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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa IN AN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2461/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni LONGO Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore dr. , con il patrocinio dell'avv. Giulio Antonio TAGLIABUE CP_2
RECLAMATA
e contro
(C.F./P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 137/2025, pubblicata il
10/06/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la reclamante: “si riporta alla dichiarazione di rinuncia del reclamo già depositata e chiede l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese legali”.
Per la Liquidazione giudiziale: “dichiara di accettare la rinuncia al reclamo ma insiste per la condanna alle spese processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 137/2025 pubblicata il 10.6.2025, il Tribunale di Monza, su ricorso del creditore e e nella contumacia della debitrice, ha dichiarato la CP_3 Controparte_3 liquidazione giudiziale di evidenziando che la società era inattiva, non aveva più Parte_1 depositato bilanci dopo il 2021 ed era debitrice, oltre che della somma vantata dal creditore istante, anche dell'Erario per oltre un milione di euro.
ha proposto reclamo avverso detta sentenza, lamentando, a sostegno, l'asserita Parte_1 violazione del contraddittorio, non avendo la reclamante ricevuto il ricorso per liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'odierna udienza dinanzi a questa Corte sono stati ritualmente notificati al creditore istante e alla Liquidazione giudiziale.
Soltanto quest'ultima si è costituita, depositando in atti la prova dell'intervenuta regolare notifica alla reclamante, a mezzo pec, del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale.
Con atto depositato il 21.10.2025 la reclamante, preso atto della documentazione depositata da controparte, attestante la rituale notifica via pec del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato di rinunciare agli atti ed ha chiesto la pronuncia di estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite, adducendo, a sostegno di quest'ultima istanza, che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto non era stata inserita negli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale né le era stata comunicata stragiudizialmente.
All'odierna udienza del 23.10.2025 la Liquidazione giudiziale ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti da parte della reclamante ed ha insistito per la condanna della stessa alla rifusione delle spese di pagina 2 di 3 lite.
*
La Corte, preso atto della rinuncia agli atti dichiarata dalla reclamante e dell'accettazione della rinuncia dichiarata in udienza dalla reclamata costituita, è tenuta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed in mancanza di accordo delle parti sulla compensazione delle spese, a pronunciare l'estinzione del giudizio con condanna della parte rinunciante alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art. 306 c.p.c., così dispone:
- dichiara l'estinzione del procedimento;
- condanna la reclamante a rifondere alla le spese del Controparte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 23 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
IN AN MA TE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa IN AN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2461/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni LONGO Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore dr. , con il patrocinio dell'avv. Giulio Antonio TAGLIABUE CP_2
RECLAMATA
e contro
(C.F./P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 137/2025, pubblicata il
10/06/2025; materia: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per la reclamante: “si riporta alla dichiarazione di rinuncia del reclamo già depositata e chiede l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese legali”.
Per la Liquidazione giudiziale: “dichiara di accettare la rinuncia al reclamo ma insiste per la condanna alle spese processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 137/2025 pubblicata il 10.6.2025, il Tribunale di Monza, su ricorso del creditore e e nella contumacia della debitrice, ha dichiarato la CP_3 Controparte_3 liquidazione giudiziale di evidenziando che la società era inattiva, non aveva più Parte_1 depositato bilanci dopo il 2021 ed era debitrice, oltre che della somma vantata dal creditore istante, anche dell'Erario per oltre un milione di euro.
ha proposto reclamo avverso detta sentenza, lamentando, a sostegno, l'asserita Parte_1 violazione del contraddittorio, non avendo la reclamante ricevuto il ricorso per liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale.
Il reclamo ed il decreto di fissazione dell'odierna udienza dinanzi a questa Corte sono stati ritualmente notificati al creditore istante e alla Liquidazione giudiziale.
Soltanto quest'ultima si è costituita, depositando in atti la prova dell'intervenuta regolare notifica alla reclamante, a mezzo pec, del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale.
Con atto depositato il 21.10.2025 la reclamante, preso atto della documentazione depositata da controparte, attestante la rituale notifica via pec del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato di rinunciare agli atti ed ha chiesto la pronuncia di estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite, adducendo, a sostegno di quest'ultima istanza, che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto non era stata inserita negli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale né le era stata comunicata stragiudizialmente.
All'odierna udienza del 23.10.2025 la Liquidazione giudiziale ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti da parte della reclamante ed ha insistito per la condanna della stessa alla rifusione delle spese di pagina 2 di 3 lite.
*
La Corte, preso atto della rinuncia agli atti dichiarata dalla reclamante e dell'accettazione della rinuncia dichiarata in udienza dalla reclamata costituita, è tenuta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ed in mancanza di accordo delle parti sulla compensazione delle spese, a pronunciare l'estinzione del giudizio con condanna della parte rinunciante alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art. 306 c.p.c., così dispone:
- dichiara l'estinzione del procedimento;
- condanna la reclamante a rifondere alla le spese del Controparte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 23 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
IN AN MA TE
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