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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2176/2024 promossa da
C.F.: ), nata a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 agosto 1986, residente a [...], elettivamente domiciliato a Loreto Aprutino (PE), in via Gramsci n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Remo Giovanetti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata ad [...] il 23 CP_1 C.F._2 dicembre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata alla Strada Statale Sud n. 121, presso e nello studio degli Avv.ti
Antonino Orsatti e Manuela Andreoli, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 10 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il sig. ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 rassegando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) disporre, a norma dell'art. 473 bis 6 c.p.c., l'ascolto del minore in merito al rifiuto Persona_1 dallo stesso espresso con riguardo agli incontri con il padre 2) disporre, ai Pt_1 sensi dell'art. 473 bis 25 c.p.c., una consulenza tecnica in ambito familiare per valutare le caratteristiche ed i profili di personalità delle parti, nei limiti aventi ad oggetto le loro capacità genitoriali, nonché per accertare e valutare lo stato del minore, la situazione di disagio da egli manifestata in relazione agli incontri con il padre, le relazioni dello stesso con i genitori, ovvero - se dovesse esservi il consenso della resistente - nominare uno o più ausiliari, ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c.; 3) adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato alla tutela del diritto del minore Per_1 di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
[...] ed in particolare con il padre, e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) all'esito delle opportune verifiche e qualora ciò corrisponda all'interesse del minore, che sia disposta la collocazione prevalente presso
l'abitazione del padre con regolamentazione del diritto di visita della madre oppure, in alternativa, che il diritto di visita del padre sia maggiormente esteso secondo quanto meglio dedotto in narrativa, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune dal
Tribunale.”
In particolare, il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale è nato il [...] il CP_1 figlio ha esposto in sintesi che: Persona_1
- in data 2 marzo 2015 ha depositato unitamente alla sig.ra CP_1 ricorso congiunto innanzi al Tribunale di Pescara chiedendo l'omologa delle condizioni di affido condiviso del bambino;
2 - successivamente, per superare la conflittualità ancora esistente, i due, sempre concordemente, hanno adito il Tribunale di Teramo (così instaurando il procedimento rubricato al R.G. n. 27/2019) al fine di ottenere la modifica dei precedenti accordi secondo le condizioni di seguito sinteticamente riportate (affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
diritto di visita paterno disciplinato secondo le dettagliate modalità ivi riportate;
contributo di mantenimento economico di € 200,00 mensili a carico di esso ricorrente;
reciproco assenso e consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio);
- con il passare degli anni, tuttavia, il minore ha cominciato a Per_1 manifestare una crescente insofferenza nei confronti di esso ricorrente, fino a rifiutarsi, in particolare dal mese di maggio 2024, di incontrarlo, frequentarlo e recarsi presso la sua abitazione a Montesilvano, specificando peraltro che, anche prima di tale netto rifiuto, il minore chiedeva continuamente ad esso ricorrente, durante gli incontri, di essere riportato a casa dalla madre, telefonandole in ogni occasione e rifiutando di stare con il genitore;
- esso ricorrente ha cercato in tutti i modi di ricostituire un rapporto sereno con il minore, ma invano, avendo infatti assunto un atteggiamento Per_2 di chiusura nei confronti del padre, come emerge anche dal tenore di alcuni messaggi scambiati via whatsapp, da cui si evince anche un pesante intervento della madre nelle valutazioni espresse dal ragazzo, avendo ad esempio la madre impedito ad esso ricorrente, nel giorno della prima
Comunione di di partecipare e di scattare foto con il ragazzo ed i Per_1 suoi parenti;
- la sig.ra non lo coinvolge in alcuna delle decisioni da prendere CP_1 per il ragazzo e non facilita, ma anzi ostacola, la ripresa dei rapporti padre- figlio, il primo ormai relegato ad un ruolo marginale e di complemento rispetto alla vita del minore che continua a ruotare ed a svolgersi esclusivamente con la presenza della madre e del suo nuovo convivente;
- il rapporto con continua a peggiorare drasticamente: negli ultimi Per_1 cinque mesi, non ha mai incontrato e, durante il periodo estivo, Per_1 quest'ultimo non ha trascorso alcun giorno con il padre, così come durante le festività, in cui il rapporto si è limitato ad incontri fugaci.
3 Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra , la quale CP_1 ha anzitutto rappresentato che il padre si è limitato nel ricorso a dolersi del rifiuto del figlio di incontrarlo ormai da mesi, a causa di asserite condotte ostruzionistiche poste in essere da essa stessa, senza, tuttavia, vagliare le reali motivazioni sottese allo spontaneo e progressivo allontanamento di Per_1 dalla figura genitoriale paterna, sino al punto da non volerlo più incontrare a partire da un episodio occorso nel mese di maggio 2024. Ha riferito che il padre, anziché cogliere le ragioni del disagio e della determinazione – del tutto autonoma – del figlio, se ne continua a disinteressare ed anzi si offende stizzito, avendo interrotto in una occasione ingiustificatamente per due mesi consecutivi ogni rapporto con Ha aggiunto che, contrariamente a Per_1 quanto sostenuto dal padre, essa stessa non riusciva a giustificare un simile atteggiamento di chiusura tenuto da stigmatizzando la predetta ferrea Per_1 opposizione del minore, il quale, tuttavia, le ha rivelato con sofferenza di non voler trascorrere del tempo con il padre in quanto da lui non si sentiva al sicuro, anche perché, nei giorni nei quali si era recato dal padre, lo aveva visto abusare abitualmente di alcool, nonché discutere molto animatamente con la ex compagna-convivente e che, in una delle ultime visite risalenti a maggio
2024, aveva assistito all'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione paterna, chiamati a sedare una di queste discussioni, tutte circostanze queste che hanno provocato in lui imbarazzo e turbamento. Ha inoltre aggiunto che non risponde al vero che il sig. sarebbe escluso da ogni decisione Per_1 riguardate il figlio, avendo essa resistente continuato e a coinvolgere ed informare sulle questioni afferenti il padre, che, dal canto suo, si è Per_1 invece mostrato non curante delle esigenze del minore, come dimostrato dalle vane richieste scritte e versate in atti di ottenere la relativa firma per il modulo delega e di autorizzazione per la scuola;
ha aggiunto che parimenti falsa è la riferita circostanza secondo cui la stessa avrebbe impedito al sig. i Per_1 partecipare e persino scattare delle foto con il figlio nel giorno della sua
Comunione, come comprovato dalla documentazione allegata alla comparsa.
