CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AN CA, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1283/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, RGR. 1283/24, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'l'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 2024 9011432309/000, notificata l'11 settembre 2024, dell'importo di € 216.817,08, limitatamente ai carichi erariali in essa contenuta per un totale di € 184.618,63, per come portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
a. Cartella n. 299 2010 0034380626/000, notificata il 6 Giugno 2011 di € 14.347,30;
b. Cartella n. 299 2011 0005136149/000, notificata 6 Giugno 2011 di € 28.291,74;
c. Cartella n. 299 2012 0002709842/000, notificata il 21 Settembre 2012 di € 115,39;
d. Cartella n. 299 2012 0013670502/000, notificata l'8 Ottobre 2012 di € 1.401,10;
e. Cartella n. 299 2013 0002846691/000, notificata l'11 Maggio 2013 di € 118,75;
f. Cartella n. 299 2013 0014396786/000, notificata l'8 Agosto 2013 di € 176,21;
g. Cartella n. 299 2014 0002371566/000, notificata il 12 Maggio 2014 di € 647,65;
h. Cartella n. 299 2014 0005092830/000, notificata il 4 Luglio 2014 di € 5.931,07;
i. Cartella n. 299 2014 0012304774/000, notificata il 12 Settembre 2014 di € 1.784,73; j. Cartella n. 299 2016 0004260442/000, notificata il 26 Dicembre 2016, di € 195,57;
k. Cartella n. 299 2016 0023819958/000, notificata il 26 Dicembre 2016 di € 483,48;
l. Cartella n. 299 2018 0003281476/000, notificata il 13 Aprile 2018 di € 3.115,78;
m. Cartella n. 299 2018 0012684079/000, notificata il 10 Gennaio 2019 di € 705,52;
n. Cartella n. 299 2019 0001338365 000, notificata il 27 Febbraio 2019 di € 1.180,15;
o. Avviso di accertamento TY9030600739/2012 (riferimento interno n. 899 1400 9414230004000), notificato l'11 Dicembre 2013 di € 125.332,10.
Parte ricorrente evidenziava che, con ricorso ritualmente notificato il 30 Gennaio 2019, aveva proposto formale ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 299 2008 02018001762, nel quale erano accluse anche le cartelle n. 299 2010 0034380626 e n.299 2011 0005136149, nonché l'avviso di accertamento n. TY9030600739/2012, sottesi anche all'intimazione di pagamento impugnata.
Il giudizio instauratosi avanti a Questa Corte, recante R.G.R. n. 176/2019, si concludeva con la sentenza n. 362/03/2020, con la quale veniva accolto il ricorso, con declaratoria di prescrizione delle cartelle, nonché dell'avviso di accertamento ivi contenuti e dei sottesi ruoli.
Chiedeva, pertanto, di tenere conto del giudicato e, consequenzialmente, di inquadrare la questione sotto l'egida dell'art. 2909 c.c.
Parte ricorrente contestava, altresì, la notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei ruoli portati dalle cartelle n.ri 299 2012 0002709842, 299 2012 0013670502, 299 2013 0002846691, 299 2013
0014396786, 299 2014 0002371566, 299 2014 0005092830, 299 2014 0012304774, 299 2016 0004260442,
299 2016 0023819958, 299 2018 0003281476, 299 2018 0012684079 e 299 2019 0001338365 000
Eccepiva, pertanto la prescrizione della pretesa creditoria, relativa alle imposte, sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 06.05.2025, evidenziando la propria posizione di ente che si occupa della riscossione dei crediti vantati dall'ente impositore, depositava documentazione attestante la notifica delle intimazioni di pagamento n.
29920179010269734000 (15.11.2017) e n. 29920229006215043000 (12.12.2022).
Attesa la sussistenza dell'interesse giuridico dell'ente che ha emesso gli atti presupposti, lamentava il vizio di notificazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ex art.14, comma 6 bis, D.Lgs.546/92 e confermava il proprio operato.
Preso atto, con ordinanza del 06.06.2025, Questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Si costituiva, quindi, l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt.19 e 21 del D.Lgs. 546/92, contestando l'efficacia nei suoi confronti del giudicato derivante dalla sentenza n.362/03/2020, per non avere mai preso parte al giudizio RGR 176/2019, dando prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'intimazione impugnata e contestando l'intervenuta prescrizione del credito per la notifica, in aggiunta al preavviso di fermo del 03/01/2019, di ulteriori atti interruttivi:
- l'intimazione di pagamento n. 29920179010269734000 in data 15/11/2017; - l'intimazione di pagamento n. 29920229006215043000 in data 12/12/2022;
- l'intimazione di pagamento n. 29920249011432309000 in data 11/09/2024;
All'udienza del 05.12.2025 la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso indicati.
Risulta incontestata la sussistenza di un giudicato relativo al ricorso contraddistinto dal n. 176/2019 R.G.R., avviato dall'odierna ricorrente avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 299 2008 02018001762, nel quale erano accluse anche le cartelle n. 299 2010 0034380626 e n.299 2011 0005136149, nonché
l'avviso di accertamento n. TY9030600739/2012, sottesi anche all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Giudizio conclusosi con la sentenza n. 362/03/2020, che accoglieva il ricorso con declaratoria di prescrizione delle cartelle, nonché dell'avviso di accertamento ivi contenuti e dei sottesi ruoli.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza diventa una "verità giuridica" indiscutibile e le parti non possono più contestare quel fatto o quel diritto in un altro processo (Art.2909 c.c.).
La prescrizione a suo tempo sentenziata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, produce i suoi effetti anche nei confronti di Agenzia delle Entrate, quantunque non fosse stata chiamata in causa.
Di detta circostanza, l'Agenzia delle Entrate può dolersi solamente nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, non potendo rimettere in discussione un giudicato che rimane alla stessa opponibile ex art.39
D. Lgs. 546/92.
Nessuna prescrizione si è per il resto maturata relativamente alle altre cartelle sottese all'intimazione impugnata, tenuto conto della regolare notifica di successivi atti interruttivi.
Stante la parziale soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'avviso di accertamento e alle cartelle coperte da giudicato. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AN CA, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1283/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249011432309 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, RGR. 1283/24, la società Ricorrente_1 Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'l'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 2024 9011432309/000, notificata l'11 settembre 2024, dell'importo di € 216.817,08, limitatamente ai carichi erariali in essa contenuta per un totale di € 184.618,63, per come portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
a. Cartella n. 299 2010 0034380626/000, notificata il 6 Giugno 2011 di € 14.347,30;
b. Cartella n. 299 2011 0005136149/000, notificata 6 Giugno 2011 di € 28.291,74;
c. Cartella n. 299 2012 0002709842/000, notificata il 21 Settembre 2012 di € 115,39;
d. Cartella n. 299 2012 0013670502/000, notificata l'8 Ottobre 2012 di € 1.401,10;
e. Cartella n. 299 2013 0002846691/000, notificata l'11 Maggio 2013 di € 118,75;
f. Cartella n. 299 2013 0014396786/000, notificata l'8 Agosto 2013 di € 176,21;
g. Cartella n. 299 2014 0002371566/000, notificata il 12 Maggio 2014 di € 647,65;
h. Cartella n. 299 2014 0005092830/000, notificata il 4 Luglio 2014 di € 5.931,07;
i. Cartella n. 299 2014 0012304774/000, notificata il 12 Settembre 2014 di € 1.784,73; j. Cartella n. 299 2016 0004260442/000, notificata il 26 Dicembre 2016, di € 195,57;
k. Cartella n. 299 2016 0023819958/000, notificata il 26 Dicembre 2016 di € 483,48;
l. Cartella n. 299 2018 0003281476/000, notificata il 13 Aprile 2018 di € 3.115,78;
m. Cartella n. 299 2018 0012684079/000, notificata il 10 Gennaio 2019 di € 705,52;
n. Cartella n. 299 2019 0001338365 000, notificata il 27 Febbraio 2019 di € 1.180,15;
o. Avviso di accertamento TY9030600739/2012 (riferimento interno n. 899 1400 9414230004000), notificato l'11 Dicembre 2013 di € 125.332,10.
