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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1084/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO SANNINO (CF:
), con domicilio telematico eletto nell'atto introduttivo C.F._1
APPELLANTE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa Parte_1 dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022.
2. Deduce l'appellante ed emerge dagli atti di causa che l'odierna appellato adì la giustizia di prossimità sul rilievo di essere venuto a conoscenza, a seguito di
“estratto di ruolo”, della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, come cristallizzata nella cartella n. 07120190034077825000, asseritamente mai notifica;
emerge inoltre che l'odierna appellata chiede dichiararsi la prescrizione del credito;
il Giudice di pace accolse la domanda “annullando” l'iscrizione a ruolo e condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese.
3. Nella presente sede l'appellante si duole: a) del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per difetto di interesse;
b) del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare come ritualmente avvenuta la notifica della cartella summenzionata;
c) in ogni caso che le valutazioni operate dal Giudice di prime cure quanto all'intervenuta prescrizione del credito non sono corrette.
4. Non si sono costituiti gli appellati, onde ne va dichiarata la contumacia.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni parte appellante si è riportata alle proprie difese, concludendo in conformità.
6. L'appello va accolto e va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado, per le ragioni che si vanno a dire.
7. Da quanto emerso nel corso del giudizio, appare pacifico che l'attore in primo grado assumesse di esser venuto a conoscenza della esistenza di una posta a proprio carico attraverso l'estratto di ruolo, negando quindi che la cartella gli fosse stata notificata.
8. Al contrario, però, è stata documentata la rituale notifica delle cartelle (effettuata alla stregua di deposito presso la Casa comunale e successivo inoltro di una cartolina informativa, non ritirata per compiuta giacenza), tenuto conto dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, che si vanno sinteticamente ad esporre:
- l'art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 disciplina una peculiare forma di notifica della cartella, alternativa rispetto a quella della prima parte, integralmente affidata all'agente della riscossione ed all'ufficio postale: l'invio diretto da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del servizio postale ordinario (…), è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia completata con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di altro adempimento a cura dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 20.10.2016, n. 21803; Cass. 17.10.2016, n. 20918; Cass. 13.6.2016, n. 12083; Cass. 6.3.2015, n. 4567; Cass. 19.3.2014, n. 6395; Cass. 17.1.2013, n. 1091 e, più di recente, da Cass. 28.6.2018, n. 17042/o.) [nel caso di specie il plico fu ricevuto da persona qualificatasi come “portiere”, n.d.s.] (v. testualmente Cass. 28.6.2018, n. 17042/o., che va aggiunta alle pronunce sopra citate).;
- ai fini di tale dimostrazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (art. 26, comma 4, d.p.r. n. 602 del 1973); - la cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e che il Concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14416);
- in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di 'irreperibilità cd. relativa' del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Cass. 31.3.2017, n. 8033).
9. E allora, stante quanto sopra, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere la domanda ammissibile perché, a fronte della rituale notifica della cartella, avrebbe dovuto ritenere l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile in applicazione di un solido orientamento pretorio, venuto a formarsi a seguito della pronuncia Cass. S.U., n. 19704/2015, secondo cui, in virtù del ricordato arresto, il debitore “gode di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). Sulla stessa scia di tale orientamento si è ritenuto, più di recente, che “in materia di riscossione di crediti previdenziali [ma il discorso vale a maggior ragione quando non sia previsto un termini di decadenza per opporsi alla cartella, come nella riferita materia, n.d.s.], qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. 7.3.2019, n. 6723). Ed ancora che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353).
10. In più, ferma restando la qualificazione della domanda introduttiva del primo grado di giudizio in termini di “impugnazione dell'estratto di ruolo”, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024): l'attrice in primo grado difatti non ha assunto alcun interesse o pregiudizio specifico a cagione della proposizione della domanda, tanto meno qualcuno degli interessi tipizzati dalla riferita disposizione, con la conseguenza che trova applicazione la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti, circostanza espressamente esclusa dal Giudice di pace, è invece stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283).
11. In definitiva, la domanda di primo grado andava dichiarata inammissibile per le concomitanti ragioni sopra e, in ogni caso, lo è a maggior ragione se si considera il disposto normativo appena riportato, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. 12. Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
13. Va infine rilevato che la declaratoria di inammissibilità della domanda determina l'assorbimento del merito della vicenda contenziosa, ivi inclusa la questione se sia maturata la prescrizione (Cass. S.U., 20.2.2007, n. 3840).
14. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato
(a ciò non ostando la relativa contumacia: Cass. 13.1.2015, n. Controparte_1
373), nella misura appresso indicata, tenuto conto anche del carattere stratificato degli orientamenti sopra evidenziati, già all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto del carattere documentale della causa, ed applicata (trattandosi di affare routinario) la riduzione del 50%, in virtù dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le spese dei due gradi di giudizio vanno liquidate in complessivi euro 1.307,00 (euro 456,50 per il giudizio di primo grado ed euro 850,50).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1084/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022, dichiarata la contumacia degli appellati, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di , nella misura complessiva di Parte_1 euro 1.307,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANTONIO SANNINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 20.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1084/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO SANNINO (CF:
), con domicilio telematico eletto nell'atto introduttivo C.F._1
APPELLANTE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa Parte_1 dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022.
