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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4630/2023 R.G., avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.);
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Anna Del Prete, presso il cui studio, sito in alla via Crispi n. 105, è Pt_1 elettivamente domiciliato;
-opponente-
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Marcello Padovano e Alessandro Guida e presso lo studio del primo, sito in alla via Cavallotti n. 47, elettivamente domiciliata;
Pt_1
-opposta-
All'udienza del 30.01.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti conclusivi, già depositati ex art. 189 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_2 Pt_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 982/2023 emesso in data
29.06.2023 dal Tribunale di Taranto, all'esito del procedimento iscritto al n. 3045/2023
R.G., a favore della per la somma pari ad euro 15.205,85 (oltre Controparte_1 interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale) a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato (opere di restauro e le relative CP_2
1 lavorazioni eseguite sui prospetti ubicati alla via Diego Peluso comprensivi di balconi con annessi frontalini e succieli).
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito, avendo le parti convenzionalmente stabilito come foro esclusivo, per ogni controversia nascente dall'esecuzione del contratto, il foro di Bari.
Nel merito, ha contestato il credito rivendicato dall'impresa per omesso CP_1 computo in detrazione sul saldo finale dei lavori dei giorni di ritardo maturati nella consegna delle opere e che il ritardo ha determinato un disagio non solo personale per i singoli condomini, costretti a tenere le finestre chiuse nella stagione estiva 2022, ma anche economico per il condominio tutto, costretto a pagare (ex capo II, art. 1 del contratto d'appalto), la tassa di occupazione del suolo pubblico anche per il tempo eccedente la previsione contrattuale. Inoltre, le superfici oggetto di lavorazione mostrano segni di degrado nella pitturazione, presentandosi incrostate e non uniformi nella colorazione, come evidenziato a seguito di un sopralluogo tecnico nl mese di agosto 2022.
Non essendo trascorsi i termini per la garanzia da vizi occulti, l'eccezione sollevata vale anche quale denuncia ex art. 1667 c.c.
Ha chiesto, dunque, in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti per la ritardata consegna dei lavori nonché i danni da vizi dell'opera realizzata, nella misura da accertarsi in corso di giudizio nei limiti di competenza per valore di € 26.000,00.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data
08.11.2023, la ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare di Controparte_1 incompetenza per territorio del Giudice adito, in quanto non vi è alcuna pretesa di esclusività nell'indicazione del foro di Bari (ex art. 6) come foro competente per le controversie nascenti dall'esecuzione del contratto. La designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, infatti, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva soltanto se risulta una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, come previsto dall'art. 29, secondo comma, c.p.c.
Nel merito, ha dedotto che il ritardo nella consegna dei lavori non è imputabile alla ditta appaltatrice, dovendosi individuare le ragioni del ritardo nella diffusione del virus Covid-
19 e nel ritardo nel pagamento delle fatture da parte del committente emesse, peraltro, a seguito di regolare attestazione da parte del Geom. in qualità di Parte_3
Direttore dei Lavori;
evidenziando che il sulla base del disposto di cui Parte_1 all'art. 1135, primo comma, n. 4, c.c., avrebbe dovuto costituire ab origine un fondo
2 speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, o, quantomeno, costituirlo gradualmente in funzione dei singoli pagamenti dovuti.
Ha aggiunto che i vizi asseritamente riscontrati nell'esecuzione dei lavori, sono denunciati dall'opponente in maniera assolutamente generica;
inoltre, fino alla proposizione dell'odierna opposizione, il committente mai ha lamentato vizi e difformità di alcun tipo, salvo quelli riportati nel verbale di collaudo e di chiusura lavori. Del resto, la disponibilità mostrata dal Condominio ad individuare una soluzione conciliativa e l'intenzione di proseguire nelle opere di riqualificazione delle facciate, affidandosi sempre all'impresa (come rappresentato nella PEC del 05.07.2023), comprova CP_1
l'accettazione dei lavori svolti dall'impresa.
Pertanto, attesa l'infondatezza dell'opposizione proposta, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio e del giudizio monitorio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, attesa l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del Geom (essendo il teste titolare di un Parte_3 interesse personale, attuale e concreto tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, per avere assunto la direzione tecnica dei lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi sul complesso immobiliare sito in alla (…)) e ritenuta inammissibile la richiesta CTU (in Pt_1 Parte_2 quanto in mancanza di allegazioni e offerte di prova del vizio, delle cause e della quantificazione del danno (…) assumerebbe finalità esplorative), all'udienza del
30.01.2025 la causa è stata riservata in decisione previo deposito degli atti conclusivi previsti dall'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre anzitutto vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta dalla parte opponente con riferimento al foro di e l'indicazione del Tribunale di Bari quale Pt_1 foro stabilito per accordo delle parti in via esclusiva.
