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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8776/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8776/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._2 Parte_2 Parte_1
( ) VIA DRAPPERIE 12 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DEI TRIBUNALI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. del contratto CP_1
d'opera intellettuale sottoscritto con le ricorrenti, e conseguentemente condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma di € 7.813,67 (settemilaottocentotredici/67) in favore dell'Avv. Parte_2
e la somma di € 4.517,36 (quattromilacinquecentodiciassette/36) in favore dell'Avv. per Parte_1
un totale di € 12.331,03 (dodicimilatrecentotrentuno/03) oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale indicando la dottoressa con Studio in Testimone_1
Viale Pietramellara, 11 40122 Bologna, a conferma del Doc.3 (elaborato redatto per le somme retributive del sig. ), sui seguenti capitoli: CP_1
pagina 1 di 8 1. “vero che nel mese di Agosto 2023 veniva incaricata dal dott. , per il tramite dell'Avv. CP_1
, di effettuare i conteggi di tutte le sue spettanze derivanti dal lavoro svolto da novembre 2003 Parte_2
fino al 13.12.2021 alle dipendenze dai signori e Parte_3 Parte_4
2. “vero che, espletato il suddetto incarico, compilava l'elaborato conclusivo che evidenziava un ammontare di differenze retributive dovute al per un totale di E. 267.714,52, come da CP_1
prospetto che si rammostra?”
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ex art.2 D.M.55/14 ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. iscritto in data 17 giugno 2024, gli Avv. e Avv. Parte_1
convenivano in giudizio il per l'accertamento e la declaratoria Parte_2 CP_1 dell'inadempimento da parte del medesimo del contratto d'opera intellettuale sottoscritto con le ricorrenti.
Parte ricorrente esponeva quanto segue:
- che si era rivolto già nel febbraio 2023 all'Avv. per lo svolgimento di CP_1 Parte_2
attività professionale in suo favore, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dall'anno 2003 sino al 2021, dal suo ex datore di lavoro, lo “Studio dei commercialisti
BA NA - Cavicchioli AN Luigi;
- che, già a far data da febbraio 2023 e sino a luglio dello stesso anno, aveva fornito all'avv. CP_1
copiosa documentazione cartacea e digitale a supporto del riconoscimento delle proprie Parte_2
pretese, documentazione esaminata da quest'ultima durante innumerevoli incontri, della durata di almeno 2/3 ore ciascuno, anche in presenza della consulente del lavoro, dott.ssa Testimone_1
incaricata di effettuare i conteggi precisi delle spettanze di , alla luce del corretto CP_1
inquadramento del livello lavorativo.
- che nel mese di luglio 2023 finiva di consegnare la documentazione probatoria all'Avv. CP_1
e con la stessa concordava di incardinare un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Bologna Parte_2
Sez. Lavoro, così a far tempo da tale data, la suddetta professionista e l'Avv. Parte_1
proseguivano e completavano lo studio della controversia e procedevano alla preparazione del ricorso giudiziale;
- che, in data 29 settembre 2023, le ricorrenti sottoponevano a il preventivo di spesa per CP_1
l'assistenza giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento per le spettanza retributive e contributive derivanti dal rapporto di lavoro svolto dal 2003 al 2021 presso lo studio dei commercialisti pagina 2 di 8 e preventivo che veniva accettato e sottoscritto in pari data Parte_3 Parte_4
dal Dott. (doc.1); CP_1
- che, in data 5 ottobre 2023, il predetto, adducendo di volerne fare copia, otteneva tutta la documentazione raccolta ed esaminata, con l'impegno, dopo averne effettuato scansione, di riconsegnarla allo studio legale, in quanto necessaria per la redazione del ricorso (doc.2);
- che, nel frattanto, in data 30 ottobre 2023 la consulente Dott.ssa concludeva il proprio Tes_1 incarico ed inviava all'Avv. i conteggi ed il riepilogo di quanto spettante al dott. a Parte_2 CP_1 titolo di differenze retributive (doc. 3), spettanze quantificate in € 267.714,52
(duecentosessantasettemilasettecentoquattordici/52), quantum per cui il lavoratore avrebbe agito in giudizio;
- esponevano ancora che, sebbene sollecitato dalle ricorrenti a mezzo e-mail e telefono (doc.4),
[...]
