CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3201/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 13 febbraio 2020 n. 414/2020 pubblicata in data 21 febbraio
2020 in materia di responsabilità extracontrattuale: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, chiamato all'udienza dell'11 giugno
2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Balice c.f. , presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Napoli, alla via Cervantes n.55/5 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Della Peruta c.f. , presso CodiceFiscale_3 il cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/14 elettivamente domicilia, procura a margine della memoria di costituzione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: nel nuovo termine dell'11 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e parte appellata non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 dell'11 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data dell'11 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante sia alla parte appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da al con cui ha impugnato Parte_1 CP_1 CP_1 2 la sentenza del Tribunale di Benevento del 13 febbraio 2020 n. 414/2020 pubblicata in data
21 febbraio 2020 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3201/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 13 febbraio 2020 n. 414/2020 pubblicata in data 21 febbraio
2020 in materia di responsabilità extracontrattuale: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, chiamato all'udienza dell'11 giugno
2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Balice c.f. , presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Napoli, alla via Cervantes n.55/5 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Della Peruta c.f. , presso CodiceFiscale_3 il cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/14 elettivamente domicilia, procura a margine della memoria di costituzione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: nel nuovo termine dell'11 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e parte appellata non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 dell'11 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data dell'11 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante sia alla parte appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da al con cui ha impugnato Parte_1 CP_1 CP_1 2 la sentenza del Tribunale di Benevento del 13 febbraio 2020 n. 414/2020 pubblicata in data
21 febbraio 2020 così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
3