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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 5728/2022
All'udienza del 08.04.2025, davanti al giudice dott. Valentina Giasi, compare per parte opponente l'avv. Marco Pellegrini anche in sostituzione dell'avv. DI Nardo, che insiste per l'accoglimento della opposizione;
per parte opposta la dott.ssa Claudia Fortunato, come da delega in atti, che insiste per il rigetto della opposizione.
Le parti svolgono breve discussione, si riportano agli scritti difensivi.
Il Giudice, sentita la discussione dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 08.04.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa iscritta al numero 5728 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Nardo e dall'Avv. Marco Pellegrini, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
, sede Controparte_1 territoriale di Latina, rappresentato dal Direttore dott.ssa
[...]
, come da procura in atti;
CP_2
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 361/2021 notificata in data 18.10.2021 con cui l' aveva ingiunto Controparte_3 il pagamento di € 3.775,40, a titolo di sanzioni amministrative, per:
- la violazione dell'art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, 1 c., D. Lgs. 151/2015, per aver impiegato il lavoratore sottoindicato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro […] (poiché: ha occupato irregolarmente il lavoratore il giorno Persona_1
09/03/2017 il quale è stato vittima di infortunio mortale sul lavoro). L'opponente eccepiva la illegittimità del provvedimento, il difetto dei presupposti per l'emissione della sanzione amministrativa e la infondatezza nel merito delle violazioni contestate. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Così concludeva: “alla S.V. Ill.ma che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ordinanza-ingiunzione n. 361/21 n. Prog. 237/18 Reg. Ord., valutate congruamente le circostanze ed argomentazioni illustrate ed i riferimento normativi, considerata la documentazione prodotta, Voglia annullare la predetta ordinanza-ingiunzione n. 361/2021 dell'
[...]
, per le motivazioni descritte Controparte_3 nell'odierno ricorso, ivi tenuto conto della illegittimità ed inammissibilità della motivazione della ordinanza-ingiunzione medesima, ritenuta estremamente generica ed emessa senza tenere conto, tra l'altro, delle testimonianze scritte già allegate. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa”. Si costituiva in giudizio l' sede di Controparte_1
Latina-, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e, per l'effetto, rigettare il ricorso e convalidare l'ordinanza ingiunzione n. 361/2021. Sulla istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza opposta ci si oppone essendone indimostrati i presupposti di legge. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 08.04.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta vi sono degli accertamenti eseguiti dall' sede di Controparte_1
Latina- originati dalla segnalazione proveniente dalla Asl di Latina
– Dipartimento di prevenzione dell'infortunio sul lavoro occorso ai danni del lavoratore irregolare . Persona_1
In particolare, con nota prot. n. Asl_lt/6699/AOO10/2017 del 27/03/2017 il Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina evidenziava che a seguito di diverse indagini svolte in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto ai danni del lavoratore, veniva in rilievo la figura di , dipendente della in Parte_1 Parte_2 qualità di preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008. Era in particolare persona con la quale il lavoratore aveva preso accordi per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico dello stabilimento produttivo sito in Aprilia, via delle Valli 1, di proprietà della . Controparte_4 L'opponente eccepiva in via preliminare la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa audizione in sede amministrativa del soggetto destinatario della sanzione, la erroneità
e la infondatezza della ordinanza ingiunzione opposta, perché relativa a violazioni di legge non adeguatamente provate, nonché il difetto dei presupposti normativi per l'irrogazione della sanzione amministrativa, in ragione della qualità di mero dipendente della società coobbligata e non già di socio o datore di lavoro. Parte_2 Il primo motivo di opposizione secondo cui il provvedimento opposto sarebbe invalido a causa della mancata audizione in sede amministrativa del soggetto destinatario della sanzione è infondato.
Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (ex plurimis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11300 del 10/05/2018).
Applicando siffatto principio alla fattispecie in esame, deve pertanto affermarsi, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore rilievo espresso sul punto dall'opponente, che la validità dell'ordinanza ingiunzione non può essere minata dalla mancata audizione del destinatario dell'ingiunzione, odierno opponente.
È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla asserita illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta, perché fondata su violazioni di legge non adeguatamente provate.
È necessario in via preliminare ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, che ha la veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre a norma dell'art. 2697 c.c. grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria, restando escluso il ricorso a presunzioni, salvo che non siano poste dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 356 del
13/01/2010). Inoltre, le presunzioni non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 17615 del 10/08/2007; Cass., 7 marzo 2007, n.
52772).
Occorre altresì precisare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In tali casi i verbali, pur non avendo valore probatorio precostituito, passano al vaglio del giudice, che nel suo libero apprezzamento può valutarne l'importanza e determinarne quale ne sia in concreto l'attitudine probatoria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024). I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese “de relato”, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla “probabile” dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13449 del 20/07/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006). Nel caso di specie gli agenti dell' Controparte_1 di Roma hanno attestato nel verbale ispettivo del 27.04.2017, redatto a seguito di infortunio n. 513969079 occorso in data
09.03.2017 ai danni di , che al Persona_1 CP_5 momento della ispezione svolgeva funzioni di amministratore della società coop. COA, la quale gestiva il magazzino e il relativo stabilimento in cui erano stati svolti lavori di ripristino dell'impianto elettrico ed hanno inoltre riportato le dichiarazioni dello stesso in merito alla figura di quale tecnico della società di Pt_1 Pt_2 impiantistica a cui lo stesso si era rivolto per l'esecuzione dei CP_5 lavori di rifacimento dell'impianto elettrico dello stabilimento in precedenza indicato.
Sentito dagli ispettori, affermava che in data CP_5 09.03.2017, il tecnico della “autonomamente, Pt_1 Pt_2 conoscendo gli ambienti e gli impianti, si era recato sopra un solaio in compagnia (come ho saputo in seguito) di una persona di sua fiducia che avrebbe dovuto successivamente svolgere il lavoro di ripristino dell'impianto”. Gli accertamenti sono poi proseguiti con la redazione del verbale interlocutorio n. 21-58 del 21/12/2017 e con l'acquisizione della documentazione di lavoro trasmessa agli accertatori dalla COA Soc. Parte_ coop. presso la quale la società svolgeva attività di manutenzione e rifacimento dell'impianto elettrico, con l'acquisizione delle bolle di consegna emesse da , Parte_1 Contr per conto della società in favore della , inerenti lo Pt_2 svolgimento del servizio di supporto tecnico di messa in sicurezza degli impianti tecnici (cfr. 4 allegato al fascicolo di parte resistente). Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, deve ritenersi provato fino a querela di falso che le dichiarazioni già riportate siano state effettivamente rese da alla presenza degli ispettori e CP_5 che stesse svolgendo attività lavorativa per conto Persona_1 della e che la documentazione e le dichiarazioni raccolte Pt_2 abbiano costituito idonei elementi di impulso alle indagini ispettive. Non coglie quindi nel segno la dedotta illegittimità della ordinanza ingiunzione per inidoneità sul piano probatorio degli elementi raccolti nel corso della ispezione a sostenere l'accertamento eseguito dalla Amministrazione a carico della parte ricorrente.
Si osserva inoltre che le dichiarazioni rese da hanno CP_5 trovato pieno riscontro nella segnalazione di lavoro irregolare effettuata dalla Latina e con il complesso delle indagini Pt_3 eseguite, in conseguenza delle quali è risultato che il lavoratore era stato contattato per lo svolgimento e l'esecuzione Persona_1 del lavoro sull'impianto elettrico dal preposto alla gestione tecnica
. Parte_1
Ne consegue che la veridicità del contenuto del verbale ispettivo, il quale sotto questo profilo non è coperto da fede privilegiata, è superabile solo da una prova contraria. L'esistenza di elementi presuntivi, intesi come elementi indiziari idonei a fondare una presunzione, forniti dall'amministrazione a sostegno dell'accertamento induttivo comporta, infatti, l'inversione dell'onere della prova. Parte opponente non ha fornito tale prova contraria né mediante produzione documentale né mediante prova orale, ritenuta inammissibile perché articolata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c.. In conclusione, dall'esame delle complessive risultanze istruttorie e documentali emerge che a fronte di adeguati elementi di prova posti dalla convenuta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova contraria.
