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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.24 da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Marongiu Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Pr.ssa C.F._2
Iolanda 23 come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero nella Via CP_1 C.F._3
Kennedy n. 22 presso e nello studio dell'avv. Bastianina Cocco (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta a difende per procura rilasciata in separato documento che si deposita unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.11e segg. C.p.c. e ex art. 337 ter c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale dal novembre 2013 al giugno
2023, convivendo presso la residenza del dal maggio 2020 al 31/01/2023 e che da tale CP_1
pagina 1 di 6 unione, in data 13/06/2022, era nato in [...] il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, ha Per_1
dedotto che il rapporto di coppia era andato via via deteriorandosi subito dopo l'inizio della gravidanza atteso che il pretendeva di continuare in libertà la propria vita, senza considerare le nuove CP_1
responsabilità su di lui ricadenti, anche sul piano economico e che anche dopo la nascita del piccolo aveva persistito nel trascorrere la maggior parte del proprio tempo libero al bar, lasciando la Per_1
compagna a casa con il neonato, facendovi ritorno solo a notte inoltrata.
Ha allegato che venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, si era determinata a interrompere il legame e il piccolo , in tenera età, era rimasto con la madre presso la sua Per_1
residenza, unitamente ai genitori della stessa.
Ha quindi rappresentato che il aveva sviluppato un interesse quasi ossessivo verso il figlio ma che CP_1
tale interesse tuttavia pareva, almeno in parte, strumentale al controllo ed a un possibile riavvicinamento alla ex compagna, che il resistente aveva mostrato una forte aggressività nei confronti della ex compagna, utilizzando con la stessa toni arroganti, irrispettosi quando non denigratori, tempestandola di telefonate e messaggi anche in orario notturno e senza risposta, giungendo ad appostarsi a bordo del proprio Camper nel piazzale di fonte alla sua abitazione fino a tarda notte.
Ha anche allegato che il avrebbe tenuto condotte inaffidabili rispetto al figlio. CP_1
Ha infine rappresentato che il resistente lavorando attualmente in Bologna, pretendeva di parlare ogni giorno col piccolo in videochiamata, chiedendo altresì che il bimbo venisse lasciato solo con il cellulare, che durante tali chiamate spesso il padre non riusciva ad interagire col figlio in tenera età e che era la ricorrente a dover distrarre e stimolare il bimbo, evidenziando che una tale pratica appariva dannosa, oltre che non idonea, per la salute di un bimbo così piccolo.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che il dopo un iniziale versamento di € 250,00 per il CP_1
mantenimento del minore non vi aveva più provveduto, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della RA , con contratto a tempo indeterminato e mansioni di Controparte_2
assistente familiare fino al decesso dell'assistita avvenuto il 26.02.24, che aveva percepito dall'INPS
l'assegno unico e universale per i figli a carico fino allo scorso mese di febbraio poiché nell'ultimo periodo il si era rifiutato di comunicare le proprie giacenze medie bancarie e l'erogazione era CP_1
stata pertanto sospesa, mentre per contro il risultava essere assunto presso la Automobili CP_1
Lamborghini S.p.A. a Bologna con contratto a tempo determinato percependo un salario netto mensile di circa € 1.300,00.
Ha infine dedotto che il vedeva e teneva con sé il figlio nei giorni in cui era presente in Sassari CP_1
per ferie o riposi, riportandolo a casa della madre per la cena.
