Ordinanza collegiale 8 luglio 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 03/01/2023, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08719/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8719 del 2015, proposto da
NZ De MI, De MI TE, De MI NA MA, PE EL, CH BI, CE UE, Soc Venturi Sas, Soc Tm Sas, Soc Bruny Bar S.r.l., Soc Rosagio S.r.l., Soc Relf S.r.l., Della Francesca Genoveffa, Marino Canio, Soc Tmc 92, LU ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Valerio Santonocito, Alberto Polini, Laura Angelisanti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Angelisanti - Polini in Roma, via Etruria, 65;
contro
Eur S.p.A. in Concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 88;
Eur S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego rifiuto, espresso con atto del 29 aprile 2015 emesso da EUR S.p.a., a conformarsi alla delibera n. 21 dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con ciò revocando la procedura di gara ed in particolare l’aggiudicazione posta in essere in violazione delle disposizioni legislative del D.Lgs. n. 163 del 2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eur S.p.A. in Concordato e di Eur S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, le parti istanti, in qualità di proprietari di stands ed attrazioni installati all’interno del parco dell’EUR sin dal 1961, hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe in quanto lesivi del loro interesse pretensivo all’annullamento della gara che ha condotto ad affidare alla Cinecittà Entertainment S.P.A. e Luneur Park S.r.l. la gestione del parco divertimenti in questione.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla seguente prospettazione:
- illegittimità del provvedimento di diniego per effetto della stessa delibazione n. 21 dell’A.V.C.P. del 27 maggio 2014, poiché l’affidamento in esame doveva più correttamente essere assoggettato alla disciplina della concessione di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163 del 2006.
E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio dell’EUR S.p.a., quale società proprietaria dell’area di circa 68.000 mq. nota come “Luna Park dell’EUR”, subentrata in tutti i rapporti all’Ente Autonomo Esposizione di Roma, con cui si eccepisce, in rito, l’inammissibilità per tardività del ricorso e per violazione del divieto del ne bis in idem in quanto i ricorrenti mirano ad ottenere la revoca dell'aggiudicazione della conduzione e gestione del Parco giochi dell'EUR a Cinecittà Entertainment, aggiudicazione avvenuta tuttavia più di otto anni fa e per la quale si sarebbe formalizzato un giudicato per effetto della sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3997 del 10 maggio 2011. In via pregiudiziale si eccepisce ancora l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ed interesse ad agire, in quanto i ricorrenti non hanno partecipato alla gara conclusasi con l’aggiudicazione di cui chiedono la revoca, nonché per mancata notifica del ricorso ad almeno un soggetto controinteressato, nonché per la proposizione di un ricorso collettivo per mancanza di elementi che qualificano come omogenee le posizioni legittimanti e per genericità delle doglianze prospettate. Nel merito si eccepisce l’infondatezza dei motivi di censura rilevando che con la citata sentenza n. 3997/2011, del 10 maggio 2011, ormai passata in giudicato, il TAR Lazio — Roma ha infatti affermato la piena legittimità di tale procedura selettiva, con la conseguenza che le criticità evidenziate dall'AVCP in merito alla procedura di selezione del nuovo gestore del Parco non potrebbero comunque consentire di mettere in discussione gli esiti della gara nel senso auspicato dai ricorrenti.
All’udienza pubblica straordinaria del 12 dicembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
Nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame non possono essere esaminate nel merito attesa la fondatezza della eccezione pregiudiziale relativa alla mancata notifica del presente mezzo di gravame ad almeno un controinteressato.
Al riguardo, è sufficiente porre mente al fatto che i ricorrenti contestano presunte divergenze tra la lex specialis di gara e il contratto stipulato, lamentando che attraverso la sua stipulazione l'aggiudicatario non avrebbe mantenuto alcune clausole contenute negli atti di gara che avrebbero previsto una tutela della loro posizione di ex sub-concessionari, ragione per cui i ricorrenti avrebbero interesse a promuovere il presente giudizio ed ottenere la revoca della gara.
Per effetto di tale pregiudizio le parti istanti lamentano la mancata adozione da parte di EUR s.p.a. di un provvedimento di autotutela in revoca della gara risalente al 2007, provvedimento che sarebbe imposto dall'AVCP a seguito della delibera n. 21/2014 cit..
Nella contestata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, si verrebbe a creare un palese pregiudizio sia della società aggiudicataria Cinecittà Entertainment S.r.l., sia della società veicolo da quest'ultima costituita e denominata Luneur Park S.p.A. che all'epoca — e segnatamente nel 2008 - ha stipulato il relativo contratto.
Ciò induce il Collegio a ritenere che le predette società sono da ritenersi "controinteressate" nel presente giudizio, nel senso chiarito dalla giurisprudenza.
Ed infatti, è noto che nel processo amministrativo la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale).
L’art. 41, comma 2, del c.p.a. dispone che « qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge».
Il termine processuale di decadenza summenzionato, entro cui il ricorso deve essere notificato non soltanto nei confronti della p.a. ma anche « ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso », persegue indubitabili finalità di certezza delle situazioni giuridiche.
Ciò in quanto l’eventuale infruttuosa maturazione dello stesso comporta, quale sanzione dell’inerzia da parte dell’interessato, la consequenziale decadenza del potere di reazione processuale e, quindi, l’intervenuto consolidamento del provvedimento tardivamente impugnato e delle connesse posizioni giuridiche di vantaggio in capo al cd. controinteressato, intendendosi per tale « il soggetto, contemplato nell’atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell’atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all’interesse del ricorrente» (così Cons. Stato, sez. III, 26/04/2021, n. 3359).
Per “controinteressato” deve quindi sinteticamente intendersi – secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza – quel soggetto che ha interesse a che il provvedimento impugnato non venga annullato, così da conservare intatta la posizione giuridica di vantaggio conseguentemente acquisita, purchè tale soggetto sia nominativamente citato nel provvedimento in esame (cd. controinteressato in senso formale) oppure sia comunque facilmente individuabile (cd. controinteressato in senso sostanziale).
Per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va dichiarato inammissibile per mancanza di un pieno e corretto contraddittorio.
Le spese seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le parti istanti e con il vincolo della solidarietà al pagamento delle spese di lite nei confronti di EUR S.p.A., parte resistente, che si liquidano in complessive € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Eleonora Monica, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO