Ordinanza collegiale 11 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2025, proposto da CA TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 516/2024 emessa dal Tribunale di Avellino sez. Lavoro in data 10.05.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto la c.d. “carta docente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ON IN e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento è stato dichiarato il diritto della ricorrente “ all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; ” e condannato “ il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di €#1.500# (euromillecinquecento/00); ”
La ricorrente ha evidenziato:
- l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
La ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. L’amministrazione intimata in data 17.12.2025 si è costituita con mero foglio di stile senza articolare difese.
3. Alla camera di consiglio del 14.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 18.06.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 03.10.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’assegnazione del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo di € 1.500,00 in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Michela Sauro per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
UR Zoppo, Primo Referendario
ON IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IN | GI SO |
IL SEGRETARIO