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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1382/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1382/2023 promossa da: nato a [...] il [...] residente in [...], Loc. Riva n. 108 C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...] residente in [...], C.F._1 Parte_2
Loc. Gaby Desor n. 23 C.F. , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della C.F._2
, con sede ES La NI (AO) Colle Bettaforca – Controparte_1
P.iva ed elettivamente domiciliati in Aosta, Via Guido Rey 13 presso lo studio dell' Avv. P.IVA_1
Jacques FOSSON ( che li rappresenta unitamente all'Avv. Massimiliano Email_1
SCIULLI (C.F. – PEC ) anche con poteri C.F._3 Email_2 disgiunti giusta separate procure allegate all'atto introduttivo
parte appellante contro
(c.f. ) con sede in Aosta, Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, , CP_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Riccardo Jans (cf
), Francesco Pastorino (cf ) e Massimiliano Cadin (cf C.F._4 C.F._5
dell'Avvocatura regionale, ivi eleggendo domicilio in Aosta, Piazza Deffeyes, n.1, C.F._6
pagina 1 di 8 giusta procura alle liti su foglio a parte, allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla comparsa di risposta parte appellata
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di
Aosta n. 115/2023
CONCLUSIONI Per parte appellante: IN PRINCIPALITA':
- Dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate Prot. N. 9792/5/S.A. Prat. N. 213/17-SA/R e Prot. N. 7184/5/S.A. Prat. N. 215/17 SA-R emesse dalla Controparte_4
e notificate ai ricorrenti.
[...]
- Visto l'art 14 l. 689/1981 dichiarare estinto l'obbligazione di pagamento di cui all'ordinanza impugnata IN VIA DI SUBORDINE Ridurre l'importo delle sanzioni al minimo edittale di cui al secondo comma dell'art. 133 D. Lgs. 152/2006 Con il favore delle spese di lite
Per parte appellata: In via principale, nel merito, accertato e dichiarato il giudicato interno sui motivi di ricorso nn. 2, 3 e 5 all'ordinanze-ingiunzioni prott. nn. 9792/5/SA e 9793/5/SA del 1 settembre 2022, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 115/2023, pubblicata in data 14 aprile 2023, non notificata, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, comprese spese generali e oneri riflessi, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo gli avvocati CP_5 regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'i.v.a.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanze-ingiunzione prot. n. 9793/5/S.A. e n. 9792/5/S.A. del 1° settembre 2022, il Presidente della Autonoma d'Aosta ingiungeva a e in proprio e quali CP_2 CP_2 Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della società , il pagamento della somma di euro 6.000,00 Controparte_1 ciascuno, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del medesimo decreto legislativo. La sanzione è stata determinata nel minimo edittale di € 6.000,00 per ciascuna violazione, tenuto conto che l'impianto, pur tecnicamente conforme, era rimasto privo di autorizzazione per circa due anni. In particolare, nelle predette ordinanze il Presidente della rilevava e dava atto che: (i) in data 3 CP_2 agosto 2017 il Corpo Forestale della aveva accertato che presso il bar-ristoro "Colle CP_4
Bettaforca", sito nell'omonima località del Comune di ES-La-NI e gestito dalla società
[...] CP_
le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla cucina convergevano in due fosse imhoff poste in batteria e munite di pozzetti di ispezione, il cui scarico risultava privo della prescritta autorizzazione;
(ii) l'autorizzazione precedentemente rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4924 del 4 novembre 2011 era scaduta il 4 novembre 2015, senza che fosse stata presentata tempestiva istanza di rinnovo;
(iii) solo in data 18 luglio 2017 era stata presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge.
pagina 2 di 8 1.1. Avverso dette ordinanze proponevano opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d.lgs. 2011 n. 150 i sigg.ri e in proprio e quali legali rappresentanti della società Pt_1 Pt_2 Controparte_1
. La si costituiva a mezzo dei propri funzionari.
[...] Controparte_4
Con la sentenza n. 115/2023 qui impugnata il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite.
1.2. Il Tribunale di Aosta rigettava preliminarmente l'eccezione di carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzione, rilevando come il riferimento ai verbali di accertamento apparisse più che sufficiente a garantire il minimo motivazionale richiesto dalla legge, tanto più considerando che gli opponenti non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Respingeva altresì l'eccezione di tardività della contestazione, evidenziando che la visita ispettiva era del 3 agosto 2017 mentre la violazione era stata contestata il 25 ottobre 2017 mediante consegna a mani dei ricorrenti, risultando quindi pienamente rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981. Rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'illecito era stato accertato il 3 agosto 2017 ed i verbali di contestazione erano stati notificati ai ricorrenti rispettivamente il 18 ottobre 2017 ed il 25 ottobre 2017, con conseguente tempestività delle ordinanze ingiunzione notificate il 15 settembre 2022 ed il 19 settembre 2022. Nel merito, il primo giudice riteneva sussistente l'illecito contestato, evidenziando come l'autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2011 fosse pacificamente scaduta il 4 novembre 2015 e la domanda di rinnovo fosse stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che l'istanza fosse stata poi accolta. Escludeva inoltre l'applicabilità della sanzione ridotta prevista dall'art. 133 comma 2 d.lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, rilevando come l'immobile fosse inequivocabilmente destinato ad attività commerciale di bar-ristoro. Riteneva infine legittima l'irrogazione di due distinte sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti, entrambi dotati di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione della società.
