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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Cosentino Fabrizio Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1945 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Migaldi in virtù Parte_1 di procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Loreto - Via W. Tobagi n. 8;
- appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo De Bernardo e Stanislao De
Santis in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Lidonnici n. 7, presso lo studio dell'Avv. Albino Domanico;
- appellata-appellante incidentale e
; Controparte_2
- appellato contumace
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare ed annullare la sentenza appellata nei capi impugnati con il presente atto per tutte le motivazioni su epigrafate;
condannare la società al pagamento in favore del Dott. Controparte_1
dell'importo di €uro 75.163,27 o nella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà determinata in corso di causa.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Conclude affinché l'Ecc.ma Corte, contrariis reictis - previa correzione del denunziato errore materiale relativo all'indicazione dell'importo di €uro <<7.7450,11>>, di cui a pag. 6, rigo 12
e rigo 22, della sentenza impugnata - così provveda:
1) dichiari inammissibile ovvero rigetti il proposto appello;
2) accolga, invece, l'appello incidentale e per l'effetto: a) annulli la sentenza gravata, nella parte in cui condanna la a pagare in favore del P_
la somma di €uro 7.450,11; b) condanni il al pagamento, in Pt_1 Pt_1 favore della , della rivalutazione monetaria, dalla domanda al P_ saldo, sulla somma di €uro 27.256,91 liquidata in favore della stessa in primo grado.
3) condanni l'appellante alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.07.2009 alla società , il dott. , cf Controparte_1 Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Migaldi, presso il cui
[...] studio, sito alla via W. Tobagi n. 8 di Cosenza, eleggeva anche domicilio, allegava:
a) Che il 28.03.2006 aveva concluso con la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione di un complesso edilizio alla via Toscanini di Acri;
b) Che i lavori erano iniziati il 28.03.2006 ed erano stati ultimati nel dicembre 2006, con un ritardo di 240 giorni rispetto al termine indicato all'art. 5 del predetto contratto di appalto;
c) Che dopo la conclusione dei lavori aveva rilevato degli evidenti vizi di costruzione, tempestivamente denunciati alla convenuta la quale, nonostante i numerosi solleciti – l'ultimo dei quali effettuato con missiva del 29.04.2009 – si era rifiutata di intervenire;
d) Che, di conseguenza, aveva provveduto a realizzare a sua cure e spese gli interventi per rimediare alle irregolarità strutturali, incaricando dei relativi lavori la Ditta CO.GE.M. snc;
e) Che dalla perizia redatta, su suo incarico, all'Ing. Persona_1 erano emersi i difetti e i vizi di costruzione dell'edificio;
f) Che dalla predetta perizia era, altresì, emerso che, a seguito della quantificazione dei danni provocatigli dalla convenuta e dalle somme a questa versate a seguito del contratto di appalto, il suo credito nei confronti della stessa convenuta ammontava ad € 57.578,00;
Concludeva, pertanto, l'attore chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 57.578,00, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata il 16.11.2009 si costituiva la società CP_3
e CF in persona del rl.pt. geom
[...] P.IVA_1 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo De Bernardo, presso il cui studio, sito alla via P. Borsellino n. 59 di Acri, Cs, eleggeva anche domicilio, eccependo:
- La inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione da parte dell'attore;
- Che i rilievi dell'attore erano stati puntualmente contestati, da ultimo con la missiva dell'8 maggio 2009, a firma del suo difensore;
- Che le opere erano state realizzate nel rispetto delle relative tecniche costruttive e secondo le disposizioni dell'attore;
- Che il compenso corrispostole dall'attore ammontava ad € 149.500,00 comprensivi di IVA e non ad € 160.500,00 come affermato dal primo;
- Che il corrispettivo esigibile per i lavori, da contratto ed extracontratto, eseguiti ammontava ad € 210.829,30 (Iva compresa), per cui la somma ancora dovutale dall'attore ammontava ad €
61.329,30; - Che il corrispettivo per i lavori extracontratto ammontava ad €
52.382,00 (iva inclusa) e non, per come affermato dall'attore, ad €
9.156,00;
- Che il ritardo nella conclusione dei lavori (il cui danno era stato quantificato dall'attore in € 12.000,00) era dovuto all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale prima, e cioè il 16 maggio
2006, aveva presentato un progetto di variante che aveva comportato una sospensione dei lavori di ben cinque mesi, e poi le aveva commissionato lavori non previsti nell'originario contratto di appalto.
Concludeva, perciò, la convenuta chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto della domanda attrice e, in riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
8.946,00 (iva compresa) a titolo di residuo del compenso per le opere da contratto realizzate e della somma di € 52.382,00 a titolo di compenso per le opere extracontratto realizzate, oltre interessi e rivalutazione dal dicembre 2007 al giorno di soddisfo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del difensore anticipatario.
Con memoria depositata all'udienza del 5.02.2010 interveniva nel processo il sig. , cf. Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Oliva, presso il cui studio, sito alla via P. Borsellino n. 2 di Acri, Cs, eleggeva anche domicilio, allegando:
- Di essere originariamente proprietario, assieme al dott.
[...]
, del terreno, con annessa vecchia abitazione, sul quale, Parte_1 previo abbattimento di tale abitazione, era stato realizzato il complesso residenziale per cui è causa;
- Che di tale complesso residenziale lo stesso era proprietario di una quota immobiliare, a seguito dell'accordo, stipulato con scrittura privata del 3 aprile 2006, con il dott. , il quale, in cambio della Pt_1 cessione dell'area, si era impegnato a cedergli una porzione del fabbricato sito in Acri alla via Toscanini n. 1, da edificare a sua cura e spese;
- Che, però, durante un sopralluogo nell'immobile di sua proprietà, effettuato nel gennaio 2010 assieme al geom. al fine di CP_5 valutare il valore del bene in vista di una sua futura vendita, si era accorto che tra i pilastri del seminterrato, a forma quadrata, e quelli del piano terra, a forma circolare, vi era una forte variazione di discontinuità, con conseguente fuoriuscita di sbarre di ferro dal pilastro sottostante, successivamente piegate all'interno del pilastro sovrastante;
- Che tale stato di fatto avrebbe comportato un rapido processo di ossidazione dei ferri longitudinali, costituenti la struttura;
- Che oltre a ciò, nel seminterrato e nel primo piano, mancava qualsiasi predisposizione per le canne fumarie;
- Che evidente appariva l'errore di costruzione della convenuta
; P_
- Che, comunque, anche l'attore doveva ritenersi inadempiente al suo obbligo.
