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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza N.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V sezione lavoro composta dai seguenti magistrati: IO AR Presidente BE BO Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia civile in grado di appello iscritta al n. 3125/2024 R.G. vertente
T R A
con l'avv.to Sandro Salera;
Parte_1
ricorrente in riassunzione E
con gli avvocati Italico Perlini e Gaetano Cappucci;
Controparte_1
resistente convenuto in riassunzione
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lav. n.2699 pubblicata in data 22 agosto 2024.
Conclusioni: come in atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza n. 2699/2024 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso ex art 360 cpc proposto da e rigettato il ricorso incidentale avanzato da Parte_1 [...]
annullava la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2724/2020 emessa CP_1 in sede di reclamo ex art. 1 comma 58 legge 92/2012 rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche ai fini della regolazione delle spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio, comprese quelle sostenute per il giudizio di legittimità. 1.1 Con ricorso in riassunzione ex art.392 cpc, , dopo aver ripercorso gli Parte_1 accadimenti fattuali e processuali antecedenti al giudizio di legittimità, ha chiesto a questa Corte di accertare “ la nullità e/o la illegittimità del licenziamento, ordinare alla Società la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione;
con interessi legali e/o rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”. 1.2 Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso avversario per la CP_1 considerazione di portata dirimente che, in base alle previsioni contrattuali del C.C.S.L applicato, i comportamenti di rilievo disciplinare legittimanti l'adozione di sanzioni conservative erano di gran lunga meno gravi del fatto addebitato al ricorrente integrando, quest'ultimo (fra l'altro), una vera e propria violenza di genere, mentre i casi invocati dal ricorrente, rappresentavano inadempimenti della disciplina e diligenza del lavoro di minor rilievo.
2. La Corte, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo bonario per definire la controversia in via conciliativa, all'udienza del 16 maggio 2025 tratteneva la causa in riserva.
3. Dati per noti gli antefatti processuali che hanno interessato la vicenda nel suo complesso con preciso riferimento alle domande avanzate, ed alle statuizioni corrispettive a tali domande a cui si fa richiamo per brevità di esposizione, la Corte del rinvio evidenzia che:
-la Corte di legittimità con l'ordinanza in oggetto, rigettando il ricorso incidentale della società, dopo avere premesso che nella fattispecie “la Corte territoriale pur dando atto che, sotto il profilo oggettivo, la condotta del si palesava Pt_1 oltraggioso e volgare secondo il comune sentire e, con riguardo l'aspetto soggettivo rimproverabile a titolo di dolo, ha testualmente precisato che il comportamento a)non integrava fatto di reato, essendo stato il reato di ingiuria depenalizzato ne era stato contestato che da esso fosse derivato un grave nocumento agli interessi aziendali;
b) non aveva determinato la condanna del lavoratore per fatto reato generatore di discredito per la sua personalità morale, nè era espressione di recidiva, non essendo stata formulata -e poi provata- una conforme contestazione;
c) aveva leso piuttosto la normalità e del decoro dei rapporti interpersonali posto di lavoro”, ha ritenuto non censurabile l' accertamento di fatto compito dalla Corte territoriale nella misura in cui, pur ritenendo la condotta addebitata al di Pt_1
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
rilievo disciplinare in quanto si era trattato di un'aggressione verbale ingiuriosa, la stessa non costituiva giusta causa di licenziamento;
- la Corte di legittimità ha, comunque ravvisato non venire in rilievo “un problema, quindi, di violazione del parametro normativo di cui all'articolo 2119 cc e/o di contrarietà alle regole di comune e civile convivenza esistenti nella realtà sociale che condanna qualsiasi forma di violenza anche verbale nei confronti delle donne, perché la sentenza impugnata ha dato atto della rilevanza disciplinare della condotta, realizzata mediante l'utilizzo di termini ex se umilianti e dunque con modalità volte a creare scandalo ed attuata con premeditazione e perseveranza del lavoratore di offendere la collega ma, sulla base di un accertamento di merito (per mezzo del quale è stato ritenuto trattarsi di un comportamento non seguito da vie di fatto e che aveva leso unicamente la normalità e il decoro dei rapporti interpersonali sul posto di lavoro) e di valutazioni giuridiche non contrarie a norme di legge ( e cioè che la condotta non integrava fatti di reato nè aveva determinato condanne in sede penale generatore di discredito per la personalità morale del lavoratore ovvero era espressione di recidiva), ha ritenuto che la stessa non si rivelasse incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario che deve caratterizzare la relazione lavorativa” e che, con motivazione parimenti esente da censure, la Corte territoriale aveva ritenuto esclusa la possibilità che nel caso in questione fosse applicabile la sanzione del licenziamento con preavviso propria del giustificato motivo soggettivo;
- nell'ordinanza rescindente si è, altresì, statuito come: “L'affermazione della Corte Capitolina, in virtù della quale il fatto commesso aveva disvalore sociale pari a quello delle infrazioni punite dal contratto collettivo con sanzione conservativa e, quindi correttamente andava accordata la tutela prevista dall'art. 18 co.5 Legge n.92 del 2012, non è in linea con il più recente orientamento di questa Corte Suprema (Cass. N. 11665; Cass. N. 20780/2022) secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n.92 del 2012, il Giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”. 4. Premesso che in questa sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2 cpc), questa Corte ritiene che l'originaria domanda con cui Pt_1
già dipendente della e successivamente transitato dal 1 giugno
[...] CP_2
2016 presso la ha chiesto la nullità/annullamento del licenziamento CP_1 comminato in data 11 settembre 2018 e, per l'effetto, la reintegra nel proprio posto di lavoro con condanna della convenuta risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento e fino all' effettiva reintegra nella misura massima di 12 mensilità, sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.
