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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi viste le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2021 promossa da: con gli Avv.ti Giuseppe Scavuzzo (pec ) e Parte_1 Email_1 Marco Luzza (pec: ) Email_2 APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE
in persona del r.l.p.t. con l'Avv. Gilberto Correani (pec: Controparte_2
Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Velletri n. 1780/21 con cui è stata rigettata Pt_1 l'impugnazione promossa dall'odierna appellante nei confronti dell'ordinanza ingiunzione prefettizia n. M_IT PR_RMUTG 00547985 del 12/11/2020 e notificata il 09/03/2021 di rigetto del ricorso avvero il verbale di accertamento di violazione n. 731C, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 23 comma 4, 11 e 13 quater C.d.S., venivano irrogate le sanzioni previste sul presupposto dell'asserita mancanza di autorizzazione all'istallazione di un impianto pubblicitario.
Con l'ordinanza impugnata è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 862,00.
Secondo l'appellante la sentenza è viziata per le seguenti ragioni di diritto:
1. Omessa pronuncia su un punto deciso della controversia per non aver il giudice di primae curae pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa attorea in primo grado tenuto conto che l'ordinanza impugnata e il relativo verbale presupposto sono stati elevati nei confronti della società identificata quale società “installatore/proprietario” Pt_1 dell'impianto pubblicitario non autorizzato come individuato dalla Polizia Locale del Comune di senza considerare che titolare degli impianti pubblicitari è altra Società, la CP_2 CP_3
[.
liquidazione;
2. erronea motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver valutato che pagina 1 di 3 l'impianto pubblicitario, oggetto di sanzione, era regolarmente autorizzato con provvedimento mai oggetto di revoca da parte del . Ha in particolare richiamato, a sostegno Controparte_2 della validità ed efficacia delle relative pregresse autorizzazioni, l'applicabilità dell'art. 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in forza del quale “Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari” concludendo altresì per l'assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
Ha quindi riproposto le eccezioni sollevate in primo grado in ordine:
- al difetto di legittimazione attiva in ragione della intervenuta adozione dell'ordinanza impugnata dal Vice Prefetto priva di delega delle relative funzioni da parte del Prefetto con conseguente violazione dell'art. 204 CDS che demanda al Prefetto l'adozione del provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale sanzionatorio;
- alla nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di firma autografa;
- alla violazione dell'art. 204 CDS per mancata osservanza del termine perentorio di 180 giorni previsto dalla disposizione per l'emanazione del provvedimento decorrente dalla data del deposito del ricorso amministrativo, da considerarsi perentorio sulla base del successivo art. 204 bis;
- la violazione dei termini subprocedimentali ex art 204 CDS non essendo nell'ordinanza riportata la data dell'inoltro degli atti da parte dell'Amministrazione competente;
- la nullità e/o illegittimità del verbale presupposto per nullità della notifica;
Contr
- la lesione del diritto di difesa in ragione della discrasia tra il comportamento oggetto del non corrispondente ed in contrasto con quanto indicato nell'ordinanza opposta;
- illegittimità del verbale presupposto per mancata motivazione in ordine alle ragioni della mancata immediata contestazione ex art. 201, co. 1., del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
Si è costituita in giudizio l' eccependo di non aver preso parte al giudizio di Controparte_5 primo grado definito con la sentenza impugnata e chiedendo l'estromissione del giudizio per difetto di legittimazione passiva con condanna alle spese di lite.
* * * * * *
1.Sulla legittimazione processuale del . Controparte_2
L'eccezione della difesa comunale è fondata.
In primo grado l'odierno appellante ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Velletri l'ordinanza ingiunzione resa in data 12.11.2020 dal Prefetto di Roma prot. PR_RMUTG 00547985.
Ne segue che legittimato passivo del giudizio di primo grado era esclusivamente il Prefetto e per esso il
(cfr. Cass. 18493/2020 “Questa Corte ha però costantemente affermato che la Controparte_6 legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le CP_7 ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.) tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011 (“Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza- pagina 2 di 3 ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”).
Ne segue l'irrilevanza dell'asserita induzione in errore subita dall'odierno appellante nella lettura della sentenza impugnata, avendo la difesa evidentemente partecipato al relativo giudizio.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del erroneamente evocato in CP_2 giudizio con condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in relazione al valore della causa (sino ad euro 1.100,00).
2. Merito del giudizio.
L'appello è fondato e deve essere accolto tenuto conto delle considerazioni di cui alla sentenza 2255/2024 di questo Tribunale qui integralmente condivise (“Più nel dettaglio, si riscontra che è la società e non anche la società l'effettiva titolare degli impianti pubblicitari (nel CP_3 Parte_1 caso in esame ubicati in , via Scipione Borghese, altezza Vallerano), circostanza desumibile CP_2 dall'accordo transattivo siglato tra la e il in data 25.07.2016. La CP_3 Controparte_2 motivazione del giudice di prime cure, secondo cui la e la sarebbero, nei fatti, la Parte_1 CP_8 medesima società, non è convincente, posto che entrambi i soggetti costituiscono autonome persone giuridiche e che la coincidenza dell'oggetto sociale, ovvero delle partecipazioni sociali, non esclude che la sola società fosse effettivamente titolare gli impianti pubblicitari.). CP_8
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata 1780/2021 del giudice di pace di Velletri, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2 annulla l'ordinanza ingiunzione opposta prot. PR_RMUTG 00547985; condanna , in persona del Ministro pro-tempore alla Controparte_1 refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il presente grado di giudizio ed euro 173,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il primo grado di giudizio ed oltre euro 91,50 per anticipazioni del presente giudizio ed euro 43,00 per anticipazioni del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellante a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 19.11.2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi viste le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2021 promossa da: con gli Avv.ti Giuseppe Scavuzzo (pec ) e Parte_1 Email_1 Marco Luzza (pec: ) Email_2 APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE
in persona del r.l.p.t. con l'Avv. Gilberto Correani (pec: Controparte_2
Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Velletri n. 1780/21 con cui è stata rigettata Pt_1 l'impugnazione promossa dall'odierna appellante nei confronti dell'ordinanza ingiunzione prefettizia n. M_IT PR_RMUTG 00547985 del 12/11/2020 e notificata il 09/03/2021 di rigetto del ricorso avvero il verbale di accertamento di violazione n. 731C, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 23 comma 4, 11 e 13 quater C.d.S., venivano irrogate le sanzioni previste sul presupposto dell'asserita mancanza di autorizzazione all'istallazione di un impianto pubblicitario.