2. Con tempestivo atto di appello, i sigg.ri e hanno chiesto la riforma della decisione del Pt_1 Pt_2 primo giudice, articolando quattro motivi di gravame. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
3. All'udienza del giorno 20 gennaio 2025, le parti hanno illustrato le loro difese e la Corte si è riservata di decidere.
4. I motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990, deducendo la nullità delle ordinanze impugnate per difetto di motivazione. Sostengono che i provvedimenti si limiterebbero a riportare in modo non comprensibile le circostanze fattuali accertate durante l'accesso del 3.8.2017, senza illustrare le ragioni dell'applicabilità della norma sanzionatoria né le specifiche mancanze attribuite ai ricorrenti. Censurano inoltre l'assenza di motivazione circa la determinazione della sanzione in € 6.000,00 e la ragione per cui si ritiene che l'illecito sia stato commesso distintamente dai due amministratori.
4.2. Con il secondo motivo deducono l'inesistenza dell'illecito contestato e il difetto di istruttoria, evidenziando che già in data 18.7.2017, quindi prima dell'accertamento del 3.8.2017, il aveva Pt_1 presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi. Contestano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il semplice ritardo nel rinnovo dell'autorizzazione integri la violazione dell'art. 133 del Codice dell'Ambiente, sostenendo che nessun rimprovero potesse essere mosso pagina 3 di 8 agli amministratori ed alla società, posto che al momento del sopralluogo era già stata presentata istanza di rinnovo.
4.3. Con il terzo motivo censurano la mancata applicazione della sanzione più mite prevista dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. Sostengono che nel caso di specie gli scarichi debbano essere assimilati ad acque reflue domestiche, come confermato dal parere dell'Assessorato alle attività produttive, e che l'edificio fosse certamente isolato, come si evince dalla localizzazione a 2.700 metri di altitudine.
4.4. Con il quarto motivo deducono l'illegittimità delle ordinanze per violazione degli artt. 3, 5 e 6 L. 689/1981. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'emissione di due distinte ordinanze per lo stesso fatto, nonché la responsabilità degli amministratori per il solo fatto di rivestire tale carica, senza alcuna indicazione dei presupposti della condotta illecita specificamente ascrivibile a ciascuno.
5. Le difese della convenuta.
5.1. La si è costituita contestando analiticamente le censure formulate Controparte_4 dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame. In via preliminare, la ha eccepito la formazione CP_2 del giudicato interno sui motivi nn. 2 (omessa indicazione delle tempistiche procedimentali), 3 (tardività della contestazione) e 5 (prescrizione) del ricorso in opposizione, in quanto rigettati dal Tribunale e non riproposti con l'atto di appello.
5.2. Quanto al primo motivo, ha evidenziato come la motivazione per relationem mediante rinvio al verbale di accertamento del Corpo Forestale, già noto agli interessati in quanto regolarmente notificato, risulti pienamente legittima e sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale, tanto più considerando che gli stessi non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Come emerge dal fascicolo di primo grado, gli opponenti non hanno contestato tale circostanza né in sede di opposizione né nel presente giudizio.
5.3. Con riferimento al secondo motivo, ha rilevato come l'autorizzazione rilasciata nel 2011 fosse pacificamente scaduta il 4 novembre 2015 e la domanda di rinnovo sia stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge, senza che possa assumere rilievo la circostanza che l'istanza sia stata poi accolta, trattandosi di una valutazione successiva che non elide l'antigiuridicità della condotta tenuta medio tempore.
5.4. Quanto al terzo motivo, ha contestato l'applicabilità della sanzione ridotta evidenziando come l'immobile sia inequivocabilmente destinato ad attività commerciale di bar-ristoro, come emerge tanto dalla visura camerale quanto dalla stessa documentazione autorizzativa, senza che possa assumere rilievo la circostanza che le acque reflue siano assimilabili a quelle domestiche.
5.5. Infine, con riferimento al quarto motivo, ha evidenziato come tanto il sig. quanto il sig. Pt_2
nelle rispettive qualità di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, fossero Pt_1 dotati di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione della società, donde la loro personale responsabilità per l'omissione contestata, ferma la corretta individuazione della società quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981.
5.6. Ha sottolineato altresì la congruità della sanzione, determinata nel minimo edittale di € 6.000,00, tenuto conto della natura dell'attività svolta, della durata della violazione protrattasi per circa due anni, delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo circa i limiti di accettabilità degli scarichi e l'obbligo di analisi periodiche dei reflui, nonché della particolare localizzazione dell'impianto in area montana di pregio ambientale.
