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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10472/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10472/2022
Oggi all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario EL III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10472 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
, c.f.: nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
ER (PA) vin Via Vittorio Emanuele Orlando 1, elett.te dom.to in ER (PA) in via Cristoforo Colombo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Simona Curcurù, (c.f.:
- p.e.c.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._2 Email_1 giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore nei confronti di
(P.I. e C.F. ) n.q. di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 inistri Fondo er le VI EL DA per la Regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 159, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Giambattista Grieco (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._3 difende per procura allegata al presente atto. Il sottoscritto Avvocato dichiara di volere ricevere le eventuali notifiche o/e comunicazioni alla seguente pec:
Email_2
Convenuta
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
Rigetta le domande proposte, con l'atto di citazione da nei confronti di Parte_1
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le VI EL DA;
pagina 2 di 6 Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 1800,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario nella misura del 15% dei compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
di impresa designata del F.G.V.S., nei cui confronti chiedeva la Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 29.04.2021 mentre percorreva alla guida del suo scooter marca Peugeot Modello Django colore bianco targato EA44117,
l'autostrada A/29 sulla corsia di destra, con direzione di marcia Palermo-Trapani, giunto al
Km 1.700 circa, esattamente all'interno di una delle due gallerie, un'autovettura di colore grigio sorpassandolo si stringeva sino a toccare il motociclo causandone la perdita di controllo EL guida e facendolo cadere per terra dove terminava sul lato sinistro EL carreggiata.
L'autoveicolo in questione, incurante di quanto avvenuto, si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare adeguato soccorso;
che un passante si fermava prestando soccorso e nell'occasione, dopo aver informato la LI DAle e il 118 , si allontanava senza lasciare le proprie generalità; che veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso di Villa Sofia, ove gli veniva diagnosticata la “frattura spiroide malleolo peroneale caviglia sinistra - terapia chirurgica riduzione cruenta ed osteosintesi con placca del malleolo peroneale”; che il giorno 04.06.2021 presentava denuncia querela per investimento ed omissione di soccorso contro ignoti presso il comando dei CC di ER (PA); che il relativo procedimento penale si concludeva con un decreto di archiviazione. In ragione di quanto accaduto chiedeva di ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro del veicolo non identificato e conseguentemente ritenere e dichiarare la n.q. F.G.V.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
tenuta al risarcimenti di tutti i danni materiali e fisici subiti, che quantificava nella misura di €
29.415,48, o di quella maggiore o minore somma che si riterrà conforme a giustizia.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la compagnia la Controparte_3
n.q. di impresa designata dal FGVS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava il sinistro ritenendo sfornito di prova. Chiedeva , quindi, il rigetto EL domanda pagina 3 di 6 ed in subordine invocava la colpa concorrente nei confronti dell'attore e chiedeva ridursi il risarcimento in misura proporzionale all'entità EL colpa .
La causa istruita con acquisizione EL documentazione prodotta da parte attrice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisone.
Tanto premesso, va dato atto innanzitutto EL proponibilità EL domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto a inoltrare apposita richiesta di risarcimento alla e CP_4 all' quale Fondo di Garanzia per le vittime EL strada (cfr. raccomandata del 16 CP_1
luglio 2021) ed essendo decorso il termine di moratoria previsto dall'art. 287 co 1 cod. ass.
Vertendosi inoltre in tema di sinistro che si assume provocato da veicolo non identificato, sussiste – alla stregua EL sola prospettazione del-la parte attrice – la legitimatio ad causam del Fondo di Garanzia per le vit-time EL strada e, per esso, dell'impresa designata dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 283 co. 1 lett. a D. Lgs. 209/05.
Attiene invece al merito e non alla legittimazione processuale l'accertamento EL effettiva sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del Fondo, la quale presuppone che il soggetto, che assume di essere stato danneggiato, dia prova sia che il sinistro si sia effettivamente verificato, sia EL sua riconducibilità (in via esclusiva o concorrente) ad una condotta colposa di un veicolo non identificato, sia del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto per circostanze non imputabili a sua negligenza.
Nel merito la domanda non è risultata fondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte, l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla presenza in loco del veicolo che avrebbe cagionato la perdita di controllo EL guida del motociclo, con le conseguenze descritte, fornendo quindi elementi idonei a sostegno di quanto asserito sull'addebito di responsabilità esclusiva per quanto occorso, ad un auto rimasta ignota, ed alla condotta gravemente colposa del conducente di tale auto.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che la perdita di controllo e quanto occorso nella specie possa essere addebitabile alla condotta di altro automobilista, così come asserito dall'attore.
pagina 4 di 6 Al riguardo va rilevato che, essendo coinvolta in giudizio e destinataria EL richiesta la
Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, ed essendo stata asserita la presenza di altra autovettura che avrebbe cagionato il sinistro, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunzie in materia.