Ha quindi concluso chiedendo:
pagina 2 di 6 “A) affidare il minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_2
condiviso ex art.337 ter c.c., con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
B) disporre che il , quando sia presente in Sassari, tenga con sè il figlio due giorni alla CP_1
settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,30 ed inoltre il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 09,00 alle 13,00; Disporre che durante le festività natalizie il UD abbia facoltà di trascorrere con il figlio i giorno 24 o alternativamente il 25 dicembre dalle 10,00 alle 17,00
e il 01 gennaio con il medesimo orario. Che per le festività pasquali il abbia facoltà di CP_1
trascorrere con il figlio la Pasqua o alternativamente la Pasquetta dalle 10,00 alle 17,00. Che i genitori si alternino di anno in anno nelle festività e nei giorni sopra indicati. Data la tenera età del bambino e l'esigenza di pernottare a casa con la mamma consumando con la stessa almeno il pasto serale, disporre che i giorni di visita restino immutati durante le vacanze estive, con orario dalle 10,00 alle 17,00 salvi diversi accordi dei genitori, tenuto anche conto delle rispettive esigenze lavorative;
C) disporre che il , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, corrisponda CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00
(euro quattrocento/00) per tredici mensilità, da rivalutarsi di anno in anno secondo le variazioni
ISTAT. Le prime dodici mensilità verranno corrisposte mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare e la tredicesima entro il 20 Parte_1
dicembre di ogni anno. Disporre che il provveda altresì al rimborso delle spese straordinarie, CP_1
anche pregresse, sostenute dalla nell'interesse del figlio nella misura del 50% (cinquanta per Pt_1
cento), dietro semplice presentazione del relativo documento fiscale. Al riguardo non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione dell'asilo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovranno ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le spese mediche e farmaceutiche, compresi anche i tickets del SSN, rette dell'asilo nido, tasse d'iscrizione, mensa, gite, centri estivi;
D) disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico continui a essere percepito dalla sig.ra al riguardo il dovrà fornire idonea Pt_1 CP_1
documentazione, anche ai fini ISEE, necessaria per tutte le agevolazioni e per l'iscrizione del bimbo all'asilo nido;
E) disporre che i genitori reciprocamente mantengano un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, ed inoltre, tutelino la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Che i contatti del bimbo tramite cellulare con il genitore non presente siano limitati al minimo;
F) con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa”.
pagina 3 di 6 Si è costituito il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1 decorrenza dell'assegno di mantenimento “a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso”, avendo egli provveduto alle esigenze del figlio con versamenti periodici di somme di denaro e acquisti in via diretta e della domanda relativa al rimborso delle spese straordinarie anche pregresse sostenute dalla inquanto estranea al thema decidendum del presente giudizio. Pt_1
Ha quindi contestato tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente, deducendo che era stata la mancata accettazione della rottura della relazione da parte della a portare all'elevata Pt_1
conflittualità tra le parti, che la ricorrente aveva posto in essere ritorsioni nei confronti del padre del figlio, al solo fine di screditare -del tutto gratuitamente e in maniera solo ritorsiva- la sua figura per danneggiarlo, ostacolare la relazione parentale e possibilmente ottenere un qualche vantaggio di natura economica.
Ha allegato di aver assunto l'impegno della paternità con entusiasmo e responsabilità fin dal momento della conoscenza della gravidanza, stando vicino alla compagna affettivamente e moralmente, collaborando altresì al ménage domestico (ovviamente compatibilmente con il tempo libero dal lavoro)
e partecipando attivamente, sotto ogni profilo, anche economicamente, ad ogni attività sia relativa alla gestazione, sia a quelle successive alla nascita del bambino.