Ne consegue che anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Anche il terzo motivo di opposizione è infondato.
Parte opponente ha infatti eccepito la mancanza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa, deducendo di non aver mai assunto la qualifica di socio bensì di mero dipendente della società ingiunta, coobbligata in solido, successivamente estinta e cancellata dal registro delle imprese.
In particolare il ha evidenziato di aver svolto il ruolo di Pt_1 preposto alla gestione tecnica presso la società di capitali Pt_2 deducendo che successivamente alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, il pagamento della somma ingiunta avrebbe dovuto gravare sui soci e non già su un mero dipendente della società stessa. L'eccezione è destituita di fondamento. In via preliminare è opportuno chiarire che nel caso di specie il credito oggetto della ordinanza ingiunzione opposta trova fondamento nella sanzione amministrativa ex L. 689/1981 irrogata in conseguenza della commissione di un illecito amministrativo, non già nella ipotesi di una obbligazione sociale rilevante ai sensi dell'art. 2495 c.c. in conseguenza della quale, dopo la estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
Accertata la qualità di ingiunto di per la violazione Parte_1 della sanzione amministrativa ex art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, ritiene il Tribunale che la parte opposta abbia correttamente ricondotto la parte opponente, in qualità di autore materiale dell'illecito, nell'alveo dei soggetti responsabili di illeciti amministrativi. Si osserva al riguardo che l'art. 3 l. n. 689/81 dispone che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa e che, in ragione di quanto disposto dall'art. 6, 3 c., l. n. 689/81, la persona giuridica o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni.
Pertanto, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente;
tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore (ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24573 del 20/11/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3401 del 11/02/2009). Nel caso di specie la responsabilità di – nella Parte_1 qualità di preposto della società coobbligata in solido – si fonda sulla sua identificazione di autore materiale dell'illecito, poiché l'attività omissiva sanzionata di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sulla base delle indagini espletate, è ricollegabile al in qualità di preposto alla Pt_1 gestione tecnica, nonché per aver agito nell'esercizio delle funzioni di responsabile tecnico della società, in virtù delle quali aveva contattato il lavoratore irregolare per lo svolgimento dell'attività lavorativa di impiantistica nello stabilimento in cui la Pt_2 svolgeva attività di bonifica e di ripristino dell'impianto elettrico. Dall'esame della visura camerale prodotta in atti della società
[...] si evince che è espressamente indicato quale Pt_2 Parte_1 preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 37/2008, in conseguenza del quale l'opponente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, era tenuto a comunicare la instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore Per_1
per l'esecuzione delle attività di impiantistica.
[...]
Sul punto si osserva che il responsabile tecnico (ovvero il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa) preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008, deve avere un
“rapporto di immedesimazione con l'impresa”, inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa (cfr. Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 del Ministero dell'industria). Nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al
“preposto-responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. In applicazione dei principi sopra espressi, si ritiene in conclusione che correttamente l'ordinanza ingiunzione opposta sia stata emessa nei confronti dell'odierno opponente nella qualità Parte_1 di responsabile aziendale e sul quale incombeva l'obbligo di cui all'art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, 1 c., D. Lgs. 151/2015.
In conclusione, a fronte di adeguati elementi di prova posti dall'opposta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha validamente introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova della legittimità e della estraneità della condotta a sé imputabile. L'opposizione iè quinddeve essere rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede ispettiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti di lite. Latina, 08.04.2025
Il
Giudice dott.ssa Valentina Giasi
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 5728/2022
All'udienza del 08.04.2025, davanti al giudice dott. Valentina Giasi, compare per parte opponente l'avv. Marco Pellegrini anche in sostituzione dell'avv. DI Nardo, che insiste per l'accoglimento della opposizione;
per parte opposta la dott.ssa Claudia Fortunato, come da delega in atti, che insiste per il rigetto della opposizione.
Le parti svolgono breve discussione, si riportano agli scritti difensivi.
Il Giudice, sentita la discussione dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 08.04.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa iscritta al numero 5728 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Nardo e dall'Avv. Marco Pellegrini, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
, sede Controparte_1 territoriale di Latina, rappresentato dal Direttore dott.ssa
[...]
, come da procura in atti;
CP_2
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
formulava opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 361/2021 notificata in data 18.10.2021 con cui l' aveva ingiunto Controparte_3 il pagamento di € 3.775,40, a titolo di sanzioni amministrative, per:
- la violazione dell'art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, 1 c., D. Lgs. 151/2015, per aver impiegato il lavoratore sottoindicato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro […] (poiché: ha occupato irregolarmente il lavoratore il giorno Persona_1
09/03/2017 il quale è stato vittima di infortunio mortale sul lavoro). L'opponente eccepiva la illegittimità del provvedimento, il difetto dei presupposti per l'emissione della sanzione amministrativa e la infondatezza nel merito delle violazioni contestate. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Così concludeva: “alla S.V. Ill.ma che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ordinanza-ingiunzione n. 361/21 n. Prog. 237/18 Reg. Ord., valutate congruamente le circostanze ed argomentazioni illustrate ed i riferimento normativi, considerata la documentazione prodotta, Voglia annullare la predetta ordinanza-ingiunzione n. 361/2021 dell'
[...]
, per le motivazioni descritte Controparte_3 nell'odierno ricorso, ivi tenuto conto della illegittimità ed inammissibilità della motivazione della ordinanza-ingiunzione medesima, ritenuta estremamente generica ed emessa senza tenere conto, tra l'altro, delle testimonianze scritte già allegate. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa”. Si costituiva in giudizio l' sede di Controparte_1
Latina-, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare infondato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e ritenuto e, per l'effetto, rigettare il ricorso e convalidare l'ordinanza ingiunzione n. 361/2021. Sulla istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza opposta ci si oppone essendone indimostrati i presupposti di legge. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 08.04.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
A fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta vi sono degli accertamenti eseguiti dall' sede di Controparte_1
Latina- originati dalla segnalazione proveniente dalla Asl di Latina
– Dipartimento di prevenzione dell'infortunio sul lavoro occorso ai danni del lavoratore irregolare . Persona_1
In particolare, con nota prot. n. Asl_lt/6699/AOO10/2017 del 27/03/2017 il Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina evidenziava che a seguito di diverse indagini svolte in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto ai danni del lavoratore, veniva in rilievo la figura di , dipendente della in Parte_1 Parte_2 qualità di preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008. Era in particolare persona con la quale il lavoratore aveva preso accordi per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico dello stabilimento produttivo sito in Aprilia, via delle Valli 1, di proprietà della . Controparte_4 L'opponente eccepiva in via preliminare la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per omessa audizione in sede amministrativa del soggetto destinatario della sanzione, la erroneità
e la infondatezza della ordinanza ingiunzione opposta, perché relativa a violazioni di legge non adeguatamente provate, nonché il difetto dei presupposti normativi per l'irrogazione della sanzione amministrativa, in ragione della qualità di mero dipendente della società coobbligata e non già di socio o datore di lavoro. Parte_2 Il primo motivo di opposizione secondo cui il provvedimento opposto sarebbe invalido a causa della mancata audizione in sede amministrativa del soggetto destinatario della sanzione è infondato.
Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (ex plurimis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11300 del 10/05/2018).
Applicando siffatto principio alla fattispecie in esame, deve pertanto affermarsi, con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore rilievo espresso sul punto dall'opponente, che la validità dell'ordinanza ingiunzione non può essere minata dalla mancata audizione del destinatario dell'ingiunzione, odierno opponente.