Concludeva, pertanto, l'intervenuto chiedendo, in via principale l'accertamento della responsabilità della dei vizi presenti nel Controparte_1 suo immobile e in subordine l'accertamento della responsabilità del dott.
per l'omessa vigilanza nella realizzazione dell'opera e la conseguente Pt_1 condanna della al risarcimento nei suoi confronti dei danni Controparte_1 derivanti dai vizi illustrati, quantificati in € 20.000,00; il tutto con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta anche CTU, all'esito dell'udienza del 15.04.2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di eventuali memorie conclusionali.”
Con sentenza n. 701/2017, emessa il 30 marzo 2017 e depositata il 6 aprile
2017, il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, condannava la al risarcimento del danno in favore P_ dell'allora attore, , quantificato nella somma indicata in Parte_2 motivazione e nel dispositivo in “€ 7.7450,11”, maggiorata di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo;
condannava, poi, la al risarcimento del danno in favore del terzo intervenuto P_ CP
, quantificato nella somma di €uro 1.500,00, maggiorata di interessi
[...] della domanda a quello di effettivo soddisfo;
condannava, infine,
[...]
al pagamento in favore della della somma di €uro Parte_1 P_
27.256,91, maggiorata di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo;
compensava le spese del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-11-2017,
[...]
, a fondamento del quale deduceva in primo luogo l'omessa Parte_1 valutazione da parte del giudice di prime cure di alcune parti dell'elaborato peritale reso dal nominato Ctu, dolendosi nello specifico del riconoscimento di tutte le voci di danno dallo stesso indicate ad eccezione di quella più cospicua (di cui al punto 5 pag. 23 della relazione del Ctu) quantificata in
€uro 66.213,16 e relativa ai costi necessari per la demolizione ed il ripristino di tutto l'impalcato di copertura dell'immobile. A dire dell'appellante, infatti,
l'esclusione del riconoscimento di tale voce di danno non era stata giustificata da alcuna motivazione nella pronuncia gravata, nonostante il Ctu nel proprio elaborato avesse fatto rilevare il difetto di esecuzione del piano mansardato, accertando un'altezza dello stesso, pari a circa 205 cm., diversa rispetto a quella prevista in progetto di 250 cm. e quantificando nella somma sopra indicata quella necessaria ad eliminare tale difformità mediante la demolizione di tutto l'impaccato di copertura e la conseguente ricostruzione.
Lamentava, poi, l'errata valutazione ed interpretazione della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio sostenendo, a differenza di quanto affermato dal teste , di non avere dato alcuna autorizzazione Testimone_1 alla riduzione del piano mansardato e che, pertanto, in mancanza di essa, non si sarebbe potuto che riscontrare una difformità nei lavori realizzati dall in contrasto con quanto previsto dal progetto e dal relativo P_ contratto, con la conseguenza che l'importo corretto da liquidare in suo favore a titolo di risarcimento dei danni era pari ad €uro 75.163,27.
Sotto altro profilo di doleva il della manifesta erroneità della Pt_1 quantificazione della cifra riconosciuta in suo favore a titolo di risarcimento dei danni operata in sentenza, laddove mentre nel corpo di essa erano stati elencati i vizi e quantificati i correlativi danni da risarcire la cui sommatoria dava l'importo totale di €uro 8.950,11, nel dispositivo era stata poi indicata come dovuta a tale titolo la somma poco chiara e di dubbia comprensione di
“€uro 7.7450,11”.
Concludeva, dunque, nei termini di cui in epigrafe, chiedendo la revoca e l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e la sospensione della stessa, nonché la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-2-
2018, l'impresa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la quale, dopo avere preliminarmente evidenziato la formazione del giudicato sul capo della sentenza impugnata relativo alla condanna del al pagamento in suo favore di €uro 27.256,91 per lavori Parte_1 extra contratto, nonché sulle ulteriori statuizioni con cui era stata esclusa qualsiasi ragione di danno a carico del suddetto con riferimento ai pretesi vizi e difetti delle opere che il Ctu di primo grado non aveva ritenuto sussistenti o altrimenti addebitabili ad essa società, opponeva innanzi tutto come l'appellante fosse decaduto dall'azione volta a far valere i vizi relativi alla minore altezza del piano mansardato in quanto, a suo dire, il medesimo era stato a conoscenza delle suddette difformità rispetto al progetto, non solo per essere detta minore altezza la conseguenza di quella maggiore del piano terra, per come da lui voluta, ma anche per avere costui proprio in virtù di tale evenienza presentato domanda di sanatoria in variante.
Deduceva, altresì, la società appellata come il gravame avversario fosse da ritenersi inammissibile per insussistenza di alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, atteso che la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di €uro 66.213,16 era una domanda nuova, non ammissibile in appello, sostenendo a fondamento di tale doglianza che il non aveva Pt_1 mai chiesto il risarcimento del danno pari alle somme occorrenti per riportare la mansarda all'altezza prevista nel progetto originario, ma soltanto il risarcimento del danno subito per il corrispondente decremento di valore dell'immobile determinato dal Ctu nella somma di €uro 11.000,00. Aggiungeva, poi, come in ogni caso tale domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento sia perché, una volta variata l'altezza del piano terra, era necessario rimodulare quella della mansarda, per non alterare la volumetria complessiva assentita con il permesso di costruire, sia perché il Ctu aveva ritenuto l'operazione non solo economicamente molto costosa, ma anche di non semplice realizzazione.
L'appellata predetta proponeva, infine, appello incidentale avverso la medesima decisione di primo grado nella parte in cui aveva statuito la condanna a suo carico al pagamento in favore del della Parte_1 somma di €uro 7.450,11 (erroneamente indicata per ben due volte in sentenza come €uro “7.7450,11”) a titolo di risarcimento danni per vizi dell'opera che non avevano costituito oggetto della domanda giudiziale dal predetto intentata e, come tale, viziata da extra petizione, nonché nella parte in cui non aveva riconosciuto in suo favore la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto della condanna pronunciata a carico della controparte di €uro
27.256,91, per come ritualmente richiesta in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, concludendo come in premessa, anche invocando la correzione dell'errore materiale relativo alla indicazione dell'importo sopra indicato.
L'appellato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_2 costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti e provvedutosi, come da ordinanza in atti, all'accoglimento della richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna di al pagamento di €uro 27.256,91 oltre Parte_1 accessori in favore di nei limiti dell'importo di €uro Controparte_1
15.000,00, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo, in esito all'udienza collegiale del 24-9-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art 127
c.p.c. giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto in via principale dal avverso la Parte_1
decisione di primo grado è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Prive di pregio si atteggiano innanzi tutto le censure addotte con il primo motivo dell'appello principale avverso la mancata liquidazione da parte del giudice di prime cure in favore del della somma individuata dal Ctu Pt_1
a titolo di risarcimento del danno per l'accertata minore altezza del piano mansardato rispetto a quanto previsto in progetto e, come tali, anche meritevoli di essere disattese.