6. I motivi di appello sono infondati e devono essere respinti.
pagina 4 di 8 6.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità delle ordinanze impugnate per difetto di motivazione, sostenendo che i provvedimenti si limiterebbero a riportare in modo non comprensibile le circostanze fattuali accertate durante l'accesso del 3.8.2017, senza illustrare le ragioni dell'applicabilità della norma sanzionatoria né le specifiche mancanze attribuite ai ricorrenti. La censura è infondata. Costituisce principio consolidato (da ultimo App. Bari sent. n. 89/2023), quello secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non richiede una motivazione particolarmente diffusa ed analitica, essendo sufficiente che dalla stessa risulti con chiarezza la valutazione delle deduzioni difensive dell'opponente e degli elementi probatori emersi, in modo da consentire l'individuazione dell'illecito contestato e permettere all'ingiunto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Il provvedimento sanzionatorio, infatti, è censurabile per vizio motivazionale solo quando risulti del tutto privo di motivazione o con motivazione meramente apparente. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate contengono tutti gli elementi necessari per comprendere la violazione contestata - consistente nello scarico di acque reflue in assenza della prescritta autorizzazione, in violazione degli artt. 125 e 133 del d.lgs. 152/2006 - e le ragioni poste a fondamento della pretesa sanzionatoria, richiamando espressamente il verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale della in data 3 agosto 2017, dal quale emerge con chiarezza che lo scarico delle acque reflue CP_4 provenienti dai servizi igienici e dalla cucina del locale "Colle Bettaforca" convergeva in due Parte_3 fosse imhoff prive della necessaria autorizzazione, essendo la precedente scaduta da circa due anni. La motivazione per relationem mediante rinvio al verbale di accertamento, peraltro già noto agli appellanti in quanto regolarmente notificato, deve ritenersi pienamente legittima e sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale (cfr., ancora, App. Milano sent. n. 154/2023), purché il verbale richiamato contenga una completa indicazione degli estremi della violazione. Tale principio trova tanto più applicazione nel caso di specie, considerando che gli appellanti non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11158/2011, ha chiaramente affermato che in assenza di specifiche contestazioni nel corso del procedimento amministrativo, la motivazione può legittimamente limitarsi al richiamo del verbale di accertamento. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, solo in presenza di specifiche contestazioni o circostanze non risultanti dal verbale di accertamento l'autorità sarebbe stata tenuta a fornire una più articolata motivazione. Peraltro, eventuali vizi della motivazione in ordine alle difese dell'interessato non comporterebbero comunque la nullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione investe l'intero rapporto sanzionatorio, consentendo così il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell'opponente nella sede giurisdizionale.
6.2. Con il secondo motivo viene dedotta l'inesistenza dell'illecito contestato e il difetto di istruttoria, evidenziando che già in data 18.7.2017, quindi prima dell'accertamento del 3.8.2017, era stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi. La censura è infondata. Come stabilito dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 11518/2019, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, non potendo tale autorizzazione essere sostituita da altri atti amministrativi, essendo necessaria per consentire la verifica preventiva dei requisiti di legge. Il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che l'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni e che il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 7608/2022, solo in caso di tempestiva presentazione della domanda di rinnovo lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, dovendo tale termine ritenersi perentorio. pagina 5 di 8 Nel caso di specie, è pacifico che l'autorizzazione rilasciata il 4 novembre 2011 fosse scaduta il 4 novembre 2015 e che la domanda di rinnovo sia stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge. Come risulta dal provvedimento autorizzativo n. 4924/2011, l'autorizzazione originaria conteneva specifiche prescrizioni, tra cui l'obbligo di presentare istanza di rinnovo almeno un anno prima della scadenza. Tale previsione, oltre ad essere espressamente stabilita dall'art. 124 comma 8 d.lgs. 152/2006, era quindi nota agli amministratori della società sin dal momento del subentro nella gestione dell'attività. La responsabilità degli appellanti è inoltre confermata dalla Cassazione che, con sentenza n. 10469/2020, ha espressamente qualificato l'illecito come non "proprio", estendendo la sanzionabilità a chiunque gestisca di fatto lo scarico non autorizzato. La stessa Corte, con sentenza n. 9009/2020, ha ulteriormente precisato che eventuali convenzioni sul riparto di competenze non escludono la responsabilità del gestore operativo. Nel caso di specie, come risulta dalla visura camerale in atti, gli appellanti rivestivano le cariche sociali sin dalla costituzione della società, avvenuta in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione del 2011. Non può assumere rilievo la circostanza che l'istanza di rinnovo sia stata poi accolta, trattandosi di una valutazione successiva che non elide l'antigiuridicità della condotta tenuta medio tempore. L'autorizzazione allo scarico, infatti, non costituisce un mero adempimento formale ma rappresenta lo strumento attraverso il quale l'autorità competente verifica preventivamente la sussistenza dei requisiti tecnici e il rispetto delle prescrizioni normative poste a tutela dell'ambiente, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 152/2006. 6.3 Con il terzo motivo viene dedotta la mancata applicazione della sanzione più mite prevista dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. La censura è infondata. La disposizione invocata introduce un regime sanzionatorio attenuato, prevedendo la sanzione amministrativa da 600 a 3.000 euro in luogo di quella ordinaria da 6.000 a 60.000 euro, ma subordina tale beneficio alla compresenza di due requisiti oggettivi: l'isolamento dell'edificio e la sua destinazione abitativa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 1983/2015), la mera assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche non è sufficiente per l'applicazione della sanzione ridotta, dovendo verificarsi l'effettiva destinazione d'uso abitativa dell'immobile. Nel caso di specie, pur sussistendo il carattere isolato dell'immobile, collocato in zona montana, difetta il requisito funzionale dell'uso abitativo, risultando l'edificio destinato ad attività commerciale di bar-ristoro, come comprovato dalla documentazione in atti. Tale circostanza esclude di per sé l'applicabilità della sanzione attenuata, come confermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen. n. 22436/2013), secondo cui gli scarichi provenienti da attività commerciali di ristorazione non sono equiparabili a quelli domestici, in quanto "non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche". Né può rilevare, ai fini dell'applicazione della sanzione attenuata, la circostanza che le acque reflue provenienti dall'esercizio commerciale siano assimilabili a quelle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Tale assimilazione, infatti, opera esclusivamente sul piano della disciplina degli scarichi e dei relativi valori limite di emissione, ma non può incidere sulla qualificazione oggettiva dell'immobile e sulla sua destinazione d'uso, che rimane commerciale. La ratio della previsione di un trattamento sanzionatorio più mite per gli edifici isolati ad uso abitativo risiede nella minore pericolosità per l'ambiente degli scarichi provenienti da nuclei familiari rispetto a quelli derivanti da attività commerciali, che presentano volumi e caratteristiche potenzialmente più impattanti.
