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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5565 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15304/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15304/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PINTO ANTONIO Parte_1 C.F._1
PIO, RI Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ARCUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GENNARO, VIA ARRIGO BOITO 8 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della resistente rispetto alle prescrizioni Controparte_1
contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o
precontrattuale della resistente, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e CP_1
obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_1
o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente e,
[...] CP_1
sempre e comunque, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di € 32.426,6 in favore della sig.ra , fatta salva la somma maggiore e/o Parte_1
minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione
monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero, in subordine, la convalida/rinuncia delle domande
avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le
ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi illustrati in atti;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità
e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle
somme versate da parte ricorrente alla Banca per l'acquisto dei titoli PB oggetto del presente
giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a
titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di frutti civili Pt_1
maturati in relazione ai titoli PB sottoscritti, condannando in ogni caso la controparte alla
restituzione, in favore della dei titoli PB oggetto di contestazione;
CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli PB per cui è causa, quantificare le CP_1
somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_1
valore delle azioni PB per cui è causa al momento dell'acquisto e quello dei predetti titoli azionari
al momento di proposizione dell'odierno giudizio (i.e. euro 0,06), al netto delle azioni PB assegnate
alla ricorrente a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in
ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in
ragione (ii) delle somme dalla stessa percepite a titolo di frutti civili maturati in relazione ai titoli
PB sottoscritti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione di due ordini di investimento e la restituzione delle
[...]
somme investite.
L'attrice in particolare esponeva:
- che era titolare di complessive n. 3936 azioni della in quanto, negli Controparte_1
anni 2012 e 2013, era stata indotta ad acquistare i titoli azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi e venduti dalla banca stessa;
- che, in particolare, in data 12.12.2012, dietro suggerimento e consulenza dell'intermediario resistente, l'attrice acquistava le prime n. 100 azioni PB, versando l'importo di € 940,00;
- che poco dopo, in data 8.2.2013, dietro espressa raccomandazione scritta dell'intermediario resistente, l'attrice veniva indotta ad aderire all'aumento di capitale disposto dalla
[...]
e così ad acquistare altre n. 1809 azioni PB versando l'importo di € Controparte_1
14.472,00 ed € 17.004,60 di obbligazioni convertibili PB (poi, in data 1.9.2014,
unilateralmente convertite dalla in n. 1989 azioni PB); CP_1
- che tali investimenti venivano effettuati nella falsa convinzione – ingenerata dalla banca resistente ‒ di investire i propri risparmi in prodotti assolutamente sicuri e privi del benché
minimo rischio;
- che l'attrice, laureata in biotecnologie mediche, lavorava nel settore della comunicazione,
degli eventi e della televisione e non aveva mai eseguito alcun tipo di investimento;
- che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la veniva sottoposta alla procedura CP_1
di Amministrazione Straordinaria e veniva disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del Controparte_1
29/30 giugno 2020, si era ormai definitivamente azzerato;
- che in data 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della da società cooperativa a società Controparte_1
per azioni.
- che era emersa la violazione, da parte della di tutta una serie di Controparte_1
obblighi di condotta imposti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009
n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
- che con ricorso del 3.1.2019, l'attrice adiva l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ex art. 2 del Decreto Legislativo 08.10.2007 n.179;
- che la banca resistente, che aveva espressamente e formalmente aderito a tale sistema di risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, si costituiva e si difendeva depositando memorie difensive e documentazione a sostegno delle proprie tesi;
- che con decisione n. 2374 del 25.3.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dall'attrice, riconoscendo l'inadempimento della Controparte_1
per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di
[...]
