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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG 58205/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Parte_1
Rosa;
OPPONENTE
CONTRO
n.q. di titolare della omonima impresa edile, come in atti Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antnio Capacchione e Anna Frontino;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in contratto d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9146/22, R.G.N. 13454/22, emesso in data 27 maggio 2022 ad istanza di con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 7.210,50, oltre interessi come da domanda e spese giudiziali, quale corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della opponente nell'anno 2019.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo, la non corretta esecuzione dei lavori e la conseguente determinazione di danni nell'appartamento proprio ed in quello sottostante.
Chiedeva la revoca del decreto e in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 25.000,00.
Il si costituiva in giudizio allegando la tardiva contestazione dei vizi dell'opera ex CP_1 art. 1667, co. II c.c. e la prescrizione dell'azione ex art. 1667, co. III c.c.; allegava inoltre l'insussistenza del nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni ed i lavori eseguiti.
La causa veniva istruita documentalmente;
all'udienza del 21 ottobre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate.
*****
L'opposizione deve essere rigettata.
Sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata in atti è rimasto provato quanto segue.
Costituisce circostanza incontestata che la ditta eseguì dei lavori di ristrutturazione CP_1 nell'appartamento di proprietà nell'anno 2019. Pt_1
Se pure non vi sia data certa né della consegna né della accettazione dell'opera, che non risulta in alcun modo formalizzata, tuttavia costituisce circostanza incontestata che i lavori ebbero termine nell'estate del 2019; risulta inoltre da quanto allegato e documentato dalla stessa parte opponente che i danni da infiltrazione -asseritamente causati dalla non corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta vennero lamentati dal proprietario CP_1 dell'appartamento sottostante con mail in data 8 novembre 2019 (cfr. doc. n. 1 fasc. opponente), sicchè deve ritenersi che in tale data la committente avesse conoscenza degli eventuali vizi -ovvero che gli stessi fossero comunque conoscibili- e dei presunti danni ad essi connessi.
Peraltro, costituisce altresì circostanza incontestata che vi era quale direttore dei lavori l'arch. , ed evidentemente la presenza di persona competente consentiva Controparte_2 agevolmente di valutare tempestivamente la corretta esecuzione dell'opera ovvero la presenza di vizi.
Quanto alla contestazione dei vizi, asseritamente effettuata a mezzo di lettera raccomandata in data 3 dicembre 2019 (pag 3 citazione in opposizione) che il legale della avrebbe Pt_1 inviato al difensore del a seguito della richiesta di pagamento, si rileva che la stessa Pt_2 non risulta prodotta in atti;
tuttavia, parte opposta riconosce il ricevimento di detta missiva.
La questione della tempestiva denuncia dei vizi risulta tuttavia irrilevante nella presente sede, alla luce della intervenuta prescrizione della relativa azione, poiché dalla citata lettera di contestazione del dicembre 2019, all'atto di introduzione del presente giudizio, risultano decorsi più di due anni senza ulteriori atti interruttivi, sicchè deve ritenersi maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 1667, co. III c.c..
E' ben vero che, ai sensi della norma citata, il committente può altresì far valere in ogni tempo la garanzia in parola nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui lo stesso viene convenuto in giudizio per il pagamento (cfr. art. 1667, co. III c.p.c.) e dunque in via di mera eccezione, al solo fine di negare il pagamento (ovvero di ottenere la riduzione del prezzo, neppure richiesta nella presente sede); in tale prospettiva, alla luce delle risultanze in fatto quali sopra evidenziate, deve ritenersi che i vizi siano stati tempestivamente denunciati entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, sicuramente da individuarsi nel momento della segnalazione effettuata dal proprietario dell'appartamento sottostante, in ipotesi danneggiato dalle perdite di acqua.
Tuttavia la relativa eccezione non merita ulteriore approfondimento nella presente sede, non avendo l'opponente offerto alcuna prova in ordine alla contestata sussistenza dei vizi all'epoca della consegna dei lavori e non essendo ammissibile alcun ulteriore approfondimento sul punto anche a mezzo ctu, in considerazione del tempo decorso e non avendo agito tempestivamente la parte committente per l'accertamento degli stessi a mezzo di
ATP.
Quanto poi alla proposta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, si rileva che anche per essa risulta decorsa la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, co. III c.c., pure eccepita da parte opposta: tra la -pretesa- contestazione del dicembre 2019 e la domanda formulata dalla opponente nel presente giudizio non risultano compiuti diversi ed ulteriori atti interruttivi della prescrizione e pertanto deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto risarcitorio vantato. Sul punto, si rammenta che l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicchè, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria. (Cass., sentenza 6 settembre 2017, n. 20839).
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
E' pertanto dovuto il richiesto corrispettivo per i lavori svolti, non essendo di fatto in contestazione né l'accordo né l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Il regolamento delle spese di lite è retto dal principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e, pertanto, le stesse devono essere poste a carico della opponente e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Roma n. 9146/22, R.G.N. 13454/22, emesso in data 27 maggio 2022, che per l'effetto conferma;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da avverso Parte_1 CP_1
[...]
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025.
Il Giudice
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG 58205/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Parte_1
Rosa;
OPPONENTE
CONTRO
n.q. di titolare della omonima impresa edile, come in atti Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antnio Capacchione e Anna Frontino;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in contratto d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9146/22, R.G.N. 13454/22, emesso in data 27 maggio 2022 ad istanza di con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 7.210,50, oltre interessi come da domanda e spese giudiziali, quale corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di proprietà della opponente nell'anno 2019.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, eccependo, la non corretta esecuzione dei lavori e la conseguente determinazione di danni nell'appartamento proprio ed in quello sottostante.
Chiedeva la revoca del decreto e in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 25.000,00.
Il si costituiva in giudizio allegando la tardiva contestazione dei vizi dell'opera ex CP_1 art. 1667, co. II c.c. e la prescrizione dell'azione ex art. 1667, co. III c.c.; allegava inoltre l'insussistenza del nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni ed i lavori eseguiti.
La causa veniva istruita documentalmente;
all'udienza del 21 ottobre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate.
*****
L'opposizione deve essere rigettata.
Sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata in atti è rimasto provato quanto segue.
Costituisce circostanza incontestata che la ditta eseguì dei lavori di ristrutturazione CP_1 nell'appartamento di proprietà nell'anno 2019. Pt_1
Se pure non vi sia data certa né della consegna né della accettazione dell'opera, che non risulta in alcun modo formalizzata, tuttavia costituisce circostanza incontestata che i lavori ebbero termine nell'estate del 2019; risulta inoltre da quanto allegato e documentato dalla stessa parte opponente che i danni da infiltrazione -asseritamente causati dalla non corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta vennero lamentati dal proprietario CP_1 dell'appartamento sottostante con mail in data 8 novembre 2019 (cfr. doc. n. 1 fasc. opponente), sicchè deve ritenersi che in tale data la committente avesse conoscenza degli eventuali vizi -ovvero che gli stessi fossero comunque conoscibili- e dei presunti danni ad essi connessi.
Peraltro, costituisce altresì circostanza incontestata che vi era quale direttore dei lavori l'arch. , ed evidentemente la presenza di persona competente consentiva Controparte_2 agevolmente di valutare tempestivamente la corretta esecuzione dell'opera ovvero la presenza di vizi.
Quanto alla contestazione dei vizi, asseritamente effettuata a mezzo di lettera raccomandata in data 3 dicembre 2019 (pag 3 citazione in opposizione) che il legale della avrebbe Pt_1 inviato al difensore del a seguito della richiesta di pagamento, si rileva che la stessa Pt_2 non risulta prodotta in atti;
tuttavia, parte opposta riconosce il ricevimento di detta missiva.
La questione della tempestiva denuncia dei vizi risulta tuttavia irrilevante nella presente sede, alla luce della intervenuta prescrizione della relativa azione, poiché dalla citata lettera di contestazione del dicembre 2019, all'atto di introduzione del presente giudizio, risultano decorsi più di due anni senza ulteriori atti interruttivi, sicchè deve ritenersi maturato il termine prescrizionale di cui all'art. 1667, co. III c.c..
E' ben vero che, ai sensi della norma citata, il committente può altresì far valere in ogni tempo la garanzia in parola nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui lo stesso viene convenuto in giudizio per il pagamento (cfr. art. 1667, co. III c.p.c.) e dunque in via di mera eccezione, al solo fine di negare il pagamento (ovvero di ottenere la riduzione del prezzo, neppure richiesta nella presente sede); in tale prospettiva, alla luce delle risultanze in fatto quali sopra evidenziate, deve ritenersi che i vizi siano stati tempestivamente denunciati entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, sicuramente da individuarsi nel momento della segnalazione effettuata dal proprietario dell'appartamento sottostante, in ipotesi danneggiato dalle perdite di acqua.
Tuttavia la relativa eccezione non merita ulteriore approfondimento nella presente sede, non avendo l'opponente offerto alcuna prova in ordine alla contestata sussistenza dei vizi all'epoca della consegna dei lavori e non essendo ammissibile alcun ulteriore approfondimento sul punto anche a mezzo ctu, in considerazione del tempo decorso e non avendo agito tempestivamente la parte committente per l'accertamento degli stessi a mezzo di
ATP.
Quanto poi alla proposta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, si rileva che anche per essa risulta decorsa la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, co. III c.c., pure eccepita da parte opposta: tra la -pretesa- contestazione del dicembre 2019 e la domanda formulata dalla opponente nel presente giudizio non risultano compiuti diversi ed ulteriori atti interruttivi della prescrizione e pertanto deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto risarcitorio vantato. Sul punto, si rammenta che l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicchè, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria. (Cass., sentenza 6 settembre 2017, n. 20839).
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
E' pertanto dovuto il richiesto corrispettivo per i lavori svolti, non essendo di fatto in contestazione né l'accordo né l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Il regolamento delle spese di lite è retto dal principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e, pertanto, le stesse devono essere poste a carico della opponente e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Roma n. 9146/22, R.G.N. 13454/22, emesso in data 27 maggio 2022, che per l'effetto conferma;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da avverso Parte_1 CP_1
[...]
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025.
Il Giudice
W. SI