Peraltro, la presenza del Fondo di Garanzia VI EL DA , quale legittimato passivo EL domanda del danneggiato dal sinistro stradale, non importa alcuna deroga al normale regime probatorio che onera colui che agisce EL prova dell'effettivo verificarsi del sinistro, EL sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e delle conseguenze lesive subite.
Anzi la valutazione delle prove andrà compiuta in modo più rigoroso in quanto si tratta di attribuire la responsabilità di un fatto illecito ad un soggetto ignoto, con le conseguenze che ne derivano.
La Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Occorre quindi rilevare che, a fronte delle recise contestazioni di controparte, ed in considerazione dell'estraneità dell'impresa designata all'accadimento lesivo, più rigoroso è
l'onere probatorio già gravante sul danneggiato in ragione del canone generale fissato dall'art. 2697 c.c.
Egli infatti dovrà fornire elementi di prova affidabili in ordine alla dinamica del sinistro e, in particolare, quanto al nesso causale tra la circolazione del veicolo non identificato e il danno, nonché riguardo al dolo o alla colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ferma restando l'operatività delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.
Ebbene, l'attore -che non ha neppure dimostrato di essersi tempestivamente attivato per consentire l'identificazione e il rintraccio del conducente dell'auto “pirata” che lo avrebbe urtato la mattina del 29.4.2021, avendo lo stesso presentato una denuncia all'Autorità
Giudiziaria soltanto a distanza di oltre un mese dall 'evento ( cfr la denuncia-querela presentata in data 04.06.2021 presso la stazione dei Carabinieri di ER)- ha interamente affidato la prova del fatto storico alla documentazione allegata : fascicolo del procedimento pagina 5 di 6 penale conclusosi con il provvedimento di archiviazione ed allegato verbale di intervento EL LI DAle.
Ora, quanto al rapporto di intervento EL LI DAle , va innanzitutto evidenziato che gli agenti sopraggiunti sui luoghi successivamente al sinistro, così scrivono: “Giunti sui luoghi notavamo la presenza di personale ANAS che aveva delimitato la zona interessata del sinistro con dei coni, il conducente del veicolo A era già stato portato via dall'ambulanza presso l'Ospedale Villa Sofia.
Quando siamo giunti sul posto il motociclo si trovava in posizione perpendicolare all''asse stradale….inoltre veniva rilevata una traccia gommosa di frenata prima con andamento rettilineo poi curvilineo sx verso il marciapiede di sinistra trasformandosi in scarrocciamento gommoso verso il punto
d'urto. La traccia prima unica e marcata poi più tenue e discontinua. La predetta traccia gommosa di frenata è lunga 9mt..).
In sostanza , gli agenti EL LI DAle, intervenuti dopo il sinistro, giunti sul luogo dell'incidente hanno rilevato sul manto stradale solo le tracce EL traiettoria che ha seguito la moto perdendo il controllo ed il punto d'urto del marciapiede sinistro;
non hanno scorto alcuna traccia del passaggio dell'autovettura, e tantomeno hanno ritrovato pezzi o parti mancanti EL stessa che dimostrassero il verificarsi di uno scontro fra questa e il motociclo.
A ciò va aggiunto che dall'ascolto dei due file afferenti la chiamata al 118 ( cfr produzione parte convenuta) non è possibile ritenere che vi sia stato uno scontro con un 'autovettura, atteso che un primo chiamante non sa dire “se è stato tamponato o è caduto da solo”, mentre l'altro chiamante riferisce soltanto EL presenza a terra di un motocilista.
Ebbene , dagli esiti istruttori acquisiti in giudizio, non è possibile desumere elementi idonei a supporto di quanto sostenuto dall'attore, ovvero la riconducibilità EL caduta ad una manovra azzardata e repentina di un auto rimasta ignota.
Quel che in definitiva rileva è che non vi sono idonei riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia addebitabile a qualsivoglia responsabilità del conducente di altra autovettura, e pertanto la domanda proposta nei confronti del FGVS dovrà essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio si ritiene doversi disporre la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Palermo all'udeinza del 16 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10472/2022
Oggi all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario EL III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10472 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
, c.f.: nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
ER (PA) vin Via Vittorio Emanuele Orlando 1, elett.te dom.to in ER (PA) in via Cristoforo Colombo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Simona Curcurù, (c.f.:
- p.e.c.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._2 Email_1 giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore nei confronti di
(P.I. e C.F. ) n.q. di Impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 inistri Fondo er le VI EL DA per la Regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 159, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Giambattista Grieco (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._3 difende per procura allegata al presente atto. Il sottoscritto Avvocato dichiara di volere ricevere le eventuali notifiche o/e comunicazioni alla seguente pec:
Email_2
Convenuta
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
Rigetta le domande proposte, con l'atto di citazione da nei confronti di Parte_1
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le VI EL DA;
pagina 2 di 6 Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 1800,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario nella misura del 15% dei compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
di impresa designata del F.G.V.S., nei cui confronti chiedeva la Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 29.04.2021 mentre percorreva alla guida del suo scooter marca Peugeot Modello Django colore bianco targato EA44117,
l'autostrada A/29 sulla corsia di destra, con direzione di marcia Palermo-Trapani, giunto al
Km 1.700 circa, esattamente all'interno di una delle due gallerie, un'autovettura di colore grigio sorpassandolo si stringeva sino a toccare il motociclo causandone la perdita di controllo EL guida e facendolo cadere per terra dove terminava sul lato sinistro EL carreggiata.
L'autoveicolo in questione, incurante di quanto avvenuto, si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare adeguato soccorso;
che un passante si fermava prestando soccorso e nell'occasione, dopo aver informato la LI DAle e il 118 , si allontanava senza lasciare le proprie generalità; che veniva trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso di Villa Sofia, ove gli veniva diagnosticata la “frattura spiroide malleolo peroneale caviglia sinistra - terapia chirurgica riduzione cruenta ed osteosintesi con placca del malleolo peroneale”; che il giorno 04.06.2021 presentava denuncia querela per investimento ed omissione di soccorso contro ignoti presso il comando dei CC di ER (PA); che il relativo procedimento penale si concludeva con un decreto di archiviazione. In ragione di quanto accaduto chiedeva di ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro del veicolo non identificato e conseguentemente ritenere e dichiarare la n.q. F.G.V.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
tenuta al risarcimenti di tutti i danni materiali e fisici subiti, che quantificava nella misura di €
29.415,48, o di quella maggiore o minore somma che si riterrà conforme a giustizia.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la compagnia la Controparte_3
n.q. di impresa designata dal FGVS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava il sinistro ritenendo sfornito di prova. Chiedeva , quindi, il rigetto EL domanda pagina 3 di 6 ed in subordine invocava la colpa concorrente nei confronti dell'attore e chiedeva ridursi il risarcimento in misura proporzionale all'entità EL colpa .
La causa istruita con acquisizione EL documentazione prodotta da parte attrice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisone.
Tanto premesso, va dato atto innanzitutto EL proponibilità EL domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto a inoltrare apposita richiesta di risarcimento alla e CP_4 all' quale Fondo di Garanzia per le vittime EL strada (cfr. raccomandata del 16 CP_1
luglio 2021) ed essendo decorso il termine di moratoria previsto dall'art. 287 co 1 cod. ass.
Vertendosi inoltre in tema di sinistro che si assume provocato da veicolo non identificato, sussiste – alla stregua EL sola prospettazione del-la parte attrice – la legitimatio ad causam del Fondo di Garanzia per le vit-time EL strada e, per esso, dell'impresa designata dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 283 co. 1 lett. a D. Lgs. 209/05.
Attiene invece al merito e non alla legittimazione processuale l'accertamento EL effettiva sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del Fondo, la quale presuppone che il soggetto, che assume di essere stato danneggiato, dia prova sia che il sinistro si sia effettivamente verificato, sia EL sua riconducibilità (in via esclusiva o concorrente) ad una condotta colposa di un veicolo non identificato, sia del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto per circostanze non imputabili a sua negligenza.
Nel merito la domanda non è risultata fondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte, l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla presenza in loco del veicolo che avrebbe cagionato la perdita di controllo EL guida del motociclo, con le conseguenze descritte, fornendo quindi elementi idonei a sostegno di quanto asserito sull'addebito di responsabilità esclusiva per quanto occorso, ad un auto rimasta ignota, ed alla condotta gravemente colposa del conducente di tale auto.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che la perdita di controllo e quanto occorso nella specie possa essere addebitabile alla condotta di altro automobilista, così come asserito dall'attore.
pagina 4 di 6 Al riguardo va rilevato che, essendo coinvolta in giudizio e destinataria EL richiesta la
Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, ed essendo stata asserita la presenza di altra autovettura che avrebbe cagionato il sinistro, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunzie in materia.