prestazione di servizi di investimento;
- che, in particolare, veniva riscontrata la responsabilità della banca con riferimento all'incongruenza dell'attività di profilatura svolta dalla Banca e all'inadempimento ai propri obblighi informativi passivi;
- che, parimenti, era stata riconosciuta una errata profilatura del livello di rischio delle azioni
PB, nonché l'inadeguatezza delle operazioni per eccesso di concentrazione e dell'incoerenza logico-funzionale dell'operato dell'intermediario in occasione dell'operazione di aumento di capitale del 2013;
- che era stata accertata la responsabilità della banca anche sotto il profilo della violazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 e della violazione degli obblighi informativi;
- che, pertanto, l'Arbitro Finanziario condannava l'intermediario a corrispondere in favore dell'attrice la somma complessiva rivalutata di € 32.921,89, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
- che, tuttavia, la banca rimaneva inadempiente alla Decisione di cui sopra.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come tutte le informazioni fossero state rese all'attrice, la quale unilateralmente aveva deciso l'investimento. La convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione delle azioni intraprese e la convalida di possibili nullità contrattuali, escludendo il nesso di causalità tra gli inadempimenti prospettati dalla e Pt_1
il danno asseritamente patito e, comunque, la necessità dio detrarre le somme da questa incassate a titolo di cedole e frutti.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso ad attività istruttoria alcuna e rinviava per la decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Prescrizione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sul presupposto che l'azione intrapresa nei suoi confronti configurasse una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, il diritto al risarcimento del danno sarebbe stato assoggettato a un termine prescrizionale quinquennale.
L'eccezione in esame non può, infatti, trovare condivisione proprio nel suo presupposto giuridico,
ossia che nel caso di specie sarebbe prospettabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Parte attrice, infatti, ha dedotto differenti profili di responsabilità della banca, tutti articolati con riferimento al dedotto inadempimento ai limiti propri del contratto di negoziazione e di consulenza stipulato con la convenuta.
Al di là della fondatezza o meno delle diverse censure mosse, il rapporto instaurato fra le parti,
costituente il teatro delle condotte obbligatorie disattese dalla convenuta, contraddistingue la posizione reciproca delle parti, individualizzandola e differenziandola dagli obblighi di condotta raffigurabili nei confronti del quisque de populo, ossia l'ambito proprio della responsabilità
extracontrattuale.
Rientrandosi nell'alveo della responsabilità contrattuale, pertanto, la pretesa risarcitoria dedotta rimane assoggettata al termine prescrizionale ordinario decennale, con conseguente mancata maturazione della fattispecie estintiva anche nella prospettazione temporale articolata dalla convenuta, considerata l'interruzione del termine coincidente con l'avvio del procedimento avanti l' ). CP_2
Rapporto contrattuale.
Parte convenuta, al fine di superare l'eccezione più radicale di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, ha prodotto il contratto quadro ex art. 23 TUF stipulato con l'attrice,
consentendo in tal modo di riscontrare come il rapporto contrattuale inter partes non fosse di mera negoziazione titoli, ma contemplasse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti.
In attuazione a tale servizio, in particolare, si colloca la raccomandazione scritta impartita all'attrice,
diretta a suggerire l'adesione all'aumento di capitale del 2013, su cui si tornerà in seguito.
Chiarito, pertanto, il contesto contrattuale intercorso fra le parti, si tratta di valutare nel merito le ragioni di contestazione sollevate dalla . Pt_1
A tal fine va ricordato come il rapporto contrattuale di consulenza in materia di investimenti imponga di valutare l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario non in termini di mera appropriatezza, ma secondo il parametro di valutazione più penetrante dell'adeguatezza.
A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/39/CE, cd. direttiva MIFID, gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari vanno distinti a seconda del rapporto negoziale, parlandosi di valutazione di adeguatezza dell'investimento con riferimento ai servizi di consulenza e di gestione patrimoniale e di valutazione di appropriatezza con riferimento al servizio di negoziazione.
Mentre quest'ultimo presuppone una valutazione da parte dell'intermediario di coerenza dello strumento finanziario prescelto rispetto ai soli canoni di conoscenza ed esperienza in capo al cliente,
di modo che l'investimento potrà essere considerato appropriato per il solo fatto che sia riferito a uno strumento finanziario appartenente a una tipologia di cui si sia accertata la preventiva conoscenza da parte dell'investitore, anche alla luce delle pregresse esperienze di investimento;
ben più pregnante è
la valutazione da pretendersi dall'intermediario in caso di adeguatezza, essendo la stessa parametrata non solo in una prospettiva di coerenza dell'investimento con le conoscenze e le pregresse esperienze dell'investitore, ma anche in chiave di corrispondenza con gli obiettivi di investimento dichiarati dal cliente e con il livello di rischio da questi sopportabile in relazione alle attività di investimento in strumenti finanziari.
Ben differenti sono anche le conseguenze che devono discendere da tali valutazioni, considerato come, qualora l'operazione di investimento risulti inadeguata o sia impossibile effettuare tale valutazione per difetto di informazioni rese dal cliente, l'intermediario dovrà astenersi dal compiere l'operazione, mentre nel caso di mera inappropriatezza dell'investimento o impossibilità di condurre tale valutazione, l'intermediario è solo tenuto ad avvisare di ciò il cliente, fermo restando che questi possa comunque richiedere l'operazione, in tal modo sollevando da responsabilità il primo.
Orbene, tornando al caso di specie, vanno tenuti distinti i due momenti in cui si è articolato l'investimento complessivo effettuato dalla . Pt_1
Per quanto concerne il primo acquisto di azioni della banca convenuta, va osservato come l'istituto di credito, allo stesso tempo emittente, negoziatore e consulente, non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi quale intermediario finanziario, considerato come la propria attività, specificamente dettagliata dalla normativa tecnica di cui al regolamento CONSOB n. 16190/2007, debba comunque inserirsi in una cornice normativa costituente una vera e propria stella polare di riferimento dell'intera condotta dell'intermediario, cornice rappresentata dall'art. 21 TUF.
Tale norma, infatti, impone all'intermediario di agire perseverando il miglior risultato possibile per l'investitore e tutti gli obblighi di dettaglio, a cui il primo deve attenersi nella propria condotta contrattuale, devono comunque essere modellati in vista del perseguimento di detta finalità.
Ciò emerge già nella fase preliminare del rapporto, nel momento in cui l'intermediario è tenuto alla profilatura del cliente, in quanto solo avendo contezza nel modo più approfondito delle conoscenze,
delle pregresse attività di investimento e degli obiettivi perseguiti dall'investitore, il primo è posto nelle condizioni per poter valutare l'adeguatezza degli investimenti richiesti dal cliente o suggeriti nell'ambito dell'attività di consulenza demandatagli. Tali considerazioni spiegano il rigore che la giurisprudenza impone nel valutare la condotta dell'intermediario in sede di profilatura del cliente, non potendosi il primo accontentare delle risposte rese dall'investitore o comunque da questi fatte proprie con la sottoscrizione del questionario, ma pretendendosi comunque un vaglio critico delle informazioni rese, in modo da non poter fare affidamento su indicazioni contraddittorie o palesemente contrastanti con dati oggettivi a disposizione dell'intermediario stesso.
In tale contesto non può considerarsi esente da responsabilità l'acquisizione acritica da parte della convenuta delle informazioni apparentemente rese dall'attrice in punto di “competenze specifiche in
ambito finanziario”, che la avrebbe acquisito in forza degli studi e della professione svolta, Pt_1
nonché in punto di conoscenze maturate in forza di precedenti investimenti.
Trattasi, infatti, di due elementi informativi facilmente verificabili o, quanto meno approfondibili da parte dell'intermediario e che, nel caso di specie, risultano palesemente non fedeli alla realtà,
considerata la professione esercitata dall'attrice (come dalla stessa documentato), totalmente estranea ai mercati finanziari e all'assenza di precedenti investimenti analoghi a quello in esame.
La valutazione autoattribuita dall'attrice in risposta al questionario circa il proprio profilo di rischio
“medio” e la propria esperienza finanziaria “media”, non trovano riscontro nei fatti e di ciò la banca avrebbe dovuto tenerne conto e, conseguentemente, modellare la propria attività di negoziatore e di consulente in ragione dei dati oggettivi facilmente riscontrabili.
Viceversa, tali valutazioni sono state “utilizzate” per giustificare l'investimento inziale nelle proprie azioni, alle quali la banca stessa ha attribuito un profilo di rischio “Medio”.
Sennonchè, anche con riferimento a tale profilatura dello strumento finanziario, evidenti sono i rilevi critici che devono essere mossi, considerato come non solo si trattasse di un titolo azionario, ossia implicante un livello di rischiosità maggiore rispetto a un titolo obbligazionario, ma soprattutto di un titolo azionario emesso da una società cooperativa per azioni non quotata, e, per definizione, di difficile liquidabilità.