2. Deduce l'appellante ed emerge dagli atti di causa che l'odierna appellato adì la giustizia di prossimità sul rilievo di essere venuto a conoscenza, a seguito di
“estratto di ruolo”, della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, come cristallizzata nella cartella n. 07120190034077825000, asseritamente mai notifica;
emerge inoltre che l'odierna appellata chiede dichiararsi la prescrizione del credito;
il Giudice di pace accolse la domanda “annullando” l'iscrizione a ruolo e condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese.
3. Nella presente sede l'appellante si duole: a) del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per difetto di interesse;
b) del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare come ritualmente avvenuta la notifica della cartella summenzionata;
c) in ogni caso che le valutazioni operate dal Giudice di prime cure quanto all'intervenuta prescrizione del credito non sono corrette.
4. Non si sono costituiti gli appellati, onde ne va dichiarata la contumacia.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni parte appellante si è riportata alle proprie difese, concludendo in conformità.
6. L'appello va accolto e va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado, per le ragioni che si vanno a dire.
7. Da quanto emerso nel corso del giudizio, appare pacifico che l'attore in primo grado assumesse di esser venuto a conoscenza della esistenza di una posta a proprio carico attraverso l'estratto di ruolo, negando quindi che la cartella gli fosse stata notificata.
8. Al contrario, però, è stata documentata la rituale notifica delle cartelle (effettuata alla stregua di deposito presso la Casa comunale e successivo inoltro di una cartolina informativa, non ritirata per compiuta giacenza), tenuto conto dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, che si vanno sinteticamente ad esporre:
- l'art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 disciplina una peculiare forma di notifica della cartella, alternativa rispetto a quella della prima parte, integralmente affidata all'agente della riscossione ed all'ufficio postale: l'invio diretto da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del servizio postale ordinario (…), è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia completata con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di altro adempimento a cura dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 20.10.2016, n. 21803; Cass. 17.10.2016, n. 20918; Cass. 13.6.2016, n. 12083; Cass. 6.3.2015, n. 4567; Cass. 19.3.2014, n. 6395; Cass. 17.1.2013, n. 1091 e, più di recente, da Cass. 28.6.2018, n. 17042/o.) [nel caso di specie il plico fu ricevuto da persona qualificatasi come “portiere”, n.d.s.] (v. testualmente Cass. 28.6.2018, n. 17042/o., che va aggiunta alle pronunce sopra citate).;
- ai fini di tale dimostrazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (art. 26, comma 4, d.p.r. n. 602 del 1973); - la cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e che il Concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14416);
- in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di 'irreperibilità cd. relativa' del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Cass. 31.3.2017, n. 8033).
9. E allora, stante quanto sopra, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere la domanda ammissibile perché, a fronte della rituale notifica della cartella, avrebbe dovuto ritenere l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile in applicazione di un solido orientamento pretorio, venuto a formarsi a seguito della pronuncia Cass. S.U., n. 19704/2015, secondo cui, in virtù del ricordato arresto, il debitore “gode di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). Sulla stessa scia di tale orientamento si è ritenuto, più di recente, che “in materia di riscossione di crediti previdenziali [ma il discorso vale a maggior ragione quando non sia previsto un termini di decadenza per opporsi alla cartella, come nella riferita materia, n.d.s.], qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. 7.3.2019, n. 6723). Ed ancora che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353).
10. In più, ferma restando la qualificazione della domanda introduttiva del primo grado di giudizio in termini di “impugnazione dell'estratto di ruolo”, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024): l'attrice in primo grado difatti non ha assunto alcun interesse o pregiudizio specifico a cagione della proposizione della domanda, tanto meno qualcuno degli interessi tipizzati dalla riferita disposizione, con la conseguenza che trova applicazione la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti, circostanza espressamente esclusa dal Giudice di pace, è invece stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283).
11. In definitiva, la domanda di primo grado andava dichiarata inammissibile per le concomitanti ragioni sopra e, in ogni caso, lo è a maggior ragione se si considera il disposto normativo appena riportato, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. 12. Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
13. Va infine rilevato che la declaratoria di inammissibilità della domanda determina l'assorbimento del merito della vicenda contenziosa, ivi inclusa la questione se sia maturata la prescrizione (Cass. S.U., 20.2.2007, n. 3840).
14. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato
(a ciò non ostando la relativa contumacia: Cass. 13.1.2015, n. Controparte_1
373), nella misura appresso indicata, tenuto conto anche del carattere stratificato degli orientamenti sopra evidenziati, già all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto del carattere documentale della causa, ed applicata (trattandosi di affare routinario) la riduzione del 50%, in virtù dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le spese dei due gradi di giudizio vanno liquidate in complessivi euro 1.307,00 (euro 456,50 per il giudizio di primo grado ed euro 850,50).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1084/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore all'esito e definizione del procedimento RG n. 1312/2020, sentenza depositata in data 25.7.2022, dichiarata la contumacia degli appellati, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di , nella misura complessiva di Parte_1 euro 1.307,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANTONIO SANNINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 20.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta