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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2024, n. 18312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18312 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 48953/2023, proposta da e , con il patrocinio dell'Avv. Raffaella DE Parte_1 Parte_2
CAMELIS per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.6.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di Roma in Via dei Meli n. 14/E, di proprietà comune dei coniugi, sarà abitata dalla signora unitamente ai figli;
Parte_1 3. Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale andando a vivere in Parte_2
Roma, via Prenestina n. 369/D;
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
e risiederà presso l'abitazione in Roma alla Via dei Meli n. 14/E unitamente alla madre e al fratello Il figlio maggiorenne , non autosufficiente Persona_2 Persona_2 economicamente, risiederà con la madre in Roma, via dei Meli n. 14/E;
5. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
le questioni di ordinaria amministrazione relative alla responsabilità sul minore vengono affidate alla madre, con la quale il minore convive, con l'obbligo di Persona_1 consultazione con il padre per ogni questione che possa assumere una particolare importanza per la vita del figlio e con l'obbligo di non assumere decisioni in contrasto con l'armonia dei rapporti del minore con il padre. Il padre, a sua volta, nei periodi in cui il figlio minore Per_1
sarà con lui, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, con l'obbligo di
[...] consultazione con la madre per ogni questione che possa assumere una particolare importanza per la vita dello stesso e con l'obbligo di non assumere decisioni in contrasto con l'armonia dei rapporti del minore con la madre;
6. Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo Persona_1 desideri, compatibilmente alle esigenze scolastiche, ricreative e sanitarie e, comunque, con le seguenti modalità:
- per n. 3 giorni a settimana da concordarsi liberamente fra le parti (eventuali variazioni causate da impegni professionali dovranno essere preventivamente comunicate dal padre);
- per n. 02 pomeriggi a settimana dalle 14.00 sino alle 20.00;
- per n. 02 fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 18.00 sino alle 19.00 della domenica;
- il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
- le feste di Natale ad anni alterni;
- tutte le altre festività non menzionate saranno alternate tra padre e madre di anno in anno;
- quindici giorni nel mese di luglio o agosto o settembre, che le parti si comunicheranno non appena avranno avuto la programmazione delle ferie estive e, comunque, entro il 30 maggio di ciascun anno.
Sono salvi eventuali e diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori sempre tenendo conto del superiore interesse dei figli;
7. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre Pt_1
, tramite bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato IBAN
[...]
[...] presso CHEBANCA!, per il figlio Persona_1 la somma di € 300,00 (trecento/00) al mese e per il figlio la somma di € Persona_2
50,00 (cinquanta/00) al mese - e, quindi, complessive € 350,00 al mese - entro il 3 di ogni mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici INSAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
8. I genitori concorreranno nella misura del 50%, per ciascuna delle parti, alle spese straordinarie dei minori, come da protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Roma
e gli avvocati del Foro di Roma del 17 dicembre 2014 che si allega alla presente;
9. I genitori, per quanto riguarda il figlio minore , allegano piano Persona_1 genitoriale dai medesimi sottoscritto;
10. Il conto corrente cointestato ai coniugi presso FINECO n. 2529349, Iban
[...] verrà utilizzato solo per versare ogni mese l'importo necessario per pagare le rate del mutuo della casa coniugale di Roma via dei Meli n.
14/E di proprietà comune;
11. Sull'immobile sito in Roma Via dei Meli n. 14/E grava un mutuo di importo mensile pari ad € 920,00 e continuerà ad essere corrisposto con rate mensili da entrambi i signori e per € 460,00 ciascuno. Parte_1 Parte_2
12. Nel contempo il signor si aprirà un conto corrente personale solo Parte_2 al medesimo intestato con impegno a non prelevare nessun importo dal conto corrente
FINECO n. 2529349;
13. L'autovettura Smart, targata EG701ST, di proprietà del signor Parte_2 ma utilizzata dalla signora viene trasferita da a titolo di Parte_1 Parte_2 negoziazione globale di tutti i rapporti tra i coniugi, in favore di che si Parte_1 accollerà, dalla data del trasferimento, tutti i relativi oneri;
14. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di autorizzarsi a vicenda a recarsi all'estero unitamente al minore.