___________________________________________________________________ 3
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
5. Avuto riguardo al principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità cui questa Corte deve uniformarsi, questo Collegio evidenzia come, fermo rimanendo il fatto storico occorso e l'accertamento giudiziale dello stesso non più censurabile in questa sede (aggressione verbale ingiuriosa senza passaggio alle vie di fatto), la condotta del Pt_1 che si è appositamente portato nel fabbricato n. 2 dove lavorava la dipendente CP_3
e fermandosi di fronte alla sua scrivania, le faceva prima gli auguri per il
[...] fidanzamento e poi proferiva al suo indirizzo frasi ingiuriose e volgari (“puttana”,
“zoccola” , “sfascia famiglie”), si pone in aperto contrasto con le ordinarie norme comportamentali nell'ambito dei rapporti lavorativi.
5.1 Valutata, altresì, la dimensione non meramente interindividuale del fatto occorso in quanto conosciuta (o conoscibile da soggetti terzi), ancorchè come detto non trasmodato alle vie di fatto, la condotta del che è stata lesiva della normalità e del decoro Pt_1 dei rapporti interpersonali in ambiente lavorativo, si pone sicuramente in aperto contrasto con la “disciplina” all'interno dell'azienda considerato che il comportamento del lavoratore, a tutti i livelli, deve essere sempre improntato a parametri di assoluta correttezza, lealtà e reciproco rispetto dei colleghi, oltre che, più in generale, delle regole della comune convivenza civile.
6. E' necessario comunque appurare quale sia il catalogo delle violazioni suscettibili di sanzione disciplinare secondo il CCSL e quindi verificare se la condotta d'interesse sia ad esse ascrivibile in modo diretto oppure se, tenuto conto della griglia valutativa che detto catalogo esprime, abbia comunque un corrispondente disvalore. 6.1 Il “fatto” qui di interesse può sussumersi all'interno della previsione generale di chiusura contemplata alla lettera l) dell'art. 33 dei provvedimenti disciplinari non espulsivi. 6.2 Mentre, infatti, il primo capoverso dei provvedimenti disciplinari non espulsivi (ammonizione scritta, multa o sospensione), contempla la loro applicabilità al lavoratore che non osserva le disposizioni del contratto collettivo, rendendosi responsabile di assenza ingiustificata dal lavoro o di abbandono del posto di lavoro, di ingiustificato inizio in ritardo della prestazione, di lieve insubordinazione, di svolgimento negligente o con voluta lentezza della prestazione di lavoro, di ubriachezza durante l'orario di lavoro, di svolgimento del lavoro di pertinenza dell'azienda per conto terzi fuori dall'orario di lavoro, di realizzazione nelle officine aziendali di lavori di lieve entità per conto terzi senza utilizzare materiale aziendale, di contravvenzione al divieto di fumare, fattispecie queste all'interno delle quale non è riconducibile la condotta addebitata al , il Pt_1 fatto occorso per l'intrinseca modalità del diverbio litigioso (inaspettata aggressione verbale con toni accesi e offensivi della dignità di una persona ancorchè non trasmodato in violenza fisica), del contesto di tempo (fuori dall'orario di lavoro e della durata di pochi minuti) e di luogo (di fronte alla postazione di lavoro della dipendente offesa) e comunque concernente questioni avulse dal contesto lavorativo, può essere sussunto all'interno della previsione di cui alla lettera l) che si ha allorquando il lavoratore “in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo dell'osservanza del presente contratto collettivo o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento sede di lavoro.”