Al riguardo deve respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata sotto il dedotto profilo della pretesa Controparte_1 introduzione sul punto da controparte di una domanda nuova in violazione dell'art. 345 c.p.c., dovendo di contro rilevarsi come la somma nella specie richiesta dall'appellante a titolo di risarcimento danni non è altro che quella conseguente all'accertamento in corso di causa in primo grado, in conformità anche a quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in cui l'allora attore, nell'indicare la somma pretesa a titolo di risarcimento danni, precisava “..o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa..”, e tanto in forza del principio interpretativo secondo il quale “…la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c…” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 834 del 15 gennaio 2019).
Ciò posto, la decisione di primo grado è da reputare corretta sul punto investito dall'impugnazione in esame, in quanto non solo nella specie il committente è decaduto dall'azione giudiziale tesa a far valere i vizi di cui si discute, ma anche per la circostanza che tale difformità è da ricondursi all'accertata volontà del medesimo di innalzare l'altezza del piano terra, nonché per la constatazione che un'azione di ripristino risulta allo stato dei fatti irrealizzabile, con conseguente venir meno allo stesso tempo anche dei presupposti per il riconoscimento un risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, appare innegabile nella vicenda di causa che l'odierno appellante, sia che si voglia sussumere la fattispecie nella disciplina dell'articolo 1667 c.c. ovvero in quella dell'articolo 1669 c.c., sia incorso nelle decadenze di legge.
Laddove, infatti, l'articolo 1667 c.c., rubricato difformità e vizi dell'opera, prevede un termine di decadenza per la denunzia dei vizi pari a sessanta giorni dalla scoperta, l'articolo 1669 c.c., rubricato Rovina e difetti di cose immobili, prevede che l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, risulta comprovato in atti che nel caso de quo i termini di decadenza relativi alla denunzia dei vizi venivano di gran lunga superati.
In proposito, la Corte, alla luce di quanto emerso dall'incarto di causa in punto di fatto nell'ambito del giudizio di primo grado, non può che condividere l'analisi puntuale effettuata dal giudice di prime cure nel ricostruire la cronologia dei fatti, secondo cui l'intero fabbricato veniva consegnato nel dicembre 2007, epoca a partire dalla quale il accortosi dei vizi, tra cui Pt_1 quello della minor altezza del piano mansardato, visibile ictu oculi, incaricava la ditta CO.GE.M. s.n.c. di farvi fronte ed in data 21/02/2008 incaricava l'Ing. di redigere una perizia che attestasse i danni riscontrati e, Persona_1 soltanto, con una comunicazione del 29-04-2009 lamentava formalmente all'opposta i vizi riscontrati.
Dunque, tra la scoperta dei vizi visibili ictu oculi e la denunzia formale degli stessi, trascorrevano circa due anni;
diversamente, invece, per gli altri vizi che emergevano soltanto a seguito di perizia di parte e di elaborato CTU e che venivano dunque riconosciuti e liquidati dal Giudice di prime cure.
Il , tra l'altro, non offriva elementi probatori che Parte_1 permettessero di dimostrare un diverso dies a quo di decorrenza del termine di denuncia dei vizi. Alla stregua, pertanto, dell'accertata decadenza nei termini suesposti, in alcun modo avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di liquidazione della voce di danno in questione, sebbene quantificata dal Ctu.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di denuncia del relativo vizio dell'opera nei termini prescritti dalla legge, la domanda di risarcimento dei danni non avrebbe potuto parimenti trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso di appalti privati, nel momento in cui si verifichino delle variazioni progettuali, se queste non sono regolate dalle parti tramite il contratto di appalto, la disciplina applicabile trova fonte negli artt. 1659 c.c. (variazioni concordate del progetto), 1660 c.c. (variazioni necessarie) e 1661 c.c.
(variazioni ordinate dal committente).
Nel primo caso la normativa disciplina l'ipotesi in cui le variazioni siano concordate tra le parti e precisa che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate;
nel secondo caso trattasi di variazioni necessarie ed indispensabili affinché
l'opera sia eseguita a regola d'arte ed in tale circostanza le variazioni non sono imputabili ad alcuna delle parti, ma dipendono dalla modifica di normative tecniche o per il verificarsi di circostanze sopravvenute.
Infine, l'articolo 1661 c.c. disciplina la fattispecie in cui le variazioni siano volute dal committente ed in tal caso, se tale richiesta non risulti in forma scritta, l'appaltatore può provarla con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni. Peraltro, la variante ordinata dal committente legittima anche a ridefinire i tempi di esecuzione dell'opera, con conseguente preclusione dell'applicazione delle penali che erano state concordate per il ritardo.
Nella concreta fattispecie che qui occupa emerge che già in fase progettuale il fosse stato edotto del fatto che un'eventuale Parte_1 aumento/diminuzione di un piano rispetto ad un altro avrebbe comportato un aumento/diminuzione di un altro piano, al fine di rispettare la volumetria complessiva del fabbricato prevista in progetto e assentita con il permesso di costruire.
Dunque, nel momento in cui il predetto autorizzava l'innalzamento del primo piano, egli era conscio del necessario abbassamento dell'altezza della mansarda. D'altra parte, è emersa dall'incartamento di causa la circostanza che sarebbe stato lo stesso committente precitato a voler modificare l'altezza del primo piano, con conseguente diminuzione dell'altezza della mansarda (cfr. deposizione teste : “in quell'occasione il Dottor Testimone_2 Pt_1 chiese e pretese di alzare l'altezza del pianoterra di circa 30-40 cm rispetto all'altezza prevista in progetto”; deposizione teste : “in una Testimone_1 riunione […] il Dottor ha formulato la richiesta di alzare Pt_1
l'interpiano del seminterrato di circa 20-30 cm, al fine di poterne usufruire in futuro come attività commerciale. […] Posso affermare che la maggiore altezza di cui ho parlato non è stata determinata da un errore dell , ma da una richiesta del Dott. .), e che a tal fine lo P_ Pt_1 stesso si era recato al Comune per comunicare la variante. Pt_1
Va precisato, inoltre, come ad ogni modo il committente mantenga sempre un ruolo attivo sulle modalità esecutive del contratto soprattutto laddove sia nominato un direttore dei lavori, al quale è normalmente assegnato un ruolo di sorveglianza circa la conformità della progressiva esecuzione dell'opera al progetto e, al tempo stesso, un potere di intervento volto a garantire la realizzazione dell'opera stessa senza difetti costruttivi.
Per quel che concerne il regime probatorio delle variazioni dell'opera in tema di appalto, esso “muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 40122 del 15 dicembre 2021).
Orbene, nel caso in esame, mentre l'appellata ha dato prova del consenso alla modifica del progetto, d'altro canto l'appellante non ha provato la mancanza di consenso all'innalzamento del piano terra e alla conseguente diminuzione del piano mansardato così come previsto in progetto, al fine di rispettare la volumetria dell'immobile. Nella specie, dunque, la ditta non aveva fatto altro che P_ ottemperare alle richieste del e la riduzione dell'altezza del Parte_1 piano mansardato non era stata altro che una conseguenza della richiesta di quest'ultimo, senza che pertanto potesse in forza di ciò trovare spazio alcuna richiesta di risarcimento danni da parte del medesimo.
Va, poi, evidenziato, quale ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda suddetta, l'acclarata insussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione di rimessione in pristino nel caso in esame, sul costo della quale ultima per l'appunto poter commisurare il ristoro del pregiudizio dedotto.
Sebbene, infatti, dal punto di vista fattuale sia stata constatata la difformità di altezza del piano mansardato per come previsto in progetto, che anziché essere pari a 225 cm., è risultato variare, a seconda dei punti, da 225 a 205 cm
(per come accertato dal CTU), per porre rimedio a tale difformità - ha affermato il Ctu - “l'unica soluzione non percorribile sarebbe quella di demolire tutto l'impalcato di copertura e ricostruirlo così per come progettato.
Questa operazione, oltre ad essere economicamente molto costosa, non è di semplice realizzazione in quanto si potrebbero danneggiare le armature dei pilastri in elevazione dell'ultimo impalcato”.
Ancora deve rilevarsi come nella vicenda di causa non soltanto la variazione fosse stata ordinata e voluta dal committente, ma come fosse anche emerso che dalla stessa era derivato un aumento di valore dell'immobile. Lo stesso
Ctu (cfr. pagg. 23 e 24 della relazione), nel constatare l'effettiva maggiore altezza del piano terra (un valore medio di 315 cm. senza coibentazione contro i 280 cm. del progetto iniziale) affermava che “Detta esecuzione non può essere considerata una difformità di esecuzione a carico dell'impresa atteso che appare molto più probabile il negligente comportamento del direttore dei lavori, che, prima del progetto del solaio, avrebbe dovuto controllare l'altezza d'interpiano. […] Bisogna precisare che tale minor altezza della mansarda sarebbe stata determinato dall'innalzamento del piano terra per cui, così come previsto in contratto, per evitare un aumento della volumetria dell'immobile, bisognava ridurre il piano “mansarda”, aggiungendo che “tale lamentata difformità ..ha portato un evidente vantaggio alla parte attrice ed intervenuta”. In virtù allora dei due elementi comprovati in atti in merito, da un lato, all'acclarato aumento di valore dell'immobile e, dall'altro, all'autorizzazione del committente, non può che escludersi, in conformità del contenuto della pronuncia gravata, la spettanza di alcun risarcimento del danno nei termini invocati dall'appellante principale.
Parimenti da disattendere sono i due motivi addotti a sostegno dell'appello interposto in via incidentale avverso la decisione di primo grado dall'appellata Controparte_1
Nessuna censura merita in primo luogo il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure alla società predetta della rivalutazione monetaria sulla somma di €uro 27.256,91, al cui pagamento in favore di essa è stato condannato il a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori Parte_1 extracontrattuali eseguiti.
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo che il prezzo dell'appalto costituisce un debito di valuta (e non già di valore) ed è quindi insuscettibile di automatico adeguamento per effetto del processo inflattivo della moneta
(cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11594 del 22-6-2024), e tanto anche con riferimento all'importo relativo alla remunerazione di eventuali lavori extra contratto, essendosi sul punto risolutivamente affermato il principio per cui
“l'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia il corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno” (cfr. Cass.
Civ., sentenza n. 3393 dell'8 aprile 1999; sentenza n. 35 del 14 gennaio 1985).
Altrettanto da rigettare è l'impugnazione incidentale in disamina nella parte in cui a mezzo di essa si denuncia il vizio di extrapetizione della pronuncia gravata per avere liquidato in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento danni la somma quantificata dal Ctu, ricomprendente tuttavia voci di danno non richieste dall'allora attore predetto.
Va precisato al riguardo, infatti, che è da considerarsi immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico, riscontrandosi, invece, una nullità, in quanto l'accertamento si colloca al di fuori dei limiti della domanda, qualora la consulenza indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2022 n. 3086). Invero, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1190 del 22/01/2015).
Orbene, nel caso de quo i fatti posti a fondamento della domanda risultavano già indicati dalla parte, in quanto l'appellante, già attore in prime cure, allegava i fatti costitutivi e gli elementi specifici posti a fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno, ma l'accertamento di questi poteva avvenire solo tramite una perizia tecnica, in quanto non visibili ictu oculi. È principio consolidato, infatti, quello che prevede che il giudice può affidare al consulente “non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza 13-3-2009 n. 6155).
Neppure alcuna fondata ragion d'essere hanno, infine, le doglianze di cui al secondo motivo dell'appello principale, atteso che la segnalata discrasia tra l'importo totale liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione agli accertati vizi dell'opera e la minore somma finale attribuita per tale causale in favore del si spiega agevolmente in ragione del fatto che Parte_1 dagli €uro 8.950,11 complessivamente calcolati vanno detratti gli €uro
1.500,00, siccome specificamente dovuti per i danni derivanti dall'acclarata mancanza di adeguate protezioni dei ferri dei pilastri circolari del piano terra dell'immobile interessato dai lavori e ritenuti dal primo giudice nel caso in esame da risarcirsi in via alternativa solo in favore del terzo intervenuto in causa . Controparte_2
Ne consegue, dunque, la correttezza sul punto della individuazione dell'importo da liquidarsi in favore del predetto appellante principale in ragione della misura di €uro 7.450,00 (€uro 8.950,11 – €uro 1.500,00), della quale tuttavia emerge l'avvenuta non corretta indicazione nella sentenza impugnata per mero errore materiale come €uro “7.7450,11” e alla cui rettifica, pertanto, occorre procedersi nella presente sede da parte di questa
Corte, in conformità della richiesta in tal senso formulata dalla P_ con l'appello incidentale.
[...]