La convenuta ha replicato come la natura illiquida dell'investimento sarebbe emersa solo negli anni successivi, mentre tale caratteristica non sussisteva al momento dell'investimento, salvo poi riconoscere come la negoziabilità delle azioni fosse rimessa a un mercato interno alla stessa emittente e salvo ricordare come nella documentazione informativa resa in occasione dell'aumento di capitale
(ossia dopo solo circa due mesi dal primo investimento) fosse esplicitato il rischio insito nella natura illiquida dell'investimento.
Tale connotato rende palesemente ingiustificata la valutazione auto attribuita alle proprie azioni come di rischio “medio”, ricadendosi certamente in un territorio di rischiosità maggiormente elevato, in quanto al rischio intrinseco proprio del titolo azionario si aggiungeva il profilo di rischio specifico e aggiuntivo della natura illiquida dell'investimento.
Tali considerazioni portano a ritenere che già con riferimento al primo investimento lo stesso fosse inadeguato e che la convenuta, pertanto, avrebbe dovuto non darvi corso, a prescindere dal fatto che l'iniziativa per l'individuazione del titolo su cui investire fosse stata propria dell'attrice o, invece,
fosse stata raccomandata dall'intermediario.
L'inadeguatezza dell'investimento emerge in modo ancor più macroscopico con riferimento alla successiva adesione all'aumento di capitale, operazione, come si è detto, espressamente suggerita e raccomandata dalla convenuta, come da documentazione prodotta in atti.
Alle criticità già evidenziate, infatti, si aggiunge la contraddittorietà di una raccomandazione in sede di consulenza, cui si affianca la contemporanea segnalazione di inadeguatezza per l'eccessiva concentrazione del portafoglio titoli nel medesimo strumento finanziario, avendo la cliente dedicato il 100% dei propri investimenti nelle azioni della banca convenuta.
A fronte di un avviso di inadeguatezza, infatti, l'intermediario non avrebbe neppure potuto dare corso all'investimento, proprio in ragione della necessità di evitare la condotta contraddittoria di suggerire in sede di consulenza un investimento che lo stesso consulente riconosce essere inadeguato.
Tali considerazioni sono già sufficienti a giustificare la risoluzione dei contratti di investimento compiuti dalla attrice, prospettandosi degli inadempimenti gravi in capo all'intermediario; per l'effetto vanno ritenute assorbite le ulteriori molteplici ragioni di contestazione mosse all'operato della convenuta.
La gravità dell'inadempimento giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione dei negozi di vendita oggetto di causa, cui conseguono, in ragione della natura retroattiva della vicenda risolutiva, gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. e, quindi, l'obbligazione della banca a restituire al cliente il prezzo di vendita, pari a complessivi euro 32.416,60, da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. di interessi secondo il tasso legale con decorrenza dalla data di instaurazione del procedimento di
Contr mediazione avanti l' (3.1.2019) al saldo, dovendosi ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens (e non essendo stato neppure argomentato in senso contrario ad opera dell'attrice).
Detto importo non va, viceversa, maggiorato di rivalutazione monetaria, trattandosi di restituzione di somma ab origine liquida e, quindi, di un debito di valuta.
Per il medesimo principio in tema di indebito oggettivo, restano definitivamente acquisite dall'attrice le somme riscosse in buona fede quali cedole sui titoli oggetto di causa, la cui invocata compensazione ad opera della convenuta non può trovare accoglimento, trattandosi di mera ripetizione di indebito e non di risarcimento di un danno da liquidare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 6.036,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 286,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 32.416,60, da
[...]
maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dal 3.1.2019 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.036,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 286,00 per rimborso spese. Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
FR RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15304/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. PINTO ANTONIO Parte_1 C.F._1
PIO, RI Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ARCUCCI Controparte_1 P.IVA_1
GENNARO, VIA ARRIGO BOITO 8 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le
violazioni e l'inadempimento della resistente rispetto alle prescrizioni Controparte_1
contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o
precontrattuale della resistente, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e CP_1
obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla Controparte_1
o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente e,
[...] CP_1
sempre e comunque, condannare la resistente in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari
all'importo di € 32.426,6 in favore della sig.ra , fatta salva la somma maggiore e/o Parte_1
minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione
monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero, in subordine, la convalida/rinuncia delle domande
avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le
ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, per i
motivi illustrati in atti;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità
e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle
somme versate da parte ricorrente alla Banca per l'acquisto dei titoli PB oggetto del presente
giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a
titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di frutti civili Pt_1
maturati in relazione ai titoli PB sottoscritti, condannando in ogni caso la controparte alla
restituzione, in favore della dei titoli PB oggetto di contestazione;
CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della nella vendita dei titoli PB per cui è causa, quantificare le CP_1
somme in ipotesi dovute dalla a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il CP_1
valore delle azioni PB per cui è causa al momento dell'acquisto e quello dei predetti titoli azionari
al momento di proposizione dell'odierno giudizio (i.e. euro 0,06), al netto delle azioni PB assegnate
alla ricorrente a titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in
ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in
ragione (ii) delle somme dalla stessa percepite a titolo di frutti civili maturati in relazione ai titoli
PB sottoscritti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione di due ordini di investimento e la restituzione delle
[...]
somme investite.
L'attrice in particolare esponeva:
- che era titolare di complessive n. 3936 azioni della in quanto, negli Controparte_1
anni 2012 e 2013, era stata indotta ad acquistare i titoli azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi e venduti dalla banca stessa;
- che, in particolare, in data 12.12.2012, dietro suggerimento e consulenza dell'intermediario resistente, l'attrice acquistava le prime n. 100 azioni PB, versando l'importo di € 940,00;
- che poco dopo, in data 8.2.2013, dietro espressa raccomandazione scritta dell'intermediario resistente, l'attrice veniva indotta ad aderire all'aumento di capitale disposto dalla
[...]
e così ad acquistare altre n. 1809 azioni PB versando l'importo di € Controparte_1
14.472,00 ed € 17.004,60 di obbligazioni convertibili PB (poi, in data 1.9.2014,
unilateralmente convertite dalla in n. 1989 azioni PB); CP_1
- che tali investimenti venivano effettuati nella falsa convinzione – ingenerata dalla banca resistente ‒ di investire i propri risparmi in prodotti assolutamente sicuri e privi del benché
minimo rischio;
- che l'attrice, laureata in biotecnologie mediche, lavorava nel settore della comunicazione,
degli eventi e della televisione e non aveva mai eseguito alcun tipo di investimento;
- che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni eseguite dalle Autorità di Vigilanza, la veniva sottoposta alla procedura CP_1
di Amministrazione Straordinaria e veniva disposta la sospensione delle negoziazioni delle azioni della il cui valore, come emerso dall'ultima assemblea del Controparte_1
29/30 giugno 2020, si era ormai definitivamente azzerato;
- che in data 29 giugno 2020 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare di trasformazione della da società cooperativa a società Controparte_1
per azioni.
- che era emersa la violazione, da parte della di tutta una serie di Controparte_1
obblighi di condotta imposti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria e dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, nonché dalla Comunicazione Consob del 02 marzo 2009
n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
- che con ricorso del 3.1.2019, l'attrice adiva l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob ex art. 2 del Decreto Legislativo 08.10.2007 n.179;
- che la banca resistente, che aveva espressamente e formalmente aderito a tale sistema di risoluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'adempimento degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, si costituiva e si difendeva depositando memorie difensive e documentazione a sostegno delle proprie tesi;
- che con decisione n. 2374 del 25.3.2020, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie accoglieva la domanda formulata dall'attrice, riconoscendo l'inadempimento della Controparte_1
per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di
[...]
