Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1949, n. 947
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1949
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativa negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1949, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della indennita' di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460 .
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1949