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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5098 dell'anno 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo Di Parte_1
Tommaso e Cecilia Pistillo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 09.06.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta nei termini seguito precisati.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
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accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia risultata totalmente e permanentemente invalida al
100% e che abbia avuto necessità di assistenza continua a partire dal 4 agosto 2023, data della domanda amministrativa, sino a marzo 2024, data in cui la ricorrente ha terminato la radioterapia
(cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato).
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 4 agosto 2023 a marzo 2024.
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
29.06.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 4 agosto 2023 a marzo 2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 09.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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