Con l'ordinanza impugnata è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 862,00.
Secondo l'appellante la sentenza è viziata per le seguenti ragioni di diritto:
1. Omessa pronuncia su un punto deciso della controversia per non aver il giudice di primae curae pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa attorea in primo grado tenuto conto che l'ordinanza impugnata e il relativo verbale presupposto sono stati elevati nei confronti della società identificata quale società “installatore/proprietario” Pt_1 dell'impianto pubblicitario non autorizzato come individuato dalla Polizia Locale del Comune di senza considerare che titolare degli impianti pubblicitari è altra Società, la CP_2 CP_3
[.
liquidazione;
2. erronea motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver valutato che pagina 1 di 3 l'impianto pubblicitario, oggetto di sanzione, era regolarmente autorizzato con provvedimento mai oggetto di revoca da parte del . Ha in particolare richiamato, a sostegno Controparte_2 della validità ed efficacia delle relative pregresse autorizzazioni, l'applicabilità dell'art. 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in forza del quale “Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari” concludendo altresì per l'assenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
Ha quindi riproposto le eccezioni sollevate in primo grado in ordine:
- al difetto di legittimazione attiva in ragione della intervenuta adozione dell'ordinanza impugnata dal Vice Prefetto priva di delega delle relative funzioni da parte del Prefetto con conseguente violazione dell'art. 204 CDS che demanda al Prefetto l'adozione del provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale sanzionatorio;
- alla nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di firma autografa;
- alla violazione dell'art. 204 CDS per mancata osservanza del termine perentorio di 180 giorni previsto dalla disposizione per l'emanazione del provvedimento decorrente dalla data del deposito del ricorso amministrativo, da considerarsi perentorio sulla base del successivo art. 204 bis;
- la violazione dei termini subprocedimentali ex art 204 CDS non essendo nell'ordinanza riportata la data dell'inoltro degli atti da parte dell'Amministrazione competente;
- la nullità e/o illegittimità del verbale presupposto per nullità della notifica;
Contr
- la lesione del diritto di difesa in ragione della discrasia tra il comportamento oggetto del non corrispondente ed in contrasto con quanto indicato nell'ordinanza opposta;
- illegittimità del verbale presupposto per mancata motivazione in ordine alle ragioni della mancata immediata contestazione ex art. 201, co. 1., del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
Si è costituita in giudizio l' eccependo di non aver preso parte al giudizio di Controparte_5 primo grado definito con la sentenza impugnata e chiedendo l'estromissione del giudizio per difetto di legittimazione passiva con condanna alle spese di lite.
* * * * * *
1.Sulla legittimazione processuale del . Controparte_2
L'eccezione della difesa comunale è fondata.
In primo grado l'odierno appellante ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Velletri l'ordinanza ingiunzione resa in data 12.11.2020 dal Prefetto di Roma prot. PR_RMUTG 00547985.
Ne segue che legittimato passivo del giudizio di primo grado era esclusivamente il Prefetto e per esso il
(cfr. Cass. 18493/2020 “Questa Corte ha però costantemente affermato che la Controparte_6 legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla per le CP_7 ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.) tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011 (“Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza- pagina 2 di 3 ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”).
Ne segue l'irrilevanza dell'asserita induzione in errore subita dall'odierno appellante nella lettura della sentenza impugnata, avendo la difesa evidentemente partecipato al relativo giudizio.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del erroneamente evocato in CP_2 giudizio con condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in relazione al valore della causa (sino ad euro 1.100,00).
2. Merito del giudizio.
L'appello è fondato e deve essere accolto tenuto conto delle considerazioni di cui alla sentenza 2255/2024 di questo Tribunale qui integralmente condivise (“Più nel dettaglio, si riscontra che è la società e non anche la società l'effettiva titolare degli impianti pubblicitari (nel CP_3 Parte_1 caso in esame ubicati in , via Scipione Borghese, altezza Vallerano), circostanza desumibile CP_2 dall'accordo transattivo siglato tra la e il in data 25.07.2016. La CP_3 Controparte_2 motivazione del giudice di prime cure, secondo cui la e la sarebbero, nei fatti, la Parte_1 CP_8 medesima società, non è convincente, posto che entrambi i soggetti costituiscono autonome persone giuridiche e che la coincidenza dell'oggetto sociale, ovvero delle partecipazioni sociali, non esclude che la sola società fosse effettivamente titolare gli impianti pubblicitari.). CP_8
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata 1780/2021 del giudice di pace di Velletri, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2 annulla l'ordinanza ingiunzione opposta prot. PR_RMUTG 00547985; condanna , in persona del Ministro pro-tempore alla Controparte_1 refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il presente grado di giudizio ed euro 173,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il primo grado di giudizio ed oltre euro 91,50 per anticipazioni del presente giudizio ed euro 43,00 per anticipazioni del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellante a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 19.11.2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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