___________________________________________________________________ 4
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
7. Preso atto della volontà negoziale espressamente evincibile dalla norma contrattuale collettiva, il licenziamento irrogato va annullato perché illegittimo.
7.1 In considerazione di suddetta declaratoria deve trovare applicazione il regime di tutela disciplinato dall'articolo 18 comma 4 legge 300 del 1970 (cd. tutela reintegratoria attenuata) nella formulazione modificata dall'articolo 1 comma 42 lett. b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012. 7.2 Alla stregua delle evidenze probatorie emerse, ed in ossequio al principio di diritto fissato dall'ordinanza della Corte di legittimità nel giudizio rescindente, il Collegio adito annulla il licenziamento intimato l'11 settembre 2018 e per l'effetto condanna la alla reintegrazione di nel posto di lavoro con CP_1 Parte_1
l'assegnazione di mansioni rientranti nell'inquadramento contrattuale applicato ed alla corresponsione, in suo favore, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. 8. Quanto alle spese di lite, da determinare per tutte le fasi e gradi del giudizio ivi comprese quelle di legittimità, queste vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo considerato che secondo consolidato indirizzo “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte" (Cass. Sez. U. n. 32906/2022; conf. Cass. n. 9448/2023 e Cass. 22 novembre 2023 n. 32414).
PQM
La Corte, giudicando in sede di rinvio nei limiti del devoluto, così provvede: annulla il licenziamento intimato dalla società convenuta in data 11 settembre 2018 ed ordina a reintegrare nel posto di lavoro. CP_1 Parte_1
Condanna la alla corresponsione in favore del ricorrente in riassunzione CP_1 di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra. Condanna a rifondere al ricorrente le spese di tutte le fasi di giudizio Controparte_4 liquidandole in euro 5.000,00 per il primo grado, in euro 5.000,00 per il giudizio di appello, in euro 3.500,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 3.500,00 per la presente fase oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie, pro tempore vigenti, per ogni fase e grado. Roma, 16 maggio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
BE BO IO AR
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ CP_5
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V sezione lavoro composta dai seguenti magistrati: IO AR Presidente BE BO Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia civile in grado di appello iscritta al n. 3125/2024 R.G. vertente
T R A
con l'avv.to Sandro Salera;
Parte_1
ricorrente in riassunzione E
con gli avvocati Italico Perlini e Gaetano Cappucci;
Controparte_1
resistente convenuto in riassunzione
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lav. n.2699 pubblicata in data 22 agosto 2024.
Conclusioni: come in atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza n. 2699/2024 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso ex art 360 cpc proposto da e rigettato il ricorso incidentale avanzato da Parte_1 [...]
annullava la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2724/2020 emessa CP_1 in sede di reclamo ex art. 1 comma 58 legge 92/2012 rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche ai fini della regolazione delle spese processuali di tutti i gradi e fasi del giudizio, comprese quelle sostenute per il giudizio di legittimità. 1.1 Con ricorso in riassunzione ex art.392 cpc, , dopo aver ripercorso gli Parte_1 accadimenti fattuali e processuali antecedenti al giudizio di legittimità, ha chiesto a questa Corte di accertare “ la nullità e/o la illegittimità del licenziamento, ordinare alla Società la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione;
con interessi legali e/o rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”. 1.2 Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso avversario per la CP_1 considerazione di portata dirimente che, in base alle previsioni contrattuali del C.C.S.L applicato, i comportamenti di rilievo disciplinare legittimanti l'adozione di sanzioni conservative erano di gran lunga meno gravi del fatto addebitato al ricorrente integrando, quest'ultimo (fra l'altro), una vera e propria violenza di genere, mentre i casi invocati dal ricorrente, rappresentavano inadempimenti della disciplina e diligenza del lavoro di minor rilievo.
2. La Corte, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo bonario per definire la controversia in via conciliativa, all'udienza del 16 maggio 2025 tratteneva la causa in riserva.
