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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza del 19.3.2025.
Davanti al giudice Fulvio Mastro è presente l'avv. Chianese per parte attorea/ricorrente il quale si riporta al proprio atto di citazione/ricorso, alle richieste istruttorie e a tutti i propri atti di cui chiede l'accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3305/2024 R.G. avente ad oggetto: “accertamento qualità di erede”, vertente
TRA
”, sito in Marano di Napoli, alla via XXIV Maggio n. 27, in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese, presso il cui studio elett.mente domicilia in Marano di Napoli, al corso Europa n. 278
RICORRENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliati come in atti C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 23.4.2024, il ricorrente, sulla Parte_1
premessa di essere creditore di , deceduta in data 6.5.2014, citava in giudizio gli Persona_1
odierni convenuti al fine di accertare la loro qualità di eredi della predetta de cuius; con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
e , benché ritualmente citati, restavano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
All'odierna udienza parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti, e la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, risulta documentato agli atti, nell'ambito del procedimento di curatela dell'eredità giacente della de cuius aperto su istanza del condominio, e poi definito con Persona_1 provvedimento depositato il 25.1.2024, che entrambi i convenuti hanno accettato l'eredità in questione poiché hanno eletto residenza nell'immobile, rientrante nell'asse ereditario della de cuius, sito in Napoli, al vicoletto Carafocchiole n. 3, meglio identificato in atti, di cui hanno altresì il possesso, come risulta anche dalla circostanza che hanno ivi ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta che (nato in [...], il [...], C.F. Controparte_1
) e (nata in [...], il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
) sono eredi di (nata in [...], il [...], C.F. C.F._2 Persona_1
, e deceduta in data 6.5.2014 con ultimo domicilio in Marano di Napoli); C.F._3
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 572,48 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Chianese, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
Così deciso in Aversa, 19.3.2025. Il giudice
Fulvio Mastro
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza del 19.3.2025.
Davanti al giudice Fulvio Mastro è presente l'avv. Chianese per parte attorea/ricorrente il quale si riporta al proprio atto di citazione/ricorso, alle richieste istruttorie e a tutti i propri atti di cui chiede l'accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3305/2024 R.G. avente ad oggetto: “accertamento qualità di erede”, vertente
TRA
”, sito in Marano di Napoli, alla via XXIV Maggio n. 27, in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese, presso il cui studio elett.mente domicilia in Marano di Napoli, al corso Europa n. 278
RICORRENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliati come in atti C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 23.4.2024, il ricorrente, sulla Parte_1
premessa di essere creditore di , deceduta in data 6.5.2014, citava in giudizio gli Persona_1
odierni convenuti al fine di accertare la loro qualità di eredi della predetta de cuius; con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
e , benché ritualmente citati, restavano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
All'odierna udienza parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti, e la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero, risulta documentato agli atti, nell'ambito del procedimento di curatela dell'eredità giacente della de cuius aperto su istanza del condominio, e poi definito con Persona_1 provvedimento depositato il 25.1.2024, che entrambi i convenuti hanno accettato l'eredità in questione poiché hanno eletto residenza nell'immobile, rientrante nell'asse ereditario della de cuius, sito in Napoli, al vicoletto Carafocchiole n. 3, meglio identificato in atti, di cui hanno altresì il possesso, come risulta anche dalla circostanza che hanno ivi ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta che (nato in [...], il [...], C.F. Controparte_1
) e (nata in [...], il [...], C.F. C.F._1 Controparte_2
) sono eredi di (nata in [...], il [...], C.F. C.F._2 Persona_1
, e deceduta in data 6.5.2014 con ultimo domicilio in Marano di Napoli); C.F._3
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 572,48 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Chianese, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
Così deciso in Aversa, 19.3.2025. Il giudice
Fulvio Mastro