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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3347 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3347 2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 3.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA
LICATA N. 8, presso lo studio dell'avv. LAZZARA MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in CATANIA, CORSO
ITALIA N. 124, presso lo studio dell'avv. RAMPULLA GIUSEPPA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 5.12.2024);
***
All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 7.10.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 1.10.1993 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
il 2.11.1996, maggiorenne ma non economicamente indipendente, chiedeva a questo Per_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia versando una somma mensile compatibile con la propria capacità economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_2
separazione, ma chiedendo, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, in quanto genitore convivente con la figlia e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 600,00. Chiedeva, inoltre, di disporre la donazione della casa coniugale, sita in Carlentini in via Luigi Sturzo n. 28, da parte di entrambi i genitori alle figlie e con l'attribuzione del diritto di usufrutto/abitazione alla Per_1 Per_2
resistente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 3.4.2025, le parti comparse personalmente insistevano in atti e il Giudice delegato formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
1) Autorizza le parti a vivere separate;
2) Nessun mantenimento l'uno dovrà corrispondere all'altro;
3) Il si impegna a mantenere fino al raggiungimento della piena Pt_1 Controparte_3
indipendenza economica corrispondendole direttamente la somma di 350,00 euro, e si impegna a provvedere anche alle spese straordinarie;
4) La casa familiare rimarrà assegnata alla;
CP_1
5) Rinuncia a ogni altra domanda;
6) Spese compensate.
Alla medesima udienza, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa sopra riportata e il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativa alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1
non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per pagina 2 di 3 l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3347/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 1.10.1993
[...]
(Atto n. 133, Parte II, Serie A, Anno 1993), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3347 2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 3.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA
LICATA N. 8, presso lo studio dell'avv. LAZZARA MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in CATANIA, CORSO
ITALIA N. 124, presso lo studio dell'avv. RAMPULLA GIUSEPPA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 5.12.2024);
***
All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 7.10.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 1.10.1993 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
il 2.11.1996, maggiorenne ma non economicamente indipendente, chiedeva a questo Per_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia versando una somma mensile compatibile con la propria capacità economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_2
separazione, ma chiedendo, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, in quanto genitore convivente con la figlia e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 600,00. Chiedeva, inoltre, di disporre la donazione della casa coniugale, sita in Carlentini in via Luigi Sturzo n. 28, da parte di entrambi i genitori alle figlie e con l'attribuzione del diritto di usufrutto/abitazione alla Per_1 Per_2
resistente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 3.4.2025, le parti comparse personalmente insistevano in atti e il Giudice delegato formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
1) Autorizza le parti a vivere separate;
2) Nessun mantenimento l'uno dovrà corrispondere all'altro;
3) Il si impegna a mantenere fino al raggiungimento della piena Pt_1 Controparte_3
indipendenza economica corrispondendole direttamente la somma di 350,00 euro, e si impegna a provvedere anche alle spese straordinarie;
4) La casa familiare rimarrà assegnata alla;
CP_1
5) Rinuncia a ogni altra domanda;
6) Spese compensate.
Alla medesima udienza, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa sopra riportata e il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativa alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1
non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per pagina 2 di 3 l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3347/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 1.10.1993
[...]
(Atto n. 133, Parte II, Serie A, Anno 1993), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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