Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 445/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio LI Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 2131/2021 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 22.12.2021 vertente
TRA
P.I. e C.F. – in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. , con l' avv. Temistocle Miracco che la rappresenta e difende (PEC - fax 0984012811) Email_1
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace –
E NEI CONFRONTI DI
IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore – che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
con sede in Roma, con gli avv. Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Controparte_3
Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente (notificazioni e comunicazioni
t) Email_2
- appellato–
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.7.2019 chiedeva al Tribunale di Reggio CP_1
Calabria declaratoria di nullità/illegittimità del ruolo esattoriale relativo alla cartella n. 09420100024029339000 (emessa per la riscossione di crediti iscritti a ruolo
CP_ dall' lamentando l'omessa/invalida notifica della cartella relativa al ruolo opposto, la mancata notifica degli atti presupposti da parte dell'Ente e l'insussistenza del credito, la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e la carenza di motivazione della cartella con riferimento alle somme accessorie richieste.
Resistevano l' l'ente impositore , che eccepivano tra l'altro l' inammissibilità Pt_1
dell'impugnazione proposta avverso il ruolo pere difetto di interesse ad agire.
CP_ Il GL accoglieva il ricorso, dichiarava prescritti i crediti e condannava in solido e al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza propone gravame l'agente della riscossione insistendo per il difetto di interesse ad agire, in assenza di esecuzione in corso;
l'ente impositore ha manifestato adesione all'accoglimento del gravame mentre non si è CP_1
costituito ed è stato dichiarato contumace.
L'udienza di decisione dell'11.10.2024 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
acquisite note di trattazione scritta, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 28.4.2025
Motivi della decisione
L'appellante insiste nel difetto di interesse ad agire richiamando, oltre a giurisprudenza di legittimità, il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 che con il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del
DPR 602/1973 ha negato l' impugnabilità dell'estratto di ruolo, salva la ricorrenza di talune fattispecie di emersione di un concreto pregiudizio, non ricorrenti nel caso all'esame.
L'appello è fondato.
L'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 , ha inserito il comma 4 bis, che recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si
assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme
allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è
affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti, così
argomentando:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione
autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si
qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in
essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v.
tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un.,
nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate
del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a
questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e,
specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce
motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale
posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma
potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza,
di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento
(sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi,
applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge,
di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di
conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e
170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di
azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di
per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo
rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da
considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del
legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica,
allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o
dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti
dell'impugnazione.
Nel caso in esame nessuna delle fattispecie descritte dall'art. 3 bis è stata allegata e provata nel corso dell' appello, nel quale LI si è limitata a negare l'irretroattività della nuova normativa, senza opporre ragioni specifiche all'ampia motivazione resa sul punto dalle Sezioni Unite.
Va pertanto accolto l'appello, assorbita ogni altra questione e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile l'originario ricorso.
Il fatto che la decisione si fondi su un indirizzo giurisprudenziale inizialmente controverso, su di una legge sopravvenuta nel corso del giudizio e infine di una pronuncia a Sezioni Unite pubblicata nel corso del secondo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_2 CP_1
e nei confronti di e e avverso la sentenza n. 2131/2021
[...] CP_2 CP_3
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22.12.2021: in accoglimento dell'appello, dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese di giudizio compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio LI)