Ha aggiunto che le parti avevano concordato tempi e modalità dei contatti telefonici (da ultimo quotidianamente durante la pausa lavorativa del in un intervallo temporale dalle 13:00 alle CP_1
13:30), regolarmente non rispettati dalla ricorrente, come segnalato reiteratamente, che la aveva Pt_1
costantemente tenuto un atteggiamento ostativo alla conversazione del padre con il bambino, che durante i suoi rientri in Sardegna la ricorrente aveva negato tempi di permanenza congrui, imponendo unilateralmente restrizioni su giorni e orari, peraltro in maniera del tutto immotivata e solo arbitraria, stante attesa l'assenza di ragioni ostative e soprattutto, per contro, vista la propensione e serenità del bambino a stare con il padre, che il medesimo contegno ostativo immotivato era stato adottato in relazione ai rapporti del bambino con i nonni paterni, da sempre frequentati dal minore e da sempre, altrettanto, punto di riferimento affettivo ed educativo.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso di essere impiegato presso l'azienda “Motta Autoveicoli” in
Bologna, con contratto a tempo determinato e con scadenza al 31 luglio 2024, con una retribuzione mensile variabile tra 1.200,00 e 1.300,00 euro, ha dedotto di essere gravato da una serie di impegni finanziari analiticamente elencati in comparsa e che, pertanto, era disponibile a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, tenuto conto che l'Assegno Unico era percepito al 100 % dalla e che lui doveva sostenere dei costi per recarsi in Sardegna ad incontrare il figlio. Pt_1
Ha concluso chiedendo:
pagina 4 di 6 “statuire sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle seguenti Persona_2
CONDIZIONI I. il minore sarà affidato in regime di affido condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
II. disporsi contatti telefonici quotidiani, anche a mezzo di videochiamata, tra il minore e il padre durante la pausa lavorativa di quest'ultimo, in un intervallo temporale compreso tra le 13:00 e le 13:30, ammonendo la madre del minore a favorire la comunicazione padre-figlio e la relazione tra gli stessi;
III. disporsi che durante le trasferte del padre in Sardegna, con cadenza mensile, che il minore possa stare con il padre per l'intero fine settimana, dal suo arrivo alla partenza, generalmente dal venerdì o sabato al lunedì mattina, pernottamento compreso, ovvero secondo le modalità ritenute maggiormente opportune per il bambino;
IV. le principali festività religiose e civili dell'anno saranno trascorse con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza; parimenti il minore potrà stare con il padre, continuativamente, durante le vacanze estive coincidenti con le ferie del padre;
V. il corrisponderà mensilmente alla madre del CP_1
minore la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio;
VI. la madre del minore potrà riscuotere integralmente l'assegno unico universale in favore del minore figlio;
VII. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse del minore figlio, con applicazione del Protocollo CNF;
VIII. con prescrizione alla madre del minore di evitare situazioni di pregiudizio nei confronti del figlio, con espresso ammonimento a non ostacolare la relazione del minore con il padre e con i nonni paterni e con espresso invito a favorire i contatti telefonici quotidiani padre-figlio, gli incontri e la crescita del rapporto;
IX. con espressa riserva di richiedere, in caso di persistenza delle inadempienze genitoriali esposte, gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti della madre del minore;
X. Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
All'udienza del 4 luglio 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
in ordine al diritto di visita propone che il padre possa videochiamare il minore tutti i giorni alle ore 18.00; il padre potrà inoltre vedere il figlio nel fine settimana in cui verrà in Sardegna sino al compimento dei tre anni per la giornata del sabato e della domenica dalle ore 10 alle ore 19, senza pernottamento e qualora arrivi nell'isola il venerdì potrà tenere il minore figlio anche in questa giornata con i medesimi orari;
al compimento del terzo anno potrà vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana in cui verrà in
Sardegna dal venerdì dall'uscita del nido sino alle ore 20 della domenica, con l'impegno del signor a rispettare le esigenze del bambino. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, durante le CP_1
vacanze estive a partire dal terzo anno di età il padre potrà tenere il minore con sé 15 giorni anche non pagina 5 di 6 consecutivi, per le prossime vacanze per il mese di agosto propone che lo stesso possa vedere e tenere con sé il minore per tre giorni alternati a settimana dalle ore 08.30 sino alle ore 15.00 e a fine settimana alternati o il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19. Il padre dovrà versare l'assegno di mantenimento per il minore figlio determinato in € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del C.N.F. da versarsi ogni 5 del mese al domicilio della . L'assegno unico verrà percepito nella misura in cui verrà rideterminato al Parte_1
100% dalla RA , il si impegna a consegnare al difensore della Parte_1 CP_1 Pt_1 tutta la documentazione necessaria per la pratica relativa alla percezione dell'assegno predetto”.
[...]
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto in udienza all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.24 da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Marongiu Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Pr.ssa C.F._2
Iolanda 23 come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Alghero nella Via CP_1 C.F._3
Kennedy n. 22 presso e nello studio dell'avv. Bastianina Cocco (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta a difende per procura rilasciata in separato documento che si deposita unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.11e segg. C.p.c. e ex art. 337 ter c.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale dal novembre 2013 al giugno
2023, convivendo presso la residenza del dal maggio 2020 al 31/01/2023 e che da tale CP_1
pagina 1 di 6 unione, in data 13/06/2022, era nato in [...] il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, ha Per_1
dedotto che il rapporto di coppia era andato via via deteriorandosi subito dopo l'inizio della gravidanza atteso che il pretendeva di continuare in libertà la propria vita, senza considerare le nuove CP_1
responsabilità su di lui ricadenti, anche sul piano economico e che anche dopo la nascita del piccolo aveva persistito nel trascorrere la maggior parte del proprio tempo libero al bar, lasciando la Per_1
compagna a casa con il neonato, facendovi ritorno solo a notte inoltrata.
Ha allegato che venuti meno i presupposti a fondamento della relazione, si era determinata a interrompere il legame e il piccolo , in tenera età, era rimasto con la madre presso la sua Per_1
residenza, unitamente ai genitori della stessa.
Ha quindi rappresentato che il aveva sviluppato un interesse quasi ossessivo verso il figlio ma che CP_1
tale interesse tuttavia pareva, almeno in parte, strumentale al controllo ed a un possibile riavvicinamento alla ex compagna, che il resistente aveva mostrato una forte aggressività nei confronti della ex compagna, utilizzando con la stessa toni arroganti, irrispettosi quando non denigratori, tempestandola di telefonate e messaggi anche in orario notturno e senza risposta, giungendo ad appostarsi a bordo del proprio Camper nel piazzale di fonte alla sua abitazione fino a tarda notte.
Ha anche allegato che il avrebbe tenuto condotte inaffidabili rispetto al figlio. CP_1
Ha infine rappresentato che il resistente lavorando attualmente in Bologna, pretendeva di parlare ogni giorno col piccolo in videochiamata, chiedendo altresì che il bimbo venisse lasciato solo con il cellulare, che durante tali chiamate spesso il padre non riusciva ad interagire col figlio in tenera età e che era la ricorrente a dover distrarre e stimolare il bimbo, evidenziando che una tale pratica appariva dannosa, oltre che non idonea, per la salute di un bimbo così piccolo.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso che il dopo un iniziale versamento di € 250,00 per il CP_1
mantenimento del minore non vi aveva più provveduto, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della RA , con contratto a tempo indeterminato e mansioni di Controparte_2
assistente familiare fino al decesso dell'assistita avvenuto il 26.02.24, che aveva percepito dall'INPS
l'assegno unico e universale per i figli a carico fino allo scorso mese di febbraio poiché nell'ultimo periodo il si era rifiutato di comunicare le proprie giacenze medie bancarie e l'erogazione era CP_1
stata pertanto sospesa, mentre per contro il risultava essere assunto presso la Automobili CP_1
Lamborghini S.p.A. a Bologna con contratto a tempo determinato percependo un salario netto mensile di circa € 1.300,00.
Ha infine dedotto che il vedeva e teneva con sé il figlio nei giorni in cui era presente in Sassari CP_1
per ferie o riposi, riportandolo a casa della madre per la cena.