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discendono statuizioni finali di rigetto dell'appello principale e, per converso, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, di correzione della sentenza impugnata nella parte in cui per mero errore materiale è stata indicata in motivazione e nel dispositivo la somma liquidata in favore del
[...]
a titolo di risarcimento dei danni in “€uro 7.7450,11”, anziché in Parte_1
“€uro 7.450,11”, con correlativa conferma di detta sentenza in ogni sua restante parte.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione sostanziale di soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di , con atto di citazione notificato il 6-11-2017, Controparte_2
e sull'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 6-2-2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 6-4-2017 n. 701, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che laddove alla pag. 6, rigo 12 e rigo 22, si legge “€ 7.7450,11” debba invece intendersi e leggersi “€ 7.450,11”;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2004.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Cosentino Fabrizio Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1945 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Migaldi in virtù Parte_1 di procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Loreto - Via W. Tobagi n. 8;
- appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo De Bernardo e Stanislao De
Santis in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Lidonnici n. 7, presso lo studio dell'Avv. Albino Domanico;
- appellata-appellante incidentale e
; Controparte_2
- appellato contumace
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare ed annullare la sentenza appellata nei capi impugnati con il presente atto per tutte le motivazioni su epigrafate;
condannare la società al pagamento in favore del Dott. Controparte_1
dell'importo di €uro 75.163,27 o nella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà determinata in corso di causa.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Conclude affinché l'Ecc.ma Corte, contrariis reictis - previa correzione del denunziato errore materiale relativo all'indicazione dell'importo di €uro <<7.7450,11>>, di cui a pag. 6, rigo 12
e rigo 22, della sentenza impugnata - così provveda:
1) dichiari inammissibile ovvero rigetti il proposto appello;
2) accolga, invece, l'appello incidentale e per l'effetto: a) annulli la sentenza gravata, nella parte in cui condanna la a pagare in favore del P_
la somma di €uro 7.450,11; b) condanni il al pagamento, in Pt_1 Pt_1 favore della , della rivalutazione monetaria, dalla domanda al P_ saldo, sulla somma di €uro 27.256,91 liquidata in favore della stessa in primo grado.
3) condanni l'appellante alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.07.2009 alla società , il dott. , cf Controparte_1 Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Migaldi, presso il cui
[...] studio, sito alla via W. Tobagi n. 8 di Cosenza, eleggeva anche domicilio, allegava:
a) Che il 28.03.2006 aveva concluso con la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione di un complesso edilizio alla via Toscanini di Acri;
b) Che i lavori erano iniziati il 28.03.2006 ed erano stati ultimati nel dicembre 2006, con un ritardo di 240 giorni rispetto al termine indicato all'art. 5 del predetto contratto di appalto;
c) Che dopo la conclusione dei lavori aveva rilevato degli evidenti vizi di costruzione, tempestivamente denunciati alla convenuta la quale, nonostante i numerosi solleciti – l'ultimo dei quali effettuato con missiva del 29.04.2009 – si era rifiutata di intervenire;
d) Che, di conseguenza, aveva provveduto a realizzare a sua cure e spese gli interventi per rimediare alle irregolarità strutturali, incaricando dei relativi lavori la Ditta CO.GE.M. snc;
e) Che dalla perizia redatta, su suo incarico, all'Ing. Persona_1 erano emersi i difetti e i vizi di costruzione dell'edificio;
f) Che dalla predetta perizia era, altresì, emerso che, a seguito della quantificazione dei danni provocatigli dalla convenuta e dalle somme a questa versate a seguito del contratto di appalto, il suo credito nei confronti della stessa convenuta ammontava ad € 57.578,00;
Concludeva, pertanto, l'attore chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 57.578,00, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata il 16.11.2009 si costituiva la società CP_3
e CF in persona del rl.pt. geom
[...] P.IVA_1 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo De Bernardo, presso il cui studio, sito alla via P. Borsellino n. 59 di Acri, Cs, eleggeva anche domicilio, eccependo:
- La inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dell'azione da parte dell'attore;
- Che i rilievi dell'attore erano stati puntualmente contestati, da ultimo con la missiva dell'8 maggio 2009, a firma del suo difensore;
- Che le opere erano state realizzate nel rispetto delle relative tecniche costruttive e secondo le disposizioni dell'attore;
- Che il compenso corrispostole dall'attore ammontava ad € 149.500,00 comprensivi di IVA e non ad € 160.500,00 come affermato dal primo;
- Che il corrispettivo esigibile per i lavori, da contratto ed extracontratto, eseguiti ammontava ad € 210.829,30 (Iva compresa), per cui la somma ancora dovutale dall'attore ammontava ad €
61.329,30; - Che il corrispettivo per i lavori extracontratto ammontava ad €
52.382,00 (iva inclusa) e non, per come affermato dall'attore, ad €
9.156,00;
- Che il ritardo nella conclusione dei lavori (il cui danno era stato quantificato dall'attore in € 12.000,00) era dovuto all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale prima, e cioè il 16 maggio
2006, aveva presentato un progetto di variante che aveva comportato una sospensione dei lavori di ben cinque mesi, e poi le aveva commissionato lavori non previsti nell'originario contratto di appalto.
Concludeva, perciò, la convenuta chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto della domanda attrice e, in riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
8.946,00 (iva compresa) a titolo di residuo del compenso per le opere da contratto realizzate e della somma di € 52.382,00 a titolo di compenso per le opere extracontratto realizzate, oltre interessi e rivalutazione dal dicembre 2007 al giorno di soddisfo;
il tutto con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del difensore anticipatario.
Con memoria depositata all'udienza del 5.02.2010 interveniva nel processo il sig. , cf. Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Oliva, presso il cui studio, sito alla via P. Borsellino n. 2 di Acri, Cs, eleggeva anche domicilio, allegando:
- Di essere originariamente proprietario, assieme al dott.
[...]
, del terreno, con annessa vecchia abitazione, sul quale, Parte_1 previo abbattimento di tale abitazione, era stato realizzato il complesso residenziale per cui è causa;
- Che di tale complesso residenziale lo stesso era proprietario di una quota immobiliare, a seguito dell'accordo, stipulato con scrittura privata del 3 aprile 2006, con il dott. , il quale, in cambio della Pt_1 cessione dell'area, si era impegnato a cedergli una porzione del fabbricato sito in Acri alla via Toscanini n. 1, da edificare a sua cura e spese;
- Che, però, durante un sopralluogo nell'immobile di sua proprietà, effettuato nel gennaio 2010 assieme al geom. al fine di CP_5 valutare il valore del bene in vista di una sua futura vendita, si era accorto che tra i pilastri del seminterrato, a forma quadrata, e quelli del piano terra, a forma circolare, vi era una forte variazione di discontinuità, con conseguente fuoriuscita di sbarre di ferro dal pilastro sottostante, successivamente piegate all'interno del pilastro sovrastante;
- Che tale stato di fatto avrebbe comportato un rapido processo di ossidazione dei ferri longitudinali, costituenti la struttura;
- Che oltre a ciò, nel seminterrato e nel primo piano, mancava qualsiasi predisposizione per le canne fumarie;
- Che evidente appariva l'errore di costruzione della convenuta
; P_
- Che, comunque, anche l'attore doveva ritenersi inadempiente al suo obbligo.
Concludeva, pertanto, l'intervenuto chiedendo, in via principale l'accertamento della responsabilità della dei vizi presenti nel Controparte_1 suo immobile e in subordine l'accertamento della responsabilità del dott.
per l'omessa vigilanza nella realizzazione dell'opera e la conseguente Pt_1 condanna della al risarcimento nei suoi confronti dei danni Controparte_1 derivanti dai vizi illustrati, quantificati in € 20.000,00; il tutto con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta anche CTU, all'esito dell'udienza del 15.04.2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di eventuali memorie conclusionali.”