15. I signori e convengono che gli assegni familiari o Parte_1 Parte_2 similari sostentamente previsti (assegno unico) o , comunque, qualsiasi sostegno statale previsto per i figli, verranno erogati alla signora e al signor Parte_1 Parte_2 in una misura pari al 50% ciascuno”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
coniugati in Rocca di Papa (RM) il 6.5.2000 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.19 ,
Parte II , Serie A , Anno 2000 );
- nulla sulle spese
Roma, 24/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 48953/2023, proposta da e , con il patrocinio dell'Avv. Raffaella DE Parte_1 Parte_2
CAMELIS per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.6.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di Roma in Via dei Meli n. 14/E, di proprietà comune dei coniugi, sarà abitata dalla signora unitamente ai figli;
Parte_1 3. Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale andando a vivere in Parte_2
Roma, via Prenestina n. 369/D;
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
e risiederà presso l'abitazione in Roma alla Via dei Meli n. 14/E unitamente alla madre e al fratello Il figlio maggiorenne , non autosufficiente Persona_2 Persona_2 economicamente, risiederà con la madre in Roma, via dei Meli n. 14/E;
5. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
le questioni di ordinaria amministrazione relative alla responsabilità sul minore vengono affidate alla madre, con la quale il minore convive, con l'obbligo di Persona_1 consultazione con il padre per ogni questione che possa assumere una particolare importanza per la vita del figlio e con l'obbligo di non assumere decisioni in contrasto con l'armonia dei rapporti del minore con il padre. Il padre, a sua volta, nei periodi in cui il figlio minore Per_1
sarà con lui, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, con l'obbligo di
[...] consultazione con la madre per ogni questione che possa assumere una particolare importanza per la vita dello stesso e con l'obbligo di non assumere decisioni in contrasto con l'armonia dei rapporti del minore con la madre;
6. Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo Persona_1 desideri, compatibilmente alle esigenze scolastiche, ricreative e sanitarie e, comunque, con le seguenti modalità:
- per n. 3 giorni a settimana da concordarsi liberamente fra le parti (eventuali variazioni causate da impegni professionali dovranno essere preventivamente comunicate dal padre);
- per n. 02 pomeriggi a settimana dalle 14.00 sino alle 20.00;
- per n. 02 fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 18.00 sino alle 19.00 della domenica;
- il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, ad anni alterni;
- le feste di Natale ad anni alterni;
- tutte le altre festività non menzionate saranno alternate tra padre e madre di anno in anno;
- quindici giorni nel mese di luglio o agosto o settembre, che le parti si comunicheranno non appena avranno avuto la programmazione delle ferie estive e, comunque, entro il 30 maggio di ciascun anno.
Sono salvi eventuali e diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori sempre tenendo conto del superiore interesse dei figli;
7. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre Pt_1
, tramite bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato IBAN
[...]
[...] presso CHEBANCA!, per il figlio Persona_1 la somma di € 300,00 (trecento/00) al mese e per il figlio la somma di € Persona_2
50,00 (cinquanta/00) al mese - e, quindi, complessive € 350,00 al mese - entro il 3 di ogni mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici INSAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
8. I genitori concorreranno nella misura del 50%, per ciascuna delle parti, alle spese straordinarie dei minori, come da protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Roma
e gli avvocati del Foro di Roma del 17 dicembre 2014 che si allega alla presente;
9. I genitori, per quanto riguarda il figlio minore , allegano piano Persona_1 genitoriale dai medesimi sottoscritto;
10. Il conto corrente cointestato ai coniugi presso FINECO n. 2529349, Iban
[...] verrà utilizzato solo per versare ogni mese l'importo necessario per pagare le rate del mutuo della casa coniugale di Roma via dei Meli n.
14/E di proprietà comune;
11. Sull'immobile sito in Roma Via dei Meli n. 14/E grava un mutuo di importo mensile pari ad € 920,00 e continuerà ad essere corrisposto con rate mensili da entrambi i signori e per € 460,00 ciascuno. Parte_1 Parte_2
12. Nel contempo il signor si aprirà un conto corrente personale solo Parte_2 al medesimo intestato con impegno a non prelevare nessun importo dal conto corrente
FINECO n. 2529349;
13. L'autovettura Smart, targata EG701ST, di proprietà del signor Parte_2 ma utilizzata dalla signora viene trasferita da a titolo di Parte_1 Parte_2 negoziazione globale di tutti i rapporti tra i coniugi, in favore di che si Parte_1 accollerà, dalla data del trasferimento, tutti i relativi oneri;
14. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di autorizzarsi a vicenda a recarsi all'estero unitamente al minore.
15. I signori e convengono che gli assegni familiari o Parte_1 Parte_2 similari sostentamente previsti (assegno unico) o , comunque, qualsiasi sostegno statale previsto per i figli, verranno erogati alla signora e al signor Parte_1 Parte_2 in una misura pari al 50% ciascuno”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
coniugati in Rocca di Papa (RM) il 6.5.2000 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.19 ,
Parte II , Serie A , Anno 2000 );
- nulla sulle spese
Roma, 24/10/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi