Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto, sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112 , istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello dirigenziale ((...)) generale di cui all'articolo 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.
((g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa di livello non dirigenziale)) .
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112 , istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello dirigenziale ((...)) generale di cui all'articolo 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.
((g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa di livello non dirigenziale)) .