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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1977 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “azione di disconoscimento della paternità;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Michele Sondrio
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dagli avv.ti Roberto de Rossi e Andrea de Rossi
Resistente con l'intervento del
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatrice speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato a [...], il [...]) Persona_1
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con “ricorso per disconoscimento di paternità” agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertata l'esclusione del CP_1 nesso di filiazione e dunque il rapporto di paternità tra e dichiarare, in Parte_1 Persona_1 accoglimento della presente domanda che il sig. non è il padre del sig. - Parte_1 Persona_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita del sig. . Persona_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava:
- che e contraevano, in data 31 maggio 2006, matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in San Severo;
- che in data 23.08.2020, nel corso del matrimonio, nasceva , la cui nascita Persona_1 veniva registrata all'ufficio di stato civile del Comune di San Severo come figlio di entrambi i coniugi;
- che nel periodo compreso tra il tredicesimo e il centottantesimo giorno prima della CP_1 nascita del bambino aveva commesso adulterio;
- che l'adulterio della moglie, ovvero che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale già dal 2019, veniva scoperto dal nell'estate del 2022; Pt_1
- che a settembre 2022 aveva conferma della paternità del piccolo Parte_1 Persona_1 in capo a tale Persona_2
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per il disconoscimento giudiziale della paternità.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per CP_1 violazione del termine di decadenza di cui all'art. 244, comma 2 c.c., atteso che il era venuto a Pt_1 conoscenza dell'adulterio sin dai primi mesi di vita del piccolo , nato il [...], e quindi da Per_1 almeno 20 mesi prima del deposito del ricorso. Nel merito, inoltre, non si opponeva alla domanda attorea.
Con provvedimento del 12.06.2023, il Giudice istruttore, rilevando che “ai sensi dell'art. 247 c.c., il figlio è litisconsorte necessario e se questi è minore deve essere nominato un curatore speciale dal Giudice”, integrava il contraddittorio nei confronti del minore nominando il Curatore speciale.
In data 19.07.2023, si costituiva in giudizio la Curatrice speciale del minore dichiarando di non opporsi all'ammissione di CTU genetica, essendo interesse del minore conoscere la verità biologica.
Il giudizio veniva istruito con l'assunzione delle prove orali ammesse e successivamente rinviato per la decisione con assegnazione dei termini di legge.
2 All'udienza del 03.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
************
La domanda è inammissibile.
L'art. 244, comma 2 c.c. – nella versione vigente, come modificata dal d.lgs. 154/2013 – prevede che l'azione di disconoscimento da parte del padre – che si trovava nel luogo dove il figlio è nato - deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno decorrente dalla data della nascita o, “se prova di aver ignorato (…) l'adulterio della moglie al tempo del concepimento”, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
In altri termini, l'art. 244, comma 2 c.c. dispone che il marito possa disconoscere il figlio frutto di adulterio della moglie anche oltre un anno dalla nascita purché dia prova di aver ignorato l'adulterio: in tal caso, il termine di decadenza annuale decorre dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza dell'adulterio.
Al riguardo, occorre precisare che il predetto termine decadenziale afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne "ex officio" il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto: pertanto, grava sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta (cfr. da ultimo, Cass. civ. n.
29847/2024).
Nel caso di specie, posto che la nascita del figlio è avvenuta il 23.08.2020, era onere del ricorrente dimostrare di aver scoperto l'adulterio della moglie entro l'anno antecedente alla proposizione del ricorso (avvenuta il 15.03.2023).
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto di aver scoperto, soltanto nell'estate del 2022, che la moglie, fin dal
2019, intratteneva una relazione extraconiugale e di aver avuto conferma, nel settembre 2022, che il piccolo fosse figlio di Persona_1 Persona_2
Ebbene, tali circostanze di fatto, contestate dalla resistente, non hanno avuto riscontro nel presente giudizio.
