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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 127/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 127/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PACE FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 09/08/1998 avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06/07/2010, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 09/08/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 173 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Ognuno dei coniugi provvederà, quindi, al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
2) La IG , maggiorenne non autosufficiente, attualmente studentessa Per_1
universitaria presso l'Università di L'Aquila, continuerà ad avere la propria formale residenza presso quella della madre , pur essendo domiciliata in Parte_1
L'Aquila per motivi di studio.
3) I coniugi provvederanno a quanto necessario per il mantenimento della IG
, secondo le rispettive possibilità, fino a quando la stessa non sarà Per_1
economicamente autosufficiente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 127/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. PACE FEDERICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 09/08/1998 avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06/07/2010, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 09/08/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 173 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. Ognuno dei coniugi provvederà, quindi, al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
2) La IG , maggiorenne non autosufficiente, attualmente studentessa Per_1
universitaria presso l'Università di L'Aquila, continuerà ad avere la propria formale residenza presso quella della madre , pur essendo domiciliata in Parte_1
L'Aquila per motivi di studio.
3) I coniugi provvederanno a quanto necessario per il mantenimento della IG
, secondo le rispettive possibilità, fino a quando la stessa non sarà Per_1
economicamente autosufficiente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3