Con sentenza n. 701/2017, emessa il 30 marzo 2017 e depositata il 6 aprile
2017, il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, condannava la al risarcimento del danno in favore P_ dell'allora attore, , quantificato nella somma indicata in Parte_2 motivazione e nel dispositivo in “€ 7.7450,11”, maggiorata di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo;
condannava, poi, la al risarcimento del danno in favore del terzo intervenuto P_ CP
, quantificato nella somma di €uro 1.500,00, maggiorata di interessi
[...] della domanda a quello di effettivo soddisfo;
condannava, infine,
[...]
al pagamento in favore della della somma di €uro Parte_1 P_
27.256,91, maggiorata di interessi dal giorno della domanda a quello di effettivo soddisfo;
compensava le spese del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 6-11-2017,
[...]
, a fondamento del quale deduceva in primo luogo l'omessa Parte_1 valutazione da parte del giudice di prime cure di alcune parti dell'elaborato peritale reso dal nominato Ctu, dolendosi nello specifico del riconoscimento di tutte le voci di danno dallo stesso indicate ad eccezione di quella più cospicua (di cui al punto 5 pag. 23 della relazione del Ctu) quantificata in
€uro 66.213,16 e relativa ai costi necessari per la demolizione ed il ripristino di tutto l'impalcato di copertura dell'immobile. A dire dell'appellante, infatti,
l'esclusione del riconoscimento di tale voce di danno non era stata giustificata da alcuna motivazione nella pronuncia gravata, nonostante il Ctu nel proprio elaborato avesse fatto rilevare il difetto di esecuzione del piano mansardato, accertando un'altezza dello stesso, pari a circa 205 cm., diversa rispetto a quella prevista in progetto di 250 cm. e quantificando nella somma sopra indicata quella necessaria ad eliminare tale difformità mediante la demolizione di tutto l'impaccato di copertura e la conseguente ricostruzione.
Lamentava, poi, l'errata valutazione ed interpretazione della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio sostenendo, a differenza di quanto affermato dal teste , di non avere dato alcuna autorizzazione Testimone_1 alla riduzione del piano mansardato e che, pertanto, in mancanza di essa, non si sarebbe potuto che riscontrare una difformità nei lavori realizzati dall in contrasto con quanto previsto dal progetto e dal relativo P_ contratto, con la conseguenza che l'importo corretto da liquidare in suo favore a titolo di risarcimento dei danni era pari ad €uro 75.163,27.
Sotto altro profilo di doleva il della manifesta erroneità della Pt_1 quantificazione della cifra riconosciuta in suo favore a titolo di risarcimento dei danni operata in sentenza, laddove mentre nel corpo di essa erano stati elencati i vizi e quantificati i correlativi danni da risarcire la cui sommatoria dava l'importo totale di €uro 8.950,11, nel dispositivo era stata poi indicata come dovuta a tale titolo la somma poco chiara e di dubbia comprensione di
“€uro 7.7450,11”.
Concludeva, dunque, nei termini di cui in epigrafe, chiedendo la revoca e l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e la sospensione della stessa, nonché la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-2-
2018, l'impresa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la quale, dopo avere preliminarmente evidenziato la formazione del giudicato sul capo della sentenza impugnata relativo alla condanna del al pagamento in suo favore di €uro 27.256,91 per lavori Parte_1 extra contratto, nonché sulle ulteriori statuizioni con cui era stata esclusa qualsiasi ragione di danno a carico del suddetto con riferimento ai pretesi vizi e difetti delle opere che il Ctu di primo grado non aveva ritenuto sussistenti o altrimenti addebitabili ad essa società, opponeva innanzi tutto come l'appellante fosse decaduto dall'azione volta a far valere i vizi relativi alla minore altezza del piano mansardato in quanto, a suo dire, il medesimo era stato a conoscenza delle suddette difformità rispetto al progetto, non solo per essere detta minore altezza la conseguenza di quella maggiore del piano terra, per come da lui voluta, ma anche per avere costui proprio in virtù di tale evenienza presentato domanda di sanatoria in variante.
Deduceva, altresì, la società appellata come il gravame avversario fosse da ritenersi inammissibile per insussistenza di alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, atteso che la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di €uro 66.213,16 era una domanda nuova, non ammissibile in appello, sostenendo a fondamento di tale doglianza che il non aveva Pt_1 mai chiesto il risarcimento del danno pari alle somme occorrenti per riportare la mansarda all'altezza prevista nel progetto originario, ma soltanto il risarcimento del danno subito per il corrispondente decremento di valore dell'immobile determinato dal Ctu nella somma di €uro 11.000,00. Aggiungeva, poi, come in ogni caso tale domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento sia perché, una volta variata l'altezza del piano terra, era necessario rimodulare quella della mansarda, per non alterare la volumetria complessiva assentita con il permesso di costruire, sia perché il Ctu aveva ritenuto l'operazione non solo economicamente molto costosa, ma anche di non semplice realizzazione.
L'appellata predetta proponeva, infine, appello incidentale avverso la medesima decisione di primo grado nella parte in cui aveva statuito la condanna a suo carico al pagamento in favore del della Parte_1 somma di €uro 7.450,11 (erroneamente indicata per ben due volte in sentenza come €uro “7.7450,11”) a titolo di risarcimento danni per vizi dell'opera che non avevano costituito oggetto della domanda giudiziale dal predetto intentata e, come tale, viziata da extra petizione, nonché nella parte in cui non aveva riconosciuto in suo favore la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto della condanna pronunciata a carico della controparte di €uro
27.256,91, per come ritualmente richiesta in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, concludendo come in premessa, anche invocando la correzione dell'errore materiale relativo alla indicazione dell'importo sopra indicato.
L'appellato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_2 costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti e provvedutosi, come da ordinanza in atti, all'accoglimento della richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna di al pagamento di €uro 27.256,91 oltre Parte_1 accessori in favore di nei limiti dell'importo di €uro Controparte_1
15.000,00, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo, in esito all'udienza collegiale del 24-9-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art 127
c.p.c. giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto in via principale dal avverso la Parte_1
decisione di primo grado è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Prive di pregio si atteggiano innanzi tutto le censure addotte con il primo motivo dell'appello principale avverso la mancata liquidazione da parte del giudice di prime cure in favore del della somma individuata dal Ctu Pt_1
a titolo di risarcimento del danno per l'accertata minore altezza del piano mansardato rispetto a quanto previsto in progetto e, come tali, anche meritevoli di essere disattese.