prestazione di servizi di investimento;
- che, in particolare, veniva riscontrata la responsabilità della banca con riferimento all'incongruenza dell'attività di profilatura svolta dalla Banca e all'inadempimento ai propri obblighi informativi passivi;
- che, parimenti, era stata riconosciuta una errata profilatura del livello di rischio delle azioni
PB, nonché l'inadeguatezza delle operazioni per eccesso di concentrazione e dell'incoerenza logico-funzionale dell'operato dell'intermediario in occasione dell'operazione di aumento di capitale del 2013;
- che era stata accertata la responsabilità della banca anche sotto il profilo della violazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 e della violazione degli obblighi informativi;
- che, pertanto, l'Arbitro Finanziario condannava l'intermediario a corrispondere in favore dell'attrice la somma complessiva rivalutata di € 32.921,89, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo;
- che, tuttavia, la banca rimaneva inadempiente alla Decisione di cui sopra.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come tutte le informazioni fossero state rese all'attrice, la quale unilateralmente aveva deciso l'investimento. La convenuta, in ogni caso, eccepiva la prescrizione delle azioni intraprese e la convalida di possibili nullità contrattuali, escludendo il nesso di causalità tra gli inadempimenti prospettati dalla e Pt_1
il danno asseritamente patito e, comunque, la necessità dio detrarre le somme da questa incassate a titolo di cedole e frutti.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso ad attività istruttoria alcuna e rinviava per la decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 15.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Prescrizione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sul presupposto che l'azione intrapresa nei suoi confronti configurasse una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, il diritto al risarcimento del danno sarebbe stato assoggettato a un termine prescrizionale quinquennale.
L'eccezione in esame non può, infatti, trovare condivisione proprio nel suo presupposto giuridico,
ossia che nel caso di specie sarebbe prospettabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Parte attrice, infatti, ha dedotto differenti profili di responsabilità della banca, tutti articolati con riferimento al dedotto inadempimento ai limiti propri del contratto di negoziazione e di consulenza stipulato con la convenuta.
Al di là della fondatezza o meno delle diverse censure mosse, il rapporto instaurato fra le parti,
costituente il teatro delle condotte obbligatorie disattese dalla convenuta, contraddistingue la posizione reciproca delle parti, individualizzandola e differenziandola dagli obblighi di condotta raffigurabili nei confronti del quisque de populo, ossia l'ambito proprio della responsabilità
extracontrattuale.
Rientrandosi nell'alveo della responsabilità contrattuale, pertanto, la pretesa risarcitoria dedotta rimane assoggettata al termine prescrizionale ordinario decennale, con conseguente mancata maturazione della fattispecie estintiva anche nella prospettazione temporale articolata dalla convenuta, considerata l'interruzione del termine coincidente con l'avvio del procedimento avanti l' ). CP_2
Rapporto contrattuale.
Parte convenuta, al fine di superare l'eccezione più radicale di nullità del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, ha prodotto il contratto quadro ex art. 23 TUF stipulato con l'attrice,
consentendo in tal modo di riscontrare come il rapporto contrattuale inter partes non fosse di mera negoziazione titoli, ma contemplasse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti.
In attuazione a tale servizio, in particolare, si colloca la raccomandazione scritta impartita all'attrice,
diretta a suggerire l'adesione all'aumento di capitale del 2013, su cui si tornerà in seguito.
Chiarito, pertanto, il contesto contrattuale intercorso fra le parti, si tratta di valutare nel merito le ragioni di contestazione sollevate dalla . Pt_1
A tal fine va ricordato come il rapporto contrattuale di consulenza in materia di investimenti imponga di valutare l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario non in termini di mera appropriatezza, ma secondo il parametro di valutazione più penetrante dell'adeguatezza.
A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/39/CE, cd. direttiva MIFID, gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari vanno distinti a seconda del rapporto negoziale, parlandosi di valutazione di adeguatezza dell'investimento con riferimento ai servizi di consulenza e di gestione patrimoniale e di valutazione di appropriatezza con riferimento al servizio di negoziazione.
Mentre quest'ultimo presuppone una valutazione da parte dell'intermediario di coerenza dello strumento finanziario prescelto rispetto ai soli canoni di conoscenza ed esperienza in capo al cliente,
di modo che l'investimento potrà essere considerato appropriato per il solo fatto che sia riferito a uno strumento finanziario appartenente a una tipologia di cui si sia accertata la preventiva conoscenza da parte dell'investitore, anche alla luce delle pregresse esperienze di investimento;
ben più pregnante è
la valutazione da pretendersi dall'intermediario in caso di adeguatezza, essendo la stessa parametrata non solo in una prospettiva di coerenza dell'investimento con le conoscenze e le pregresse esperienze dell'investitore, ma anche in chiave di corrispondenza con gli obiettivi di investimento dichiarati dal cliente e con il livello di rischio da questi sopportabile in relazione alle attività di investimento in strumenti finanziari.