Parte ricorrente evidenziava che, con ricorso ritualmente notificato il 30 Gennaio 2019, aveva proposto formale ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 299 2008 02018001762, nel quale erano accluse anche le cartelle n. 299 2010 0034380626 e n.299 2011 0005136149, nonché l'avviso di accertamento n. TY9030600739/2012, sottesi anche all'intimazione di pagamento impugnata.
Il giudizio instauratosi avanti a Questa Corte, recante R.G.R. n. 176/2019, si concludeva con la sentenza n. 362/03/2020, con la quale veniva accolto il ricorso, con declaratoria di prescrizione delle cartelle, nonché dell'avviso di accertamento ivi contenuti e dei sottesi ruoli.
Chiedeva, pertanto, di tenere conto del giudicato e, consequenzialmente, di inquadrare la questione sotto l'egida dell'art. 2909 c.c.
Parte ricorrente contestava, altresì, la notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei ruoli portati dalle cartelle n.ri 299 2012 0002709842, 299 2012 0013670502, 299 2013 0002846691, 299 2013
0014396786, 299 2014 0002371566, 299 2014 0005092830, 299 2014 0012304774, 299 2016 0004260442,
299 2016 0023819958, 299 2018 0003281476, 299 2018 0012684079 e 299 2019 0001338365 000
Eccepiva, pertanto la prescrizione della pretesa creditoria, relativa alle imposte, sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 06.05.2025, evidenziando la propria posizione di ente che si occupa della riscossione dei crediti vantati dall'ente impositore, depositava documentazione attestante la notifica delle intimazioni di pagamento n.
29920179010269734000 (15.11.2017) e n. 29920229006215043000 (12.12.2022).
Attesa la sussistenza dell'interesse giuridico dell'ente che ha emesso gli atti presupposti, lamentava il vizio di notificazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ex art.14, comma 6 bis, D.Lgs.546/92 e confermava il proprio operato.
Preso atto, con ordinanza del 06.06.2025, Questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Si costituiva, quindi, l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt.19 e 21 del D.Lgs. 546/92, contestando l'efficacia nei suoi confronti del giudicato derivante dalla sentenza n.362/03/2020, per non avere mai preso parte al giudizio RGR 176/2019, dando prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'intimazione impugnata e contestando l'intervenuta prescrizione del credito per la notifica, in aggiunta al preavviso di fermo del 03/01/2019, di ulteriori atti interruttivi:
- l'intimazione di pagamento n. 29920179010269734000 in data 15/11/2017; - l'intimazione di pagamento n. 29920229006215043000 in data 12/12/2022;
- l'intimazione di pagamento n. 29920249011432309000 in data 11/09/2024;
All'udienza del 05.12.2025 la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso indicati.
Risulta incontestata la sussistenza di un giudicato relativo al ricorso contraddistinto dal n. 176/2019 R.G.R., avviato dall'odierna ricorrente avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 299 2008 02018001762, nel quale erano accluse anche le cartelle n. 299 2010 0034380626 e n.299 2011 0005136149, nonché
l'avviso di accertamento n. TY9030600739/2012, sottesi anche all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Giudizio conclusosi con la sentenza n. 362/03/2020, che accoglieva il ricorso con declaratoria di prescrizione delle cartelle, nonché dell'avviso di accertamento ivi contenuti e dei sottesi ruoli.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza diventa una "verità giuridica" indiscutibile e le parti non possono più contestare quel fatto o quel diritto in un altro processo (Art.2909 c.c.).
La prescrizione a suo tempo sentenziata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, produce i suoi effetti anche nei confronti di Agenzia delle Entrate, quantunque non fosse stata chiamata in causa.
Di detta circostanza, l'Agenzia delle Entrate può dolersi solamente nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, non potendo rimettere in discussione un giudicato che rimane alla stessa opponibile ex art.39
D. Lgs. 546/92.
Nessuna prescrizione si è per il resto maturata relativamente alle altre cartelle sottese all'intimazione impugnata, tenuto conto della regolare notifica di successivi atti interruttivi.
Stante la parziale soccombenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso relativamente all'avviso di accertamento e alle cartelle coperte da giudicato. Spese compensate.