È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla asserita illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta, perché fondata su violazioni di legge non adeguatamente provate.
È necessario in via preliminare ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava certamente sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, che ha la veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre a norma dell'art. 2697 c.c. grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria, restando escluso il ricorso a presunzioni, salvo che non siano poste dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 356 del
13/01/2010). Inoltre, le presunzioni non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 17615 del 10/08/2007; Cass., 7 marzo 2007, n.
52772).
Occorre altresì precisare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In tali casi i verbali, pur non avendo valore probatorio precostituito, passano al vaglio del giudice, che nel suo libero apprezzamento può valutarne l'importanza e determinarne quale ne sia in concreto l'attitudine probatoria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024). I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese “de relato”, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla “probabile” dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13449 del 20/07/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006). Nel caso di specie gli agenti dell' Controparte_1 di Roma hanno attestato nel verbale ispettivo del 27.04.2017, redatto a seguito di infortunio n. 513969079 occorso in data
09.03.2017 ai danni di , che al Persona_1 CP_5 momento della ispezione svolgeva funzioni di amministratore della società coop. COA, la quale gestiva il magazzino e il relativo stabilimento in cui erano stati svolti lavori di ripristino dell'impianto elettrico ed hanno inoltre riportato le dichiarazioni dello stesso in merito alla figura di quale tecnico della società di Pt_1 Pt_2 impiantistica a cui lo stesso si era rivolto per l'esecuzione dei CP_5 lavori di rifacimento dell'impianto elettrico dello stabilimento in precedenza indicato.
Sentito dagli ispettori, affermava che in data CP_5 09.03.2017, il tecnico della “autonomamente, Pt_1 Pt_2 conoscendo gli ambienti e gli impianti, si era recato sopra un solaio in compagnia (come ho saputo in seguito) di una persona di sua fiducia che avrebbe dovuto successivamente svolgere il lavoro di ripristino dell'impianto”. Gli accertamenti sono poi proseguiti con la redazione del verbale interlocutorio n. 21-58 del 21/12/2017 e con l'acquisizione della documentazione di lavoro trasmessa agli accertatori dalla COA Soc. Parte_ coop. presso la quale la società svolgeva attività di manutenzione e rifacimento dell'impianto elettrico, con l'acquisizione delle bolle di consegna emesse da , Parte_1 Contr per conto della società in favore della , inerenti lo Pt_2 svolgimento del servizio di supporto tecnico di messa in sicurezza degli impianti tecnici (cfr. 4 allegato al fascicolo di parte resistente). Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, deve ritenersi provato fino a querela di falso che le dichiarazioni già riportate siano state effettivamente rese da alla presenza degli ispettori e CP_5 che stesse svolgendo attività lavorativa per conto Persona_1 della e che la documentazione e le dichiarazioni raccolte Pt_2 abbiano costituito idonei elementi di impulso alle indagini ispettive. Non coglie quindi nel segno la dedotta illegittimità della ordinanza ingiunzione per inidoneità sul piano probatorio degli elementi raccolti nel corso della ispezione a sostenere l'accertamento eseguito dalla Amministrazione a carico della parte ricorrente.
Si osserva inoltre che le dichiarazioni rese da hanno CP_5 trovato pieno riscontro nella segnalazione di lavoro irregolare effettuata dalla Latina e con il complesso delle indagini Pt_3 eseguite, in conseguenza delle quali è risultato che il lavoratore era stato contattato per lo svolgimento e l'esecuzione Persona_1 del lavoro sull'impianto elettrico dal preposto alla gestione tecnica
. Parte_1
Ne consegue che la veridicità del contenuto del verbale ispettivo, il quale sotto questo profilo non è coperto da fede privilegiata, è superabile solo da una prova contraria. L'esistenza di elementi presuntivi, intesi come elementi indiziari idonei a fondare una presunzione, forniti dall'amministrazione a sostegno dell'accertamento induttivo comporta, infatti, l'inversione dell'onere della prova. Parte opponente non ha fornito tale prova contraria né mediante produzione documentale né mediante prova orale, ritenuta inammissibile perché articolata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c.. In conclusione, dall'esame delle complessive risultanze istruttorie e documentali emerge che a fronte di adeguati elementi di prova posti dalla convenuta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova contraria.