non provvedeva alla restituzione della documentazione, inibendo il deposito del ricorso CP_1 giudiziale già preparato dalle medesime e l'ulteriore attività difensiva;
- continuavano adducendo che, con comunicazione mail del 2.11.23 inviata all'odierno contumace, in mancanza della consegna da parte del medesimo della precitata documentazione entro il 10 novembre
2023, gli preannunciavano che avrebbero inviato rinuncia all'incarico (doc. 4);
- che dopo reiterati ma vani solleciti del pagamento del compenso pattuito per l'attività svolta e previo ulteriore scambio di mail 5 gennaio 2024-10 gennaio 2024 (doc.5), in data 26 gennaio 2024, le ricorrenti e consegnavano a la loro rinuncia all'incarico (doc. 7), a cui Pt_1 Parte_2 CP_1
seguiva diffida ad adempiere alla corresponsione dei pagamenti dovuti, inoltrata a mezzo pec del 5 febbraio 2024 (doc.6);
- che le ricorrenti si rivolgevano dapprima a Codesto Tribunale al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento di quanto ritenuto dovuto da , ma il credito delle ricorrenti veniva ritenuto “non CP_1 certo”;
- che successivamente veniva esperito un tentativo di composizione bonaria della vertenza tramite l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso dalle Avvocatesse a mezzo raccomandata del 17 maggio 2024 (doc.9), anche in questo caso rimasto senza riscontro alcuno.
2. Con decreto del 18 giugno 2024 veniva fissata udienza ex art.281 undecies c.p.c. al 29 ottobre 2024, parte ricorrente provvedeva quindi a notificare ex art. 7 legge 53/94, in data 26 luglio 2024, a CP_1
, il ricorso introduttivo unitamente al citato decreto;
l'atto non veniva ritirato entro il termine di
[...]
pagina 3 di 8 data 6 agosto 2024 (docc. 10 et 11); non si costituiva in giudizio e alla fissata udienza del 29 CP_1
ottobre 2024, veniva dichiarato contumace;
in tale frangente, stante la richiesta delle ricorrenti di un termine per poter depositare ulteriore documentazione a suffragio del ricorso ed in particolare la bozza del ricorso ex artt. 409-414 cpc (doc.12) e la corrispondenza intercorsa con la parte ed il suo nuovo difensore (da doc. 13 a doc.33), venivano assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c, e veniva fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 21 gennaio 2025 ore
11:00.
Con memoria istruttoria autorizzata del 13 novembre 2024 le ricorrenti depositavano la bozza del ricorso e la corrispondenza intercorsa con la parte ed il suo nuovo difensore, insistendo per l'ammissione della prova testimoniale richiesta nell'atto introduttivo.
Con decreto del 21 gennaio 2025 veniva ammessa prova testimoniale, che veniva assunta all'udienza del 19 febbraio 2025 dal Giudice Onorario dott. NA Benenati;
il teste escusso confermava le circostanze così come capitolate;
con successivo decreto del 4 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., all'udienza del 1° aprile 2025 concedendo termine per brevi note conclusive fino al 24 marzo 2025.
1 - Preliminarmente deve osservarsi come l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni professionali di avvocato, risulta instaurato in epoca successiva al 28 febbraio 2023 e, di conseguenza, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma “Cartabia”, in sostituzione del rito sommario ex art.702 bis c.p.c., in precedenza applicato.
Il rito semplificato di cui all'art.281 terdecies c.p.c. prevede che la decisione sia resa ex art.281 sexies
c.p.c., e sentenza contestuale, ovvero – come nel caso di specie- soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza.
Risulta, inoltre, rispettato il criterio di collegamento del foro esclusivo e inderogabile del consumatore, atteso che il resistente intendeva promuovere un giudizio per le prestazioni lavorative (di carattere subordinato) rese verso lo studio dei Commercialisti e il dott. , Pt_3 Parte_4 CP_1
risiede in Zola Predosa (BO), via Don Minzoni n. 10, ove è stata effettuata la notifica.
2- Quanto al merito della domanda, deve rilevarsi come, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle
pagina 4 di 8 prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito (vedasi Cassazione civile, sez. II , 10/03/2020 , n. 6734).
Ciò precisato, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti (copiosa corrispondenza a mezzo e-mail docc. 2-3-4-5-6-, docc. da 14 a 33), rinuncia all'incarico del 26 gennaio 2024 sottoscritta dalle ricorrenti e dal Dott. (doc. 7), preventivo dettagliato sottoscritto dallo stesso (doc.1), CP_1 redazione parziale dell'atto introduttivo (doc.12), conteggi effettuati dalla consulente ( doc.3) Pt_5
nonché dalla prova testimoniale espletata che li ha confermati, risulta comprovato sia il conferimento dell'incarico sia il suo, sebbene parziale, svolgimento.