Peraltro, la presenza del Fondo di Garanzia VI EL DA , quale legittimato passivo EL domanda del danneggiato dal sinistro stradale, non importa alcuna deroga al normale regime probatorio che onera colui che agisce EL prova dell'effettivo verificarsi del sinistro, EL sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e delle conseguenze lesive subite.
Anzi la valutazione delle prove andrà compiuta in modo più rigoroso in quanto si tratta di attribuire la responsabilità di un fatto illecito ad un soggetto ignoto, con le conseguenze che ne derivano.
La Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Occorre quindi rilevare che, a fronte delle recise contestazioni di controparte, ed in considerazione dell'estraneità dell'impresa designata all'accadimento lesivo, più rigoroso è
l'onere probatorio già gravante sul danneggiato in ragione del canone generale fissato dall'art. 2697 c.c.
Egli infatti dovrà fornire elementi di prova affidabili in ordine alla dinamica del sinistro e, in particolare, quanto al nesso causale tra la circolazione del veicolo non identificato e il danno, nonché riguardo al dolo o alla colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ferma restando l'operatività delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.
Ebbene, l'attore -che non ha neppure dimostrato di essersi tempestivamente attivato per consentire l'identificazione e il rintraccio del conducente dell'auto “pirata” che lo avrebbe urtato la mattina del 29.4.2021, avendo lo stesso presentato una denuncia all'Autorità
Giudiziaria soltanto a distanza di oltre un mese dall 'evento ( cfr la denuncia-querela presentata in data 04.06.2021 presso la stazione dei Carabinieri di ER)- ha interamente affidato la prova del fatto storico alla documentazione allegata : fascicolo del procedimento pagina 5 di 6 penale conclusosi con il provvedimento di archiviazione ed allegato verbale di intervento EL LI DAle.
Ora, quanto al rapporto di intervento EL LI DAle , va innanzitutto evidenziato che gli agenti sopraggiunti sui luoghi successivamente al sinistro, così scrivono: “Giunti sui luoghi notavamo la presenza di personale ANAS che aveva delimitato la zona interessata del sinistro con dei coni, il conducente del veicolo A era già stato portato via dall'ambulanza presso l'Ospedale Villa Sofia.
Quando siamo giunti sul posto il motociclo si trovava in posizione perpendicolare all''asse stradale….inoltre veniva rilevata una traccia gommosa di frenata prima con andamento rettilineo poi curvilineo sx verso il marciapiede di sinistra trasformandosi in scarrocciamento gommoso verso il punto
d'urto. La traccia prima unica e marcata poi più tenue e discontinua. La predetta traccia gommosa di frenata è lunga 9mt..).
In sostanza , gli agenti EL LI DAle, intervenuti dopo il sinistro, giunti sul luogo dell'incidente hanno rilevato sul manto stradale solo le tracce EL traiettoria che ha seguito la moto perdendo il controllo ed il punto d'urto del marciapiede sinistro;
non hanno scorto alcuna traccia del passaggio dell'autovettura, e tantomeno hanno ritrovato pezzi o parti mancanti EL stessa che dimostrassero il verificarsi di uno scontro fra questa e il motociclo.
A ciò va aggiunto che dall'ascolto dei due file afferenti la chiamata al 118 ( cfr produzione parte convenuta) non è possibile ritenere che vi sia stato uno scontro con un 'autovettura, atteso che un primo chiamante non sa dire “se è stato tamponato o è caduto da solo”, mentre l'altro chiamante riferisce soltanto EL presenza a terra di un motocilista.
Ebbene , dagli esiti istruttori acquisiti in giudizio, non è possibile desumere elementi idonei a supporto di quanto sostenuto dall'attore, ovvero la riconducibilità EL caduta ad una manovra azzardata e repentina di un auto rimasta ignota.
Quel che in definitiva rileva è che non vi sono idonei riscontri che possano portare a ritenere che l'accaduto sia addebitabile a qualsivoglia responsabilità del conducente di altra autovettura, e pertanto la domanda proposta nei confronti del FGVS dovrà essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio si ritiene doversi disporre la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Palermo all'udeinza del 16 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6