Ben differenti sono anche le conseguenze che devono discendere da tali valutazioni, considerato come, qualora l'operazione di investimento risulti inadeguata o sia impossibile effettuare tale valutazione per difetto di informazioni rese dal cliente, l'intermediario dovrà astenersi dal compiere l'operazione, mentre nel caso di mera inappropriatezza dell'investimento o impossibilità di condurre tale valutazione, l'intermediario è solo tenuto ad avvisare di ciò il cliente, fermo restando che questi possa comunque richiedere l'operazione, in tal modo sollevando da responsabilità il primo.
Orbene, tornando al caso di specie, vanno tenuti distinti i due momenti in cui si è articolato l'investimento complessivo effettuato dalla . Pt_1
Per quanto concerne il primo acquisto di azioni della banca convenuta, va osservato come l'istituto di credito, allo stesso tempo emittente, negoziatore e consulente, non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi quale intermediario finanziario, considerato come la propria attività, specificamente dettagliata dalla normativa tecnica di cui al regolamento CONSOB n. 16190/2007, debba comunque inserirsi in una cornice normativa costituente una vera e propria stella polare di riferimento dell'intera condotta dell'intermediario, cornice rappresentata dall'art. 21 TUF.
Tale norma, infatti, impone all'intermediario di agire perseverando il miglior risultato possibile per l'investitore e tutti gli obblighi di dettaglio, a cui il primo deve attenersi nella propria condotta contrattuale, devono comunque essere modellati in vista del perseguimento di detta finalità.
Ciò emerge già nella fase preliminare del rapporto, nel momento in cui l'intermediario è tenuto alla profilatura del cliente, in quanto solo avendo contezza nel modo più approfondito delle conoscenze,
delle pregresse attività di investimento e degli obiettivi perseguiti dall'investitore, il primo è posto nelle condizioni per poter valutare l'adeguatezza degli investimenti richiesti dal cliente o suggeriti nell'ambito dell'attività di consulenza demandatagli. Tali considerazioni spiegano il rigore che la giurisprudenza impone nel valutare la condotta dell'intermediario in sede di profilatura del cliente, non potendosi il primo accontentare delle risposte rese dall'investitore o comunque da questi fatte proprie con la sottoscrizione del questionario, ma pretendendosi comunque un vaglio critico delle informazioni rese, in modo da non poter fare affidamento su indicazioni contraddittorie o palesemente contrastanti con dati oggettivi a disposizione dell'intermediario stesso.
In tale contesto non può considerarsi esente da responsabilità l'acquisizione acritica da parte della convenuta delle informazioni apparentemente rese dall'attrice in punto di “competenze specifiche in
ambito finanziario”, che la avrebbe acquisito in forza degli studi e della professione svolta, Pt_1
nonché in punto di conoscenze maturate in forza di precedenti investimenti.
Trattasi, infatti, di due elementi informativi facilmente verificabili o, quanto meno approfondibili da parte dell'intermediario e che, nel caso di specie, risultano palesemente non fedeli alla realtà,
considerata la professione esercitata dall'attrice (come dalla stessa documentato), totalmente estranea ai mercati finanziari e all'assenza di precedenti investimenti analoghi a quello in esame.
La valutazione autoattribuita dall'attrice in risposta al questionario circa il proprio profilo di rischio
“medio” e la propria esperienza finanziaria “media”, non trovano riscontro nei fatti e di ciò la banca avrebbe dovuto tenerne conto e, conseguentemente, modellare la propria attività di negoziatore e di consulente in ragione dei dati oggettivi facilmente riscontrabili.
Viceversa, tali valutazioni sono state “utilizzate” per giustificare l'investimento inziale nelle proprie azioni, alle quali la banca stessa ha attribuito un profilo di rischio “Medio”.
Sennonchè, anche con riferimento a tale profilatura dello strumento finanziario, evidenti sono i rilevi critici che devono essere mossi, considerato come non solo si trattasse di un titolo azionario, ossia implicante un livello di rischiosità maggiore rispetto a un titolo obbligazionario, ma soprattutto di un titolo azionario emesso da una società cooperativa per azioni non quotata, e, per definizione, di difficile liquidabilità.
La convenuta ha replicato come la natura illiquida dell'investimento sarebbe emersa solo negli anni successivi, mentre tale caratteristica non sussisteva al momento dell'investimento, salvo poi riconoscere come la negoziabilità delle azioni fosse rimessa a un mercato interno alla stessa emittente e salvo ricordare come nella documentazione informativa resa in occasione dell'aumento di capitale
(ossia dopo solo circa due mesi dal primo investimento) fosse esplicitato il rischio insito nella natura illiquida dell'investimento.
Tale connotato rende palesemente ingiustificata la valutazione auto attribuita alle proprie azioni come di rischio “medio”, ricadendosi certamente in un territorio di rischiosità maggiormente elevato, in quanto al rischio intrinseco proprio del titolo azionario si aggiungeva il profilo di rischio specifico e aggiuntivo della natura illiquida dell'investimento.
Tali considerazioni portano a ritenere che già con riferimento al primo investimento lo stesso fosse inadeguato e che la convenuta, pertanto, avrebbe dovuto non darvi corso, a prescindere dal fatto che l'iniziativa per l'individuazione del titolo su cui investire fosse stata propria dell'attrice o, invece,
fosse stata raccomandata dall'intermediario.
L'inadeguatezza dell'investimento emerge in modo ancor più macroscopico con riferimento alla successiva adesione all'aumento di capitale, operazione, come si è detto, espressamente suggerita e raccomandata dalla convenuta, come da documentazione prodotta in atti.
Alle criticità già evidenziate, infatti, si aggiunge la contraddittorietà di una raccomandazione in sede di consulenza, cui si affianca la contemporanea segnalazione di inadeguatezza per l'eccessiva concentrazione del portafoglio titoli nel medesimo strumento finanziario, avendo la cliente dedicato il 100% dei propri investimenti nelle azioni della banca convenuta.
A fronte di un avviso di inadeguatezza, infatti, l'intermediario non avrebbe neppure potuto dare corso all'investimento, proprio in ragione della necessità di evitare la condotta contraddittoria di suggerire in sede di consulenza un investimento che lo stesso consulente riconosce essere inadeguato.
Tali considerazioni sono già sufficienti a giustificare la risoluzione dei contratti di investimento compiuti dalla attrice, prospettandosi degli inadempimenti gravi in capo all'intermediario; per l'effetto vanno ritenute assorbite le ulteriori molteplici ragioni di contestazione mosse all'operato della convenuta.
La gravità dell'inadempimento giustifica, quindi, l'accoglimento della domanda di risoluzione dei negozi di vendita oggetto di causa, cui conseguono, in ragione della natura retroattiva della vicenda risolutiva, gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. e, quindi, l'obbligazione della banca a restituire al cliente il prezzo di vendita, pari a complessivi euro 32.416,60, da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. di interessi secondo il tasso legale con decorrenza dalla data di instaurazione del procedimento di
Contr mediazione avanti l' (3.1.2019) al saldo, dovendosi ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens (e non essendo stato neppure argomentato in senso contrario ad opera dell'attrice).
Detto importo non va, viceversa, maggiorato di rivalutazione monetaria, trattandosi di restituzione di somma ab origine liquida e, quindi, di un debito di valuta.
Per il medesimo principio in tema di indebito oggettivo, restano definitivamente acquisite dall'attrice le somme riscosse in buona fede quali cedole sui titoli oggetto di causa, la cui invocata compensazione ad opera della convenuta non può trovare accoglimento, trattandosi di mera ripetizione di indebito e non di risarcimento di un danno da liquidare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 6.036,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 286,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 32.416,60, da
[...]
maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dal 3.1.2019 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.036,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 750,00 per spese generali ed euro 286,00 per rimborso spese. Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
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