Non va, inoltre, trascurata la condotta processuale del resistente, il quale, pur avendo ricevuto reiterate richieste e solleciti, ha deciso di non ritirare il ricorso con pedissequo decreto, non costituirsi e, pertanto, non avanzare contestazione alcuna in merito alla domanda svolta nei suoi confronti dalle ricorrenti.
3- In ordine al quantum, va in generale rammentato che, secondo l'orientamento consolidatosi nella
Suprema Corte (v. da ultimo Cass. sez. II, sent. 24.10.2023 n. 29432), : “L'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del
2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo
13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725
c.c.
Nel caso de quo, la produzione del doc. 1, preventivo informato e dettagliato, redatto in ossequio al disposto dell'art.13 L.n.247/2012, come modificato dall'art.1 comma 141 legge 4.8.2017 n.124, ed accettato dal dott. in data 29 settembre 2023, costituisce il presupposto per ritenere congruo il CP_1
compenso professionale così come quantificato e richiesto dalle ricorrenti per la sola fase di studio del processo, che non è stato instaurato a seguito di ripensamento del cliente, allorquando le avvocatesse pagina 5 di 8 avevano già portato avanti attività non solo giuridiche, ma anche contabili (si ricorda che i conteggi erano pronti dal mese di ottobre 2023 doc.3).
Si evidenzia che il ritiro della documentazione da parte di è risultato un atto contrario a CP_1
correttezza e buona fede, in quanto non finalizzato alla scansione, bensì alla mancata restituzione, allo scopo di sottrarsi ad obblighi contrattuali, avendo già accettato il preventivo nel mese di ottobre 2023 nonché sollecitato con mail dell'8.10.2023 la consulente del lavoro ad ultimare i conteggi (doc. 28).
Pertanto, il compenso per la fase di studio spetta a pieno titolo anche senza il deposito telematico del relativo atto in mancanza di sottoscrizione della procura ad litem; esso viene quantificato in €
12.331,03 (dodicimilatrecentotrentuno/03) e, nel dettaglio, € 7.813,67 (settemilaottocentotredici/67) in favore dell'Avv. ed € 4.517,36 (quattromilacinquecentodiciassette/36) in favore Parte_2 dell'Avv. così come previsto nel precitato preventivo, quale importo della prima voce e Parte_1
anche della prima rata dovuta all'atto del conferimento dell'incarico (29 settembre 2023) e nel dettaglio quale importo concordato per la fase di studio della controversia, aumentato del 30 per cento per la presenza di due controparti processuali, importo comprensivo di spese forfettarie, CPA e IVA.
4 – Su detto importo spettano a parte ricorrente gli interessi moratori dalla data della costituzione in mora sino al saldo effettivo. Si richiama, a tal proposito, Cass. Civ. Ordinanza. n. 17122/2022 e
Sentenza n. 24482/2022, a mente delle quali: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, art. 14 non potendosi escludere la mora sol perchè la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
A tal proposito la Suprema Corte è costante nel ritenere che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di
pagina 6 di 8 fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” (v., ex multis, Cass.15140 /2021);
Nel caso de quo, sebbene lo stesso preventivo con conferimento di incarico preveda il pagamento della prima rata pari ad € 12331,03 al conferimento dell'incarico stesso, la prima richiesta di adempimento è contenuta nella mail del 2 novembre 2023 (doc.4) e pertanto gli interessi vanno computati con decorrenza a tale data.