Ne consegue che anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Anche il terzo motivo di opposizione è infondato.
Parte opponente ha infatti eccepito la mancanza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa, deducendo di non aver mai assunto la qualifica di socio bensì di mero dipendente della società ingiunta, coobbligata in solido, successivamente estinta e cancellata dal registro delle imprese.
In particolare il ha evidenziato di aver svolto il ruolo di Pt_1 preposto alla gestione tecnica presso la società di capitali Pt_2 deducendo che successivamente alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, il pagamento della somma ingiunta avrebbe dovuto gravare sui soci e non già su un mero dipendente della società stessa. L'eccezione è destituita di fondamento. In via preliminare è opportuno chiarire che nel caso di specie il credito oggetto della ordinanza ingiunzione opposta trova fondamento nella sanzione amministrativa ex L. 689/1981 irrogata in conseguenza della commissione di un illecito amministrativo, non già nella ipotesi di una obbligazione sociale rilevante ai sensi dell'art. 2495 c.c. in conseguenza della quale, dopo la estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.
Accertata la qualità di ingiunto di per la violazione Parte_1 della sanzione amministrativa ex art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, ritiene il Tribunale che la parte opposta abbia correttamente ricondotto la parte opponente, in qualità di autore materiale dell'illecito, nell'alveo dei soggetti responsabili di illeciti amministrativi. Si osserva al riguardo che l'art. 3 l. n. 689/81 dispone che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa e che, in ragione di quanto disposto dall'art. 6, 3 c., l. n. 689/81, la persona giuridica o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni.
Pertanto, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente;
tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore (ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 24573 del 20/11/2006; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3401 del 11/02/2009). Nel caso di specie la responsabilità di – nella Parte_1 qualità di preposto della società coobbligata in solido – si fonda sulla sua identificazione di autore materiale dell'illecito, poiché l'attività omissiva sanzionata di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sulla base delle indagini espletate, è ricollegabile al in qualità di preposto alla Pt_1 gestione tecnica, nonché per aver agito nell'esercizio delle funzioni di responsabile tecnico della società, in virtù delle quali aveva contattato il lavoratore irregolare per lo svolgimento dell'attività lavorativa di impiantistica nello stabilimento in cui la Pt_2 svolgeva attività di bonifica e di ripristino dell'impianto elettrico. Dall'esame della visura camerale prodotta in atti della società
[...] si evince che è espressamente indicato quale Pt_2 Parte_1 preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 37/2008, in conseguenza del quale l'opponente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, era tenuto a comunicare la instaurazione del rapporto di lavoro con il lavoratore Per_1
per l'esecuzione delle attività di impiantistica.
[...]
Sul punto si osserva che il responsabile tecnico (ovvero il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa) preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008, deve avere un
“rapporto di immedesimazione con l'impresa”, inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa (cfr. Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994 del Ministero dell'industria). Nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al
“preposto-responsabile tecnico” di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. In applicazione dei principi sopra espressi, si ritiene in conclusione che correttamente l'ordinanza ingiunzione opposta sia stata emessa nei confronti dell'odierno opponente nella qualità Parte_1 di responsabile aziendale e sul quale incombeva l'obbligo di cui all'art. 3, 3 c., d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, 1 c., D. Lgs. 151/2015.
In conclusione, a fronte di adeguati elementi di prova posti dall'opposta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha validamente introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova della legittimità e della estraneità della condotta a sé imputabile. L'opposizione iè quinddeve essere rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede ispettiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti di lite. Latina, 08.04.2025
Il
Giudice dott.ssa Valentina Giasi