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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in [...], al Parte_1
corso Garibaldi, n. 119, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Nicola Belsito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Nizza, n. 134; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, al viale degli CP_1
Olmi, n. 16, cod. fisc. rappresentata e difesa, in virtù di mandato C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni D'Elia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Ragone, n. 57; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2440/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere l'appello qui proposto ed in relazione ai motivi esposti annullare o riformare la impugnata sentenza nei sensi richiesti,
1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 3122/2018 del Tribunale di Salerno, oggetto della opposizione, con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) rigettare l'appello, perché assolutamente infondato;
b) condannare al pagamento dei Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio;
c) condannare al pagamento Parte_1
del doppio contributo unificato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2440/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex art. 645 Parte_1 CP_1
c.p.c., con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3122/2018, emanato su ricorso spiegato dalla per ottenere il pagamento della somma di euro 51.270,00, di cui euro CP_1
31.270,00 per capitale ed euro 20.000,00 per penale contrattuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, sul presupposto che il , in violazione dell'art. 4 Pt_1 dell'accordo transattivo del 3 giugno 2014, non aveva provveduto, entro la data del 30 giugno 2018, ad estinguere il mutuo fondiario di cui l'istante si era accollata la quota di euro 71.200,00 e a cancellare l'iscrizione ipotecaria gravante sulla sua unità immobiliare;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 28 dicembre 2023, assumendo che: - il Tribunale di Salerno aveva incomprensibilmente rilevato la mancata contestazione del contenuto dell'accordo transattivo del 3 giugno
2014, atteso che l'opponente non aveva mai negato di dover provvedere all'estinzione della quota del mutuo gravante sull'immobile della avendo introdotto il giudizio CP_1
per dimostrare che le parti avevano consensualmente differito dal 30 giugno 2018 al 10 dicembre 2018 il termine di adempimento di tale obbligazione e, dunque, che l'opposta, nel proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17 ottobre 2018, aveva azionato, in violazione del principio della buona fede contrattuale, un credito non ancora esigibile;
- parimenti, il giudice di primo grado aveva impropriamente affermato che il termine del 30 giugno 2018 era essenziale ed improrogabile, atteso che le parti ne avevano concordato il differimento;
- contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, l'opponente, avendo provveduto all'estinzione del mutuo il 5 dicembre 2018 e, quindi, prima della scadenza del nuovo termine assegnatogli dall'opposta con lettera raccomandata del 25 settembre 2018, non aveva posto in essere un adempimento tardivo, non consentito dalla legge;
- inoltre, la volontà dell'opposta di concedere all'opponente il nuovo termine di
2 adempimento del 10 dicembre 2018 comportava non la rinuncia ad avvalersi della clausola penale, ma soltanto lo spostamento dei suoi effetti;
- infine, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'opponente si era reso inadempiente per non avere soddisfatto una condizione incoerente ed impossibile, quale quella, indicatagli dall'opposta nella lettera raccomandata del 25 settembre 2018, di consegnarle immediatamente titoli che le garantissero di provvedere all'estinzione del mutuo;
- invero, l'opponente aveva chiesto la concessione di un nuovo termine per adempiere proprio in ragione della momentanea carenza di liquidità, sicché non aveva la possibilità di rilasciare titoli di credito nell'immediato; - il Tribunale di Salerno aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie, avendo sia l'opposta in sede di interrogatorio formale, sia la teste citata dall'opponente confermato che il suo adempimento doveva avvenire nel nuovo termine del 10 dicembre 2018, come, di fatto, verificatosi.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata il 19 marzo 2024, la oltre a contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal , CP_1 Pt_1
spiegava appello incidentale, pur senza qualificarlo come tale, per censurare la sentenza di primo grado nel capo con il quale era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in mancanza del presupposto della loro soccombenza reciproca.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato. Pt_1
Ed invero, come emerge per tabulas, con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, il si obbligava “in ogni caso ad estinguere il mutuo di cui al punto 2 e a far Pt_1 cancellare l'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso, a proprie esclusive cure e spese, entro
e non oltre il 30 giugno 2018, termine ritenuto dalle parti essenziale ed improrogabile”, nonché, “in caso di mancato rispetto di tale scadenza”, a “corrispondere a CP_1
l'intera somma pari al capitale residuo alla data del 30 giugno 2018, oltre una
[...] somma a titolo di penale di € 20.000,00”.