5- Va infine presa posizione sulle spese di lite:
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da € 5201,00 a € 26000, (Tabella
2);
- le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
- attesa la semplicità del caso trattato anche in conseguenza della contumacia del resistente e della nota spese e compensi presentata dalle ricorrenti, sussistono i presupposti per liquidare complessivi €
2540,00 (valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e così € 460 + 389; valore minimo per la fase istruttoria e così per € 840,00; valore minimo per la fase decisoria e così € 851) oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge (espressamente indicata in nota spese e compensi depositata dalle ricorrenti il 7 aprile 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 dichiara tenuto e condanna al pagamento dell'importo di € 12.331,03 CP_1
(dodicimilatrecentotrentuno/03), oltre interessi moratori come da motivazione;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite per l'odierno giudizio, che si liquidano in € 276,80 per anticipazioni ed € 2.540,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 giorni dalla spedizione della CAD (temporanea assenza del destinatario) e restituito alla mittente in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8776/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._2 Parte_2 Parte_1
( ) VIA DRAPPERIE 12 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DEI TRIBUNALI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. del contratto CP_1
d'opera intellettuale sottoscritto con le ricorrenti, e conseguentemente condannare il sig. al CP_1 pagamento della somma di € 7.813,67 (settemilaottocentotredici/67) in favore dell'Avv. Parte_2
e la somma di € 4.517,36 (quattromilacinquecentodiciassette/36) in favore dell'Avv. per Parte_1
un totale di € 12.331,03 (dodicimilatrecentotrentuno/03) oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale indicando la dottoressa con Studio in Testimone_1
Viale Pietramellara, 11 40122 Bologna, a conferma del Doc.3 (elaborato redatto per le somme retributive del sig. ), sui seguenti capitoli: CP_1
pagina 1 di 8 1. “vero che nel mese di Agosto 2023 veniva incaricata dal dott. , per il tramite dell'Avv. CP_1
, di effettuare i conteggi di tutte le sue spettanze derivanti dal lavoro svolto da novembre 2003 Parte_2
fino al 13.12.2021 alle dipendenze dai signori e Parte_3 Parte_4
2. “vero che, espletato il suddetto incarico, compilava l'elaborato conclusivo che evidenziava un ammontare di differenze retributive dovute al per un totale di E. 267.714,52, come da CP_1
prospetto che si rammostra?”
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ex art.2 D.M.55/14 ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. iscritto in data 17 giugno 2024, gli Avv. e Avv. Parte_1
convenivano in giudizio il per l'accertamento e la declaratoria Parte_2 CP_1 dell'inadempimento da parte del medesimo del contratto d'opera intellettuale sottoscritto con le ricorrenti.
Parte ricorrente esponeva quanto segue:
- che si era rivolto già nel febbraio 2023 all'Avv. per lo svolgimento di CP_1 Parte_2
attività professionale in suo favore, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dall'anno 2003 sino al 2021, dal suo ex datore di lavoro, lo “Studio dei commercialisti
BA NA - Cavicchioli AN Luigi;
- che, già a far data da febbraio 2023 e sino a luglio dello stesso anno, aveva fornito all'avv. CP_1
copiosa documentazione cartacea e digitale a supporto del riconoscimento delle proprie Parte_2
pretese, documentazione esaminata da quest'ultima durante innumerevoli incontri, della durata di almeno 2/3 ore ciascuno, anche in presenza della consulente del lavoro, dott.ssa Testimone_1
incaricata di effettuare i conteggi precisi delle spettanze di , alla luce del corretto CP_1
inquadramento del livello lavorativo.
- che nel mese di luglio 2023 finiva di consegnare la documentazione probatoria all'Avv. CP_1
e con la stessa concordava di incardinare un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Bologna Parte_2
Sez. Lavoro, così a far tempo da tale data, la suddetta professionista e l'Avv. Parte_1
proseguivano e completavano lo studio della controversia e procedevano alla preparazione del ricorso giudiziale;
- che, in data 29 settembre 2023, le ricorrenti sottoponevano a il preventivo di spesa per CP_1
l'assistenza giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento per le spettanza retributive e contributive derivanti dal rapporto di lavoro svolto dal 2003 al 2021 presso lo studio dei commercialisti pagina 2 di 8 e preventivo che veniva accettato e sottoscritto in pari data Parte_3 Parte_4
dal Dott. (doc.1); CP_1
- che, in data 5 ottobre 2023, il predetto, adducendo di volerne fare copia, otteneva tutta la documentazione raccolta ed esaminata, con l'impegno, dopo averne effettuato scansione, di riconsegnarla allo studio legale, in quanto necessaria per la redazione del ricorso (doc.2);
- che, nel frattanto, in data 30 ottobre 2023 la consulente Dott.ssa concludeva il proprio Tes_1 incarico ed inviava all'Avv. i conteggi ed il riepilogo di quanto spettante al dott. a Parte_2 CP_1 titolo di differenze retributive (doc. 3), spettanze quantificate in € 267.714,52
(duecentosessantasettemilasettecentoquattordici/52), quantum per cui il lavoratore avrebbe agito in giudizio;
- esponevano ancora che, sebbene sollecitato dalle ricorrenti a mezzo e-mail e telefono (doc.4),
[...]