Ha quindi concluso chiedendo:
pagina 2 di 6 “A) affidare il minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_2
condiviso ex art.337 ter c.c., con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
B) disporre che il , quando sia presente in Sassari, tenga con sè il figlio due giorni alla CP_1
settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,30 ed inoltre il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 09,00 alle 13,00; Disporre che durante le festività natalizie il UD abbia facoltà di trascorrere con il figlio i giorno 24 o alternativamente il 25 dicembre dalle 10,00 alle 17,00
e il 01 gennaio con il medesimo orario. Che per le festività pasquali il abbia facoltà di CP_1
trascorrere con il figlio la Pasqua o alternativamente la Pasquetta dalle 10,00 alle 17,00. Che i genitori si alternino di anno in anno nelle festività e nei giorni sopra indicati. Data la tenera età del bambino e l'esigenza di pernottare a casa con la mamma consumando con la stessa almeno il pasto serale, disporre che i giorni di visita restino immutati durante le vacanze estive, con orario dalle 10,00 alle 17,00 salvi diversi accordi dei genitori, tenuto anche conto delle rispettive esigenze lavorative;
C) disporre che il , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, corrisponda CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00
(euro quattrocento/00) per tredici mensilità, da rivalutarsi di anno in anno secondo le variazioni
ISTAT. Le prime dodici mensilità verranno corrisposte mediante bonifico sul c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare e la tredicesima entro il 20 Parte_1
dicembre di ogni anno. Disporre che il provveda altresì al rimborso delle spese straordinarie, CP_1
anche pregresse, sostenute dalla nell'interesse del figlio nella misura del 50% (cinquanta per Pt_1
cento), dietro semplice presentazione del relativo documento fiscale. Al riguardo non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione dell'asilo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovranno ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le spese mediche e farmaceutiche, compresi anche i tickets del SSN, rette dell'asilo nido, tasse d'iscrizione, mensa, gite, centri estivi;
D) disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico continui a essere percepito dalla sig.ra al riguardo il dovrà fornire idonea Pt_1 CP_1
documentazione, anche ai fini ISEE, necessaria per tutte le agevolazioni e per l'iscrizione del bimbo all'asilo nido;
E) disporre che i genitori reciprocamente mantengano un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, ed inoltre, tutelino la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Che i contatti del bimbo tramite cellulare con il genitore non presente siano limitati al minimo;
F) con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa”.
pagina 3 di 6 Si è costituito il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di CP_1 decorrenza dell'assegno di mantenimento “a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso”, avendo egli provveduto alle esigenze del figlio con versamenti periodici di somme di denaro e acquisti in via diretta e della domanda relativa al rimborso delle spese straordinarie anche pregresse sostenute dalla inquanto estranea al thema decidendum del presente giudizio. Pt_1
Ha quindi contestato tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente, deducendo che era stata la mancata accettazione della rottura della relazione da parte della a portare all'elevata Pt_1
conflittualità tra le parti, che la ricorrente aveva posto in essere ritorsioni nei confronti del padre del figlio, al solo fine di screditare -del tutto gratuitamente e in maniera solo ritorsiva- la sua figura per danneggiarlo, ostacolare la relazione parentale e possibilmente ottenere un qualche vantaggio di natura economica.
Ha allegato di aver assunto l'impegno della paternità con entusiasmo e responsabilità fin dal momento della conoscenza della gravidanza, stando vicino alla compagna affettivamente e moralmente, collaborando altresì al ménage domestico (ovviamente compatibilmente con il tempo libero dal lavoro)
e partecipando attivamente, sotto ogni profilo, anche economicamente, ad ogni attività sia relativa alla gestazione, sia a quelle successive alla nascita del bambino.
Ha aggiunto che le parti avevano concordato tempi e modalità dei contatti telefonici (da ultimo quotidianamente durante la pausa lavorativa del in un intervallo temporale dalle 13:00 alle CP_1
13:30), regolarmente non rispettati dalla ricorrente, come segnalato reiteratamente, che la aveva Pt_1
costantemente tenuto un atteggiamento ostativo alla conversazione del padre con il bambino, che durante i suoi rientri in Sardegna la ricorrente aveva negato tempi di permanenza congrui, imponendo unilateralmente restrizioni su giorni e orari, peraltro in maniera del tutto immotivata e solo arbitraria, stante attesa l'assenza di ragioni ostative e soprattutto, per contro, vista la propensione e serenità del bambino a stare con il padre, che il medesimo contegno ostativo immotivato era stato adottato in relazione ai rapporti del bambino con i nonni paterni, da sempre frequentati dal minore e da sempre, altrettanto, punto di riferimento affettivo ed educativo.