3. Dati per noti gli antefatti processuali che hanno interessato la vicenda nel suo complesso con preciso riferimento alle domande avanzate, ed alle statuizioni corrispettive a tali domande a cui si fa richiamo per brevità di esposizione, la Corte del rinvio evidenzia che:
-la Corte di legittimità con l'ordinanza in oggetto, rigettando il ricorso incidentale della società, dopo avere premesso che nella fattispecie “la Corte territoriale pur dando atto che, sotto il profilo oggettivo, la condotta del si palesava Pt_1 oltraggioso e volgare secondo il comune sentire e, con riguardo l'aspetto soggettivo rimproverabile a titolo di dolo, ha testualmente precisato che il comportamento a)non integrava fatto di reato, essendo stato il reato di ingiuria depenalizzato ne era stato contestato che da esso fosse derivato un grave nocumento agli interessi aziendali;
b) non aveva determinato la condanna del lavoratore per fatto reato generatore di discredito per la sua personalità morale, nè era espressione di recidiva, non essendo stata formulata -e poi provata- una conforme contestazione;
c) aveva leso piuttosto la normalità e del decoro dei rapporti interpersonali posto di lavoro”, ha ritenuto non censurabile l' accertamento di fatto compito dalla Corte territoriale nella misura in cui, pur ritenendo la condotta addebitata al di Pt_1
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
rilievo disciplinare in quanto si era trattato di un'aggressione verbale ingiuriosa, la stessa non costituiva giusta causa di licenziamento;
- la Corte di legittimità ha, comunque ravvisato non venire in rilievo “un problema, quindi, di violazione del parametro normativo di cui all'articolo 2119 cc e/o di contrarietà alle regole di comune e civile convivenza esistenti nella realtà sociale che condanna qualsiasi forma di violenza anche verbale nei confronti delle donne, perché la sentenza impugnata ha dato atto della rilevanza disciplinare della condotta, realizzata mediante l'utilizzo di termini ex se umilianti e dunque con modalità volte a creare scandalo ed attuata con premeditazione e perseveranza del lavoratore di offendere la collega ma, sulla base di un accertamento di merito (per mezzo del quale è stato ritenuto trattarsi di un comportamento non seguito da vie di fatto e che aveva leso unicamente la normalità e il decoro dei rapporti interpersonali sul posto di lavoro) e di valutazioni giuridiche non contrarie a norme di legge ( e cioè che la condotta non integrava fatti di reato nè aveva determinato condanne in sede penale generatore di discredito per la personalità morale del lavoratore ovvero era espressione di recidiva), ha ritenuto che la stessa non si rivelasse incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario che deve caratterizzare la relazione lavorativa” e che, con motivazione parimenti esente da censure, la Corte territoriale aveva ritenuto esclusa la possibilità che nel caso in questione fosse applicabile la sanzione del licenziamento con preavviso propria del giustificato motivo soggettivo;
- nell'ordinanza rescindente si è, altresì, statuito come: “L'affermazione della Corte Capitolina, in virtù della quale il fatto commesso aveva disvalore sociale pari a quello delle infrazioni punite dal contratto collettivo con sanzione conservativa e, quindi correttamente andava accordata la tutela prevista dall'art. 18 co.5 Legge n.92 del 2012, non è in linea con il più recente orientamento di questa Corte Suprema (Cass. N. 11665; Cass. N. 20780/2022) secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n.92 del 2012, il Giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”. 4. Premesso che in questa sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2 cpc), questa Corte ritiene che l'originaria domanda con cui Pt_1
già dipendente della e successivamente transitato dal 1 giugno
[...] CP_2
2016 presso la ha chiesto la nullità/annullamento del licenziamento CP_1 comminato in data 11 settembre 2018 e, per l'effetto, la reintegra nel proprio posto di lavoro con condanna della convenuta risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento e fino all' effettiva reintegra nella misura massima di 12 mensilità, sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
5. Avuto riguardo al principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità cui questa Corte deve uniformarsi, questo Collegio evidenzia come, fermo rimanendo il fatto storico occorso e l'accertamento giudiziale dello stesso non più censurabile in questa sede (aggressione verbale ingiuriosa senza passaggio alle vie di fatto), la condotta del Pt_1 che si è appositamente portato nel fabbricato n. 2 dove lavorava la dipendente CP_3
e fermandosi di fronte alla sua scrivania, le faceva prima gli auguri per il
[...] fidanzamento e poi proferiva al suo indirizzo frasi ingiuriose e volgari (“puttana”,
“zoccola” , “sfascia famiglie”), si pone in aperto contrasto con le ordinarie norme comportamentali nell'ambito dei rapporti lavorativi.
5.1 Valutata, altresì, la dimensione non meramente interindividuale del fatto occorso in quanto conosciuta (o conoscibile da soggetti terzi), ancorchè come detto non trasmodato alle vie di fatto, la condotta del che è stata lesiva della normalità e del decoro Pt_1 dei rapporti interpersonali in ambiente lavorativo, si pone sicuramente in aperto contrasto con la “disciplina” all'interno dell'azienda considerato che il comportamento del lavoratore, a tutti i livelli, deve essere sempre improntato a parametri di assoluta correttezza, lealtà e reciproco rispetto dei colleghi, oltre che, più in generale, delle regole della comune convivenza civile.
6. E' necessario comunque appurare quale sia il catalogo delle violazioni suscettibili di sanzione disciplinare secondo il CCSL e quindi verificare se la condotta d'interesse sia ad esse ascrivibile in modo diretto oppure se, tenuto conto della griglia valutativa che detto catalogo esprime, abbia comunque un corrispondente disvalore. 6.1 Il “fatto” qui di interesse può sussumersi all'interno della previsione generale di chiusura contemplata alla lettera l) dell'art. 33 dei provvedimenti disciplinari non espulsivi. 6.2 Mentre, infatti, il primo capoverso dei provvedimenti disciplinari non espulsivi (ammonizione scritta, multa o sospensione), contempla la loro applicabilità al lavoratore che non osserva le disposizioni del contratto collettivo, rendendosi responsabile di assenza ingiustificata dal lavoro o di abbandono del posto di lavoro, di ingiustificato inizio in ritardo della prestazione, di lieve insubordinazione, di svolgimento negligente o con voluta lentezza della prestazione di lavoro, di ubriachezza durante l'orario di lavoro, di svolgimento del lavoro di pertinenza dell'azienda per conto terzi fuori dall'orario di lavoro, di realizzazione nelle officine aziendali di lavori di lieve entità per conto terzi senza utilizzare materiale aziendale, di contravvenzione al divieto di fumare, fattispecie queste all'interno delle quale non è riconducibile la condotta addebitata al , il Pt_1 fatto occorso per l'intrinseca modalità del diverbio litigioso (inaspettata aggressione verbale con toni accesi e offensivi della dignità di una persona ancorchè non trasmodato in violenza fisica), del contesto di tempo (fuori dall'orario di lavoro e della durata di pochi minuti) e di luogo (di fronte alla postazione di lavoro della dipendente offesa) e comunque concernente questioni avulse dal contesto lavorativo, può essere sussunto all'interno della previsione di cui alla lettera l) che si ha allorquando il lavoratore “in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo dell'osservanza del presente contratto collettivo o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento sede di lavoro.”
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
7. Preso atto della volontà negoziale espressamente evincibile dalla norma contrattuale collettiva, il licenziamento irrogato va annullato perché illegittimo.
7.1 In considerazione di suddetta declaratoria deve trovare applicazione il regime di tutela disciplinato dall'articolo 18 comma 4 legge 300 del 1970 (cd. tutela reintegratoria attenuata) nella formulazione modificata dall'articolo 1 comma 42 lett. b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012. 7.2 Alla stregua delle evidenze probatorie emerse, ed in ossequio al principio di diritto fissato dall'ordinanza della Corte di legittimità nel giudizio rescindente, il Collegio adito annulla il licenziamento intimato l'11 settembre 2018 e per l'effetto condanna la alla reintegrazione di nel posto di lavoro con CP_1 Parte_1
l'assegnazione di mansioni rientranti nell'inquadramento contrattuale applicato ed alla corresponsione, in suo favore, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. 8. Quanto alle spese di lite, da determinare per tutte le fasi e gradi del giudizio ivi comprese quelle di legittimità, queste vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo considerato che secondo consolidato indirizzo “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte" (Cass. Sez. U. n. 32906/2022; conf. Cass. n. 9448/2023 e Cass. 22 novembre 2023 n. 32414).
PQM
La Corte, giudicando in sede di rinvio nei limiti del devoluto, così provvede: annulla il licenziamento intimato dalla società convenuta in data 11 settembre 2018 ed ordina a reintegrare nel posto di lavoro. CP_1 Parte_1
Condanna la alla corresponsione in favore del ricorrente in riassunzione CP_1 di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra. Condanna a rifondere al ricorrente le spese di tutte le fasi di giudizio Controparte_4 liquidandole in euro 5.000,00 per il primo grado, in euro 5.000,00 per il giudizio di appello, in euro 3.500,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 3.500,00 per la presente fase oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie, pro tempore vigenti, per ogni fase e grado. Roma, 16 maggio 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
BE BO IO AR
___________________________________________________________________ 5
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ CP_5