pagina 6 di 8 Tale differenziazione trova fondamento nel principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e nella necessità di graduare la risposta sanzionatoria in base all'effettiva portata lesiva della condotta.
6.4. Con il quarto motivo viene dedotta l'illegittimità delle ordinanze per violazione degli artt. 3, 5 e 6 L. 689/1981, contestando la legittimità dell'irrogazione di due distinte sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti della società. La censura è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 11954/2003), la ratio della legge n. 689/1981 conferma e rafforza il principio della natura personale della responsabilità; pertanto, in presenza di più amministratori dotati di poteri disgiunti, ciascuno è autonomamente responsabile per le violazioni amministrative derivanti dall'omesso adempimento degli obblighi inerenti alla carica. Nel caso di specie, sia il sig. che il sig. rispettivamente Pt_2 Pt_1
Presidente e Vice Presidente del CdA, erano investiti di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione sociale, come risulta dalla documentazione in atti. L'illecito contestato ha natura omissiva, consistendo nel mancato tempestivo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Vista la già menzionata personalità della responsabilità, in caso di violazioni omissive in presenza di più soggetti obbligati, ciascuno risponde autonomamente dell'inadempimento del proprio dovere d'azione, non potendosi configurare un'indebita duplicazione della sanzione per il medesimo fatto. Corretta è anche l'individuazione della società quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la responsabilità solidale dell'ente si configura automaticamente per le violazioni commesse dai rappresentanti nell'esercizio delle proprie funzioni;
la suddetta in ogni caso risulta essere autonoma rispetto alle singole persone fisiche che la rappresentano (SS. UU. n. 22082/2017). Quanto alla determinazione della sanzione nella misura di € 6.000,00 per ciascuna violazione, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2 d.lgs. 152/2006, essa risulta congrua e proporzionata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, rilevano:
- la natura dell'attività commerciale svolta;
- la considerevole durata della violazione (circa due anni);
- la specifica rilevanza delle prescrizioni violate, concernenti i limiti di accettabilità degli scarichi e gli obblighi di monitoraggio periodico;
- la particolare sensibilità ambientale del sito, trattandosi di area montana di pregio naturalistico. La determinazione della sanzione nel minimo, di là del fatto che la sanzione irrogata, nei limiti consentiti dall'escursione edittale, non sarebbe comunque ulteriormente comprimibile, appare quindi pienamente rispettosa del principio di proporzionalità (applicando il minimo), tenuto conto che l'art. 11 L. 689/1981 impone di considerare la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
7. In conclusione, alla luce delle articolate considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto dai sigg.ri e deve essere integralmente rigettato, non risultando fondata alcuna delle censure articolate Pt_1 Pt_2 nei quattro motivi di gravame. La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma, avendo il primo giudice correttamente valutato tanto gli aspetti procedimentali quanto quelli sostanziali della controversia.
8. Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellanti in solido tra loro, non ravvisandosi i presupposti per la compensazione, attesa l'assenza sia di novità delle questioni trattate, essendo la materia oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sia di altre ragioni di carattere eccezionale che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza. La liquidazione delle spese, come da seguente dispositivo, viene effettuata avuto al valore della causa (€ 12.000) e dell'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il medio tariffario per le prime pagina 7 di 8 due fasi, il minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito e nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra aspecifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, gli oneri riflessi ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli avvocati regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'IVA. Stante l'esito del giudizio nel presente grado, sussistono le condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in qualità di legali rappresentanti di Società in liquidazione contro Parte_2 CP_1 [...] con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 21.4.2023, Controparte_4 avverso la sent. n. 115/2023, pronunciata in data 14.4.2023 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 3.011,00, per compenso professionale oltre rimb. forfet. 15% come per legge e oneri riflessi, ex CPDEL 23.80% e (0,505%); CP_5
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, il 21.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1382/2023 promossa da: nato a [...] il [...] residente in [...], Loc. Riva n. 108 C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...] residente in [...], C.F._1 Parte_2
Loc. Gaby Desor n. 23 C.F. , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della C.F._2
, con sede ES La NI (AO) Colle Bettaforca – Controparte_1
P.iva ed elettivamente domiciliati in Aosta, Via Guido Rey 13 presso lo studio dell' Avv. P.IVA_1
Jacques FOSSON ( che li rappresenta unitamente all'Avv. Massimiliano Email_1
SCIULLI (C.F. – PEC ) anche con poteri C.F._3 Email_2 disgiunti giusta separate procure allegate all'atto introduttivo
parte appellante contro
(c.f. ) con sede in Aosta, Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, , CP_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Riccardo Jans (cf
), Francesco Pastorino (cf ) e Massimiliano Cadin (cf C.F._4 C.F._5
dell'Avvocatura regionale, ivi eleggendo domicilio in Aosta, Piazza Deffeyes, n.1, C.F._6
pagina 1 di 8 giusta procura alle liti su foglio a parte, allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla comparsa di risposta parte appellata
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di
Aosta n. 115/2023
CONCLUSIONI Per parte appellante: IN PRINCIPALITA':
- Dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate Prot. N. 9792/5/S.A. Prat. N. 213/17-SA/R e Prot. N. 7184/5/S.A. Prat. N. 215/17 SA-R emesse dalla Controparte_4
e notificate ai ricorrenti.
[...]
- Visto l'art 14 l. 689/1981 dichiarare estinto l'obbligazione di pagamento di cui all'ordinanza impugnata IN VIA DI SUBORDINE Ridurre l'importo delle sanzioni al minimo edittale di cui al secondo comma dell'art. 133 D. Lgs. 152/2006 Con il favore delle spese di lite
Per parte appellata: In via principale, nel merito, accertato e dichiarato il giudicato interno sui motivi di ricorso nn. 2, 3 e 5 all'ordinanze-ingiunzioni prott. nn. 9792/5/SA e 9793/5/SA del 1 settembre 2022, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 115/2023, pubblicata in data 14 aprile 2023, non notificata, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, comprese spese generali e oneri riflessi, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo gli avvocati CP_5 regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'i.v.a.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanze-ingiunzione prot. n. 9793/5/S.A. e n. 9792/5/S.A. del 1° settembre 2022, il Presidente della Autonoma d'Aosta ingiungeva a e in proprio e quali CP_2 CP_2 Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della società , il pagamento della somma di euro 6.000,00 Controparte_1 ciascuno, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del medesimo decreto legislativo. La sanzione è stata determinata nel minimo edittale di € 6.000,00 per ciascuna violazione, tenuto conto che l'impianto, pur tecnicamente conforme, era rimasto privo di autorizzazione per circa due anni. In particolare, nelle predette ordinanze il Presidente della rilevava e dava atto che: (i) in data 3 CP_2 agosto 2017 il Corpo Forestale della aveva accertato che presso il bar-ristoro "Colle CP_4
Bettaforca", sito nell'omonima località del Comune di ES-La-NI e gestito dalla società
[...] CP_
le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalla cucina convergevano in due fosse imhoff poste in batteria e munite di pozzetti di ispezione, il cui scarico risultava privo della prescritta autorizzazione;
(ii) l'autorizzazione precedentemente rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4924 del 4 novembre 2011 era scaduta il 4 novembre 2015, senza che fosse stata presentata tempestiva istanza di rinnovo;
(iii) solo in data 18 luglio 2017 era stata presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge.
pagina 2 di 8 1.1. Avverso dette ordinanze proponevano opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d.lgs. 2011 n. 150 i sigg.ri e in proprio e quali legali rappresentanti della società Pt_1 Pt_2 Controparte_1
. La si costituiva a mezzo dei propri funzionari.
[...] Controparte_4
Con la sentenza n. 115/2023 qui impugnata il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite.
1.2. Il Tribunale di Aosta rigettava preliminarmente l'eccezione di carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzione, rilevando come il riferimento ai verbali di accertamento apparisse più che sufficiente a garantire il minimo motivazionale richiesto dalla legge, tanto più considerando che gli opponenti non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Respingeva altresì l'eccezione di tardività della contestazione, evidenziando che la visita ispettiva era del 3 agosto 2017 mentre la violazione era stata contestata il 25 ottobre 2017 mediante consegna a mani dei ricorrenti, risultando quindi pienamente rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981. Rigettava inoltre l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'illecito era stato accertato il 3 agosto 2017 ed i verbali di contestazione erano stati notificati ai ricorrenti rispettivamente il 18 ottobre 2017 ed il 25 ottobre 2017, con conseguente tempestività delle ordinanze ingiunzione notificate il 15 settembre 2022 ed il 19 settembre 2022. Nel merito, il primo giudice riteneva sussistente l'illecito contestato, evidenziando come l'autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2011 fosse pacificamente scaduta il 4 novembre 2015 e la domanda di rinnovo fosse stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che l'istanza fosse stata poi accolta. Escludeva inoltre l'applicabilità della sanzione ridotta prevista dall'art. 133 comma 2 d.lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, rilevando come l'immobile fosse inequivocabilmente destinato ad attività commerciale di bar-ristoro. Riteneva infine legittima l'irrogazione di due distinte sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti, entrambi dotati di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione della società.
2. Con tempestivo atto di appello, i sigg.ri e hanno chiesto la riforma della decisione del Pt_1 Pt_2 primo giudice, articolando quattro motivi di gravame. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
3. All'udienza del giorno 20 gennaio 2025, le parti hanno illustrato le loro difese e la Corte si è riservata di decidere.
4. I motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 3 L. 241/1990, deducendo la nullità delle ordinanze impugnate per difetto di motivazione. Sostengono che i provvedimenti si limiterebbero a riportare in modo non comprensibile le circostanze fattuali accertate durante l'accesso del 3.8.2017, senza illustrare le ragioni dell'applicabilità della norma sanzionatoria né le specifiche mancanze attribuite ai ricorrenti. Censurano inoltre l'assenza di motivazione circa la determinazione della sanzione in € 6.000,00 e la ragione per cui si ritiene che l'illecito sia stato commesso distintamente dai due amministratori.
4.2. Con il secondo motivo deducono l'inesistenza dell'illecito contestato e il difetto di istruttoria, evidenziando che già in data 18.7.2017, quindi prima dell'accertamento del 3.8.2017, il aveva Pt_1 presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi. Contestano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il semplice ritardo nel rinnovo dell'autorizzazione integri la violazione dell'art. 133 del Codice dell'Ambiente, sostenendo che nessun rimprovero potesse essere mosso pagina 3 di 8 agli amministratori ed alla società, posto che al momento del sopralluogo era già stata presentata istanza di rinnovo.
4.3. Con il terzo motivo censurano la mancata applicazione della sanzione più mite prevista dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. Sostengono che nel caso di specie gli scarichi debbano essere assimilati ad acque reflue domestiche, come confermato dal parere dell'Assessorato alle attività produttive, e che l'edificio fosse certamente isolato, come si evince dalla localizzazione a 2.700 metri di altitudine.
4.4. Con il quarto motivo deducono l'illegittimità delle ordinanze per violazione degli artt. 3, 5 e 6 L. 689/1981. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'emissione di due distinte ordinanze per lo stesso fatto, nonché la responsabilità degli amministratori per il solo fatto di rivestire tale carica, senza alcuna indicazione dei presupposti della condotta illecita specificamente ascrivibile a ciascuno.
5. Le difese della convenuta.
5.1. La si è costituita contestando analiticamente le censure formulate Controparte_4 dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame. In via preliminare, la ha eccepito la formazione CP_2 del giudicato interno sui motivi nn. 2 (omessa indicazione delle tempistiche procedimentali), 3 (tardività della contestazione) e 5 (prescrizione) del ricorso in opposizione, in quanto rigettati dal Tribunale e non riproposti con l'atto di appello.
5.2. Quanto al primo motivo, ha evidenziato come la motivazione per relationem mediante rinvio al verbale di accertamento del Corpo Forestale, già noto agli interessati in quanto regolarmente notificato, risulti pienamente legittima e sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale, tanto più considerando che gli stessi non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Come emerge dal fascicolo di primo grado, gli opponenti non hanno contestato tale circostanza né in sede di opposizione né nel presente giudizio.
5.3. Con riferimento al secondo motivo, ha rilevato come l'autorizzazione rilasciata nel 2011 fosse pacificamente scaduta il 4 novembre 2015 e la domanda di rinnovo sia stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge, senza che possa assumere rilievo la circostanza che l'istanza sia stata poi accolta, trattandosi di una valutazione successiva che non elide l'antigiuridicità della condotta tenuta medio tempore.
5.4. Quanto al terzo motivo, ha contestato l'applicabilità della sanzione ridotta evidenziando come l'immobile sia inequivocabilmente destinato ad attività commerciale di bar-ristoro, come emerge tanto dalla visura camerale quanto dalla stessa documentazione autorizzativa, senza che possa assumere rilievo la circostanza che le acque reflue siano assimilabili a quelle domestiche.
5.5. Infine, con riferimento al quarto motivo, ha evidenziato come tanto il sig. quanto il sig. Pt_2
nelle rispettive qualità di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, fossero Pt_1 dotati di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione della società, donde la loro personale responsabilità per l'omissione contestata, ferma la corretta individuazione della società quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981.
5.6. Ha sottolineato altresì la congruità della sanzione, determinata nel minimo edittale di € 6.000,00, tenuto conto della natura dell'attività svolta, della durata della violazione protrattasi per circa due anni, delle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo circa i limiti di accettabilità degli scarichi e l'obbligo di analisi periodiche dei reflui, nonché della particolare localizzazione dell'impianto in area montana di pregio ambientale.