Quanto al mantenimento economico, la resistente ha invece rilevato che l'importo stabilito nel giudizio (iscritto al n. 27/2019 RGVG presso l'intestato
Tribunale) di modifica delle condizioni di affido è stato concordato anche in virtù dello stato di disoccupazione, all'epoca dei fatti, del padre;
tuttavia,
4 successivamente, il ricorrente ha trovato un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato presso la società Innova S.r.l.s., come dallo stesso dichiarato, percependo uno stipendio mensile, per cui, alla luce del sopravvenuto aumento della capacità reddituale e quindi, della capacità a contribuire al mantenimento del figlio, ed in ragione dell'accrescimento delle esigenze materiali di negli ultimi anni, essa resistente ha chiesto l'aumento Per_1 dell'assegno a titolo di mantenimento della prole quantificato nella somma di
€ 300,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, la madre ha rassegnato le seguenti “CONCLUSIONI 1)
Disporre l'ascolto del minore in ordine al rapporto con il padre ed al relativo rifiuto dello stesso;
2) All'esito dell'istruttoria, disporre l'affido condiviso del minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1 materna in Silvi (Te), Via Statale Sud n1; 3) Attribuire alla sig.ra la CP_1 facoltà di adottare in sia esclusiva decisioni di carattere ordinario nell'interesse minore, relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4)
Regolamentare il diritto di visita del padre nel seguente modo: il padre, previo accordo telefonico con la madre e con il consenso di quest'ultima, potrà tenere con sé il figlio una volta la settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
5) Solo successivamente al recupero di un rapporto sereno con il minore, facoltizzare il padre a tenere con sé il bambino nei fine settimana alternati, compatibilmente con le esigenze e le necessità del figlio e Per_1 qualora quest'ultimo acconsenta;
6) Stante l'aumento del reddito del sig. e Per_1
l'aumento delle esigenze del minore, obbligare il padre a corrispondere alla madre un assegno mensile a titolo di mantenimento del medesimo minore, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, recante l'importo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche, ludiche e straordinarie come da protocollo approvato presso l'intestato Tribunale;
7) In via subordinata, qualora dalle risultanze istruttorie emerga un evidente pregiudizio per il minore a causa di un'accertata inidoneità genitoriale del disporre l'affido esclusivo del Per_1 minore alla madre, disponendo il diritto di visita come sopra indicato, previa supervisione dei servizi sociali competenti.”.
5 Lette le memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. da entrambe le parti, il Tribunale, alla prima udienza di comparizione celebrata il 16 dicembre 2024, ritenuta l'opportunità di ascoltare il minore dodicenne e di disporre la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del nucleo familiare onde svolgere una indagine socio-ambientale funzionale a suggerire quale possa essere la soluzione organizzativa maggiormente rispondente agli interessi d, i Per_1 ha incaricato in tal senso i Servizi Sociali territorialmente competenti e rinviato la causa all'udienza del 3 marzo 2025, in occasione della quale, acquisita la predetta relazione, si è proceduto alla audizione protetta del minore alla presenza anche di un assistente sociale.
Al termine dell'udienza, il procuratore di parte ricorrente si è espressamente dichiarato “favorevole al collocamento del minore presso la madre, chiedendo soltanto che i giorni di visita di cui al decreto omologato di separazione, tuttavia, vengano incrementati al fine di favorire il recupero del rapporto padre/figlio”, mentre il procuratore della sig.ra si è riportato alla CP_1 relativa comparsa ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno ivi previsto (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025), per cui la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Depositato il triplice scritto difensionale da parte di ricorrente e resistente, quindi, alla predetta udienza, il Giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con riguardo al regime di affidamento, la sig.ra ha ribadito, CP_1 nelle rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8 aprile 2025, “le conclusioni così come indicate nella propria comparsa di costituzione
e risposta chiedendone l'integrale accoglimento”, e quindi, in ragione delle “palesi difficoltà che la madre incontra quotidianamente nella gestione ordinaria della vita del piccolo qualora l'On.le Magistrato Voglia disporre l'affido condiviso, i Per_1 procuratori insistono affinché venga concessa alla medesima la facoltà di assumere in modo autonomo le decisioni relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche del minore, seguendo le aspirazioni e le inclinazioni di quest'ultimo. Qualora, come si auspica, l'Ill.mo Magistrato ritenga, alla luce delle risultanze istruttorie, che le condotte poste in essere dal padre siano pregiudizievoli per il bambino, si insiste
6 affinchè venga disposto l'affido esclusivo in favore della madre con collocazione del minore presso l'abitazione della stessa, ritenuta più idonea anche dai Servizi sociali competenti.”
Quindi, in sostanza, la sig.ra ha chiesto la conferma del CP_1 regime condiviso ma con facoltà di adottare autonomamente le decisioni concernenti le attività scolastiche, extrascolastiche e mediche di o, come Per_1 maggiormente auspicato, alla luce delle risultanze istruttorie, quello esclusivo.
Sembrerebbe, dunque, emergere che ciò che maggiormente preme alla madre sarebbe ottenere, al di là del nomen iuris della tipologia di affidamento,
l'autorizzazione ad assumere “in modo autonomo le decisioni relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche del minore”.
Tuttavia, una simile autorizzazione mal si concilia non soltanto, ed in maniera solare, con il regime, che rappresenta la regola ex art. 337-ter c.c., dell'affido condiviso - in cui, infatti, tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, riguardanti salute, istruzione, educazione e residenza, devono essere prese di comune accordo tra i genitori -, ma anche con quello esclusivo, che, come è noto, comporta sì un maggior grado di autonomia decisionale per il genitore affidatario, abilitato a prendere decisioni sulla vita quotidiana del minore senza il consenso dell'altro genitore, fermo restando che, per le decisioni rilevanti - come quelle concernenti la salute o l'istruzione - il genitore non affidatario mantiene un diritto di essere consultato e informato;
al contrario, una simile autorizzazione si rivela coerente e confacente con il regime di affidamento che viene tradizionalmente definito affido c.d. “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato”, in cui, infatti, al genitore affidatario è riconosciuto il diritto di prendere in modo autonomo tutte le decisioni rilevanti, comprese quelle relative alla salute, alla formazione ed al benessere del minore, mentre l'altro genitore (non affidatario), che deve risultare assolutamente inadatto a svolgere il proprio ruolo, mantiene, in linea di principio, il solo obbligo di mantenimento economico, senza invece aver diritto ad essere consultato per decisioni di rilievo, fermo quello di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
7 Più nello specifico, l'affido c.d. “super esclusivo” rappresenta una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova addentellato normativo nell'art. 337-quater, comma III c.c..
Invero, nel modello (eccezionale) di affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c., il genitore al quale sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciononostante, il regime di affidamento esclusivo lascia comunque, in capo al genitore non affidatario, la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per la prole.
Senonché la disposizione normativa in commento prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti per la prole possa trovare una deroga giudiziale, prevedendo espressamente la possibilità di stabilire diversamente;
pertanto, qualora si acceda a detta deroga, si consente al genitore affidatario un affidamento
(esclusivo) “rafforzato”, potendo lo stesso adottare tutte le decisioni inerenti la prole, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore non affidatario, con la precisazione secondo cui il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere all'Autorità Giudiziaria qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ciò chiarito e venendo al caso per cui è processo, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze dell'indagine socio ambientale svolta dai Servizi
Sociali cristallizzata nella relativa relazione, dell'audizione protetta del minore, del quale è emersa la piena e libera capacità di autodeterminarsi, nonché dello scambio di messaggi tra quest'ultimo ed il padre, debba mutarsi il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo in favore della madre resistente.
Il padre, infatti, oltre a palesare una scarsa capacità di autocritica, significata da alcune circostanze non contestate e comunque provate
(emblematica è la vicenda relativa ad un incontro di con il sig. Per_1 nel mese di maggio 2024, durante il quale il minore ha manifestato Per_1 al padre la volontà di esser ricondotto la sera dalla madre, da cui è scaturita la brusca interruzione, per ben due mesi ininterrotti, di ogni rapporto con il figlio dodicenne, al quale il padre, solo in data 18 luglio 2024, dopo aver
8 “sbloccato” il relativo contatto su Whatsapp – come appare dal doc. 2 – è tornato a scrivere, informandolo che stava “mettendo a posto casa nuova” e chiedendogli quindi se volesse “aiutar[lo] a preparare la cameretta”, messaggio cui il minore ha risposto, rimproverando il padre per l'indifferenza sino a quel momento manifestatagli: “È due mesi che non ti fai sentire più e non mi chiami più
e adesso vuoi che venga a vedere la camera io non ci vengo” - cfr. doc. 2), mostra un atteggiamento poco attento ai bisogni ed alle esigenze di non Per_1 rispondendo ai messaggi inoltrati dalla madre, obbligata infatti, in più di una occasione, a formulare le proprie richieste inerenti il minore per il tramite di avvocati, via p.e.c. che, comunque, sono rimaste sovente inevase, come dimostrato dalla documentazione allegata alla comparsa (cfr. doc. 4 contenente le p.e.c. inviate nei giorni 23 agosto 2024, 5 settembre 2024, 3 ottobre 2024 e 4 ottobre 2024 dal precedente difensore della sig.ra , CP_1
Avv. De Luca, all'Avv. Giovanetti, odierno procuratore del sig. con Per_1 cui quest'ultimo è stato invitato a firmare il modulo delega e di autorizzazione per la scuola e sollecitato al versamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre e già precedentemente comunicategli, senza alcun riscontro;
cfr. altresì doc. 6 contenente – inter alia – p.e.c. del 7 novembre 2024 inviata dall'Avv. Andredoli, odierno procuratore della sig.ra , all'Avv. CP_1
Giovanetti al fine di sollecitare, essendo state vane le richieste per le vie brevi, la firma del sig. sul modulo di adesione dell'Istituto scolastico G. Per_1
Pascoli frequentato da onde presentare l'autorizzazione di entrambi i Per_1 genitori per consentire al bambino di partecipare all'ampliamento dell'attività motoria in piscina).
È evidente, dunque, che quanto sin qui esposto manifesti la difficoltà di gestione in modo condiviso della crescita e dell'educazione di sul Per_1 quale si ripercuote negativamente l'atteggiamento non curante, indifferente ed anzi concretamente “ostativo” del sig. che quasi Per_1 sistematicamente non fornisce le autorizzazioni necessarie nell'interesse del minore soprattutto in ambito scolastico, così palesando la propria inidoneità educativa, tale da arrecare pregiudizio al minore e quindi giustificarne l'affido esclusivo in favore della madre.
A tale decisione contribuisce anche la sopra riferita scarsa propensione paterna ad accogliere e comprendere le ragioni del figlio, di dodici anni, che
9 emerge anche dalla richiesta, contenuta nel ricorso introduttivo e poi invero ritirata all'esito della espletata istruttoria, di collocazione prevalente di Per_1 presso la propria abitazione, richiesta completamente disancorata rispetto ai desiderata ed alla volontà del minore, che, come riferito dai Servizi Sociali nella relazione depositata, “ha maturato la volontà di non effettuare più gli incontri con il padre” e che, in sede di ascolto protetto avanti al Tribunale, ha riferito che il padre “non mi fa sentire sicuro perché beve tanto, io l'ho visto bere a casa ed una volta mi ha anche offeso dopo aver bevuto” ed ha anche confermato l'episodio narrato in comparsa, affermando che “una volta PÀ ha litigato con la sua ex compagna ed è venuta mia zia paterna, cioè la sorella di PÀ, si sono malmenati, io ho assistito alla scena, poi sono intervenuti i Carabinieri e sono tornato a casa con mia madre. AP non mi ha più cercato al cellulare. Dice che sono io che avrei dovuto chiamarlo.” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025).
A tal specifico riguardo, nella relazione socio ambientale, anche i
Servizi Sociali hanno riportato che “ racconta che durante uno degli ultimi Per_1 incontri il padre avrebbe avuto una forte discussione con l'ormai ex compagna alla presenza del minore stesso. Durante tale lite sarebbe intervenuta anche la zia del minore, gli atteggiamenti dei soggetti coinvolti sarebbero stati aggressivi anche fisicamente oltre che verbalmente. In tale occasione è stato spaventato dalla Per_1 dinamica, tanto da rifiutarsi di tornare a far visita al padre con il quale non ha avuto contatti, nemmeno telefonici, per i due mesi successivi.”, specificando peraltro che il minore, anche “all'infuori di tale episodio, mantiene l'idea di non voler incontrare il padre, anche per via dell'abitudine che lo stesso avrebbe di abusare di sostanze alcoliche.”, dichiarando “di non sentirsi sicuro quando si trova presso il padre”.
Con riferimento, infatti, a “quale sia l'ambiente più idoneo per la permanenza di questo Servizio Sociale scrivente ritiene di dover promuovere Per_1 la permanenza dello stesso presso l'abitazione materna”, in quanto, alla luce della
“netta opposizione manifestata dal minore e le accuse mosse dallo stesso nei confronti del padre, si ritiene che forzare un suo trasferimento presso la casa paterna possa ulteriormente inasprire le tensioni e danneggiare ulteriormente e il proprio Per_1 rapporto con il padre.”, riflessione che il Collegio ritiene di condividere, rispondendo una simile soluzone al best interest del minore.
In ragione poi delle accuse mosse da ed in accoglimento Per_1 dell'espresso suggerimento dei Servizi Sociali sulla necessità di “acquisire
10 maggiori informazioni circa l'effettiva presenza o meno di abuso di sostanze alcoliche”, il Collegio invita il sig. presso il Ser.D. di competenza, Per_1 anche tenuto conto della disponibilità in tal senso dallo stesso manifestata all'udienza del 3 marzo 2025 (in cui il relativo procuratore, “con riguardo alla relazione dei Servizi Sociali, precisa che il padre non intende sottrarsi ad esami tesi all'accertamento dello stato di dipendenza”).
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Collegio ritiene di mantenere fermo il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, che avranno cura di vigilare sulla rispondenza del regime di affido esclusivo qui previsto all'interesse del minore, segnalando ogni eventuale situazione di pregiudizio al P.M..
Quanto al diritto di visita, nonostante la richiesta paterna manifestata all'udienza del 4 marzo 2025 per cui “i giorni di visita di cui al decreto omologato di separazione, tuttavia, vengano incrementati al fine di favorire il recupero del rapporto padre/figlio”, il Collegio ritiene di condividere le valutazioni espresse dai Servizi Sociali, che, stante la radicale opposizione frapposta attualmente dal minore, ritengono opportuno proporre degli “incontri protetti al fine di poter osservare e monitorare gli incontri padre - figlio” di modo da “favorire al tempo stesso un graduale riavvicinamento tra i due”.
Pertanto, il Collegio, con la presente sentenza, dispone che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità protetta in uno spazio neutro, presso la sede e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, previa attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al responsabile del
Servizio Sociale l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno, nonché la calendarizzazione degli incontri (n. due a settimana) tra padre e figlio, da svolgersi in con le modalità sopra indicate, nel rispetto dei tempi di reattività del minore e ponendo a carico del Servizio Sociale l'obbligo di immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni) in caso di condotte nocive per il minore o inadempienti delle prescrizioni impartite dal Tribunale.
Con riguardo, invece, ai provvedimenti economici, la sig.ra CP_1 ha affermato che l'importo di € 200,00 stabilito tra le parti nel giudizio del 2019 di modifica delle condizioni di affido è stato “concordato anche in virtù dello
11 stato di disoccupazione del padre all'epoca dei fatti”, circostanza che risulta invero smentita mediante la produzione documentale di controparte (cfr. Modello
730 dell'anno 2020 allegato sub doc. 14); inoltre, dagli atti risulta che la resistente goda di un reddito proprio e che percepisca integralmente l'assegno unico per il minore.
Di conseguenza, non sussistendo, almeno allo stato, i presupposti per farsi luogo alla revisione dell'assegno di mantenimento nella misura riciesta dalla sig.ra , ritiene il Collegio di mantenere inalterato il CP_1 mantenimento economico a carico del sig. il quale pertanto Per_1 continuerà a corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del minore, la somma mensile di € 200,00 (già stabilita in sede di decreto collegiale di omologa del 4 dicembre 2019 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 27/2019), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ai fini ISTAT, nonché contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%, disciplinate in conformità al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Alla luce delle statuizioni finali, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2176/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 18341/2019 emesso in data 4 dicembre 2019 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale (nell'ambito del procedimento rubricato R.G.
27/2019):
a. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 Cont madre di Lorenzo, presso cui è già collocato;
b. DISPONE che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità protetta in uno spazio neutro, presso la sede e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, previa attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al responsabile del
12 Servizio Sociale l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno, nonché la calendarizzazione degli incontri (n. due a settimana) tra padre e figlio, da svolgersi in con le modalità sopra indicate, nel rispetto dei tempi di reattività del minore e ponendo a carico del
Servizio Sociale l'obbligo di immediata segnalazione all'Autorità
Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni) in caso di condotte nocive per il minore o inadempienti delle prescrizioni impartite dal Tribunale;
2. CONFERMA, per il resto, le statuizioni vigenti inerenti il mantenimento economico di cui al decreto collegiale cron. 18341/2019 emesso in data 4 dicembre 2019 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale (nell'ambito del procedimento rubricato R.G.
27/2019).
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 giugno
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2176/2024 promossa da
C.F.: ), nata a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 agosto 1986, residente a [...], elettivamente domiciliato a Loreto Aprutino (PE), in via Gramsci n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Remo Giovanetti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nata ad [...] il 23 CP_1 C.F._2 dicembre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata alla Strada Statale Sud n. 121, presso e nello studio degli Avv.ti
Antonino Orsatti e Manuela Andreoli, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 10 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il sig. ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 rassegando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “1) disporre, a norma dell'art. 473 bis 6 c.p.c., l'ascolto del minore in merito al rifiuto Persona_1 dallo stesso espresso con riguardo agli incontri con il padre 2) disporre, ai Pt_1 sensi dell'art. 473 bis 25 c.p.c., una consulenza tecnica in ambito familiare per valutare le caratteristiche ed i profili di personalità delle parti, nei limiti aventi ad oggetto le loro capacità genitoriali, nonché per accertare e valutare lo stato del minore, la situazione di disagio da egli manifestata in relazione agli incontri con il padre, le relazioni dello stesso con i genitori, ovvero - se dovesse esservi il consenso della resistente - nominare uno o più ausiliari, ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c.; 3) adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato alla tutela del diritto del minore Per_1 di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
[...] ed in particolare con il padre, e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) all'esito delle opportune verifiche e qualora ciò corrisponda all'interesse del minore, che sia disposta la collocazione prevalente presso
l'abitazione del padre con regolamentazione del diritto di visita della madre oppure, in alternativa, che il diritto di visita del padre sia maggiormente esteso secondo quanto meglio dedotto in narrativa, ovvero secondo le modalità ritenute più opportune dal
Tribunale.”
In particolare, il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale è nato il [...] il CP_1 figlio ha esposto in sintesi che: Persona_1
- in data 2 marzo 2015 ha depositato unitamente alla sig.ra CP_1 ricorso congiunto innanzi al Tribunale di Pescara chiedendo l'omologa delle condizioni di affido condiviso del bambino;
2 - successivamente, per superare la conflittualità ancora esistente, i due, sempre concordemente, hanno adito il Tribunale di Teramo (così instaurando il procedimento rubricato al R.G. n. 27/2019) al fine di ottenere la modifica dei precedenti accordi secondo le condizioni di seguito sinteticamente riportate (affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
diritto di visita paterno disciplinato secondo le dettagliate modalità ivi riportate;
contributo di mantenimento economico di € 200,00 mensili a carico di esso ricorrente;
reciproco assenso e consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio);
- con il passare degli anni, tuttavia, il minore ha cominciato a Per_1 manifestare una crescente insofferenza nei confronti di esso ricorrente, fino a rifiutarsi, in particolare dal mese di maggio 2024, di incontrarlo, frequentarlo e recarsi presso la sua abitazione a Montesilvano, specificando peraltro che, anche prima di tale netto rifiuto, il minore chiedeva continuamente ad esso ricorrente, durante gli incontri, di essere riportato a casa dalla madre, telefonandole in ogni occasione e rifiutando di stare con il genitore;
- esso ricorrente ha cercato in tutti i modi di ricostituire un rapporto sereno con il minore, ma invano, avendo infatti assunto un atteggiamento Per_2 di chiusura nei confronti del padre, come emerge anche dal tenore di alcuni messaggi scambiati via whatsapp, da cui si evince anche un pesante intervento della madre nelle valutazioni espresse dal ragazzo, avendo ad esempio la madre impedito ad esso ricorrente, nel giorno della prima
Comunione di di partecipare e di scattare foto con il ragazzo ed i Per_1 suoi parenti;
- la sig.ra non lo coinvolge in alcuna delle decisioni da prendere CP_1 per il ragazzo e non facilita, ma anzi ostacola, la ripresa dei rapporti padre- figlio, il primo ormai relegato ad un ruolo marginale e di complemento rispetto alla vita del minore che continua a ruotare ed a svolgersi esclusivamente con la presenza della madre e del suo nuovo convivente;
- il rapporto con continua a peggiorare drasticamente: negli ultimi Per_1 cinque mesi, non ha mai incontrato e, durante il periodo estivo, Per_1 quest'ultimo non ha trascorso alcun giorno con il padre, così come durante le festività, in cui il rapporto si è limitato ad incontri fugaci.
3 Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra , la quale CP_1 ha anzitutto rappresentato che il padre si è limitato nel ricorso a dolersi del rifiuto del figlio di incontrarlo ormai da mesi, a causa di asserite condotte ostruzionistiche poste in essere da essa stessa, senza, tuttavia, vagliare le reali motivazioni sottese allo spontaneo e progressivo allontanamento di Per_1 dalla figura genitoriale paterna, sino al punto da non volerlo più incontrare a partire da un episodio occorso nel mese di maggio 2024. Ha riferito che il padre, anziché cogliere le ragioni del disagio e della determinazione – del tutto autonoma – del figlio, se ne continua a disinteressare ed anzi si offende stizzito, avendo interrotto in una occasione ingiustificatamente per due mesi consecutivi ogni rapporto con Ha aggiunto che, contrariamente a Per_1 quanto sostenuto dal padre, essa stessa non riusciva a giustificare un simile atteggiamento di chiusura tenuto da stigmatizzando la predetta ferrea Per_1 opposizione del minore, il quale, tuttavia, le ha rivelato con sofferenza di non voler trascorrere del tempo con il padre in quanto da lui non si sentiva al sicuro, anche perché, nei giorni nei quali si era recato dal padre, lo aveva visto abusare abitualmente di alcool, nonché discutere molto animatamente con la ex compagna-convivente e che, in una delle ultime visite risalenti a maggio
2024, aveva assistito all'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione paterna, chiamati a sedare una di queste discussioni, tutte circostanze queste che hanno provocato in lui imbarazzo e turbamento. Ha inoltre aggiunto che non risponde al vero che il sig. sarebbe escluso da ogni decisione Per_1 riguardate il figlio, avendo essa resistente continuato e a coinvolgere ed informare sulle questioni afferenti il padre, che, dal canto suo, si è Per_1 invece mostrato non curante delle esigenze del minore, come dimostrato dalle vane richieste scritte e versate in atti di ottenere la relativa firma per il modulo delega e di autorizzazione per la scuola;
ha aggiunto che parimenti falsa è la riferita circostanza secondo cui la stessa avrebbe impedito al sig. i Per_1 partecipare e persino scattare delle foto con il figlio nel giorno della sua
Comunione, come comprovato dalla documentazione allegata alla comparsa.
Quanto al mantenimento economico, la resistente ha invece rilevato che l'importo stabilito nel giudizio (iscritto al n. 27/2019 RGVG presso l'intestato
Tribunale) di modifica delle condizioni di affido è stato concordato anche in virtù dello stato di disoccupazione, all'epoca dei fatti, del padre;
tuttavia,
4 successivamente, il ricorrente ha trovato un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato presso la società Innova S.r.l.s., come dallo stesso dichiarato, percependo uno stipendio mensile, per cui, alla luce del sopravvenuto aumento della capacità reddituale e quindi, della capacità a contribuire al mantenimento del figlio, ed in ragione dell'accrescimento delle esigenze materiali di negli ultimi anni, essa resistente ha chiesto l'aumento Per_1 dell'assegno a titolo di mantenimento della prole quantificato nella somma di
€ 300,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, la madre ha rassegnato le seguenti “CONCLUSIONI 1)
Disporre l'ascolto del minore in ordine al rapporto con il padre ed al relativo rifiuto dello stesso;
2) All'esito dell'istruttoria, disporre l'affido condiviso del minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1 materna in Silvi (Te), Via Statale Sud n1; 3) Attribuire alla sig.ra la CP_1 facoltà di adottare in sia esclusiva decisioni di carattere ordinario nell'interesse minore, relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4)
Regolamentare il diritto di visita del padre nel seguente modo: il padre, previo accordo telefonico con la madre e con il consenso di quest'ultima, potrà tenere con sé il figlio una volta la settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
5) Solo successivamente al recupero di un rapporto sereno con il minore, facoltizzare il padre a tenere con sé il bambino nei fine settimana alternati, compatibilmente con le esigenze e le necessità del figlio e Per_1 qualora quest'ultimo acconsenta;
6) Stante l'aumento del reddito del sig. e Per_1
l'aumento delle esigenze del minore, obbligare il padre a corrispondere alla madre un assegno mensile a titolo di mantenimento del medesimo minore, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, recante l'importo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche, ludiche e straordinarie come da protocollo approvato presso l'intestato Tribunale;
7) In via subordinata, qualora dalle risultanze istruttorie emerga un evidente pregiudizio per il minore a causa di un'accertata inidoneità genitoriale del disporre l'affido esclusivo del Per_1 minore alla madre, disponendo il diritto di visita come sopra indicato, previa supervisione dei servizi sociali competenti.”.
5 Lette le memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. da entrambe le parti, il Tribunale, alla prima udienza di comparizione celebrata il 16 dicembre 2024, ritenuta l'opportunità di ascoltare il minore dodicenne e di disporre la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del nucleo familiare onde svolgere una indagine socio-ambientale funzionale a suggerire quale possa essere la soluzione organizzativa maggiormente rispondente agli interessi d, i Per_1 ha incaricato in tal senso i Servizi Sociali territorialmente competenti e rinviato la causa all'udienza del 3 marzo 2025, in occasione della quale, acquisita la predetta relazione, si è proceduto alla audizione protetta del minore alla presenza anche di un assistente sociale.
Al termine dell'udienza, il procuratore di parte ricorrente si è espressamente dichiarato “favorevole al collocamento del minore presso la madre, chiedendo soltanto che i giorni di visita di cui al decreto omologato di separazione, tuttavia, vengano incrementati al fine di favorire il recupero del rapporto padre/figlio”, mentre il procuratore della sig.ra si è riportato alla CP_1 relativa comparsa ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno ivi previsto (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025), per cui la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Depositato il triplice scritto difensionale da parte di ricorrente e resistente, quindi, alla predetta udienza, il Giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con riguardo al regime di affidamento, la sig.ra ha ribadito, CP_1 nelle rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8 aprile 2025, “le conclusioni così come indicate nella propria comparsa di costituzione
e risposta chiedendone l'integrale accoglimento”, e quindi, in ragione delle “palesi difficoltà che la madre incontra quotidianamente nella gestione ordinaria della vita del piccolo qualora l'On.le Magistrato Voglia disporre l'affido condiviso, i Per_1 procuratori insistono affinché venga concessa alla medesima la facoltà di assumere in modo autonomo le decisioni relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche del minore, seguendo le aspirazioni e le inclinazioni di quest'ultimo. Qualora, come si auspica, l'Ill.mo Magistrato ritenga, alla luce delle risultanze istruttorie, che le condotte poste in essere dal padre siano pregiudizievoli per il bambino, si insiste
6 affinchè venga disposto l'affido esclusivo in favore della madre con collocazione del minore presso l'abitazione della stessa, ritenuta più idonea anche dai Servizi sociali competenti.”
Quindi, in sostanza, la sig.ra ha chiesto la conferma del CP_1 regime condiviso ma con facoltà di adottare autonomamente le decisioni concernenti le attività scolastiche, extrascolastiche e mediche di o, come Per_1 maggiormente auspicato, alla luce delle risultanze istruttorie, quello esclusivo.
Sembrerebbe, dunque, emergere che ciò che maggiormente preme alla madre sarebbe ottenere, al di là del nomen iuris della tipologia di affidamento,
l'autorizzazione ad assumere “in modo autonomo le decisioni relative alle attività scolastiche, extrascolastiche e mediche del minore”.
Tuttavia, una simile autorizzazione mal si concilia non soltanto, ed in maniera solare, con il regime, che rappresenta la regola ex art. 337-ter c.c., dell'affido condiviso - in cui, infatti, tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, riguardanti salute, istruzione, educazione e residenza, devono essere prese di comune accordo tra i genitori -, ma anche con quello esclusivo, che, come è noto, comporta sì un maggior grado di autonomia decisionale per il genitore affidatario, abilitato a prendere decisioni sulla vita quotidiana del minore senza il consenso dell'altro genitore, fermo restando che, per le decisioni rilevanti - come quelle concernenti la salute o l'istruzione - il genitore non affidatario mantiene un diritto di essere consultato e informato;
al contrario, una simile autorizzazione si rivela coerente e confacente con il regime di affidamento che viene tradizionalmente definito affido c.d. “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato”, in cui, infatti, al genitore affidatario è riconosciuto il diritto di prendere in modo autonomo tutte le decisioni rilevanti, comprese quelle relative alla salute, alla formazione ed al benessere del minore, mentre l'altro genitore (non affidatario), che deve risultare assolutamente inadatto a svolgere il proprio ruolo, mantiene, in linea di principio, il solo obbligo di mantenimento economico, senza invece aver diritto ad essere consultato per decisioni di rilievo, fermo quello di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
7 Più nello specifico, l'affido c.d. “super esclusivo” rappresenta una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova addentellato normativo nell'art. 337-quater, comma III c.c..
Invero, nel modello (eccezionale) di affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c., il genitore al quale sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciononostante, il regime di affidamento esclusivo lascia comunque, in capo al genitore non affidatario, la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per la prole.
Senonché la disposizione normativa in commento prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti per la prole possa trovare una deroga giudiziale, prevedendo espressamente la possibilità di stabilire diversamente;
pertanto, qualora si acceda a detta deroga, si consente al genitore affidatario un affidamento
(esclusivo) “rafforzato”, potendo lo stesso adottare tutte le decisioni inerenti la prole, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore non affidatario, con la precisazione secondo cui il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere all'Autorità Giudiziaria qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ciò chiarito e venendo al caso per cui è processo, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze dell'indagine socio ambientale svolta dai Servizi
Sociali cristallizzata nella relativa relazione, dell'audizione protetta del minore, del quale è emersa la piena e libera capacità di autodeterminarsi, nonché dello scambio di messaggi tra quest'ultimo ed il padre, debba mutarsi il regime di affidamento del minore da condiviso ad esclusivo in favore della madre resistente.
Il padre, infatti, oltre a palesare una scarsa capacità di autocritica, significata da alcune circostanze non contestate e comunque provate
(emblematica è la vicenda relativa ad un incontro di con il sig. Per_1 nel mese di maggio 2024, durante il quale il minore ha manifestato Per_1 al padre la volontà di esser ricondotto la sera dalla madre, da cui è scaturita la brusca interruzione, per ben due mesi ininterrotti, di ogni rapporto con il figlio dodicenne, al quale il padre, solo in data 18 luglio 2024, dopo aver
8 “sbloccato” il relativo contatto su Whatsapp – come appare dal doc. 2 – è tornato a scrivere, informandolo che stava “mettendo a posto casa nuova” e chiedendogli quindi se volesse “aiutar[lo] a preparare la cameretta”, messaggio cui il minore ha risposto, rimproverando il padre per l'indifferenza sino a quel momento manifestatagli: “È due mesi che non ti fai sentire più e non mi chiami più
e adesso vuoi che venga a vedere la camera io non ci vengo” - cfr. doc. 2), mostra un atteggiamento poco attento ai bisogni ed alle esigenze di non Per_1 rispondendo ai messaggi inoltrati dalla madre, obbligata infatti, in più di una occasione, a formulare le proprie richieste inerenti il minore per il tramite di avvocati, via p.e.c. che, comunque, sono rimaste sovente inevase, come dimostrato dalla documentazione allegata alla comparsa (cfr. doc. 4 contenente le p.e.c. inviate nei giorni 23 agosto 2024, 5 settembre 2024, 3 ottobre 2024 e 4 ottobre 2024 dal precedente difensore della sig.ra , CP_1
Avv. De Luca, all'Avv. Giovanetti, odierno procuratore del sig. con Per_1 cui quest'ultimo è stato invitato a firmare il modulo delega e di autorizzazione per la scuola e sollecitato al versamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre e già precedentemente comunicategli, senza alcun riscontro;
cfr. altresì doc. 6 contenente – inter alia – p.e.c. del 7 novembre 2024 inviata dall'Avv. Andredoli, odierno procuratore della sig.ra , all'Avv. CP_1
Giovanetti al fine di sollecitare, essendo state vane le richieste per le vie brevi, la firma del sig. sul modulo di adesione dell'Istituto scolastico G. Per_1
Pascoli frequentato da onde presentare l'autorizzazione di entrambi i Per_1 genitori per consentire al bambino di partecipare all'ampliamento dell'attività motoria in piscina).
È evidente, dunque, che quanto sin qui esposto manifesti la difficoltà di gestione in modo condiviso della crescita e dell'educazione di sul Per_1 quale si ripercuote negativamente l'atteggiamento non curante, indifferente ed anzi concretamente “ostativo” del sig. che quasi Per_1 sistematicamente non fornisce le autorizzazioni necessarie nell'interesse del minore soprattutto in ambito scolastico, così palesando la propria inidoneità educativa, tale da arrecare pregiudizio al minore e quindi giustificarne l'affido esclusivo in favore della madre.
A tale decisione contribuisce anche la sopra riferita scarsa propensione paterna ad accogliere e comprendere le ragioni del figlio, di dodici anni, che
9 emerge anche dalla richiesta, contenuta nel ricorso introduttivo e poi invero ritirata all'esito della espletata istruttoria, di collocazione prevalente di Per_1 presso la propria abitazione, richiesta completamente disancorata rispetto ai desiderata ed alla volontà del minore, che, come riferito dai Servizi Sociali nella relazione depositata, “ha maturato la volontà di non effettuare più gli incontri con il padre” e che, in sede di ascolto protetto avanti al Tribunale, ha riferito che il padre “non mi fa sentire sicuro perché beve tanto, io l'ho visto bere a casa ed una volta mi ha anche offeso dopo aver bevuto” ed ha anche confermato l'episodio narrato in comparsa, affermando che “una volta PÀ ha litigato con la sua ex compagna ed è venuta mia zia paterna, cioè la sorella di PÀ, si sono malmenati, io ho assistito alla scena, poi sono intervenuti i Carabinieri e sono tornato a casa con mia madre. AP non mi ha più cercato al cellulare. Dice che sono io che avrei dovuto chiamarlo.” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025).