Al riguardo deve respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata sotto il dedotto profilo della pretesa Controparte_1 introduzione sul punto da controparte di una domanda nuova in violazione dell'art. 345 c.p.c., dovendo di contro rilevarsi come la somma nella specie richiesta dall'appellante a titolo di risarcimento danni non è altro che quella conseguente all'accertamento in corso di causa in primo grado, in conformità anche a quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in cui l'allora attore, nell'indicare la somma pretesa a titolo di risarcimento danni, precisava “..o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa..”, e tanto in forza del principio interpretativo secondo il quale “…la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c…” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 834 del 15 gennaio 2019).
Ciò posto, la decisione di primo grado è da reputare corretta sul punto investito dall'impugnazione in esame, in quanto non solo nella specie il committente è decaduto dall'azione giudiziale tesa a far valere i vizi di cui si discute, ma anche per la circostanza che tale difformità è da ricondursi all'accertata volontà del medesimo di innalzare l'altezza del piano terra, nonché per la constatazione che un'azione di ripristino risulta allo stato dei fatti irrealizzabile, con conseguente venir meno allo stesso tempo anche dei presupposti per il riconoscimento un risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, appare innegabile nella vicenda di causa che l'odierno appellante, sia che si voglia sussumere la fattispecie nella disciplina dell'articolo 1667 c.c. ovvero in quella dell'articolo 1669 c.c., sia incorso nelle decadenze di legge.
Laddove, infatti, l'articolo 1667 c.c., rubricato difformità e vizi dell'opera, prevede un termine di decadenza per la denunzia dei vizi pari a sessanta giorni dalla scoperta, l'articolo 1669 c.c., rubricato Rovina e difetti di cose immobili, prevede che l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, risulta comprovato in atti che nel caso de quo i termini di decadenza relativi alla denunzia dei vizi venivano di gran lunga superati.
In proposito, la Corte, alla luce di quanto emerso dall'incarto di causa in punto di fatto nell'ambito del giudizio di primo grado, non può che condividere l'analisi puntuale effettuata dal giudice di prime cure nel ricostruire la cronologia dei fatti, secondo cui l'intero fabbricato veniva consegnato nel dicembre 2007, epoca a partire dalla quale il accortosi dei vizi, tra cui Pt_1 quello della minor altezza del piano mansardato, visibile ictu oculi, incaricava la ditta CO.GE.M. s.n.c. di farvi fronte ed in data 21/02/2008 incaricava l'Ing. di redigere una perizia che attestasse i danni riscontrati e, Persona_1 soltanto, con una comunicazione del 29-04-2009 lamentava formalmente all'opposta i vizi riscontrati.
Dunque, tra la scoperta dei vizi visibili ictu oculi e la denunzia formale degli stessi, trascorrevano circa due anni;
diversamente, invece, per gli altri vizi che emergevano soltanto a seguito di perizia di parte e di elaborato CTU e che venivano dunque riconosciuti e liquidati dal Giudice di prime cure.
Il , tra l'altro, non offriva elementi probatori che Parte_1 permettessero di dimostrare un diverso dies a quo di decorrenza del termine di denuncia dei vizi. Alla stregua, pertanto, dell'accertata decadenza nei termini suesposti, in alcun modo avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di liquidazione della voce di danno in questione, sebbene quantificata dal Ctu.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di denuncia del relativo vizio dell'opera nei termini prescritti dalla legge, la domanda di risarcimento dei danni non avrebbe potuto parimenti trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso di appalti privati, nel momento in cui si verifichino delle variazioni progettuali, se queste non sono regolate dalle parti tramite il contratto di appalto, la disciplina applicabile trova fonte negli artt. 1659 c.c. (variazioni concordate del progetto), 1660 c.c. (variazioni necessarie) e 1661 c.c.
(variazioni ordinate dal committente).
Nel primo caso la normativa disciplina l'ipotesi in cui le variazioni siano concordate tra le parti e precisa che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate;
nel secondo caso trattasi di variazioni necessarie ed indispensabili affinché
l'opera sia eseguita a regola d'arte ed in tale circostanza le variazioni non sono imputabili ad alcuna delle parti, ma dipendono dalla modifica di normative tecniche o per il verificarsi di circostanze sopravvenute.
Infine, l'articolo 1661 c.c. disciplina la fattispecie in cui le variazioni siano volute dal committente ed in tal caso, se tale richiesta non risulti in forma scritta, l'appaltatore può provarla con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni. Peraltro, la variante ordinata dal committente legittima anche a ridefinire i tempi di esecuzione dell'opera, con conseguente preclusione dell'applicazione delle penali che erano state concordate per il ritardo.
Nella concreta fattispecie che qui occupa emerge che già in fase progettuale il fosse stato edotto del fatto che un'eventuale Parte_1 aumento/diminuzione di un piano rispetto ad un altro avrebbe comportato un aumento/diminuzione di un altro piano, al fine di rispettare la volumetria complessiva del fabbricato prevista in progetto e assentita con il permesso di costruire.
Dunque, nel momento in cui il predetto autorizzava l'innalzamento del primo piano, egli era conscio del necessario abbassamento dell'altezza della mansarda. D'altra parte, è emersa dall'incartamento di causa la circostanza che sarebbe stato lo stesso committente precitato a voler modificare l'altezza del primo piano, con conseguente diminuzione dell'altezza della mansarda (cfr. deposizione teste : “in quell'occasione il Dottor Testimone_2 Pt_1 chiese e pretese di alzare l'altezza del pianoterra di circa 30-40 cm rispetto all'altezza prevista in progetto”; deposizione teste : “in una Testimone_1 riunione […] il Dottor ha formulato la richiesta di alzare Pt_1
l'interpiano del seminterrato di circa 20-30 cm, al fine di poterne usufruire in futuro come attività commerciale. […] Posso affermare che la maggiore altezza di cui ho parlato non è stata determinata da un errore dell , ma da una richiesta del Dott. .), e che a tal fine lo P_ Pt_1 stesso si era recato al Comune per comunicare la variante. Pt_1
Va precisato, inoltre, come ad ogni modo il committente mantenga sempre un ruolo attivo sulle modalità esecutive del contratto soprattutto laddove sia nominato un direttore dei lavori, al quale è normalmente assegnato un ruolo di sorveglianza circa la conformità della progressiva esecuzione dell'opera al progetto e, al tempo stesso, un potere di intervento volto a garantire la realizzazione dell'opera stessa senza difetti costruttivi.
Per quel che concerne il regime probatorio delle variazioni dell'opera in tema di appalto, esso “muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 40122 del 15 dicembre 2021).
Orbene, nel caso in esame, mentre l'appellata ha dato prova del consenso alla modifica del progetto, d'altro canto l'appellante non ha provato la mancanza di consenso all'innalzamento del piano terra e alla conseguente diminuzione del piano mansardato così come previsto in progetto, al fine di rispettare la volumetria dell'immobile. Nella specie, dunque, la ditta non aveva fatto altro che P_ ottemperare alle richieste del e la riduzione dell'altezza del Parte_1 piano mansardato non era stata altro che una conseguenza della richiesta di quest'ultimo, senza che pertanto potesse in forza di ciò trovare spazio alcuna richiesta di risarcimento danni da parte del medesimo.
Va, poi, evidenziato, quale ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda suddetta, l'acclarata insussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione di rimessione in pristino nel caso in esame, sul costo della quale ultima per l'appunto poter commisurare il ristoro del pregiudizio dedotto.
Sebbene, infatti, dal punto di vista fattuale sia stata constatata la difformità di altezza del piano mansardato per come previsto in progetto, che anziché essere pari a 225 cm., è risultato variare, a seconda dei punti, da 225 a 205 cm
(per come accertato dal CTU), per porre rimedio a tale difformità - ha affermato il Ctu - “l'unica soluzione non percorribile sarebbe quella di demolire tutto l'impalcato di copertura e ricostruirlo così per come progettato.
Questa operazione, oltre ad essere economicamente molto costosa, non è di semplice realizzazione in quanto si potrebbero danneggiare le armature dei pilastri in elevazione dell'ultimo impalcato”.
Ancora deve rilevarsi come nella vicenda di causa non soltanto la variazione fosse stata ordinata e voluta dal committente, ma come fosse anche emerso che dalla stessa era derivato un aumento di valore dell'immobile. Lo stesso
Ctu (cfr. pagg. 23 e 24 della relazione), nel constatare l'effettiva maggiore altezza del piano terra (un valore medio di 315 cm. senza coibentazione contro i 280 cm. del progetto iniziale) affermava che “Detta esecuzione non può essere considerata una difformità di esecuzione a carico dell'impresa atteso che appare molto più probabile il negligente comportamento del direttore dei lavori, che, prima del progetto del solaio, avrebbe dovuto controllare l'altezza d'interpiano. […] Bisogna precisare che tale minor altezza della mansarda sarebbe stata determinato dall'innalzamento del piano terra per cui, così come previsto in contratto, per evitare un aumento della volumetria dell'immobile, bisognava ridurre il piano “mansarda”, aggiungendo che “tale lamentata difformità ..ha portato un evidente vantaggio alla parte attrice ed intervenuta”. In virtù allora dei due elementi comprovati in atti in merito, da un lato, all'acclarato aumento di valore dell'immobile e, dall'altro, all'autorizzazione del committente, non può che escludersi, in conformità del contenuto della pronuncia gravata, la spettanza di alcun risarcimento del danno nei termini invocati dall'appellante principale.
Parimenti da disattendere sono i due motivi addotti a sostegno dell'appello interposto in via incidentale avverso la decisione di primo grado dall'appellata Controparte_1
Nessuna censura merita in primo luogo il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure alla società predetta della rivalutazione monetaria sulla somma di €uro 27.256,91, al cui pagamento in favore di essa è stato condannato il a titolo di corrispettivo dovuto per i lavori Parte_1 extracontrattuali eseguiti.
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo che il prezzo dell'appalto costituisce un debito di valuta (e non già di valore) ed è quindi insuscettibile di automatico adeguamento per effetto del processo inflattivo della moneta
(cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11594 del 22-6-2024), e tanto anche con riferimento all'importo relativo alla remunerazione di eventuali lavori extra contratto, essendosi sul punto risolutivamente affermato il principio per cui
“l'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia il corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno” (cfr. Cass.
Civ., sentenza n. 3393 dell'8 aprile 1999; sentenza n. 35 del 14 gennaio 1985).
Altrettanto da rigettare è l'impugnazione incidentale in disamina nella parte in cui a mezzo di essa si denuncia il vizio di extrapetizione della pronuncia gravata per avere liquidato in favore del a titolo di Parte_1 risarcimento danni la somma quantificata dal Ctu, ricomprendente tuttavia voci di danno non richieste dall'allora attore predetto.
Va precisato al riguardo, infatti, che è da considerarsi immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico, riscontrandosi, invece, una nullità, in quanto l'accertamento si colloca al di fuori dei limiti della domanda, qualora la consulenza indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2022 n. 3086). Invero, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1190 del 22/01/2015).
Orbene, nel caso de quo i fatti posti a fondamento della domanda risultavano già indicati dalla parte, in quanto l'appellante, già attore in prime cure, allegava i fatti costitutivi e gli elementi specifici posti a fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno, ma l'accertamento di questi poteva avvenire solo tramite una perizia tecnica, in quanto non visibili ictu oculi. È principio consolidato, infatti, quello che prevede che il giudice può affidare al consulente “non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza 13-3-2009 n. 6155).
Neppure alcuna fondata ragion d'essere hanno, infine, le doglianze di cui al secondo motivo dell'appello principale, atteso che la segnalata discrasia tra l'importo totale liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione agli accertati vizi dell'opera e la minore somma finale attribuita per tale causale in favore del si spiega agevolmente in ragione del fatto che Parte_1 dagli €uro 8.950,11 complessivamente calcolati vanno detratti gli €uro
1.500,00, siccome specificamente dovuti per i danni derivanti dall'acclarata mancanza di adeguate protezioni dei ferri dei pilastri circolari del piano terra dell'immobile interessato dai lavori e ritenuti dal primo giudice nel caso in esame da risarcirsi in via alternativa solo in favore del terzo intervenuto in causa . Controparte_2
Ne consegue, dunque, la correttezza sul punto della individuazione dell'importo da liquidarsi in favore del predetto appellante principale in ragione della misura di €uro 7.450,00 (€uro 8.950,11 – €uro 1.500,00), della quale tuttavia emerge l'avvenuta non corretta indicazione nella sentenza impugnata per mero errore materiale come €uro “7.7450,11” e alla cui rettifica, pertanto, occorre procedersi nella presente sede da parte di questa
Corte, in conformità della richiesta in tal senso formulata dalla P_ con l'appello incidentale.
[...]
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discendono statuizioni finali di rigetto dell'appello principale e, per converso, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, di correzione della sentenza impugnata nella parte in cui per mero errore materiale è stata indicata in motivazione e nel dispositivo la somma liquidata in favore del
[...]
a titolo di risarcimento dei danni in “€uro 7.7450,11”, anziché in Parte_1
“€uro 7.450,11”, con correlativa conferma di detta sentenza in ogni sua restante parte.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione sostanziale di soccombenza reciproca delle parti in esito al giudizio, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di , con atto di citazione notificato il 6-11-2017, Controparte_2
e sull'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 6-2-2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 6-4-2017 n. 701, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che laddove alla pag. 6, rigo 12 e rigo 22, si legge “€ 7.7450,11” debba invece intendersi e leggersi “€ 7.450,11”;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2004.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)