Invero, il teste ha confermato la circostanza g) (“Vero che il 3 settembre 2022 verso le Testimone_1 prime ore del pomeriggio si accorge che sul telefono di sua madre vi era una conversazione whatsapp che conteneva messaggi
e foto ricevuti dal sig. che ritraevano sua madre, e suo fratello Persona_2 Persona_2 festeggiare insieme il compleanno del piccolo”), dichiarando inoltre “è vero che ho mandato le foto a Persona_1 mio padre, ma non perché mamma, mentiva ma non perché mi è stato detto da mio padre, per avere un pretesto per litigare con mamma”; il teste ha dichiarato: “non ricordo il periodo, ricordo che la coppia era in crisi e mi Testimone_2 hanno chiamato per fare da tramite;
ricordo che faceva caldo, quindi era periodo estivo. Non so perché stavano litigando, so solo che si stavano separando. Non posso dire che non fosse figlio del perché io non lo so. Persona_1 Pt_1
3 ADR ricordo che il mi disse che si stava separando perché aveva scoperto che forse non era suo Pt_1 Persona_1 figlio”.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali assunte non vi è conferma che il avesse scoperto la Pt_1 relazione extraconiugale della moglie soltanto nella estate del 2022 e che il avesse avuto Pt_1 conferma che il piccolo fosse figlio di soltanto nel settembre Persona_1 Persona_2
2022.
In definitiva, parte ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di aver scoperto l'adulterio della moglie entro l'anno antecedente alla proposizione del ricorso (avvenuta il 15.03.2023).
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dell'azione.
Il ricorrente è soccombente nei confronti della resistente e va, pertanto, condannato alla rifusione in suo favore delle spese di lite liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014.
Gravi motivi impongono, invece, di compensare le spese quanto al curatore che è presente in giudizio nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
3) compensa le spese di lite tra le parti e il Curatore speciale del minore.
Così deciso in Foggia, in data 01.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1977 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “azione di disconoscimento della paternità;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Michele Sondrio
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dagli avv.ti Roberto de Rossi e Andrea de Rossi
Resistente con l'intervento del
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatrice speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato a [...], il [...]) Persona_1
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con “ricorso per disconoscimento di paternità” agiva in giudizio nei confronti della Parte_1 resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertata l'esclusione del CP_1 nesso di filiazione e dunque il rapporto di paternità tra e dichiarare, in Parte_1 Persona_1 accoglimento della presente domanda che il sig. non è il padre del sig. - Parte_1 Persona_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita del sig. . Persona_1
A fondamento della propria domanda, il ricorrente rappresentava:
- che e contraevano, in data 31 maggio 2006, matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in San Severo;
- che in data 23.08.2020, nel corso del matrimonio, nasceva , la cui nascita Persona_1 veniva registrata all'ufficio di stato civile del Comune di San Severo come figlio di entrambi i coniugi;
- che nel periodo compreso tra il tredicesimo e il centottantesimo giorno prima della CP_1 nascita del bambino aveva commesso adulterio;
- che l'adulterio della moglie, ovvero che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale già dal 2019, veniva scoperto dal nell'estate del 2022; Pt_1
- che a settembre 2022 aveva conferma della paternità del piccolo Parte_1 Persona_1 in capo a tale Persona_2
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per il disconoscimento giudiziale della paternità.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per CP_1 violazione del termine di decadenza di cui all'art. 244, comma 2 c.c., atteso che il era venuto a Pt_1 conoscenza dell'adulterio sin dai primi mesi di vita del piccolo , nato il [...], e quindi da Per_1 almeno 20 mesi prima del deposito del ricorso. Nel merito, inoltre, non si opponeva alla domanda attorea.
Con provvedimento del 12.06.2023, il Giudice istruttore, rilevando che “ai sensi dell'art. 247 c.c., il figlio è litisconsorte necessario e se questi è minore deve essere nominato un curatore speciale dal Giudice”, integrava il contraddittorio nei confronti del minore nominando il Curatore speciale.