6. I motivi di appello sono infondati e devono essere respinti.
pagina 4 di 8 6.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità delle ordinanze impugnate per difetto di motivazione, sostenendo che i provvedimenti si limiterebbero a riportare in modo non comprensibile le circostanze fattuali accertate durante l'accesso del 3.8.2017, senza illustrare le ragioni dell'applicabilità della norma sanzionatoria né le specifiche mancanze attribuite ai ricorrenti. La censura è infondata. Costituisce principio consolidato (da ultimo App. Bari sent. n. 89/2023), quello secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non richiede una motivazione particolarmente diffusa ed analitica, essendo sufficiente che dalla stessa risulti con chiarezza la valutazione delle deduzioni difensive dell'opponente e degli elementi probatori emersi, in modo da consentire l'individuazione dell'illecito contestato e permettere all'ingiunto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Il provvedimento sanzionatorio, infatti, è censurabile per vizio motivazionale solo quando risulti del tutto privo di motivazione o con motivazione meramente apparente. Nel caso di specie, le ordinanze impugnate contengono tutti gli elementi necessari per comprendere la violazione contestata - consistente nello scarico di acque reflue in assenza della prescritta autorizzazione, in violazione degli artt. 125 e 133 del d.lgs. 152/2006 - e le ragioni poste a fondamento della pretesa sanzionatoria, richiamando espressamente il verbale di accertamento redatto dal Corpo Forestale della in data 3 agosto 2017, dal quale emerge con chiarezza che lo scarico delle acque reflue CP_4 provenienti dai servizi igienici e dalla cucina del locale "Colle Bettaforca" convergeva in due Parte_3 fosse imhoff prive della necessaria autorizzazione, essendo la precedente scaduta da circa due anni. La motivazione per relationem mediante rinvio al verbale di accertamento, peraltro già noto agli appellanti in quanto regolarmente notificato, deve ritenersi pienamente legittima e sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale (cfr., ancora, App. Milano sent. n. 154/2023), purché il verbale richiamato contenga una completa indicazione degli estremi della violazione. Tale principio trova tanto più applicazione nel caso di specie, considerando che gli appellanti non avevano presentato scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11158/2011, ha chiaramente affermato che in assenza di specifiche contestazioni nel corso del procedimento amministrativo, la motivazione può legittimamente limitarsi al richiamo del verbale di accertamento. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, solo in presenza di specifiche contestazioni o circostanze non risultanti dal verbale di accertamento l'autorità sarebbe stata tenuta a fornire una più articolata motivazione. Peraltro, eventuali vizi della motivazione in ordine alle difese dell'interessato non comporterebbero comunque la nullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione investe l'intero rapporto sanzionatorio, consentendo così il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell'opponente nella sede giurisdizionale.
6.2. Con il secondo motivo viene dedotta l'inesistenza dell'illecito contestato e il difetto di istruttoria, evidenziando che già in data 18.7.2017, quindi prima dell'accertamento del 3.8.2017, era stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi. La censura è infondata. Come stabilito dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 11518/2019, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, non potendo tale autorizzazione essere sostituita da altri atti amministrativi, essendo necessaria per consentire la verifica preventiva dei requisiti di legge. Il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede che l'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni e che il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 7608/2022, solo in caso di tempestiva presentazione della domanda di rinnovo lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, dovendo tale termine ritenersi perentorio. pagina 5 di 8 Nel caso di specie, è pacifico che l'autorizzazione rilasciata il 4 novembre 2011 fosse scaduta il 4 novembre 2015 e che la domanda di rinnovo sia stata presentata solo il 18 luglio 2017, quindi con oltre due anni di ritardo rispetto al termine di legge. Come risulta dal provvedimento autorizzativo n. 4924/2011, l'autorizzazione originaria conteneva specifiche prescrizioni, tra cui l'obbligo di presentare istanza di rinnovo almeno un anno prima della scadenza. Tale previsione, oltre ad essere espressamente stabilita dall'art. 124 comma 8 d.lgs. 152/2006, era quindi nota agli amministratori della società sin dal momento del subentro nella gestione dell'attività. La responsabilità degli appellanti è inoltre confermata dalla Cassazione che, con sentenza n. 10469/2020, ha espressamente qualificato l'illecito come non "proprio", estendendo la sanzionabilità a chiunque gestisca di fatto lo scarico non autorizzato. La stessa Corte, con sentenza n. 9009/2020, ha ulteriormente precisato che eventuali convenzioni sul riparto di competenze non escludono la responsabilità del gestore operativo. Nel caso di specie, come risulta dalla visura camerale in atti, gli appellanti rivestivano le cariche sociali sin dalla costituzione della società, avvenuta in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione del 2011. Non può assumere rilievo la circostanza che l'istanza di rinnovo sia stata poi accolta, trattandosi di una valutazione successiva che non elide l'antigiuridicità della condotta tenuta medio tempore. L'autorizzazione allo scarico, infatti, non costituisce un mero adempimento formale ma rappresenta lo strumento attraverso il quale l'autorità competente verifica preventivamente la sussistenza dei requisiti tecnici e il rispetto delle prescrizioni normative poste a tutela dell'ambiente, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 152/2006. 6.3 Con il terzo motivo viene dedotta la mancata applicazione della sanzione più mite prevista dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. La censura è infondata. La disposizione invocata introduce un regime sanzionatorio attenuato, prevedendo la sanzione amministrativa da 600 a 3.000 euro in luogo di quella ordinaria da 6.000 a 60.000 euro, ma subordina tale beneficio alla compresenza di due requisiti oggettivi: l'isolamento dell'edificio e la sua destinazione abitativa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 1983/2015), la mera assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche non è sufficiente per l'applicazione della sanzione ridotta, dovendo verificarsi l'effettiva destinazione d'uso abitativa dell'immobile. Nel caso di specie, pur sussistendo il carattere isolato dell'immobile, collocato in zona montana, difetta il requisito funzionale dell'uso abitativo, risultando l'edificio destinato ad attività commerciale di bar-ristoro, come comprovato dalla documentazione in atti. Tale circostanza esclude di per sé l'applicabilità della sanzione attenuata, come confermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen. n. 22436/2013), secondo cui gli scarichi provenienti da attività commerciali di ristorazione non sono equiparabili a quelli domestici, in quanto "non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche". Né può rilevare, ai fini dell'applicazione della sanzione attenuata, la circostanza che le acque reflue provenienti dall'esercizio commerciale siano assimilabili a quelle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Tale assimilazione, infatti, opera esclusivamente sul piano della disciplina degli scarichi e dei relativi valori limite di emissione, ma non può incidere sulla qualificazione oggettiva dell'immobile e sulla sua destinazione d'uso, che rimane commerciale. La ratio della previsione di un trattamento sanzionatorio più mite per gli edifici isolati ad uso abitativo risiede nella minore pericolosità per l'ambiente degli scarichi provenienti da nuclei familiari rispetto a quelli derivanti da attività commerciali, che presentano volumi e caratteristiche potenzialmente più impattanti.