Con e-mail del 29 luglio 2018, il difensore della facendo seguito a quella del 25 CP_1 luglio 2018, con la quale il aveva trasmesso il “conteggio relativo all'estinzione Pt_1 del mutuo”, gli comunicava che la propria assistita aveva “necessità di liberare
l'appartamento dall'ipoteca entro la fine del 2018”, sicché “qualsiasi rateizzazione” di
3 pagamento poteva essere proposta, “purché entro la fine dell'anno si estingua il finanziamento e si cancelli l'ipoteca”.
Con lettera raccomandata del 25 settembre 2018, spedita in pari data e ricevuta dal Pt_1
l'8 ottobre 2018, il difensore della dopo averlo costituito in mora per CP_1
l'adempimento degli obblighi assunti con l'atto di transazione del 3 giugno 2014 e, dunque, sia per l'estinzione della restante parte del mutuo fondiario che la propria assistita si era accollata, sia per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'appartamento per civile abitazione sito in Salerno, al viale degli Olmi, lotto B9, piano
3°, interno 6, gli rappresentava che “non è intenzione della Signora azionare la CP_1 penale di cui all'art. 4 dell'accordo in oggetto, per la quale pure si sarebbero integralmente verificate le condizioni, purché il debito venga estinto e l'ipoteca cancellata entro e non oltre il 10 dicembre 2018”, invitandolo, “pertanto, a fornire in tempi brevissimi alla mia assistita titoli pari all'importo necessario all'estinzione dell'intera debitoria tuttora pendente, secondo l'ipotesi frazionale a Voi più gradita, ma comunque necessaria e sufficiente a consentire l'estinzione del mutuo entro l'indicata data del 20 dicembre 2018”, con la precisazione che “la presente proposta … ha natura meramente conciliativa e non novativa …” e che, “in mancanza di Vs consenso, per la Signora restano salve ed impregiudicate tutte le prerogative di cui all'accordo del 3 CP_1 giugno 2014, alle quali non intende rinunciare”.
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2018, la nel richiamare gli obblighi contratti CP_1 dal con l'accordo transattivo del 3 giugno 2004, chiedeva l'emissione del decreto Pt_1
ingiuntivo per la somma di euro 51.277,13, di cui euro 31.277,13 per il capitale residuo del mutuo alla data del 15 dicembre 2018 ed euro 20.000,00 a titolo di penale, sull'evidenziato presupposto che, “con raccomandata n. 15351527113-3 del 25.09.2018
… che faceva seguito a precedenti sollecitazioni effettuate informalmente dalla ricorrente, la signora ancora una volta mostrava disponibilità e tolleranza verso l'ing. CP_1
, dichiarando la sua volontà di concedere termine per l'adempimento degli Pt_1 obblighi di cui ai punti a) e b) ancora fino al 20 dicembre 2018”, e che “alla richiesta di pagamento non è stato dato alcun riscontro”.
Con nota del 7 dicembre 2018, la “B.P.E.R. Banca s.p.a.” comunicava alla CP_1
l'avvenuta estinzione, in pari data, per complessivi euro 31.389,21, del mutuo intestatole.
Pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta in maniera oltremodo evidente che: 1) il , pur avendo avuto conoscenza, in data 29 luglio 2018, della disponibilità Pt_1
della di concedergli una dilazione del pagamento del capitale residuo del mutuo CP_1
4 fondiario rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2018, a condizione che, entro la fine dell'anno, il debito venisse estinto e l'iscrizione ipotecaria cancellata, non formulava alcuna proposta solutoria che potesse garantirle il soddisfacimento di tali esigenze;
2) il
, sebbene avesse avuto cognizione, in data 8 ottobre 2018, della nuova possibilità Pt_1
offertagli dalla di estinguere il mutuo e cancellare l'iscrizione ipotecaria entro il CP_1
termine del 10 dicembre 2018, purché le consegnasse titoli di credito di importi e scadenze tali da consentirle l'integrale e tempestivo pagamento del restante debito, non esprimeva l'assenso espressamente richiestogli, né, comunque, forniva altra forma di riscontro all'invito rivoltogli dalla controparte, restando completamente inerte ed indifferente di fronte all'ulteriore sollecitazione ricevuta;
3) la in data del 17 ottobre 2018, non CP_1
avendo ottenuto dal alcuna risposta, né tanto meno, alcuna tangibile garanzia Pt_1 dell'adempimento delle sue obbligazioni, aveva de plano il diritto di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento di un credito, certo, liquido ed esigibile, giacché, in mancanza di un accordo sul differimento del primigenio termine del
30 giugno 2018, il debito contratto dalla controparte con la scrittura privata del 3 giugno
2014 era ampiamente scaduto;
4) il estingueva il mutuo intestato alla in Pt_1 CP_1
data 7 dicembre 2018, ma non comprovava di aver provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile di sua proprietà né entro il termine del
10 dicembre 2018, né successivamente e, dunque, di aver assolto l'ulteriore obbligazione che si era assunto con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014.
Ne deriva che il , oltre a non aver fornito alcun seguito all'assoluta disponibilità Pt_1
manifestatagli dalla con la nota a mezzo posta elettronica del 29 luglio 2018 e la CP_1
lettera raccomandata del 25 settembre 2018, in tal modo legittimandola a spiegare il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17 ottobre 2018, per non essersi giammai perfezionato un accordo diretto a posticipare al 10 dicembre 2018 l'iniziale termine di scadenza delle sue obbligazioni, in ogni caso, entro tale data, provvedeva all'estinzione del mutuo, ma non anche alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che, essendo comunque rimasto inadempiente rispetto ad uno degli impegni consacrati nell'atto di transazione del 3 giugno 2014, era incontrovertibilmente tenuto al pagamento della concordata penale di euro 20.000,00.
Né il può sostenere che la aveva subordinato l'accordo sul differimento Pt_1 CP_1
del termine del 30 giugno 2018 al 10 dicembre 2018 ad una condizione incoerente ed impossibile, quale quella di consegnarle immediatamente titoli che le garantissero di estinguere il debito rinveniente dal contratto di mutuo fondiario, per esserle ben noto che
5 la sua richiesta di dilazione di pagamento era stata determinata da una momentanea carenza di liquidità.
Ed infatti, la con la lettera raccomandata del 25 settembre 2018, chiedeva, quale CP_1 forma di garanzia dell'altrui adempimento, il rilascio di titoli non a scadenza immediata, ma che, secondo le scansioni temporali prescelte dal , le consentissero di Pt_1
estinguere il mutuo entro la data del 10 dicembre 2018, invitandolo, in ogni caso, a manifestare il proprio consenso in ordine alla prospettata soluzione conciliativa.
Avendo il serbato un contegno del tutto silente e passivo rispetto alle richieste Pt_1
formulategli con la predetta missiva, la in mancanza di qualsiasi accordo sul CP_1 nuovo termine di adempimento delle obbligazioni previste nell'atto transattivo del 3 giugno 2014, non era in alcun modo vincolata ad attendere la data del 10 dicembre 2018 prima di spiegare il ricorso per decreto ingiuntivo, per avere il diritto di azionare un credito divenuto esigibile dal 30 giugno 2018.
A fronte delle richiamate risultanze documentali, non assume alcuna rilevanza la deposizione resa da all'udienza del 24 ottobre 2022, atteso che la teste Testimone_1
si limitava a riferire della sussistenza dei contatti intercorsi tra le parti per stabilire un nuovo termine per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 3 giugno 2014, ma non confermava affatto l'avvenuto raggiungimento di un accordo che legittimasse il ad assolverle entro il 10 dicembre 2018. Pt_1
Parimenti, la nel rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20 giugno 2022, CP_1 non riconosceva affatto di aver convenuto con il il differimento dell'originario Pt_1 termine stabilito per l'assolvimento delle sue obbligazioni.
In ogni caso, come innanzi osservato, il , entro la data del 10 dicembre 2018, Pt_1
estingueva la residua esposizione debitoria derivante dal mutuo intestato alla ma CP_1 non otteneva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria accesa dall'istituto bancario sulla sua unità immobiliare, incombente che non si adoperava ad eseguire neanche successivamente, sicché, essendosi reso inadempiente nella seconda delle due obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, doveva comunque corrispondere alla controparte la penale ivi stabilita.
Ed infatti, contrariamente a quanto asserito dal nella premessa fattuale dell'atto Pt_1
di appello, l'estinzione del mutuo in data 7 dicembre 2018 non comportava ed assicurava
“la immediata e conseguente cancellazione dell'ipoteca quale effetto del decreto
'Bersani' …”, non potendo la rimozione del gravame dai pubblici registri immobiliari avvenire prima dell'8 gennaio 2019.
6 L'art. 40 bis d.lgs. n. 385/1993, invero, prevede, al comma 1, che, “ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento … si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita, al comma 2, che “il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data …”, al comma 3, che “l'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma” e, al comma 4, che, “decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2”.
Ne deriva che, quand'anche la “B.P.E.R. Banca s.p.a.” avesse comunicato l'estinzione del mutuo già in data 7 dicembre 2018 e, quindi, contestualmente al rilascio della quietanza di pagamento in favore della pur disponendo di trenta giorni per effettuare tale CP_1
adempimento, l'Agenzia delle Entrate di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare avrebbe dovuto attendere fino al 7 gennaio 2019 l'eventuale comunicazione di permanenza dell'ipoteca, sicché la formalità pregiudizievole avrebbe potuto essere cancellata soltanto l'8 gennaio 2019, vale a dire ben oltre il termine del 10 dicembre 2018, al quale il ha erroneamente ritenuto posticipata l'originaria scadenza delle Pt_1
obbligazioni individuate nel negozio transattivo del 3 giugno 2014, per non essersi perfezionato tra le parti alcun accordo al riguardo.
In sostanza, l'integrale pagamento del mutuo il 7 dicembre 2018 determinava l'automatica estinzione, in tale data, della garanzia ipotecaria, ma non anche la sua contestuale cancellazione dai pubblici registri, con la conseguenza che il risultava comunque Pt_1
inadempiente rispetto a tale obbligazione e, quindi, era tenuto a corrispondere alla CP_1
la penale di euro 20.000,00, anche a voler, in ipotesi, considerare che le parti ne avessero consensualmente differito al 10 dicembre 2018 l'originario termine di scadenza.
7 In definitiva, il , non avendo dimostrato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. Pt_1
civ. e 115 c.p.c., quale convenuto in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile
2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421),
l'esistenza di fatti impeditivi dell'esigibilità, alla data del 17 ottobre 2018, del credito azionato dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo, né, in ogni caso, l'avvenuta CP_1
cancellazione dai pubblici registri dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'appartamento sito in Salerno, al viale degli Olmi, lotto B9, piano 3°, interno 6, la cui ingiustificata permanenza ne precludeva la libera commerciabilità sul mercato immobiliare, e non avendo, dunque, infirmato la fondatezza dell'avversa domanda, non può sottrarsi al pagamento della penale concordata dalle parti con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, per essersi reso responsabile dell'inadempimento contestatogli, sicché il suo appello non risulta meritevole di accoglimento.
Fondato, di contro, è l'appello incidentale proposto dalla per censurare il capo CP_1
della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno ha integralmente compensato tra le parti delle spese processuali sul presupposto dell'insussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che potesse giustificare tale statuizione.
Né può revocarsi in dubbio, ad onta di quanto eccepito dal , che la con la Pt_1 CP_1
comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c., nonostante l'assenza di un'espressa qualificazione giuridica, abbia effettivamente spiegato un appello incidentale, per la cui proposizione, del resto, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo, invece, indispensabile che la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata si manifesti, come accaduto nel caso in esame, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto e i limiti del giudizio di gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004, n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
8 Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta,
9 non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza di prime cure, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il “comportamento tenuto dall'opponente il quale ha proceduto al pagamento in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e comunque ha manifestato impegno ad adempiere” consentisse l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in tal modo incorrendo in una manifesta violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., atteso che la ragione in virtù della quale si è inteso derogare al principio generale della soccombenza non integra un'ipotesi di radicale novità delle questioni trattate, né di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della controversia, né di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente stabilite dalla predetta disposizione normativa.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel ritenere infondata e nel rigettare l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 3122/2018, avrebbe dovuto applicare Pt_1
la regula iuris preconizzata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, dunque, condannarlo, quale parte soccombente, alla refusione delle spese processuali sostenute dalla per farne CP_1 valere l'inadempimento ed ottenere il pagamento della penale contrattualmente stabilita, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre, in tutto o in parte, la loro compensazione.
L'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla comporta, dunque, in CP_1
parziale riforma della sentenza n. 2440/2023 del Tribunale di Salerno, la condanna del alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla Pt_1
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opposta, in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso
10 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado di giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sul Pt_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro 6.400,00 per CP_1
compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dal integra, ai Pt_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La proposizione dell'appello incidentale, infine, comporta che la provveda al CP_1
versamento del contributo unificato non corrisposto al momento della sua costituzione in giudizio, sempre se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2440/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 28 dicembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata da con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 marzo 2024, CP_1
così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, in parziale CP_1
riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione, in Parte_1
favore della controparte, delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
3. condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la
11 fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di;
Parte_1
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla regolarizzazione del contributo unificato non versato dall'appellante incidentale . CP_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in [...], al Parte_1
corso Garibaldi, n. 119, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Nicola Belsito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Nizza, n. 134; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, al viale degli CP_1
Olmi, n. 16, cod. fisc. rappresentata e difesa, in virtù di mandato C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni D'Elia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Ragone, n. 57; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2440/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere l'appello qui proposto ed in relazione ai motivi esposti annullare o riformare la impugnata sentenza nei sensi richiesti,
1 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 3122/2018 del Tribunale di Salerno, oggetto della opposizione, con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) rigettare l'appello, perché assolutamente infondato;
b) condannare al pagamento dei Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio;
c) condannare al pagamento Parte_1
del doppio contributo unificato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2440/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex art. 645 Parte_1 CP_1
c.p.c., con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3122/2018, emanato su ricorso spiegato dalla per ottenere il pagamento della somma di euro 51.270,00, di cui euro CP_1
31.270,00 per capitale ed euro 20.000,00 per penale contrattuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, sul presupposto che il , in violazione dell'art. 4 Pt_1 dell'accordo transattivo del 3 giugno 2014, non aveva provveduto, entro la data del 30 giugno 2018, ad estinguere il mutuo fondiario di cui l'istante si era accollata la quota di euro 71.200,00 e a cancellare l'iscrizione ipotecaria gravante sulla sua unità immobiliare;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1
il 28 dicembre 2023, assumendo che: - il Tribunale di Salerno aveva incomprensibilmente rilevato la mancata contestazione del contenuto dell'accordo transattivo del 3 giugno
2014, atteso che l'opponente non aveva mai negato di dover provvedere all'estinzione della quota del mutuo gravante sull'immobile della avendo introdotto il giudizio CP_1
per dimostrare che le parti avevano consensualmente differito dal 30 giugno 2018 al 10 dicembre 2018 il termine di adempimento di tale obbligazione e, dunque, che l'opposta, nel proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17 ottobre 2018, aveva azionato, in violazione del principio della buona fede contrattuale, un credito non ancora esigibile;
- parimenti, il giudice di primo grado aveva impropriamente affermato che il termine del 30 giugno 2018 era essenziale ed improrogabile, atteso che le parti ne avevano concordato il differimento;
- contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, l'opponente, avendo provveduto all'estinzione del mutuo il 5 dicembre 2018 e, quindi, prima della scadenza del nuovo termine assegnatogli dall'opposta con lettera raccomandata del 25 settembre 2018, non aveva posto in essere un adempimento tardivo, non consentito dalla legge;
- inoltre, la volontà dell'opposta di concedere all'opponente il nuovo termine di
2 adempimento del 10 dicembre 2018 comportava non la rinuncia ad avvalersi della clausola penale, ma soltanto lo spostamento dei suoi effetti;
- infine, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'opponente si era reso inadempiente per non avere soddisfatto una condizione incoerente ed impossibile, quale quella, indicatagli dall'opposta nella lettera raccomandata del 25 settembre 2018, di consegnarle immediatamente titoli che le garantissero di provvedere all'estinzione del mutuo;
- invero, l'opponente aveva chiesto la concessione di un nuovo termine per adempiere proprio in ragione della momentanea carenza di liquidità, sicché non aveva la possibilità di rilasciare titoli di credito nell'immediato; - il Tribunale di Salerno aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie, avendo sia l'opposta in sede di interrogatorio formale, sia la teste citata dall'opponente confermato che il suo adempimento doveva avvenire nel nuovo termine del 10 dicembre 2018, come, di fatto, verificatosi.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata il 19 marzo 2024, la oltre a contestare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal , CP_1 Pt_1
spiegava appello incidentale, pur senza qualificarlo come tale, per censurare la sentenza di primo grado nel capo con il quale era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in mancanza del presupposto della loro soccombenza reciproca.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 dicembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 dicembre 2024/7 gennaio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato. Pt_1
Ed invero, come emerge per tabulas, con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, il si obbligava “in ogni caso ad estinguere il mutuo di cui al punto 2 e a far Pt_1 cancellare l'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso, a proprie esclusive cure e spese, entro
e non oltre il 30 giugno 2018, termine ritenuto dalle parti essenziale ed improrogabile”, nonché, “in caso di mancato rispetto di tale scadenza”, a “corrispondere a CP_1
l'intera somma pari al capitale residuo alla data del 30 giugno 2018, oltre una
[...] somma a titolo di penale di € 20.000,00”.
Con e-mail del 29 luglio 2018, il difensore della facendo seguito a quella del 25 CP_1 luglio 2018, con la quale il aveva trasmesso il “conteggio relativo all'estinzione Pt_1 del mutuo”, gli comunicava che la propria assistita aveva “necessità di liberare
l'appartamento dall'ipoteca entro la fine del 2018”, sicché “qualsiasi rateizzazione” di
3 pagamento poteva essere proposta, “purché entro la fine dell'anno si estingua il finanziamento e si cancelli l'ipoteca”.
Con lettera raccomandata del 25 settembre 2018, spedita in pari data e ricevuta dal Pt_1
l'8 ottobre 2018, il difensore della dopo averlo costituito in mora per CP_1
l'adempimento degli obblighi assunti con l'atto di transazione del 3 giugno 2014 e, dunque, sia per l'estinzione della restante parte del mutuo fondiario che la propria assistita si era accollata, sia per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'appartamento per civile abitazione sito in Salerno, al viale degli Olmi, lotto B9, piano
3°, interno 6, gli rappresentava che “non è intenzione della Signora azionare la CP_1 penale di cui all'art. 4 dell'accordo in oggetto, per la quale pure si sarebbero integralmente verificate le condizioni, purché il debito venga estinto e l'ipoteca cancellata entro e non oltre il 10 dicembre 2018”, invitandolo, “pertanto, a fornire in tempi brevissimi alla mia assistita titoli pari all'importo necessario all'estinzione dell'intera debitoria tuttora pendente, secondo l'ipotesi frazionale a Voi più gradita, ma comunque necessaria e sufficiente a consentire l'estinzione del mutuo entro l'indicata data del 20 dicembre 2018”, con la precisazione che “la presente proposta … ha natura meramente conciliativa e non novativa …” e che, “in mancanza di Vs consenso, per la Signora restano salve ed impregiudicate tutte le prerogative di cui all'accordo del 3 CP_1 giugno 2014, alle quali non intende rinunciare”.
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2018, la nel richiamare gli obblighi contratti CP_1 dal con l'accordo transattivo del 3 giugno 2004, chiedeva l'emissione del decreto Pt_1
ingiuntivo per la somma di euro 51.277,13, di cui euro 31.277,13 per il capitale residuo del mutuo alla data del 15 dicembre 2018 ed euro 20.000,00 a titolo di penale, sull'evidenziato presupposto che, “con raccomandata n. 15351527113-3 del 25.09.2018
… che faceva seguito a precedenti sollecitazioni effettuate informalmente dalla ricorrente, la signora ancora una volta mostrava disponibilità e tolleranza verso l'ing. CP_1
, dichiarando la sua volontà di concedere termine per l'adempimento degli Pt_1 obblighi di cui ai punti a) e b) ancora fino al 20 dicembre 2018”, e che “alla richiesta di pagamento non è stato dato alcun riscontro”.
Con nota del 7 dicembre 2018, la “B.P.E.R. Banca s.p.a.” comunicava alla CP_1
l'avvenuta estinzione, in pari data, per complessivi euro 31.389,21, del mutuo intestatole.
Pertanto, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta in maniera oltremodo evidente che: 1) il , pur avendo avuto conoscenza, in data 29 luglio 2018, della disponibilità Pt_1
della di concedergli una dilazione del pagamento del capitale residuo del mutuo CP_1
4 fondiario rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2018, a condizione che, entro la fine dell'anno, il debito venisse estinto e l'iscrizione ipotecaria cancellata, non formulava alcuna proposta solutoria che potesse garantirle il soddisfacimento di tali esigenze;
2) il
, sebbene avesse avuto cognizione, in data 8 ottobre 2018, della nuova possibilità Pt_1
offertagli dalla di estinguere il mutuo e cancellare l'iscrizione ipotecaria entro il CP_1
termine del 10 dicembre 2018, purché le consegnasse titoli di credito di importi e scadenze tali da consentirle l'integrale e tempestivo pagamento del restante debito, non esprimeva l'assenso espressamente richiestogli, né, comunque, forniva altra forma di riscontro all'invito rivoltogli dalla controparte, restando completamente inerte ed indifferente di fronte all'ulteriore sollecitazione ricevuta;
3) la in data del 17 ottobre 2018, non CP_1
avendo ottenuto dal alcuna risposta, né tanto meno, alcuna tangibile garanzia Pt_1 dell'adempimento delle sue obbligazioni, aveva de plano il diritto di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo per conseguire il pagamento di un credito, certo, liquido ed esigibile, giacché, in mancanza di un accordo sul differimento del primigenio termine del
30 giugno 2018, il debito contratto dalla controparte con la scrittura privata del 3 giugno
2014 era ampiamente scaduto;
4) il estingueva il mutuo intestato alla in Pt_1 CP_1
data 7 dicembre 2018, ma non comprovava di aver provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile di sua proprietà né entro il termine del
10 dicembre 2018, né successivamente e, dunque, di aver assolto l'ulteriore obbligazione che si era assunto con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014.
Ne deriva che il , oltre a non aver fornito alcun seguito all'assoluta disponibilità Pt_1
manifestatagli dalla con la nota a mezzo posta elettronica del 29 luglio 2018 e la CP_1
lettera raccomandata del 25 settembre 2018, in tal modo legittimandola a spiegare il ricorso per decreto ingiuntivo in data 17 ottobre 2018, per non essersi giammai perfezionato un accordo diretto a posticipare al 10 dicembre 2018 l'iniziale termine di scadenza delle sue obbligazioni, in ogni caso, entro tale data, provvedeva all'estinzione del mutuo, ma non anche alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che, essendo comunque rimasto inadempiente rispetto ad uno degli impegni consacrati nell'atto di transazione del 3 giugno 2014, era incontrovertibilmente tenuto al pagamento della concordata penale di euro 20.000,00.
Né il può sostenere che la aveva subordinato l'accordo sul differimento Pt_1 CP_1
del termine del 30 giugno 2018 al 10 dicembre 2018 ad una condizione incoerente ed impossibile, quale quella di consegnarle immediatamente titoli che le garantissero di estinguere il debito rinveniente dal contratto di mutuo fondiario, per esserle ben noto che
5 la sua richiesta di dilazione di pagamento era stata determinata da una momentanea carenza di liquidità.
Ed infatti, la con la lettera raccomandata del 25 settembre 2018, chiedeva, quale CP_1 forma di garanzia dell'altrui adempimento, il rilascio di titoli non a scadenza immediata, ma che, secondo le scansioni temporali prescelte dal , le consentissero di Pt_1
estinguere il mutuo entro la data del 10 dicembre 2018, invitandolo, in ogni caso, a manifestare il proprio consenso in ordine alla prospettata soluzione conciliativa.
Avendo il serbato un contegno del tutto silente e passivo rispetto alle richieste Pt_1
formulategli con la predetta missiva, la in mancanza di qualsiasi accordo sul CP_1 nuovo termine di adempimento delle obbligazioni previste nell'atto transattivo del 3 giugno 2014, non era in alcun modo vincolata ad attendere la data del 10 dicembre 2018 prima di spiegare il ricorso per decreto ingiuntivo, per avere il diritto di azionare un credito divenuto esigibile dal 30 giugno 2018.
A fronte delle richiamate risultanze documentali, non assume alcuna rilevanza la deposizione resa da all'udienza del 24 ottobre 2022, atteso che la teste Testimone_1
si limitava a riferire della sussistenza dei contatti intercorsi tra le parti per stabilire un nuovo termine per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 3 giugno 2014, ma non confermava affatto l'avvenuto raggiungimento di un accordo che legittimasse il ad assolverle entro il 10 dicembre 2018. Pt_1
Parimenti, la nel rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20 giugno 2022, CP_1 non riconosceva affatto di aver convenuto con il il differimento dell'originario Pt_1 termine stabilito per l'assolvimento delle sue obbligazioni.
In ogni caso, come innanzi osservato, il , entro la data del 10 dicembre 2018, Pt_1
estingueva la residua esposizione debitoria derivante dal mutuo intestato alla ma CP_1 non otteneva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria accesa dall'istituto bancario sulla sua unità immobiliare, incombente che non si adoperava ad eseguire neanche successivamente, sicché, essendosi reso inadempiente nella seconda delle due obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, doveva comunque corrispondere alla controparte la penale ivi stabilita.
Ed infatti, contrariamente a quanto asserito dal nella premessa fattuale dell'atto Pt_1
di appello, l'estinzione del mutuo in data 7 dicembre 2018 non comportava ed assicurava
“la immediata e conseguente cancellazione dell'ipoteca quale effetto del decreto
'Bersani' …”, non potendo la rimozione del gravame dai pubblici registri immobiliari avvenire prima dell'8 gennaio 2019.
6 L'art. 40 bis d.lgs. n. 385/1993, invero, prevede, al comma 1, che, “ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento … si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita, al comma 2, che “il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data …”, al comma 3, che “l'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma” e, al comma 4, che, “decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2”.