A tal specifico riguardo, nella relazione socio ambientale, anche i
Servizi Sociali hanno riportato che “ racconta che durante uno degli ultimi Per_1 incontri il padre avrebbe avuto una forte discussione con l'ormai ex compagna alla presenza del minore stesso. Durante tale lite sarebbe intervenuta anche la zia del minore, gli atteggiamenti dei soggetti coinvolti sarebbero stati aggressivi anche fisicamente oltre che verbalmente. In tale occasione è stato spaventato dalla Per_1 dinamica, tanto da rifiutarsi di tornare a far visita al padre con il quale non ha avuto contatti, nemmeno telefonici, per i due mesi successivi.”, specificando peraltro che il minore, anche “all'infuori di tale episodio, mantiene l'idea di non voler incontrare il padre, anche per via dell'abitudine che lo stesso avrebbe di abusare di sostanze alcoliche.”, dichiarando “di non sentirsi sicuro quando si trova presso il padre”.
Con riferimento, infatti, a “quale sia l'ambiente più idoneo per la permanenza di questo Servizio Sociale scrivente ritiene di dover promuovere Per_1 la permanenza dello stesso presso l'abitazione materna”, in quanto, alla luce della
“netta opposizione manifestata dal minore e le accuse mosse dallo stesso nei confronti del padre, si ritiene che forzare un suo trasferimento presso la casa paterna possa ulteriormente inasprire le tensioni e danneggiare ulteriormente e il proprio Per_1 rapporto con il padre.”, riflessione che il Collegio ritiene di condividere, rispondendo una simile soluzone al best interest del minore.
In ragione poi delle accuse mosse da ed in accoglimento Per_1 dell'espresso suggerimento dei Servizi Sociali sulla necessità di “acquisire
10 maggiori informazioni circa l'effettiva presenza o meno di abuso di sostanze alcoliche”, il Collegio invita il sig. presso il Ser.D. di competenza, Per_1 anche tenuto conto della disponibilità in tal senso dallo stesso manifestata all'udienza del 3 marzo 2025 (in cui il relativo procuratore, “con riguardo alla relazione dei Servizi Sociali, precisa che il padre non intende sottrarsi ad esami tesi all'accertamento dello stato di dipendenza”).
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Collegio ritiene di mantenere fermo il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, che avranno cura di vigilare sulla rispondenza del regime di affido esclusivo qui previsto all'interesse del minore, segnalando ogni eventuale situazione di pregiudizio al P.M..
Quanto al diritto di visita, nonostante la richiesta paterna manifestata all'udienza del 4 marzo 2025 per cui “i giorni di visita di cui al decreto omologato di separazione, tuttavia, vengano incrementati al fine di favorire il recupero del rapporto padre/figlio”, il Collegio ritiene di condividere le valutazioni espresse dai Servizi Sociali, che, stante la radicale opposizione frapposta attualmente dal minore, ritengono opportuno proporre degli “incontri protetti al fine di poter osservare e monitorare gli incontri padre - figlio” di modo da “favorire al tempo stesso un graduale riavvicinamento tra i due”.
Pertanto, il Collegio, con la presente sentenza, dispone che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità protetta in uno spazio neutro, presso la sede e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, previa attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il
Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al responsabile del
Servizio Sociale l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno, nonché la calendarizzazione degli incontri (n. due a settimana) tra padre e figlio, da svolgersi in con le modalità sopra indicate, nel rispetto dei tempi di reattività del minore e ponendo a carico del Servizio Sociale l'obbligo di immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni) in caso di condotte nocive per il minore o inadempienti delle prescrizioni impartite dal Tribunale.
Con riguardo, invece, ai provvedimenti economici, la sig.ra CP_1 ha affermato che l'importo di € 200,00 stabilito tra le parti nel giudizio del 2019 di modifica delle condizioni di affido è stato “concordato anche in virtù dello
11 stato di disoccupazione del padre all'epoca dei fatti”, circostanza che risulta invero smentita mediante la produzione documentale di controparte (cfr. Modello
730 dell'anno 2020 allegato sub doc. 14); inoltre, dagli atti risulta che la resistente goda di un reddito proprio e che percepisca integralmente l'assegno unico per il minore.
Di conseguenza, non sussistendo, almeno allo stato, i presupposti per farsi luogo alla revisione dell'assegno di mantenimento nella misura riciesta dalla sig.ra , ritiene il Collegio di mantenere inalterato il CP_1 mantenimento economico a carico del sig. il quale pertanto Per_1 continuerà a corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del minore, la somma mensile di € 200,00 (già stabilita in sede di decreto collegiale di omologa del 4 dicembre 2019 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 27/2019), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ai fini ISTAT, nonché contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%, disciplinate in conformità al vigente Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Alla luce delle statuizioni finali, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2176/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 18341/2019 emesso in data 4 dicembre 2019 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale (nell'ambito del procedimento rubricato R.G.
27/2019):
a. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 Cont madre di Lorenzo, presso cui è già collocato;
b. DISPONE che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità protetta in uno spazio neutro, presso la sede e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti per territorio, previa attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al responsabile del
12 Servizio Sociale l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno, nonché la calendarizzazione degli incontri (n. due a settimana) tra padre e figlio, da svolgersi in con le modalità sopra indicate, nel rispetto dei tempi di reattività del minore e ponendo a carico del
Servizio Sociale l'obbligo di immediata segnalazione all'Autorità
Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni) in caso di condotte nocive per il minore o inadempienti delle prescrizioni impartite dal Tribunale;
2. CONFERMA, per il resto, le statuizioni vigenti inerenti il mantenimento economico di cui al decreto collegiale cron. 18341/2019 emesso in data 4 dicembre 2019 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale (nell'ambito del procedimento rubricato R.G.
27/2019).
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 giugno
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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