante le ore oggi rivendicate a titolo di straordinario in realtà il ricorrente non svolgeva attività lavorativa. Ancora, in merito a detta eccezione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità citata dalla resistente non è pertinente in quanto, Cass. 8.7.1994, n.6437 si riferisce alle risultanze dei dischi cronotachigrafi la cui conformità alla situazione di fatto sia stata disconosciuta dal datore di lavoro, mentre Cass., 13.2.1992, n. 1801 e Cass. 7.11.1991, n. 11876 si riferiscono al potere o meno del giudice di ricorrere alla valutazione equitativa per la quantificazione dello straordinario, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. civ.
Quanto all'eccezione secondo cui il ricorrente non timbrava l'interruzione del lavoro per pausa pranzo, vale quanto già detto.
Trattandosi di eccezione in senso proprio, e non di mera difesa, era onere della resistente allegare e dimostrare che il ricorrente durante la pausa pranzo, malgrado l'omessa timbratura di interruzione del lavoro, non seguitasse a lavorare e si astenesse effettivamente dalle prestazioni per consumare il pasto.
Detta prova non è stata fornita e, peraltro, neppure proposta, per cui si tratta di eccezione infondata.
L'art. 71 CCNL, prodotto dalla resistente, non menziona, salvo errori, il fatto che la maggiorazione del 30% per il lavoro straordinario debba essere calcolata al netto del premio di produzione.
Non si comprende, invero, non essendo stato effettuato dalla difesa della resistente alcun riferimento a specifiche norme del CCNL (prodotto, peraltro, solo in parte), la ragione per cui dovrebbe essere dedotto dall'ammontare del compenso per lavoro straordinario, quanto percepito dal ricorrente per indennità di funzione, superminimo e piani di incentivazione.
La domanda del ricorrente di riconoscimento del lavoro straordinario svolto, nella misura indicata, deve, pertanto, trovare accoglimento.
Per quanto riguarda l'incidenza dello straordinario sul TFR, deve premettersi che, per costante giurisprudenza di legittimità, il principio iura novit curia non si applica alla contrattazione collettiva di diritto privato, per cui l'omessa produzione in giudizio del CCNL non ne consente l'utilizzo d'ufficio da parte del giudice che non è tenuto a conoscere le norme del CCNL.
Pertanto, l'art. 50 del CCNL, che la resistente invoca per sostenere l'infondatezza della domanda relativa all'incidenza dello straordinario sul computo del TFR, non può essere posto a fondamento della decisione, non avendo la resistente provveduto alla sua produzione in giudizio.
Facendo, allora, riferimento alla norma di legge, l'art. 2120, secondo comma, cod. civ. stabilisce che
«salvo diversa previsione dei contratti collettivi», sono da considerare, ai fini del calcolo del TFR,
«tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese».
Trattasi della regola di onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente. Nel caso in esame, lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente è stato, nell'arco temporale indicato in ricorso, costante e sistematico, non occasionale, né transitorio o saltuario, svolto con regolarità e periodicità.
Ne deriva che, trattandosi di elemento normale e costante della retribuzione ne deve essere calcolata l'incidenza sul TFR e sull'ammontare dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare, in relazione, in questo caso, al lamentato danno pensionistico, i cui conteggi, peraltro, non sono stati analiticamente contestati.
Circa il quantum, in assenza di puntuali e specifiche contestazioni, attesa la coerenza e correttezza formale dei conteggi prodotti dal ricorrente, può farsi riferimento agli importi indicati nelle conclusioni.
III) La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della impossibilità di godere delle ferie annuali con le modalità stabilite dalle norme vigenti, non è accoglibile, non avendo il ricorrente fornito adeguata prova di essere stato costretto a non godere di periodi continuativi di ferie in dipendenza di condotte addebitabili al datore di lavoro e, in ogni caso, è del tutto carente la prova della sussistenza di un danno risarcibile.
Detta domanda deve, pertanto, essere rigettata.
IV) Infine, l'eccezione di prescrizione dei crediti è infondata.
Secondo l'orientamento di Cass., sez. L, 6.9.2022, n. 26246 (conforme, ord. 1.7.2024, n. 18008), «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Poiché il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato nel 2020 e le richieste del ricorrente sono riferite a periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accertato che ha svolto il lavoro straordinario Parte_1
dedotto in giudizio, dichiara tenuta e condanna (già Controparte_1
a pagare a € 88.313,42 per lavoro straordinario, € 6.100,17 per Controparte_2 Parte_1 incidenza dell'importo per lavoro straordinario sul TFR, € 30.893,20 per danno pensionistico conseguente al mancato versamento della contribuzione sulle somme dovute a titolo di lavoro straordinario;
rigetta per il resto;
condanna (già a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese processuali, che liquida in € 379,50 per contributo unificato ed in € 13.000,00 per
[...]
onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 8 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio