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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNAROLA Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Perugia n 65121 Pescara Italia presso il difensore avv. FORNAROLA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Mugiasca 10 22100 COMO presso il difensore avv. ORLANDONI ANDREA
(C.F. ), contumace CP_3 CP_4 CP_5 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per il ricorrente: ricorrente, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude come appresso: “Voglia l'On. Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis:
- in via preliminare e istruttoria,
- ammettere la documentazione prodotta da questa difesa, avuto riguardo altresì di quella depositata in data 24.3.25 (buste paga di cui ai doc.ti 145, 146 e 147), ritenute ammissibili e rilevanti e per le ragioni rappresentate nell'udienza del 26.3.25, eventualmente autorizzando - si opus sit- la produzione delle buste paga precedenti;
- porre in rilettura il giudizio e, a parziale revoca e/o modifica dell'Ordinanza 18.11.24, ammettere -per quanto fatto oggetto di reiezione ovvero nell'ipotesi che le sottese circostanze non siano state ritenute ammesse ex art.115/1° c.p.c. anche per difetto di specifica pagina 1 di 10 contestazione - la prova testimoniale così come articolata e richiesta in ricorso introduttivo sui capitoli da 8 a 13;
- dichiararsi la nullità e comunque la inutilizzabilità della CTU a firma del Dott. Per_1 indi disporsene la rinnovazione tramite diverso professionista, con i consentanei
[...] provvedimenti anche in punto di liquidazione del relativo compenso;
- in via principale e nel merito, accogliere la domanda attorea e conseguentemente, dichiarato responsabile dell'incidente de quo, condannare lo Persona_2 stesso e la , quest'ultima in persona del suo legale rappresentante protempore, Controparte_6 in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (in qualsivoglia guisa connotati, ossia biologico in senso stretto e dinamico-relazionale, moralesoggettivo ecc., patiti e patiendi), nessuno escluso, e comunque -allo stato indicati e salvo diversi e/o ulteriori accertamento e valutazione- al pagamento delle seguenti somme, giusta attuali Tabelle milanesi 2024:
- inab.temp. tot. (gg.150 x €.160,00) € 24.000,00
- inab.temp. parz. al 75% (gg.40 x €.120,00) € 4.800,00
- inab.temp. parz. al 50% (gg.95 x €.80,00) € 7.600,00
- inab.temp.parz. al 25% (gg.30 x €.40,00) € 1.200,00
- inval.perm. (11% su sogg. di anni 63) € 26.340,00
- aumento personalizzato (30% su €.20.740 di I.P. biologico) relativo a specifici e ulteriori aspetti anatomo-funzionali e relazionali € 6.222,00
- aumento personalizzato (30% su €.20.740 di I.P. biologico) relativo a specifici e ulteriori aspetti di sofferenza morale-soggettiva e nocicettiva € 6.222,00
- spese mediche documentate € 3.085,13
- spese vitto e alloggi in b.&b. presso luoghi di cura ecc. € 731,00
- spese varie non documentate (per trasferte ecc.) € 500,00 Totale € 80.700,13 oltre al danno da incapacità lavorativa specifica e da perdita di chances lavorative (15-20%) nella misura ritenuta ope iudicis, alle spese di Ctu, nonché a €.5.557,00 -oltre accessori di legge- per spese legali stragiudiziali e precontenziose, ovvero in quelle somme che saranno ritenute di Giustizia, con la rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT) e gli interessi legali dal dì dell'incidente (ex art. 1284/4° c.c. per quelli a partire dalla domanda giudiziale) al saldo, il tutto tenuto conto delle rimesse effettuate ex adverso (= €.38.292,29 e €.4.858,82) in data 03.11.2020, senza rinuncia alla solidarietà prevista ex lege e con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% ex D.M. 147/22, CAP e IVA di legge”. Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni non tempestivamente o ritualmente dispiegate ex adverso.
Per CP_1
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di perché infondata in fatto e diritto. Controparte_6 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
pagina 2 di 10 di Busto Arsizio la fissazione dell'udienza per convenire in giudizio il sig. e CP_5
già e sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_6 Controparte_7 risarcimento di tutti i danni patiti nel sinistro occorsogli in data 4.08.2018, nel territorio del Comune di
Busto Arsizio, lungo la Via Rimembranze, allorquando, alla guida della sua motocicletta tg. CF55707, veniva urtato dall'autovettura tg. EW785LP, di proprietà del sig. , il quale CP_5 ometteva di concedergli la dovuta precedenza.
Parte ricorrente, dando atto di essere stato integralmente risarcito per il danno al motociclo e di avere ricevuto da l'ulteriore somma di Euro 43.151,11.=, trattenuta a titolo d'acconto Controparte_8 sui maggiori danni non patrimoniali e patrimoniali asseritamente riportati nel sinistro per cui è causa, quantificava l'ulteriore richiesta risarcitoria nella complessiva somma di Euro 39.490,47.
Formatosi il contraddittorio il Sig. rimaneva contumace mentre si costituiva CP_5 Controparte_6 la quale contestava la riferibilità al sinistro per cui è causa e la congruità delle ulteriori richieste
[...] risarcitorie formulate dalla parte ricorrente.
Con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. ccepiva la tardività della domanda formulata CP_1 dalla parte ricorrente in ordine alla richiesta di liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.
Espletati gli incombenti di legge si procedeva all'istruttoria attraverso le allegazioni documentali ed espletamento della C.T.U. medico-legale.
Esaurita la fase istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
An debeatur
non ha contestato l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al sig. CP_1
il quale, alla guida della sua autovettura, ometteva di concedere la dovuta CP_5 precedenza al motociclo di proprietà e condotto dall'odierno ricorrente, causando così l'urto tra i mezzi, in conformità alla ricostruzione del sinistro fatto dagli agenti intervenuti (“Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data
17/08/2018, è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.
145/ 2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - Conducente del
pagina 3 di 10 veicolo indicato, proveniente da lato di via Pellico e diretto verso lato via Lonate, giunto all'intersezione sopra indicata, nell'effettuare svolta a sinistra in via Ragusa, non dava la precedenza a motocicolo che proveniva da destra (lato via Lonate) rimanendo coinvolto in sinistro stradale. -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo
D.L.vo con V.D.C. n 5427, con indicate le modalità per il pagamento“, doc. 28 di parte ric.).
Quantum
a) Danno non patrimoniale
Per ricostruire il danno patito dall'attore ci si è avvalsi, oltre che della documentazione in atti, anche della CTU, le cui conclusioni non sono condivise da parte attrice per varie ragioni.
Preliminarmente va chiarito che la proposta conciliativa fatta dal CTU, non accolta dal Sig.
, si colloca in un preciso contesto e non riverbera i suoi effetti sulla valutazione Parte_1 conclusiva né invero sono emersi elementi oggettivi che possano indurre a ritenere che vi sia stata una commistione dei due ruoli del CTU (quello finalizzato alla conciliazione e quello afferente al parere finale) e che ciò avrebbe condizionato la completezza e logicità dell'elaborato conclusivo.
Quello che conta, piuttosto, è la disamina dei singoli punti esaminati dal CTU per verificare la tenuta delle conclusioni e delle argomentazioni poste a fondamento delle stesse.
Una valutazione che registra la convergenza delle valutazioni dei consulenti coinvolti è la quantificazione del danno biologico permanente: “In ordine a tale voce di danno, quantificata nella misura dell'11%, non v'è contestazione inter partes, come attestato da codesto Giudicante nell'ordinanza 18.11.24” (pag. 3, comp. conclusionale di parte ric.).
E' invece divergente, anzitutto, la valutazione rispetto all'invalidità temporanea.
Sul punto il CTU ha concluso come segue:
• INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE (DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO TOTALE): gg. 77 (settantasette), corrispondenti ai ricoveri ospedalieri.
• INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO PARZIALE): gg. 140 (centoquaranta), dei quali:
pagina 4 di 10 ✓ gg. 40 (quaranta) al 75% (settantacinque per cento);
✓ gg. 50 (cinquanta) al 50% (cinquanta per cento);
✓ gg. 50 (cinquanta) al 25% (venticinque per cento).
Parte ricorrente contesta al CTU di avere errato nella quantificazione del periodo di inabilità temporanea e sulla percentuale dell'inabilità riconoscendo una “I.T. di soli gg. 220 (80+40+670+40), e ciò sul presupposto -erroneo- che lo stesso fosse stato concordato tra le parti in sede non contenziosa“, salvo poi modificare tale valutazione, in seguito alla mancata accettazione della proposta conciliativa, riducendo il periodo a “complessivi gg. 217, altresì modificando la durata della inabilità temporanea”
(comparsa conclusionale di parte ric., pagg. 3 e 4).
La critica non è condivisibile per le ss. ragioni.
La proposta conciliativa si fonda su una valutazione sommaria e complessiva, utile a favorire l'accordo, ma una volta sfumata tale possibilità, il parere dev'essere reso in modo stringente e motivato, il chè spiega le differenze che possono intervenire (né si può richiedere che la CTU corrisponda pedissequamente alla proposta conciliativa).
Il dato anomalo, semmai, riguarda la forbice tra la richiesta attorea e la valutazione del CTU posto che il Sig. ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in gg. 315, ben superiore a Parte_1 quanto indicato dal CTU.
L'assunto attoreo tuttavia non è condivisibile.
Anzitutto il CTU dà atto che egli “ (con l'accordo dei consulenti privati) proponeva quanto concordato nella “collegiale informale” allegata sub 3 alla comparsa di risposta della resistente Controparte_6
(che quantificava il danno biologico temporaneo assoluto in gg. 80 e quello relativo in gg. 140, di cui
40 al 75%, 60 al 50% e 40 al 25%), che entrambi i Colleghi avevano accettato“.
La convergenza dei consulenti su tale proposta è un elemento che contrasta con la tesi attorea, che vorrebbe ottenere il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea superiore di 1/3 circa rispetto alla valutazione ai fini conciliativi.
Per contro la valutazione conclusiva del CTU non si discosta apprezzabilmente da detta proposta conciliativa e ciò è indice di una sostanziale coerenza dell'operato del CTU (diversamente da quanto assunto da parte ricorrente), il quale ha motivato le proprie conclusioni sottolineando che “il danno biologico temporaneo assoluto è diventato di 77 giorni poiché sono tali i giorni di degenza ospedaliera;
il danno biologico temporaneo parziale è rimasto di 140 giorni, con una pagina 5 di 10 percentualizzazione più consona alle evidenze emerse da un esame della documentazione clinica“.
Il riferimento ad una valutazione condizionata dal rifiuto della proposta conciliativa appare dunque pretestuoso.
L'altro tema posto dall'attore riguarda la personalizzazione del danno biologico sia con riferimento agli aspetti dinamico- relazionali che all'influenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica.
Sul punto si impone un chiarimento preliminare.
Il ricorrente richiama l'ordinanza del 18/11/2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di prova orale sui capitoli dedotti da parte attrice in quanto afferenti a “circostanze pacifiche e/o irrilevanti e/o generiche/valutative”, interpretandola, sembrerebbe. come riconoscimento che le circostanze dedotte fossero pacifiche (tutte) e ciò anche in ragione della mancata contestazione da parte del resistente.
Tale conclusione non è corretta in quanto la motivazione del rigetto delle istanze istruttorie indica varie situazioni di inammissibilità, che vanno riferite a ciascun capitolo (dunque vi sono capitoli inammissibili in quanto pacifici – ciò dicasi per quelli afferenti alla dinamica del sinistro - ma anche altri che lo sono in quanto generici, come ad es. quelli afferenti al cambio di abitudini post sinistro e ciò sia per la formulazione del capitolo che per quanto concerne la conoscenza da parte del teste di tale cambiamento).
Con riferimento poi alla posizione di si osserva che quest'ultima ha assunto una posizione CP_1 incompatibile con la non contestazione avendo sostenuto quanto segue: “3) non sia affatto liquidabile la cd. “personalizzazione del danno” in quanto “nella fattispecie concreta, non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall'attore sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata (non vi sono conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili)””(pag. 7 della comparsa costitutiva).
Ciò detto, il CTU si è espresso, sulla base degli elementi a disposizione, in merito ad entrambi i profili dedotti a fondamento della personalizzazione del danno ed ha precisato, quanto al primo, che : “Sulla base del fatto che il danno biologico permanente si riferisce alle attività ordinarie della vita quotidiana
“intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”, non essendo documentalmente provata nel caso del sig. alcuna specifica limitazione differente dalle attività ordinarie della vita Parte_1 quotidiana (neppure ipotizzate anche alla raccolta anamnestica) – come potrebbe essere il venir meno di un'attività sportiva amatoriale (ma non certamente il minore uso del motociclo, che è la normale pagina 6 di 10 evoluzione di un soggetto che si muove all'età di 70!) – non esiste condizione che consenta un aumento personalizzato del danno biologico base previsto dai tabellari. Che peraltro, qualora esistesse, dovrebbe essere solamente descrittivo ma non percentualizzato, come ci ha ricordato il legislatore nel redigere gli articoli 138 e 139 del D.L. 209/2005, precisando che la valutazione di questi aspetti particolari “non è esprimersi percentualmente ma quando necessario va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso privato apprezzamento da parte del medico valutatore delle condizioni soggettive del danneggiato. Nulla di tutto questo è stato possibile evidenziare alla visita del sig. “ Parte_1
(pagg. 29/30 della bozza).
Quanto al secondo, ha riferito che “Anche il terzo punto di lagnanza, relativo alla valutazione della capacità lavorativa generica, specifica e da perdita di chances lavorative, è stato valutato sulla base di una metodologia attiva che è assai e ampiamente illustrata a pp. 25-27 della bozza (e, in particolare, si rimanda alle note bibliografiche da 8 a 12), che nel caso specifico portano alle seguenti evidenze: “Sia
l'ipotesi di una inabilità lavorativa specifica del 4% (della proposta conciliativa stragiudiziale), così come quella dell'“appesantimento del punto” sulla metà del danno biologico permanente già concordato non solo non hanno alcun fondamento scientifico, ma neppure evidentemente logico: è ovvio che, stante l'età e le limitazioni che avrà sicuramente messo il medico competente (nell'ipotesi, ovviamente, che il lavoro sia sempre quello dichiarato dal periziando), è chiaro che il sig. Parte_1 effettuerà in oggi un lavoro meramente concettuale di progettazione dei macchinari, certamente essendo impensabile (e, comunque, non dimostrato) che un pensionato settantenne sia anche impegnato anche nella realizzazione di queste imponenti strutture: sarebbe, pertanto, assolutamente immotivato riconoscere che l'invalidità permanente individuata determini una “maggiore usura” lavorativa!” (pag. 40 elab).
Al riguardo occorre precisare che la circostanza che il ricorrente svolga tuttora attività lavorativa, nonostante l'età, non è stato provato (ed è stato specificamente contestato dalla convenuta: “Il sig.
, attualmente settantenne – non ha provato, né si è offerto di provare, di essere tuttora un Parte_1 lavoratore“ (pag. 7 comparsa costitutiva).
Solo con la memoria depositata il 24/3/2025 egli produceva alcune buste paga, ma tale produzione è inammissibile in quanto tardiva e non autorizzata.
In ogni caso, resta il fatto che, accanto alla questione dello svolgimento di attività lavorativa, non vi è prova del fatto che il Sig. , nonostante l'età, svolga tuttora un'attività manuale così Parte_1 impegnativa, come assunto dal medesimo (piuttosto che un'attività più compatibile con le sue attuali capacità). pagina 7 di 10 Dunque non vi sono elementi per giustificare la personalizzazione del danno biologico.
Quanto infine al danno inerente la sofferenza morale si osserva quanto segue.
Tale voce di danno trova corrispondenza rispetto al periodo di inabilità temporanea in ragione dei ricoveri e degli interventi a cui si è sottoposto e trova riscontro nella valutazione del CTU, che, sulla base dei criteri tabellari di riferimento della dottrina (in particolare, in Lombardia, quello di HI E.
& Coll.16), i quali prevedono una scala di 5 gradi, ha quantificato la sofferenza morale globalmente in misura di 3 per il periodo del danno biologico temporaneo, mentre quello afferente alla danno biologico permanente è stato quantificato nella misura di 1.
Il chè porta a concludere che la sofferenza morale debba essere riconosciuta, su parametri presuntivi, ma con riferimento all'inabilità temporanea, in relazione alla quale, tenuto conto della traversie che ha affrontato il ricorrente, si applica un coefficiente di aumento del 30 %.
Tenuto conto di tali dati, in applicazione della tabella milanese aggiornata quale parametro di riferimento avallato dalla Suprema Corte (non potendo applicarsi ratione temporis il TUN),
l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, avuto riguardo agli elementi esposti, si quantifica, ad oggi, in euro 42.342,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato ed annualmente rivalutato (Cass. SS UU. sent. n.1712/95).
b) Danno patrimoniale
Le spese sanitarie e farmaceutiche, come documentate, sono state riconosciute congrue e pertinenti dal
CTU nella misura di euro 2.394,18, alle quali vanno aggiunte le spese amministrative per copia documentazione sanitaria e CD di esami radiologici, pari ad euro 207,10, per un totale di euro 2.601.28.
Non possono essere riconosciute le ulteriori voci di spesa afferenti alle spese farmaceutiche senza prescrizione e quelle afferenti al trasporto ed ai soggiorni in hotel e consumazione dei pasti (sulle quali non sono stati forniti elementi di riscontro in punto di pertinenza e necessità).
Tale danno, rivalutato ad oggi, ammonta ad euro 3.064,31 oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato ed annualmente rivalutato
Acconti ricevuti dal ricorrente
pagina 8 di 10 Al fine di determinare il residuo credito risarcibile all'attrice occorre, poi, tenere conto dell'importo di
€ 43.151,11 pacificamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa (e precisamente €.36.542,29
(oltre €.4.636,48 per compensi legali stragiudiziali) in data 03.11.2020, nonché l'ulteriore somma di
€.1.750,00 (oltre €.222,34 per compensi legali stragiudiziali) in data 9/3/2021.
Poiché in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo (Cass. n. 2074/99) si procede alla comparazione tra il credito del ricorrente per il danno complessivo (patrimoniale e non), da un lato, e le somme ottenute a titolo di ristoro, dall'altro, ricostruendo il primo alla data in cui il Sig.
ha ricevuto i ristori e ciò attraverso questo calcolo: l'importo dovuto a titolo Parte_1 risarcitorio sopra esposto viene devalutato alla data del sinistro e maggiorato della rivalutazione monetaria oltre che degli interessi compensativi maturati sull'importo annualmente rivalutato (sent. cit.) sino alla data di percezione del primo ristoro (3/11/2020).
Il valore che si ottiene attraverso tale operazione è pari ad euro 38.570,82.
Dunque esso è stato interamente saldato con il primo indennizzo (pari ad euro 41.178,77), che ha comportato il riconoscimento aggiuntivo a favore del ricorrente dell'importo di euro 2.607.95, il quale, maggiorato del secondo indennizzo (in data 9/3/2021), sopra esposto, porta ad un totale di surplus pari ad euro 4.580,29, che va a coprire le voci accessorie di credito (quali le spese legali).
Il chè significa che l'attore ha già ricevuto soddisfazione integrale sia per il credito principale che per gli accessori.
La domanda attorea, volta ad ottenere il riconoscimento di un risarcimento ulteriore, non può pertanto trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico del ricorrente nella misura che si liquida come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) Condanna il ricorrente a rifondere a ut sopra, le spese di lite liquidate in euro CP_1
5.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
pagina 9 di 10 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNAROLA Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Perugia n 65121 Pescara Italia presso il difensore avv. FORNAROLA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Mugiasca 10 22100 COMO presso il difensore avv. ORLANDONI ANDREA
(C.F. ), contumace CP_3 CP_4 CP_5 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per il ricorrente: ricorrente, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, conclude come appresso: “Voglia l'On. Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis:
- in via preliminare e istruttoria,
- ammettere la documentazione prodotta da questa difesa, avuto riguardo altresì di quella depositata in data 24.3.25 (buste paga di cui ai doc.ti 145, 146 e 147), ritenute ammissibili e rilevanti e per le ragioni rappresentate nell'udienza del 26.3.25, eventualmente autorizzando - si opus sit- la produzione delle buste paga precedenti;
- porre in rilettura il giudizio e, a parziale revoca e/o modifica dell'Ordinanza 18.11.24, ammettere -per quanto fatto oggetto di reiezione ovvero nell'ipotesi che le sottese circostanze non siano state ritenute ammesse ex art.115/1° c.p.c. anche per difetto di specifica pagina 1 di 10 contestazione - la prova testimoniale così come articolata e richiesta in ricorso introduttivo sui capitoli da 8 a 13;
- dichiararsi la nullità e comunque la inutilizzabilità della CTU a firma del Dott. Per_1 indi disporsene la rinnovazione tramite diverso professionista, con i consentanei
[...] provvedimenti anche in punto di liquidazione del relativo compenso;
- in via principale e nel merito, accogliere la domanda attorea e conseguentemente, dichiarato responsabile dell'incidente de quo, condannare lo Persona_2 stesso e la , quest'ultima in persona del suo legale rappresentante protempore, Controparte_6 in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (in qualsivoglia guisa connotati, ossia biologico in senso stretto e dinamico-relazionale, moralesoggettivo ecc., patiti e patiendi), nessuno escluso, e comunque -allo stato indicati e salvo diversi e/o ulteriori accertamento e valutazione- al pagamento delle seguenti somme, giusta attuali Tabelle milanesi 2024:
- inab.temp. tot. (gg.150 x €.160,00) € 24.000,00
- inab.temp. parz. al 75% (gg.40 x €.120,00) € 4.800,00
- inab.temp. parz. al 50% (gg.95 x €.80,00) € 7.600,00
- inab.temp.parz. al 25% (gg.30 x €.40,00) € 1.200,00
- inval.perm. (11% su sogg. di anni 63) € 26.340,00
- aumento personalizzato (30% su €.20.740 di I.P. biologico) relativo a specifici e ulteriori aspetti anatomo-funzionali e relazionali € 6.222,00
- aumento personalizzato (30% su €.20.740 di I.P. biologico) relativo a specifici e ulteriori aspetti di sofferenza morale-soggettiva e nocicettiva € 6.222,00
- spese mediche documentate € 3.085,13
- spese vitto e alloggi in b.&b. presso luoghi di cura ecc. € 731,00
- spese varie non documentate (per trasferte ecc.) € 500,00 Totale € 80.700,13 oltre al danno da incapacità lavorativa specifica e da perdita di chances lavorative (15-20%) nella misura ritenuta ope iudicis, alle spese di Ctu, nonché a €.5.557,00 -oltre accessori di legge- per spese legali stragiudiziali e precontenziose, ovvero in quelle somme che saranno ritenute di Giustizia, con la rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT) e gli interessi legali dal dì dell'incidente (ex art. 1284/4° c.c. per quelli a partire dalla domanda giudiziale) al saldo, il tutto tenuto conto delle rimesse effettuate ex adverso (= €.38.292,29 e €.4.858,82) in data 03.11.2020, senza rinuncia alla solidarietà prevista ex lege e con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% ex D.M. 147/22, CAP e IVA di legge”. Dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni non tempestivamente o ritualmente dispiegate ex adverso.
Per CP_1
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di perché infondata in fatto e diritto. Controparte_6 Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1
pagina 2 di 10 di Busto Arsizio la fissazione dell'udienza per convenire in giudizio il sig. e CP_5
già e sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_6 Controparte_7 risarcimento di tutti i danni patiti nel sinistro occorsogli in data 4.08.2018, nel territorio del Comune di
Busto Arsizio, lungo la Via Rimembranze, allorquando, alla guida della sua motocicletta tg. CF55707, veniva urtato dall'autovettura tg. EW785LP, di proprietà del sig. , il quale CP_5 ometteva di concedergli la dovuta precedenza.
Parte ricorrente, dando atto di essere stato integralmente risarcito per il danno al motociclo e di avere ricevuto da l'ulteriore somma di Euro 43.151,11.=, trattenuta a titolo d'acconto Controparte_8 sui maggiori danni non patrimoniali e patrimoniali asseritamente riportati nel sinistro per cui è causa, quantificava l'ulteriore richiesta risarcitoria nella complessiva somma di Euro 39.490,47.
Formatosi il contraddittorio il Sig. rimaneva contumace mentre si costituiva CP_5 Controparte_6 la quale contestava la riferibilità al sinistro per cui è causa e la congruità delle ulteriori richieste
[...] risarcitorie formulate dalla parte ricorrente.