non provvedeva alla restituzione della documentazione, inibendo il deposito del ricorso CP_1 giudiziale già preparato dalle medesime e l'ulteriore attività difensiva;
- continuavano adducendo che, con comunicazione mail del 2.11.23 inviata all'odierno contumace, in mancanza della consegna da parte del medesimo della precitata documentazione entro il 10 novembre
2023, gli preannunciavano che avrebbero inviato rinuncia all'incarico (doc. 4);
- che dopo reiterati ma vani solleciti del pagamento del compenso pattuito per l'attività svolta e previo ulteriore scambio di mail 5 gennaio 2024-10 gennaio 2024 (doc.5), in data 26 gennaio 2024, le ricorrenti e consegnavano a la loro rinuncia all'incarico (doc. 7), a cui Pt_1 Parte_2 CP_1
seguiva diffida ad adempiere alla corresponsione dei pagamenti dovuti, inoltrata a mezzo pec del 5 febbraio 2024 (doc.6);
- che le ricorrenti si rivolgevano dapprima a Codesto Tribunale al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento di quanto ritenuto dovuto da , ma il credito delle ricorrenti veniva ritenuto “non CP_1 certo”;
- che successivamente veniva esperito un tentativo di composizione bonaria della vertenza tramite l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita trasmesso dalle Avvocatesse a mezzo raccomandata del 17 maggio 2024 (doc.9), anche in questo caso rimasto senza riscontro alcuno.
2. Con decreto del 18 giugno 2024 veniva fissata udienza ex art.281 undecies c.p.c. al 29 ottobre 2024, parte ricorrente provvedeva quindi a notificare ex art. 7 legge 53/94, in data 26 luglio 2024, a CP_1
, il ricorso introduttivo unitamente al citato decreto;
l'atto non veniva ritirato entro il termine di
[...]
pagina 3 di 8 data 6 agosto 2024 (docc. 10 et 11); non si costituiva in giudizio e alla fissata udienza del 29 CP_1
ottobre 2024, veniva dichiarato contumace;
in tale frangente, stante la richiesta delle ricorrenti di un termine per poter depositare ulteriore documentazione a suffragio del ricorso ed in particolare la bozza del ricorso ex artt. 409-414 cpc (doc.12) e la corrispondenza intercorsa con la parte ed il suo nuovo difensore (da doc. 13 a doc.33), venivano assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c, e veniva fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 21 gennaio 2025 ore
11:00.
Con memoria istruttoria autorizzata del 13 novembre 2024 le ricorrenti depositavano la bozza del ricorso e la corrispondenza intercorsa con la parte ed il suo nuovo difensore, insistendo per l'ammissione della prova testimoniale richiesta nell'atto introduttivo.
Con decreto del 21 gennaio 2025 veniva ammessa prova testimoniale, che veniva assunta all'udienza del 19 febbraio 2025 dal Giudice Onorario dott. NA Benenati;
il teste escusso confermava le circostanze così come capitolate;
con successivo decreto del 4 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., all'udienza del 1° aprile 2025 concedendo termine per brevi note conclusive fino al 24 marzo 2025.
1 - Preliminarmente deve osservarsi come l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni professionali di avvocato, risulta instaurato in epoca successiva al 28 febbraio 2023 e, di conseguenza, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma “Cartabia”, in sostituzione del rito sommario ex art.702 bis c.p.c., in precedenza applicato.
Il rito semplificato di cui all'art.281 terdecies c.p.c. prevede che la decisione sia resa ex art.281 sexies
c.p.c., e sentenza contestuale, ovvero – come nel caso di specie- soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza.
Risulta, inoltre, rispettato il criterio di collegamento del foro esclusivo e inderogabile del consumatore, atteso che il resistente intendeva promuovere un giudizio per le prestazioni lavorative (di carattere subordinato) rese verso lo studio dei Commercialisti e il dott. , Pt_3 Parte_4 CP_1
risiede in Zola Predosa (BO), via Don Minzoni n. 10, ove è stata effettuata la notifica.
2- Quanto al merito della domanda, deve rilevarsi come, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle
pagina 4 di 8 prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito (vedasi Cassazione civile, sez. II , 10/03/2020 , n. 6734).
Ciò precisato, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti (copiosa corrispondenza a mezzo e-mail docc. 2-3-4-5-6-, docc. da 14 a 33), rinuncia all'incarico del 26 gennaio 2024 sottoscritta dalle ricorrenti e dal Dott. (doc. 7), preventivo dettagliato sottoscritto dallo stesso (doc.1), CP_1 redazione parziale dell'atto introduttivo (doc.12), conteggi effettuati dalla consulente ( doc.3) Pt_5
nonché dalla prova testimoniale espletata che li ha confermati, risulta comprovato sia il conferimento dell'incarico sia il suo, sebbene parziale, svolgimento.