Detta eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Va premesso in diritto che gli artt. 28 e 29 c.p.c prevedono un'eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all'art.6 c.p.c., stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.
3 Il comma 2 dell'art. 29 c.p.c. precisa poi che l'accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito;
come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.
Sul punto, la Cassazione ha in più occasioni chiarito come l'espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “per qualsiasi controversia” sia inidonea ad identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l'esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (cfr. Cass.
n.13033/2009; Cass. n.17449/2007). La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. Cass. n.18707/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, dal contratto di appalto emerge che le parti abbiano inserito, all'art.6, la clausola per individuare un Giudice diverso da quello territorialmente competente ed abbiano indicato preventivamente il Tribunale di Bari per ogni controversia nascente dall'esecuzione del presente contratto.
Dal tenore della suddetta clausola mancando espressioni quali “esclusivamente” o “in via esclusiva” (cfr., Cass. n.37159/2021; Cass. n.21362/2020; Cass. n.1838/2018) non è possibile evincere la comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari;
il foro convenzionale va quindi ritenuto meramente alternativo rispetto ai fori generali.
Detto altrimenti, in mancanza di una pattuizione di esclusività della competenza territoriale convenzionale nell'art.6 del contratto di appalto de qua, si avrà la situazione per cui si aggiunge, senza sostituirli, un altro foro aggiuntivo e facoltativo rispetto a quelli già previsti dalla legge.
Ciò consente di ritenere corretto l'incardinamento della causa innanzi il Tribunale di
Taranto ex artt. 19 e 20 cpc.
Nel merito, deve essere respinta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per il risarcimento del danno da ritardo, stante la genericità della relativa pretesa e per non avere allegato nei termini decadenziali di rito alcun tipo di pregiudizio derivante da tale ritardo.
4 In particolare, come risulta dal verbale di fine lavori e collaudo, l'opera è stata accettata senza riserve anche con riguardo al ritardo.
Inoltre, non essendo stata pattuita nel contratto di appalto, una penale per il ritardo (ma solo l'eventuale sospensione dei lavori, ex art.2 bis) incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite. Nella specie, invece, a sostegno del danno da ritardo, il genericamente allega il disagio personale dei Parte_1 condomini, costretti a tenere le finestre chiuse nella stagione estiva 2022 ed il danno economico derivante dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per un tempo ulteriore;
danni da accertarsi nel corso del giudizio nei limiti della competenza di valore di € 26.000,00.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art.1453 c.c., l'inadempimento non ha “scarsa importanza”, se la violazione contestata è tale da alterare l'equilibrio di interessi sotteso al contratto, così da travolgere l'intero regolamento negoziale, avuto riguardo alle obbligazioni principali previste in contratto;
quindi, nel contratto di appalto, l'interesse del committente alla regolare esecuzione delle opere.
Il ritardo, poi, dovrebbe eccedere i limiti della normalità secondo un'interpretazione di buona fede. In tale ottica assumono rilievo la diffusione del virus Covid-19 tra i dipendenti della ditta appaltatrice e il ritardo nel pagamento di tutte le fatture emesse in base allo stato di avanzamento dei lavori per come certificati dal D.L. (con evidente pericolo per la ditta appaltatrice di perdere la controprestazione), quali ragioni esposte dall'impresa per giustificare il ritardo nella consegna dell'opera.
Del pari da rigettare è la domanda di ristoro legata ai vizi dell'opera realizzata.
In particolare, come già rilevato in fase istruttoria nel valutare la richiesta di CTU esplorativa e nel sottolineare il carattere generico delle allegazioni, i vizi asseritamente riscontrati sono descritti solo genericamente (mancanza di un una riproduzione fotografica, di una perizia tecnica di parte ecc.).
Inoltre, in materia di appalto, con riguardo alla garanzia per vizi dell'opera disciplinata dagli artt.1667, 1668, 1669 c.c., finché l'opera non sia, espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i vizi dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Invece, una volta verificata
5 positivamente l'opera, come nella specie, ove il collaudo ha avuto esito positivo, è il committente che accetta e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei vizi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
a) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente;
b) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.982/2023, emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.06.2023;
c) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
d) condanna il (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento nei confronti di
[...]
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, delle spese di lite, liquidate in €1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto, 21.03.2025 Il Giudice – dott.ssa Marzia Mingione
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