In data 19.07.2023, si costituiva in giudizio la Curatrice speciale del minore dichiarando di non opporsi all'ammissione di CTU genetica, essendo interesse del minore conoscere la verità biologica.
Il giudizio veniva istruito con l'assunzione delle prove orali ammesse e successivamente rinviato per la decisione con assegnazione dei termini di legge.
2 All'udienza del 03.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
************
La domanda è inammissibile.
L'art. 244, comma 2 c.c. – nella versione vigente, come modificata dal d.lgs. 154/2013 – prevede che l'azione di disconoscimento da parte del padre – che si trovava nel luogo dove il figlio è nato - deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno decorrente dalla data della nascita o, “se prova di aver ignorato (…) l'adulterio della moglie al tempo del concepimento”, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
In altri termini, l'art. 244, comma 2 c.c. dispone che il marito possa disconoscere il figlio frutto di adulterio della moglie anche oltre un anno dalla nascita purché dia prova di aver ignorato l'adulterio: in tal caso, il termine di decadenza annuale decorre dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza dell'adulterio.
Al riguardo, occorre precisare che il predetto termine decadenziale afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne "ex officio" il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto: pertanto, grava sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta (cfr. da ultimo, Cass. civ. n.
29847/2024).
Nel caso di specie, posto che la nascita del figlio è avvenuta il 23.08.2020, era onere del ricorrente dimostrare di aver scoperto l'adulterio della moglie entro l'anno antecedente alla proposizione del ricorso (avvenuta il 15.03.2023).
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto di aver scoperto, soltanto nell'estate del 2022, che la moglie, fin dal
2019, intratteneva una relazione extraconiugale e di aver avuto conferma, nel settembre 2022, che il piccolo fosse figlio di Persona_1 Persona_2
Ebbene, tali circostanze di fatto, contestate dalla resistente, non hanno avuto riscontro nel presente giudizio.
Invero, il teste ha confermato la circostanza g) (“Vero che il 3 settembre 2022 verso le Testimone_1 prime ore del pomeriggio si accorge che sul telefono di sua madre vi era una conversazione whatsapp che conteneva messaggi
e foto ricevuti dal sig. che ritraevano sua madre, e suo fratello Persona_2 Persona_2 festeggiare insieme il compleanno del piccolo”), dichiarando inoltre “è vero che ho mandato le foto a Persona_1 mio padre, ma non perché mamma, mentiva ma non perché mi è stato detto da mio padre, per avere un pretesto per litigare con mamma”; il teste ha dichiarato: “non ricordo il periodo, ricordo che la coppia era in crisi e mi Testimone_2 hanno chiamato per fare da tramite;
ricordo che faceva caldo, quindi era periodo estivo. Non so perché stavano litigando, so solo che si stavano separando. Non posso dire che non fosse figlio del perché io non lo so. Persona_1 Pt_1
3 ADR ricordo che il mi disse che si stava separando perché aveva scoperto che forse non era suo Pt_1 Persona_1 figlio”.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali assunte non vi è conferma che il avesse scoperto la Pt_1 relazione extraconiugale della moglie soltanto nella estate del 2022 e che il avesse avuto Pt_1 conferma che il piccolo fosse figlio di soltanto nel settembre Persona_1 Persona_2
2022.
In definitiva, parte ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di aver scoperto l'adulterio della moglie entro l'anno antecedente alla proposizione del ricorso (avvenuta il 15.03.2023).
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dell'azione.
Il ricorrente è soccombente nei confronti della resistente e va, pertanto, condannato alla rifusione in suo favore delle spese di lite liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014.
Gravi motivi impongono, invece, di compensare le spese quanto al curatore che è presente in giudizio nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
3) compensa le spese di lite tra le parti e il Curatore speciale del minore.
Così deciso in Foggia, in data 01.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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