Ne deriva che, quand'anche la “B.P.E.R. Banca s.p.a.” avesse comunicato l'estinzione del mutuo già in data 7 dicembre 2018 e, quindi, contestualmente al rilascio della quietanza di pagamento in favore della pur disponendo di trenta giorni per effettuare tale CP_1
adempimento, l'Agenzia delle Entrate di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare avrebbe dovuto attendere fino al 7 gennaio 2019 l'eventuale comunicazione di permanenza dell'ipoteca, sicché la formalità pregiudizievole avrebbe potuto essere cancellata soltanto l'8 gennaio 2019, vale a dire ben oltre il termine del 10 dicembre 2018, al quale il ha erroneamente ritenuto posticipata l'originaria scadenza delle Pt_1
obbligazioni individuate nel negozio transattivo del 3 giugno 2014, per non essersi perfezionato tra le parti alcun accordo al riguardo.
In sostanza, l'integrale pagamento del mutuo il 7 dicembre 2018 determinava l'automatica estinzione, in tale data, della garanzia ipotecaria, ma non anche la sua contestuale cancellazione dai pubblici registri, con la conseguenza che il risultava comunque Pt_1
inadempiente rispetto a tale obbligazione e, quindi, era tenuto a corrispondere alla CP_1
la penale di euro 20.000,00, anche a voler, in ipotesi, considerare che le parti ne avessero consensualmente differito al 10 dicembre 2018 l'originario termine di scadenza.
7 In definitiva, il , non avendo dimostrato, ai sensi degli artt. 2697, comma 2, cod. Pt_1
civ. e 115 c.p.c., quale convenuto in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile
2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421),
l'esistenza di fatti impeditivi dell'esigibilità, alla data del 17 ottobre 2018, del credito azionato dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo, né, in ogni caso, l'avvenuta CP_1
cancellazione dai pubblici registri dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'appartamento sito in Salerno, al viale degli Olmi, lotto B9, piano 3°, interno 6, la cui ingiustificata permanenza ne precludeva la libera commerciabilità sul mercato immobiliare, e non avendo, dunque, infirmato la fondatezza dell'avversa domanda, non può sottrarsi al pagamento della penale concordata dalle parti con l'accordo transattivo del 3 giugno 2014, per essersi reso responsabile dell'inadempimento contestatogli, sicché il suo appello non risulta meritevole di accoglimento.
Fondato, di contro, è l'appello incidentale proposto dalla per censurare il capo CP_1
della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno ha integralmente compensato tra le parti delle spese processuali sul presupposto dell'insussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che potesse giustificare tale statuizione.
Né può revocarsi in dubbio, ad onta di quanto eccepito dal , che la con la Pt_1 CP_1
comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c., nonostante l'assenza di un'espressa qualificazione giuridica, abbia effettivamente spiegato un appello incidentale, per la cui proposizione, del resto, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo, invece, indispensabile che la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata si manifesti, come accaduto nel caso in esame, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto e i limiti del giudizio di gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004, n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
8 Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta,
9 non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza di prime cure, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il “comportamento tenuto dall'opponente il quale ha proceduto al pagamento in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e comunque ha manifestato impegno ad adempiere” consentisse l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in tal modo incorrendo in una manifesta violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., atteso che la ragione in virtù della quale si è inteso derogare al principio generale della soccombenza non integra un'ipotesi di radicale novità delle questioni trattate, né di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della controversia, né di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente stabilite dalla predetta disposizione normativa.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel ritenere infondata e nel rigettare l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 3122/2018, avrebbe dovuto applicare Pt_1
la regula iuris preconizzata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, dunque, condannarlo, quale parte soccombente, alla refusione delle spese processuali sostenute dalla per farne CP_1 valere l'inadempimento ed ottenere il pagamento della penale contrattualmente stabilita, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre, in tutto o in parte, la loro compensazione.
L'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla comporta, dunque, in CP_1
parziale riforma della sentenza n. 2440/2023 del Tribunale di Salerno, la condanna del alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla Pt_1
base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opposta, in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso
10 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado di giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sul Pt_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro 6.400,00 per CP_1
compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dal integra, ai Pt_1 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La proposizione dell'appello incidentale, infine, comporta che la provveda al CP_1
versamento del contributo unificato non corrisposto al momento della sua costituzione in giudizio, sempre se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2440/2023 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 28 dicembre 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata da con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 marzo 2024, CP_1
così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, in parziale CP_1
riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione, in Parte_1
favore della controparte, delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
3. condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la
11 fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di;
Parte_1
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla regolarizzazione del contributo unificato non versato dall'appellante incidentale . CP_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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