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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale segnata in calce al ricorso, C.F._1
dagli avvocati Raimondo Maira e Giuseppe Speranza presso i quali è elettivamente domiciliata;
attrice
CONTRO in persona del suo amministratore e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dagli avvocati Giorgio Borgetto, Massimiliano Scuzzarella per mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in P.zza Europa n.6, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Scuzzarella, convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'arch. esponeva di essere proprietaria di due Parte_1
CP_ unità immobiliari site al piano 5° e 6° dell'edificio condominiale , in , via CP_1
Rochester n. 2, e di aver subito ingenti danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo condominiale, non oggetto di ordinaria né straordinaria manutenzione da parte del con conseguenti danni alle strutture murarie, all'impianto elettrico, agli infissi CP_1
ed ai rivestimenti interni.
Riferiva che, a far data dal dicembre 2015, si erano verificate gravi infiltrazioni di acqua
1 meteorica provenienti dal terrazzo in evidente stato di degrado per mancata CP_2
manutenzione straordinaria, con conseguenti danni alle strutture murarie, finiture interne,
impianti e rivestimenti delle unità di sua proprietà.
La ricorrente precisava di avere più volte sollecitato l'intervento del Condominio, anche mediante richiesta di convocazione assembleare e attivazione di procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo, malgrado l'ammissione in quella sede,
da parte del rappresentante del Condominio, della responsabilità e della quantificazione dei danni subiti.
A fronte della perdurante inerzia dell'organo deliberante, e stante la gravità della situazione,
l'attrice aveva commissionato lavori di somma urgenza, anticipandone i relativi costi per un importo complessivo di € 28.416,28 rispetto ai € 36.715,35 risultanti dalla perizia tecnica asseverata dell'ing. . Persona_1
Il costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e formulava CP_1
eccezione di compensazione con presunti crediti condominiali, senza tuttavia fornire idonea prova documentale.
All'udienza del 23.06.2022, considerata l'istanza delle parti di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta, l'istanza incompatibile con il procedimento sommario di cognizione, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e disponeva il mutamento del rito da rito sommario di cognizione a rito ordinario.
La causa è stata istruita mediante prove documentale, interrogatorio formale del sig.
[...]
amministratore e legale rappresentante del convenuto, e con Controparte_3 CP_1
l'escussione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea sia risultata fondata per le argomentazioni di seguito illustrate.
Giova premettere che il terrazzo di copertura è pacificamente considerato, ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c., parte comune dell'edificio, anche se ad uso esclusivo.
Nel caso che qui ci occupa la responsabilità del convenuto discende in primo CP_1
luogo dalla sua qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., disposizione che fonda una responsabilità oggettiva in capo al soggetto che ha l'effettivo
2 potere di controllo sul bene dal quale promana il danno. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il , quale custode ex art. 2051 c.c. delle parti CP_1
comuni dell'edificio, risponde dei danni cagionati a beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini da difetto di manutenzione delle predette parti (Cassazione Civile, Sezione II
sentenza n. 15291 del 12 luglio 2011; Cassazione Civile, Sezione VI ordinanza n. 7044 del
12 marzo 2020).
Nel caso in esame, è risultato provato documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, che i danni lamentati dall'attrice sono derivati da infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal terrazzo di copertura dell'edificio condominiale, pacificamente qualificabile quale bene comune ex art. 1117, n. 1, c.c.
La perizia tecnica asseverata dell'ing. il computo metrico e le fatture Persona_1
prodotte, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dallo stesso tecnico e dal titolare della ditta esecutrice dei lavori, nonché dalla deposizione del teste indicato dal che ha confermato la responsabilità dello stesso per i danni lamentati, offrono CP_1
una prova piena e coerente della dinamica causale e dell'entità del danno.
Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dal la stessa deve essere CP_1
disattesa per le seguenti motivazioni.
La difesa del convenuto, sostiene che la richiesta fondata sul computo dell'ing. CP_1
(€ 36.000) non è dovuta, perché l'attrice ha sostenuto costi inferiori. Per_1
Questa doglianza è in parte fondata. Il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. (e, per responsabilità
da custodia, art. 2051 c.c.) è quello effettivamente subito e documentato. Quindi la somma effettivamente pagata dall'attrice (€ 23.399,43) costituisce il limite massimo del danno risarcibile, salva prova di danni ulteriori, che nel caso che qui ci occupa non risultano.
Tuttavia, l'attrice ha già autoliquidato la sua quota millesimale e dedotto gli acconti ricevuti, riducendo il credito residuo a € 19.359,86. Ciò rappresenta un corretto calcolo del danno residuo, perfettamente coerente con i criteri del danno emergente.
Il convenuto ha poi dedotto ed eccepito che si tratta di un debito di valuta, e CP_1
pertanto non rivalutabile, ma solo produttivo di interessi legali.
L'assunto difensivo risulta corretto atteso che, quando si tratta di rimborso di somme effettivamente pagate, si è in presenza di debito di valuta. Come precisato dalla
3 giurisprudenza, “laddove il danno consista nel pagamento di una somma di denaro, trattasi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico” (Cass. civ. sent. N.1161 del 4 febbraio
1994, Cass. sent. N.250 del 15 gennaio 1982). Pertanto, non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 1282 c.c.
Quanto alla eccepita compensazione per oneri condominiali non pagati è opportuno ricordare che la compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due persone siano obbligate l'una verso l'altra in forza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l'estinzione degli stessi per quantità corrispondenti. Ai sensi dell'art. 1243, comma
1, c.c., affinché possa operare la compensazione legale è necessario che il credito opposto in compensazione sia liquido, certo ed esigibile.
Nel caso di specie, il ha allegato genericamente l'esistenza di crediti nei CP_1
confronti dell'attrice, fondati su asseriti saldi di gestione condominiale risultanti da rendiconti privi di approvazione assembleare e consistenti in mere fotocopie, prive di sottoscrizione e idonea documentazione probatoria. Se il credito opposto è fondato su documenti non approvati o unilateralmente predisposti, la compensazione non può operare. Più semplicemente, il aveva l'onere di provare documentalmente l'esistenza e la CP_1
quantificazione delle somme pretese, mediante approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea e documentazione contabile conforme (Cassazione sentenza n. 3892 del 14 febbraio 2017). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non è idoneo a provare l'esistenza di un credito condominiale il semplice bilancio non approvato dall'assemblea”
(Cass. civ., sentenza n. 10153 del 9 maggio 2011).
L'eccezione di compensazione sollevata dal deve essere pertanto disattesa. CP_1
Di contro la somma richiesta dall'attrice, pari a € 28.416,28, trova fondamento nei documenti versati in atti, che attestano l'effettivo sostenimento delle spese per interventi di riparazione urgenti.
Risultano già riconosciuti all'attrice, da parte di alcuni condomini, acconti pari a € 2.779,26, nonché una trattenuta a carico della stessa per € 1.260,31 a titolo di quota millesimale, per cui residua un credito netto di € 24.376,89, che va integralmente riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del convenuto, nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del D.M. CP_1
4 n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda;
-Dichiara la responsabilità del per i danni cagionati all'immobile di Controparte_1 proprietà dell'attrice a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale;
-Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro CP_1
24.376,89, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
-Rigetta l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto;
-Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 8 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale segnata in calce al ricorso, C.F._1
dagli avvocati Raimondo Maira e Giuseppe Speranza presso i quali è elettivamente domiciliata;
attrice
CONTRO in persona del suo amministratore e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e separatamente dagli avvocati Giorgio Borgetto, Massimiliano Scuzzarella per mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in P.zza Europa n.6, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Scuzzarella, convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'arch. esponeva di essere proprietaria di due Parte_1
CP_ unità immobiliari site al piano 5° e 6° dell'edificio condominiale , in , via CP_1
Rochester n. 2, e di aver subito ingenti danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo condominiale, non oggetto di ordinaria né straordinaria manutenzione da parte del con conseguenti danni alle strutture murarie, all'impianto elettrico, agli infissi CP_1
ed ai rivestimenti interni.
Riferiva che, a far data dal dicembre 2015, si erano verificate gravi infiltrazioni di acqua
1 meteorica provenienti dal terrazzo in evidente stato di degrado per mancata CP_2
manutenzione straordinaria, con conseguenti danni alle strutture murarie, finiture interne,
impianti e rivestimenti delle unità di sua proprietà.
La ricorrente precisava di avere più volte sollecitato l'intervento del Condominio, anche mediante richiesta di convocazione assembleare e attivazione di procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo, malgrado l'ammissione in quella sede,
da parte del rappresentante del Condominio, della responsabilità e della quantificazione dei danni subiti.
A fronte della perdurante inerzia dell'organo deliberante, e stante la gravità della situazione,
l'attrice aveva commissionato lavori di somma urgenza, anticipandone i relativi costi per un importo complessivo di € 28.416,28 rispetto ai € 36.715,35 risultanti dalla perizia tecnica asseverata dell'ing. . Persona_1
Il costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e formulava CP_1
eccezione di compensazione con presunti crediti condominiali, senza tuttavia fornire idonea prova documentale.
All'udienza del 23.06.2022, considerata l'istanza delle parti di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta, l'istanza incompatibile con il procedimento sommario di cognizione, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e disponeva il mutamento del rito da rito sommario di cognizione a rito ordinario.
La causa è stata istruita mediante prove documentale, interrogatorio formale del sig.
[...]
amministratore e legale rappresentante del convenuto, e con Controparte_3 CP_1
l'escussione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea sia risultata fondata per le argomentazioni di seguito illustrate.
Giova premettere che il terrazzo di copertura è pacificamente considerato, ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c., parte comune dell'edificio, anche se ad uso esclusivo.
Nel caso che qui ci occupa la responsabilità del convenuto discende in primo CP_1
luogo dalla sua qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., disposizione che fonda una responsabilità oggettiva in capo al soggetto che ha l'effettivo
2 potere di controllo sul bene dal quale promana il danno. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il , quale custode ex art. 2051 c.c. delle parti CP_1
comuni dell'edificio, risponde dei danni cagionati a beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini da difetto di manutenzione delle predette parti (Cassazione Civile, Sezione II
sentenza n. 15291 del 12 luglio 2011; Cassazione Civile, Sezione VI ordinanza n. 7044 del
12 marzo 2020).
Nel caso in esame, è risultato provato documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, che i danni lamentati dall'attrice sono derivati da infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal terrazzo di copertura dell'edificio condominiale, pacificamente qualificabile quale bene comune ex art. 1117, n. 1, c.c.
La perizia tecnica asseverata dell'ing. il computo metrico e le fatture Persona_1
prodotte, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dallo stesso tecnico e dal titolare della ditta esecutrice dei lavori, nonché dalla deposizione del teste indicato dal che ha confermato la responsabilità dello stesso per i danni lamentati, offrono CP_1
una prova piena e coerente della dinamica causale e dell'entità del danno.
Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dal la stessa deve essere CP_1
disattesa per le seguenti motivazioni.
La difesa del convenuto, sostiene che la richiesta fondata sul computo dell'ing. CP_1
(€ 36.000) non è dovuta, perché l'attrice ha sostenuto costi inferiori. Per_1
Questa doglianza è in parte fondata. Il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. (e, per responsabilità
da custodia, art. 2051 c.c.) è quello effettivamente subito e documentato. Quindi la somma effettivamente pagata dall'attrice (€ 23.399,43) costituisce il limite massimo del danno risarcibile, salva prova di danni ulteriori, che nel caso che qui ci occupa non risultano.
Tuttavia, l'attrice ha già autoliquidato la sua quota millesimale e dedotto gli acconti ricevuti, riducendo il credito residuo a € 19.359,86. Ciò rappresenta un corretto calcolo del danno residuo, perfettamente coerente con i criteri del danno emergente.
Il convenuto ha poi dedotto ed eccepito che si tratta di un debito di valuta, e CP_1
pertanto non rivalutabile, ma solo produttivo di interessi legali.
L'assunto difensivo risulta corretto atteso che, quando si tratta di rimborso di somme effettivamente pagate, si è in presenza di debito di valuta. Come precisato dalla
3 giurisprudenza, “laddove il danno consista nel pagamento di una somma di denaro, trattasi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico” (Cass. civ. sent. N.1161 del 4 febbraio
1994, Cass. sent. N.250 del 15 gennaio 1982). Pertanto, non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 1282 c.c.
Quanto alla eccepita compensazione per oneri condominiali non pagati è opportuno ricordare che la compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due persone siano obbligate l'una verso l'altra in forza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l'estinzione degli stessi per quantità corrispondenti. Ai sensi dell'art. 1243, comma
1, c.c., affinché possa operare la compensazione legale è necessario che il credito opposto in compensazione sia liquido, certo ed esigibile.
Nel caso di specie, il ha allegato genericamente l'esistenza di crediti nei CP_1
confronti dell'attrice, fondati su asseriti saldi di gestione condominiale risultanti da rendiconti privi di approvazione assembleare e consistenti in mere fotocopie, prive di sottoscrizione e idonea documentazione probatoria. Se il credito opposto è fondato su documenti non approvati o unilateralmente predisposti, la compensazione non può operare. Più semplicemente, il aveva l'onere di provare documentalmente l'esistenza e la CP_1
quantificazione delle somme pretese, mediante approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea e documentazione contabile conforme (Cassazione sentenza n. 3892 del 14 febbraio 2017). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “non è idoneo a provare l'esistenza di un credito condominiale il semplice bilancio non approvato dall'assemblea”
(Cass. civ., sentenza n. 10153 del 9 maggio 2011).
L'eccezione di compensazione sollevata dal deve essere pertanto disattesa. CP_1
Di contro la somma richiesta dall'attrice, pari a € 28.416,28, trova fondamento nei documenti versati in atti, che attestano l'effettivo sostenimento delle spese per interventi di riparazione urgenti.
Risultano già riconosciuti all'attrice, da parte di alcuni condomini, acconti pari a € 2.779,26, nonché una trattenuta a carico della stessa per € 1.260,31 a titolo di quota millesimale, per cui residua un credito netto di € 24.376,89, che va integralmente riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del convenuto, nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del D.M. CP_1
4 n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda;
-Dichiara la responsabilità del per i danni cagionati all'immobile di Controparte_1 proprietà dell'attrice a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale;
-Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro CP_1
24.376,89, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
-Rigetta l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto;
-Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 8 aprile 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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