Sotto il profilo patrimoniale, premesso di essere impiegato presso l'azienda “Motta Autoveicoli” in
Bologna, con contratto a tempo determinato e con scadenza al 31 luglio 2024, con una retribuzione mensile variabile tra 1.200,00 e 1.300,00 euro, ha dedotto di essere gravato da una serie di impegni finanziari analiticamente elencati in comparsa e che, pertanto, era disponibile a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, tenuto conto che l'Assegno Unico era percepito al 100 % dalla e che lui doveva sostenere dei costi per recarsi in Sardegna ad incontrare il figlio. Pt_1
Ha concluso chiedendo:
pagina 4 di 6 “statuire sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle seguenti Persona_2
CONDIZIONI I. il minore sarà affidato in regime di affido condiviso a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
II. disporsi contatti telefonici quotidiani, anche a mezzo di videochiamata, tra il minore e il padre durante la pausa lavorativa di quest'ultimo, in un intervallo temporale compreso tra le 13:00 e le 13:30, ammonendo la madre del minore a favorire la comunicazione padre-figlio e la relazione tra gli stessi;
III. disporsi che durante le trasferte del padre in Sardegna, con cadenza mensile, che il minore possa stare con il padre per l'intero fine settimana, dal suo arrivo alla partenza, generalmente dal venerdì o sabato al lunedì mattina, pernottamento compreso, ovvero secondo le modalità ritenute maggiormente opportune per il bambino;
IV. le principali festività religiose e civili dell'anno saranno trascorse con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza; parimenti il minore potrà stare con il padre, continuativamente, durante le vacanze estive coincidenti con le ferie del padre;
V. il corrisponderà mensilmente alla madre del CP_1
minore la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio;
VI. la madre del minore potrà riscuotere integralmente l'assegno unico universale in favore del minore figlio;
VII. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse del minore figlio, con applicazione del Protocollo CNF;
VIII. con prescrizione alla madre del minore di evitare situazioni di pregiudizio nei confronti del figlio, con espresso ammonimento a non ostacolare la relazione del minore con il padre e con i nonni paterni e con espresso invito a favorire i contatti telefonici quotidiani padre-figlio, gli incontri e la crescita del rapporto;
IX. con espressa riserva di richiedere, in caso di persistenza delle inadempienze genitoriali esposte, gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale nei confronti della madre del minore;
X. Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
All'udienza del 4 luglio 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
in ordine al diritto di visita propone che il padre possa videochiamare il minore tutti i giorni alle ore 18.00; il padre potrà inoltre vedere il figlio nel fine settimana in cui verrà in Sardegna sino al compimento dei tre anni per la giornata del sabato e della domenica dalle ore 10 alle ore 19, senza pernottamento e qualora arrivi nell'isola il venerdì potrà tenere il minore figlio anche in questa giornata con i medesimi orari;
al compimento del terzo anno potrà vedere e tenere con sé il figlio nel fine settimana in cui verrà in
Sardegna dal venerdì dall'uscita del nido sino alle ore 20 della domenica, con l'impegno del signor a rispettare le esigenze del bambino. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza, durante le CP_1
vacanze estive a partire dal terzo anno di età il padre potrà tenere il minore con sé 15 giorni anche non pagina 5 di 6 consecutivi, per le prossime vacanze per il mese di agosto propone che lo stesso possa vedere e tenere con sé il minore per tre giorni alternati a settimana dalle ore 08.30 sino alle ore 15.00 e a fine settimana alternati o il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19. Il padre dovrà versare l'assegno di mantenimento per il minore figlio determinato in € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del C.N.F. da versarsi ogni 5 del mese al domicilio della . L'assegno unico verrà percepito nella misura in cui verrà rideterminato al Parte_1
100% dalla RA , il si impegna a consegnare al difensore della Parte_1 CP_1 Pt_1 tutta la documentazione necessaria per la pratica relativa alla percezione dell'assegno predetto”.
[...]
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto in udienza all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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