pagina 6 di 8 Tale differenziazione trova fondamento nel principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e nella necessità di graduare la risposta sanzionatoria in base all'effettiva portata lesiva della condotta.
6.4. Con il quarto motivo viene dedotta l'illegittimità delle ordinanze per violazione degli artt. 3, 5 e 6 L. 689/1981, contestando la legittimità dell'irrogazione di due distinte sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti della società. La censura è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 11954/2003), la ratio della legge n. 689/1981 conferma e rafforza il principio della natura personale della responsabilità; pertanto, in presenza di più amministratori dotati di poteri disgiunti, ciascuno è autonomamente responsabile per le violazioni amministrative derivanti dall'omesso adempimento degli obblighi inerenti alla carica. Nel caso di specie, sia il sig. che il sig. rispettivamente Pt_2 Pt_1
Presidente e Vice Presidente del CdA, erano investiti di poteri disgiunti di rappresentanza e gestione sociale, come risulta dalla documentazione in atti. L'illecito contestato ha natura omissiva, consistendo nel mancato tempestivo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Vista la già menzionata personalità della responsabilità, in caso di violazioni omissive in presenza di più soggetti obbligati, ciascuno risponde autonomamente dell'inadempimento del proprio dovere d'azione, non potendosi configurare un'indebita duplicazione della sanzione per il medesimo fatto. Corretta è anche l'individuazione della società quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la responsabilità solidale dell'ente si configura automaticamente per le violazioni commesse dai rappresentanti nell'esercizio delle proprie funzioni;
la suddetta in ogni caso risulta essere autonoma rispetto alle singole persone fisiche che la rappresentano (SS. UU. n. 22082/2017). Quanto alla determinazione della sanzione nella misura di € 6.000,00 per ciascuna violazione, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2 d.lgs. 152/2006, essa risulta congrua e proporzionata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, rilevano:
- la natura dell'attività commerciale svolta;
- la considerevole durata della violazione (circa due anni);
- la specifica rilevanza delle prescrizioni violate, concernenti i limiti di accettabilità degli scarichi e gli obblighi di monitoraggio periodico;
- la particolare sensibilità ambientale del sito, trattandosi di area montana di pregio naturalistico. La determinazione della sanzione nel minimo, di là del fatto che la sanzione irrogata, nei limiti consentiti dall'escursione edittale, non sarebbe comunque ulteriormente comprimibile, appare quindi pienamente rispettosa del principio di proporzionalità (applicando il minimo), tenuto conto che l'art. 11 L. 689/1981 impone di considerare la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
7. In conclusione, alla luce delle articolate considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto dai sigg.ri e deve essere integralmente rigettato, non risultando fondata alcuna delle censure articolate Pt_1 Pt_2 nei quattro motivi di gravame. La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma, avendo il primo giudice correttamente valutato tanto gli aspetti procedimentali quanto quelli sostanziali della controversia.
8. Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellanti in solido tra loro, non ravvisandosi i presupposti per la compensazione, attesa l'assenza sia di novità delle questioni trattate, essendo la materia oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sia di altre ragioni di carattere eccezionale che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza. La liquidazione delle spese, come da seguente dispositivo, viene effettuata avuto al valore della causa (€ 12.000) e dell'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il medio tariffario per le prime pagina 7 di 8 due fasi, il minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito e nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra aspecifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, gli oneri riflessi ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli avvocati regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'IVA. Stante l'esito del giudizio nel presente grado, sussistono le condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in qualità di legali rappresentanti di Società in liquidazione contro Parte_2 CP_1 [...] con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 21.4.2023, Controparte_4 avverso la sent. n. 115/2023, pronunciata in data 14.4.2023 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 3.011,00, per compenso professionale oltre rimb. forfet. 15% come per legge e oneri riflessi, ex CPDEL 23.80% e (0,505%); CP_5
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, il 21.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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