Con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. ccepiva la tardività della domanda formulata CP_1 dalla parte ricorrente in ordine alla richiesta di liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.
Espletati gli incombenti di legge si procedeva all'istruttoria attraverso le allegazioni documentali ed espletamento della C.T.U. medico-legale.
Esaurita la fase istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
An debeatur
non ha contestato l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al sig. CP_1
il quale, alla guida della sua autovettura, ometteva di concedere la dovuta CP_5 precedenza al motociclo di proprietà e condotto dall'odierno ricorrente, causando così l'urto tra i mezzi, in conformità alla ricostruzione del sinistro fatto dagli agenti intervenuti (“Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data
17/08/2018, è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.
145/ 2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - Conducente del
pagina 3 di 10 veicolo indicato, proveniente da lato di via Pellico e diretto verso lato via Lonate, giunto all'intersezione sopra indicata, nell'effettuare svolta a sinistra in via Ragusa, non dava la precedenza a motocicolo che proveniva da destra (lato via Lonate) rimanendo coinvolto in sinistro stradale. -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo
D.L.vo con V.D.C. n 5427, con indicate le modalità per il pagamento“, doc. 28 di parte ric.).
Quantum
a) Danno non patrimoniale
Per ricostruire il danno patito dall'attore ci si è avvalsi, oltre che della documentazione in atti, anche della CTU, le cui conclusioni non sono condivise da parte attrice per varie ragioni.
Preliminarmente va chiarito che la proposta conciliativa fatta dal CTU, non accolta dal Sig.
, si colloca in un preciso contesto e non riverbera i suoi effetti sulla valutazione Parte_1 conclusiva né invero sono emersi elementi oggettivi che possano indurre a ritenere che vi sia stata una commistione dei due ruoli del CTU (quello finalizzato alla conciliazione e quello afferente al parere finale) e che ciò avrebbe condizionato la completezza e logicità dell'elaborato conclusivo.
Quello che conta, piuttosto, è la disamina dei singoli punti esaminati dal CTU per verificare la tenuta delle conclusioni e delle argomentazioni poste a fondamento delle stesse.
Una valutazione che registra la convergenza delle valutazioni dei consulenti coinvolti è la quantificazione del danno biologico permanente: “In ordine a tale voce di danno, quantificata nella misura dell'11%, non v'è contestazione inter partes, come attestato da codesto Giudicante nell'ordinanza 18.11.24” (pag. 3, comp. conclusionale di parte ric.).
E' invece divergente, anzitutto, la valutazione rispetto all'invalidità temporanea.
Sul punto il CTU ha concluso come segue:
• INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE (DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO TOTALE): gg. 77 (settantasette), corrispondenti ai ricoveri ospedalieri.
• INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (DANNO BIOLOGICO
TEMPORANEO PARZIALE): gg. 140 (centoquaranta), dei quali:
pagina 4 di 10 ✓ gg. 40 (quaranta) al 75% (settantacinque per cento);
✓ gg. 50 (cinquanta) al 50% (cinquanta per cento);
✓ gg. 50 (cinquanta) al 25% (venticinque per cento).
Parte ricorrente contesta al CTU di avere errato nella quantificazione del periodo di inabilità temporanea e sulla percentuale dell'inabilità riconoscendo una “I.T. di soli gg. 220 (80+40+670+40), e ciò sul presupposto -erroneo- che lo stesso fosse stato concordato tra le parti in sede non contenziosa“, salvo poi modificare tale valutazione, in seguito alla mancata accettazione della proposta conciliativa, riducendo il periodo a “complessivi gg. 217, altresì modificando la durata della inabilità temporanea”
(comparsa conclusionale di parte ric., pagg. 3 e 4).
La critica non è condivisibile per le ss. ragioni.
La proposta conciliativa si fonda su una valutazione sommaria e complessiva, utile a favorire l'accordo, ma una volta sfumata tale possibilità, il parere dev'essere reso in modo stringente e motivato, il chè spiega le differenze che possono intervenire (né si può richiedere che la CTU corrisponda pedissequamente alla proposta conciliativa).
Il dato anomalo, semmai, riguarda la forbice tra la richiesta attorea e la valutazione del CTU posto che il Sig. ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in gg. 315, ben superiore a Parte_1 quanto indicato dal CTU.
L'assunto attoreo tuttavia non è condivisibile.
Anzitutto il CTU dà atto che egli “ (con l'accordo dei consulenti privati) proponeva quanto concordato nella “collegiale informale” allegata sub 3 alla comparsa di risposta della resistente Controparte_6
(che quantificava il danno biologico temporaneo assoluto in gg. 80 e quello relativo in gg. 140, di cui
40 al 75%, 60 al 50% e 40 al 25%), che entrambi i Colleghi avevano accettato“.
La convergenza dei consulenti su tale proposta è un elemento che contrasta con la tesi attorea, che vorrebbe ottenere il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea superiore di 1/3 circa rispetto alla valutazione ai fini conciliativi.
Per contro la valutazione conclusiva del CTU non si discosta apprezzabilmente da detta proposta conciliativa e ciò è indice di una sostanziale coerenza dell'operato del CTU (diversamente da quanto assunto da parte ricorrente), il quale ha motivato le proprie conclusioni sottolineando che “il danno biologico temporaneo assoluto è diventato di 77 giorni poiché sono tali i giorni di degenza ospedaliera;
il danno biologico temporaneo parziale è rimasto di 140 giorni, con una pagina 5 di 10 percentualizzazione più consona alle evidenze emerse da un esame della documentazione clinica“.
Il riferimento ad una valutazione condizionata dal rifiuto della proposta conciliativa appare dunque pretestuoso.
L'altro tema posto dall'attore riguarda la personalizzazione del danno biologico sia con riferimento agli aspetti dinamico- relazionali che all'influenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica.
Sul punto si impone un chiarimento preliminare.
Il ricorrente richiama l'ordinanza del 18/11/2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di prova orale sui capitoli dedotti da parte attrice in quanto afferenti a “circostanze pacifiche e/o irrilevanti e/o generiche/valutative”, interpretandola, sembrerebbe. come riconoscimento che le circostanze dedotte fossero pacifiche (tutte) e ciò anche in ragione della mancata contestazione da parte del resistente.
Tale conclusione non è corretta in quanto la motivazione del rigetto delle istanze istruttorie indica varie situazioni di inammissibilità, che vanno riferite a ciascun capitolo (dunque vi sono capitoli inammissibili in quanto pacifici – ciò dicasi per quelli afferenti alla dinamica del sinistro - ma anche altri che lo sono in quanto generici, come ad es. quelli afferenti al cambio di abitudini post sinistro e ciò sia per la formulazione del capitolo che per quanto concerne la conoscenza da parte del teste di tale cambiamento).
Con riferimento poi alla posizione di si osserva che quest'ultima ha assunto una posizione CP_1 incompatibile con la non contestazione avendo sostenuto quanto segue: “3) non sia affatto liquidabile la cd. “personalizzazione del danno” in quanto “nella fattispecie concreta, non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall'attore sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata (non vi sono conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili)””(pag. 7 della comparsa costitutiva).
Ciò detto, il CTU si è espresso, sulla base degli elementi a disposizione, in merito ad entrambi i profili dedotti a fondamento della personalizzazione del danno ed ha precisato, quanto al primo, che : “Sulla base del fatto che il danno biologico permanente si riferisce alle attività ordinarie della vita quotidiana
“intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”, non essendo documentalmente provata nel caso del sig. alcuna specifica limitazione differente dalle attività ordinarie della vita Parte_1 quotidiana (neppure ipotizzate anche alla raccolta anamnestica) – come potrebbe essere il venir meno di un'attività sportiva amatoriale (ma non certamente il minore uso del motociclo, che è la normale pagina 6 di 10 evoluzione di un soggetto che si muove all'età di 70!) – non esiste condizione che consenta un aumento personalizzato del danno biologico base previsto dai tabellari. Che peraltro, qualora esistesse, dovrebbe essere solamente descrittivo ma non percentualizzato, come ci ha ricordato il legislatore nel redigere gli articoli 138 e 139 del D.L. 209/2005, precisando che la valutazione di questi aspetti particolari “non è esprimersi percentualmente ma quando necessario va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso privato apprezzamento da parte del medico valutatore delle condizioni soggettive del danneggiato. Nulla di tutto questo è stato possibile evidenziare alla visita del sig. “ Parte_1
(pagg. 29/30 della bozza).
Quanto al secondo, ha riferito che “Anche il terzo punto di lagnanza, relativo alla valutazione della capacità lavorativa generica, specifica e da perdita di chances lavorative, è stato valutato sulla base di una metodologia attiva che è assai e ampiamente illustrata a pp. 25-27 della bozza (e, in particolare, si rimanda alle note bibliografiche da 8 a 12), che nel caso specifico portano alle seguenti evidenze: “Sia
l'ipotesi di una inabilità lavorativa specifica del 4% (della proposta conciliativa stragiudiziale), così come quella dell'“appesantimento del punto” sulla metà del danno biologico permanente già concordato non solo non hanno alcun fondamento scientifico, ma neppure evidentemente logico: è ovvio che, stante l'età e le limitazioni che avrà sicuramente messo il medico competente (nell'ipotesi, ovviamente, che il lavoro sia sempre quello dichiarato dal periziando), è chiaro che il sig. Parte_1 effettuerà in oggi un lavoro meramente concettuale di progettazione dei macchinari, certamente essendo impensabile (e, comunque, non dimostrato) che un pensionato settantenne sia anche impegnato anche nella realizzazione di queste imponenti strutture: sarebbe, pertanto, assolutamente immotivato riconoscere che l'invalidità permanente individuata determini una “maggiore usura” lavorativa!” (pag. 40 elab).
Al riguardo occorre precisare che la circostanza che il ricorrente svolga tuttora attività lavorativa, nonostante l'età, non è stato provato (ed è stato specificamente contestato dalla convenuta: “Il sig.
, attualmente settantenne – non ha provato, né si è offerto di provare, di essere tuttora un Parte_1 lavoratore“ (pag. 7 comparsa costitutiva).
Solo con la memoria depositata il 24/3/2025 egli produceva alcune buste paga, ma tale produzione è inammissibile in quanto tardiva e non autorizzata.
In ogni caso, resta il fatto che, accanto alla questione dello svolgimento di attività lavorativa, non vi è prova del fatto che il Sig. , nonostante l'età, svolga tuttora un'attività manuale così Parte_1 impegnativa, come assunto dal medesimo (piuttosto che un'attività più compatibile con le sue attuali capacità). pagina 7 di 10 Dunque non vi sono elementi per giustificare la personalizzazione del danno biologico.
Quanto infine al danno inerente la sofferenza morale si osserva quanto segue.
Tale voce di danno trova corrispondenza rispetto al periodo di inabilità temporanea in ragione dei ricoveri e degli interventi a cui si è sottoposto e trova riscontro nella valutazione del CTU, che, sulla base dei criteri tabellari di riferimento della dottrina (in particolare, in Lombardia, quello di HI E.
& Coll.16), i quali prevedono una scala di 5 gradi, ha quantificato la sofferenza morale globalmente in misura di 3 per il periodo del danno biologico temporaneo, mentre quello afferente alla danno biologico permanente è stato quantificato nella misura di 1.
Il chè porta a concludere che la sofferenza morale debba essere riconosciuta, su parametri presuntivi, ma con riferimento all'inabilità temporanea, in relazione alla quale, tenuto conto della traversie che ha affrontato il ricorrente, si applica un coefficiente di aumento del 30 %.
Tenuto conto di tali dati, in applicazione della tabella milanese aggiornata quale parametro di riferimento avallato dalla Suprema Corte (non potendo applicarsi ratione temporis il TUN),
l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, avuto riguardo agli elementi esposti, si quantifica, ad oggi, in euro 42.342,75, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato ed annualmente rivalutato (Cass. SS UU. sent. n.1712/95).
b) Danno patrimoniale
Le spese sanitarie e farmaceutiche, come documentate, sono state riconosciute congrue e pertinenti dal
CTU nella misura di euro 2.394,18, alle quali vanno aggiunte le spese amministrative per copia documentazione sanitaria e CD di esami radiologici, pari ad euro 207,10, per un totale di euro 2.601.28.
Non possono essere riconosciute le ulteriori voci di spesa afferenti alle spese farmaceutiche senza prescrizione e quelle afferenti al trasporto ed ai soggiorni in hotel e consumazione dei pasti (sulle quali non sono stati forniti elementi di riscontro in punto di pertinenza e necessità).
Tale danno, rivalutato ad oggi, ammonta ad euro 3.064,31 oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato ed annualmente rivalutato
Acconti ricevuti dal ricorrente
pagina 8 di 10 Al fine di determinare il residuo credito risarcibile all'attrice occorre, poi, tenere conto dell'importo di
€ 43.151,11 pacificamente già corrisposto dalla compagnia assicurativa (e precisamente €.36.542,29
(oltre €.4.636,48 per compensi legali stragiudiziali) in data 03.11.2020, nonché l'ulteriore somma di
€.1.750,00 (oltre €.222,34 per compensi legali stragiudiziali) in data 9/3/2021.
Poiché in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo (Cass. n. 2074/99) si procede alla comparazione tra il credito del ricorrente per il danno complessivo (patrimoniale e non), da un lato, e le somme ottenute a titolo di ristoro, dall'altro, ricostruendo il primo alla data in cui il Sig.
ha ricevuto i ristori e ciò attraverso questo calcolo: l'importo dovuto a titolo Parte_1 risarcitorio sopra esposto viene devalutato alla data del sinistro e maggiorato della rivalutazione monetaria oltre che degli interessi compensativi maturati sull'importo annualmente rivalutato (sent. cit.) sino alla data di percezione del primo ristoro (3/11/2020).
Il valore che si ottiene attraverso tale operazione è pari ad euro 38.570,82.
Dunque esso è stato interamente saldato con il primo indennizzo (pari ad euro 41.178,77), che ha comportato il riconoscimento aggiuntivo a favore del ricorrente dell'importo di euro 2.607.95, il quale, maggiorato del secondo indennizzo (in data 9/3/2021), sopra esposto, porta ad un totale di surplus pari ad euro 4.580,29, che va a coprire le voci accessorie di credito (quali le spese legali).
Il chè significa che l'attore ha già ricevuto soddisfazione integrale sia per il credito principale che per gli accessori.
La domanda attorea, volta ad ottenere il riconoscimento di un risarcimento ulteriore, non può pertanto trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto essere poste a carico del ricorrente nella misura che si liquida come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) Condanna il ricorrente a rifondere a ut sopra, le spese di lite liquidate in euro CP_1
5.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
pagina 9 di 10 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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