Non va, inoltre, trascurata la condotta processuale del resistente, il quale, pur avendo ricevuto reiterate richieste e solleciti, ha deciso di non ritirare il ricorso con pedissequo decreto, non costituirsi e, pertanto, non avanzare contestazione alcuna in merito alla domanda svolta nei suoi confronti dalle ricorrenti.
3- In ordine al quantum, va in generale rammentato che, secondo l'orientamento consolidatosi nella
Suprema Corte (v. da ultimo Cass. sez. II, sent. 24.10.2023 n. 29432), : “L'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del
2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo
13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725
c.c.
Nel caso de quo, la produzione del doc. 1, preventivo informato e dettagliato, redatto in ossequio al disposto dell'art.13 L.n.247/2012, come modificato dall'art.1 comma 141 legge 4.8.2017 n.124, ed accettato dal dott. in data 29 settembre 2023, costituisce il presupposto per ritenere congruo il CP_1
compenso professionale così come quantificato e richiesto dalle ricorrenti per la sola fase di studio del processo, che non è stato instaurato a seguito di ripensamento del cliente, allorquando le avvocatesse pagina 5 di 8 avevano già portato avanti attività non solo giuridiche, ma anche contabili (si ricorda che i conteggi erano pronti dal mese di ottobre 2023 doc.3).
Si evidenzia che il ritiro della documentazione da parte di è risultato un atto contrario a CP_1
correttezza e buona fede, in quanto non finalizzato alla scansione, bensì alla mancata restituzione, allo scopo di sottrarsi ad obblighi contrattuali, avendo già accettato il preventivo nel mese di ottobre 2023 nonché sollecitato con mail dell'8.10.2023 la consulente del lavoro ad ultimare i conteggi (doc. 28).
Pertanto, il compenso per la fase di studio spetta a pieno titolo anche senza il deposito telematico del relativo atto in mancanza di sottoscrizione della procura ad litem; esso viene quantificato in €
12.331,03 (dodicimilatrecentotrentuno/03) e, nel dettaglio, € 7.813,67 (settemilaottocentotredici/67) in favore dell'Avv. ed € 4.517,36 (quattromilacinquecentodiciassette/36) in favore Parte_2 dell'Avv. così come previsto nel precitato preventivo, quale importo della prima voce e Parte_1
anche della prima rata dovuta all'atto del conferimento dell'incarico (29 settembre 2023) e nel dettaglio quale importo concordato per la fase di studio della controversia, aumentato del 30 per cento per la presenza di due controparti processuali, importo comprensivo di spese forfettarie, CPA e IVA.
4 – Su detto importo spettano a parte ricorrente gli interessi moratori dalla data della costituzione in mora sino al saldo effettivo. Si richiama, a tal proposito, Cass. Civ. Ordinanza. n. 17122/2022 e
Sentenza n. 24482/2022, a mente delle quali: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, art. 14 non potendosi escludere la mora sol perchè la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
A tal proposito la Suprema Corte è costante nel ritenere che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di
pagina 6 di 8 fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” (v., ex multis, Cass.15140 /2021);
Nel caso de quo, sebbene lo stesso preventivo con conferimento di incarico preveda il pagamento della prima rata pari ad € 12331,03 al conferimento dell'incarico stesso, la prima richiesta di adempimento è contenuta nella mail del 2 novembre 2023 (doc.4) e pertanto gli interessi vanno computati con decorrenza a tale data.
5- Va infine presa posizione sulle spese di lite:
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da € 5201,00 a € 26000, (Tabella
2);
- le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
- attesa la semplicità del caso trattato anche in conseguenza della contumacia del resistente e della nota spese e compensi presentata dalle ricorrenti, sussistono i presupposti per liquidare complessivi €
2540,00 (valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e così € 460 + 389; valore minimo per la fase istruttoria e così per € 840,00; valore minimo per la fase decisoria e così € 851) oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge (espressamente indicata in nota spese e compensi depositata dalle ricorrenti il 7 aprile 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 dichiara tenuto e condanna al pagamento dell'importo di € 12.331,03 CP_1
(dodicimilatrecentotrentuno/03), oltre interessi moratori come da motivazione;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite per l'odierno giudizio, che si liquidano in € 276,80 per anticipazioni ed € 2.540,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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